15.2017.82
Restituzione del termine di opposizione. Tempestività. Legittimazione dell’amministratore unico non ancora iscritto a registro di commercio. Notifica abusiva. Spese e ripetibili
1 marzo 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2017.82
15.2017.83
15.2017.107
Lugano
15 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulle istanze di restituzione dei termini
d’opposizione formulate, le due prime, il 24 ottobre 2017, e l’ultima l’11
dicembre 2017, da
RE 1
(già patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
relative, la prima, alle esecuzioni n. __________ e __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promosse dalle società
PI 2, GB- __________
PI 3, GB- __________
(patrocinate dall’__________ RA 1, __________)
nei confronti della
PI 1, __________
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti,
Lugano, Viganello)
la seconda alle esecuzioni n. __________ e __________ dello stesso
Ufficio inoltrate dalle due società procedenti già citate nei confronti della
PI 5, __________
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti,
Lugano, Viganello)
e la terza alle esecuzioni n. __________, __________ e __________
avviate sempre dalle società già menzionate e per quanto riguarda la seconda
esecuzione dalla
PI 6,
GB- __________
(patrocinata dall’__________ RA 1 __________)
nei confronti della
PI 7, Lugano
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti,
Lugano, Viganello)
ritenuto
in fatto: A. Il
22 maggio 2017, la PI 2 (in seguito: “PI 2”) ha escusso la PI 1 (in seguito: “PI
1”) sulla scorta del precetto esecutivo n. 2397328 dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano per l’incasso di fr. 54'770.40 oltre ad accessori. Lo
stesso giorno, l’PI 3 (in seguito: “PI 3”) ha escusso a sua volta la PI 1 con
precetto esecutivo n. __________ dello stesso UE per l’incasso di fr. 928'522.13
oltre ad accessori. L’escussa ha interposto opposizione a entrambe le
esecuzioni il 31 maggio, salvo poi ritirarle il 16 giugno 2017. In base alla
domanda di fallimento presentata dalla PI 3 il 7 agosto 2017, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della PI 1 dal 22
settembre 2017 alle ore 10:00 (SO 2017.4076).
B. Sempre
il 22 maggio 2017, la PI 2 ha escusso anche la PI 5 con precetto esecutivo n. __________
dell’UE di Lugano per l’incasso di fr. 52'438.50 oltre ad accessori, e così
ha fatto altresì l’PI 3 con un’esecuzione (n. __________) promossa quel medesimo
giorno per l’incasso di fr. 712'888.09. In entrambi i casi, l’escussa ha
interposto opposizione il 31 maggio, salvo poi ritirarle il 16 giugno 2017. In
base alla domanda di fallimento presentata dall’PI 3 l’8 agosto, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della PI 5 dal 22
settembre 2017 alle ore 10:00 (SO 2017.4077).
C. Ancora
il 22 maggio 2017, la PI 2 ha escusso pure la PI 7 con precetto esecutivo n. __________
dell’UE di Lugano per l’incasso di fr. 48'420.– oltre ad accessori, e
così hanno fatto a loro volta lo stesso giorno la PI 6 (inseguito “PI 6”) con
un’esecuzione (n. __________) volta all’incasso di fr. 60'800.– e l’PI 3
con un’esecuzione (n. __________) promossa il 30 maggio 2017 per l’incasso di
fr. 26'831.65. In tutti e tre i casi, l’escussa ha interposto opposizione,
salvo poi ritirarle il 16 giugno 2017. In base alla domanda di fallimento
presentata dalla PI 6 il 7 novembre 2017, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha pronunciato il fallimento della PI 7 dal 1° dicembre 2017 alle
ore 10:00 (SO 2017.5809).
D. Con
due allegati separati del 24 ottobre 2017, RE 1 ha chiesto la restituzione del termine
per interporre opposizione alle esecuzioni dirette contro la PI 1 (inc.
15.2017.82) e la PI 5 (inc. 15.2017.83), facendo valere di esserne l’azionista
e l’amministratrice unica. La richiedente ha inoltre postulato il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Mediante atto dell’11
dicembre 2017, RE 1 ha esteso le sue richieste alle esecuzioni dirette contro
la PI 7 (inc. 15.2017.107).
E. Con
una memoria comune del 17 novembre 2017, la PI 2 e l’PI 3 si sono opposte all’istanza
di restituzione dei termini di opposizione nelle procedure esecutive dirette
nei confronti della PI 1, chiedendone in via preliminare la reiezione in ordine
per mancanza di rappresentanza (e subordinatamente per mancanza di
legittimazione), e nel merito la reiezione integrale, siccome “priva di oggetto”.
Esse sono giunte alla stessa conclusione nella causa relativa alla PI 5 con una
memoria comune sempre del 17 novembre 2017.
Nelle
sue osservazioni del 24 e del 25 novembre 2017, in entrambe le cause l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera sulla questione della restituzione dei termini,
ritenendo invece di aver agito correttamente per quanto riguarda le pratiche
esecutive.
Da parte sua la PI 6 si è opposta all’istanza
di restituzione riferita alla PI 7 con osservazioni del 28 dicembre 2017, pure chiedendone in via preliminare la reiezione in ordine per mancanza di rappresentanza e subordinatamente per mancanza di legittimazione, e nel merito la reiezione integrale, siccome “priva di oggetto”. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2018, l’UE
si è anche in questo caso rimesso al giudizio della Camera sulla questione
della restituzione del termine, ritenendo invece di aver agito correttamente
per quanto riguarda le pratiche esecutive.
