15.2017.81
Comunicazione di domande di realizzazione. Contestazione del verbale di pignoramento diventato definitivo, tacciato di nullità
15 gennaio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.81
Lugano
15 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 16 ottobre 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comunicazione del 27 settembre 2017 delle domande di
realizzazione nelle esecuzioni n. __________, __________ nonché __________ e __________
promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da
PI 1,
__________ PI 2, __________
(patrocinato dallo studio legale PA 1, __________)
PI 3, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 27 settembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
comunicato all’escussa RI 1 le domande di realizzazione presentate nelle
esecuzioni appena menzionate;
che
con il ricorso 16 ottobre 2017 in esame, RI 1 ha chiesto, previo conferimento
dell’effetto sospensivo e ricusa del presidente della Camera, di respingere le
domande di realizzazione e vendita, di accertare la propria solvibilità in
ragione delle sue relazioni bancarie presso l’PI 4 e l’PI 5, di ordinare il “co-sequestro delle somme vantate dai 3
Creditori de quo sulla relazione bancaria alpha presso l’PI 4, __________” e di accertare la nullità “dell’ACB provvisorio multiplo impugnato in data 28 settembre 2017
avanti la CEF”;
che
per quanto riguarda la richiesta di ricusa, la ricorrente ripropone ancora una
volta argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui inammissibilità le è
già ben nota (sentenze del Tribunale federale 5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della
CEF 15.2016.91 del 29 novembre 2016, consid. 1, 14.2017.5 del 16 febbraio 2017,
consid. 4 e 5, e 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2.1, tutte con
numerosi rinvii);
che
è pure manifestamente abusivo il rimprovero di avere “aggredito pesantemente” la
madre della ricorrente, “scagliandole
contro sequestri di rendita d’invalidità manu militari”, da una parte
perché due analoghe richieste di ricusa sono state, una respinta con decisione
incidentale del 9 maggio 2017 e l’altra dichiarata inammissibile con la
sentenza di merito del 4 settembre 2017 cui essa allude (inc. 15.2016.104), e
dall’altra perché la perizia sulla quale è fondata la nuova richiesta di ricusa
non è stata prodotta in quella causa, peraltro chiusa con una sentenza adottata
dalla Camera nella sua composizione plenaria a tre giudici;
che
in linea di massima la comunicazione della domanda di realizzazione (art. 120
LEF) è impugnabile con ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2009.5
del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid.1.2/a, Frey in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 120 LEF);
che
nella fattispecie, tuttavia, RI 1 in realtà non contesta la comunicazione delle domande di realizzazione,
bensì il verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017, valido
come attestato di carenza beni provvisorio “multiplo”, ch’essa ha impugnato con un ricorso del
28 settembre 2017 (n. 37/2007), respinto da questa Camera
nella (limitata) misura della sua ammissibilità il 7 novembre 2017 (inc.
15.2017.73/74);
che
tale decisione è passata in giudicato con la sentenza del 7 dicembre 2017 (inc.5A_960/2017), con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in
materia civile inoltrato da RI 1;
che
nelle predette circostanze la ricorrente non può seriamente pretendere di
rimettere in discussione questa precedente decisione né altre anteriori in essa
citate, ripresentando gli stessi argomenti con il ricorso in esame (a pagg. 13
e 14), e ciò neppure per il tramite di una domanda di accertamento di nullità;
che
in ogni caso sono nulle solo decisioni che violano prescrizioni emanate
nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel
procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che non è il caso del verbale in
questione, RI 1 essendo parte di tutte le esecuzioni a favore delle quali è
stato eseguito il noto pignoramento e avendo quindi avuto l’occasione di difendere
Fatti
i propri interessi, sebbene abbia scelto deliberatamente di non presentarsi
all’UE per l’esecuzione del pignoramento (già citata sentenza 15.2017.73/74,
consid. 5);
che
d’altronde sono inammissibili le domande volte all’accertamento della solvibilità della ricorrente e al “co-sequestro delle somme
vantate dai 3 Creditori de quo sulla relazione
bancaria alpha presso l’PI 4”, siccome non
sono connesse a un provvedimento dell’UE né a un rimprovero documentato di
denegata o ritardata giustizia;
che
nel quadro di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, infatti, alla Camera non
può essere chiesto di agire come se fosse un’autorità esecutiva di prima
istanza – ovvero al posto dell’ufficio di esecuzione – ma solo di verificare la
legalità e (se del caso) l’opportunità di provvedimenti esecutivi concreti,
oppure di accertare casi di denegata o ritardata giustizia, ove l’ufficio non
si sia determinato su richieste di un partecipante all’esecuzione formulate in
modo comprensibile;
che
siccome la ricorrente non fa valere alcuna censura diretta contro la
comunicazione delle domande di realizzazione, nella imitata misura in cui è
ricevibile, il ricorso non può ch’essere respinto;
che
con il giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo
Considerandi
diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è inammissibile.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.