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Decisione

15.2017.81

Comunicazione di domande di realizzazione. Contestazione del verbale di pignoramento diventato definitivo, tacciato di nullità

15 gennaio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi, sebbene abbia scelto deliberatamente di non presentarsi

all’UE per l’esecuzione del pignoramento (già citata sentenza 15.2017.73/74,

consid. 5);

che

d’altronde sono inammissibili le domande volte all’accerta­­mento della solvibilità della ricorrente e al “co-sequestro delle som­me

vantate dai 3 Creditori de quo sulla relazione

bancaria alpha presso l’PI 4”, siccome non

sono connesse a un provvedimento dell’UE né a un rimprovero documentato di

denegata o ritardata giustizia;

che

nel quadro di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, infatti, alla Camera non

può essere chiesto di agire come se fosse un’au­­torità esecutiva di prima

istanza – ovvero al posto dell’ufficio di esecuzione – ma solo di verificare la

legalità e (se del caso) l’op­portunità di provvedimenti esecutivi concreti,

oppure di accertare casi di denegata o ritardata giustizia, ove l’ufficio non

si sia determinato su richieste di un partecipante all’esecuzione formulate in

modo comprensibile;

che

siccome la ricorrente non fa valere alcuna censura diretta contro la

comunicazione delle domande di realizzazione, nella imitata misura in cui è

ricevibile, il ricorso non può ch’essere respinto;

che

con il giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effet­­to sospensivo

Considerandi

diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa è inammissibile.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.