In
tutte e tre le cause, l’ufficio dei fallimenti di Lugano, interpellato come
rappresentante delle società fallite, è rimasto silente.
F. La
Camera ha acquisito d’ufficio dalla Pretura di Lugano gli incarti fallimentari
relativi alla PI 1, all’PI 3 e alla PI 7, e dalla seconda Camera civile gli
incarti relativi al blocco del registro di commercio relativo alle medesime
società (inc. 12.2017-162-164).
G. Il
26 gennaio 2018, RE 1 ha comunicato alla Camera che la procedura penale avviata
contro RA 4 dal Ministero pubblico di __________ era stata sospesa in seguito
al decesso di quest’ultimo.
Considerato
in
diritto: 1. Vertendo su
domande analoghe fondate su un substrato fattuale e una motivazione giuridica
comune, le tre procedure in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR
e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati
anche singolarmente.
2. La
restituzione di un termine della LEF va chiesta all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria
competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi,
come nel caso concreto, il termine di opposizione (art. 74 LEF), che non è un
termine giudiziario, l’autorità competente è l’autorità di vigilanza
cantonale, nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Sotto
questo profilo le domande in esame sono ricevibili, mentre quelle indirizzate
direttamente all’UE sono inammissibili.
3. In
tutte e tre le istanze RE 1 allega di essere azionista unica della PI 1, della PI
5 e della PI 7 citando al
riguardo un verbale d’interrogatorio dell’amministratore
unico delle tre società, RA 4 (eseguito
l’8 marzo 2017 dal Ministero pubblico di __________), e produce i verbali delle tre assemblee generali straordinarie degli azionisti
tenutesi tutte il 5 maggio 2017, in cui essa ha revocato con effetto immediato
Fatti
i poteri di RA 4 e si è designata quale nuova amministratrice unica delle tre
società. La richiedente spiega di non essere riuscita, tuttavia, a far iscrivere
la modifica statutaria nel registro di commercio a causa di blocchi ottenuti in
via supercautelare dall’ex marito, PI 4, che si pretende
anche lui azionista unico delle medesime società. La
controversia è tuttora pendente alla seconda Camera civile del Tribunale
d’appello, adita dall’ex marito con tre appelli del 2 ottobre 2017 contro le
decisioni con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto in
via cautelare le istanze di blocco del registro di commercio riferite a
possibili istanze d’iscrizione dell’ex moglie.
Ciò
posto, RE 1 si duole di non avere ricevuto i precetti esecutivi notificati alle
note società, poiché “tutte le
parti coinvolte”, in particolare PI
4 e RA 4, sono venute meno ai loro
obblighi, omettendo di trasmetterle gli atti in
questione. Per evitare che le procedure civili in atto e quella penale per fallimento
fraudolento ch’essa si appresta a inoltrare diventino inutili, l’istante
postula il blocco delle procedure di fallimento, la notifica dei precetti
esecutivi nelle proprie mani e la restituzione del termine d’opposizione. Dichiara d’altronde d’interporre anticipatamente opposizione agli stessi, poiché le società escutenti, a suo dire,
appartengono all’ex marito, il quale se ne serve per impossessarsi dei beni
delle tre società fallite e danneggiare l’ex moglie.
4. Secondo
l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è
subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione
di un termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a
impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale
non causata da colpa dell’escusso o a un motivo
di ritardo scusabile indipendente dalla sua volontà (Nordmann, op.
cit., n. 9-10 ad art. 33 e i riferimenti ivi citati; sentenze della CEF
15.2015.81 del 6 ottobre 2014 consid. 4; 15.2016.70 del 6 settembre 2016 consid. 1.1).
5. Il
termine d’opposizione è di dieci giorni dalla notificazione del precetto
esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF). L’istanza
di restituzione di questo termine dev’essere
inoltrata entro il medesimo lasso di tempo dalla cessazione dell’impedimento.
Nei casi in esame, la richiedente sostiene di non avere colpa nel fatto che i
precetti esecutivi non le sono ancora stati notificati e che il termine
d’opposizione non ha iniziato a decorrere dal momento che non conosce ancora
dettagliatamente le pretese. Sennonché in virtù del principio della buona fede,
il debitore è tenuto a informarsi sul contenuto del precetto esecutivo non
appena ne può sospettare l’esistenza, pena il rischio di vedersi dichiarata
tardiva la sua successiva opposizione (Anouk Neuenschwander,
Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des
poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, in BlSchK 2017,
pag. 181, con una citazione della sentenza del Tribunale federale 7B.233/2004
del 24 dicembre 2004 consid. 1.1 relativa al termine di ricorso).
5.1 Orbene,
RE 1 è a conoscenza del fallimento della PI 1 e della PI 5 almeno dal 5 ottobre
2017, come risulta dallo scritto di stessa data con cui essa
chiede al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il motivo per cui le
istanze di fallimento non le sono state comunicate malgrado la sua memoria
difensiva, inoltrata il 10 maggio 2017 alla sezione 1, fosse stata tramessa a
tutte le sezioni della Pretura (v. SO.2017.4076). Anche tenuto conto di un
lasso di tempo di due a tre giorni per informarsi presso l’UE, le richieste di restituzione del termine d’opposizione
del 24 ottobre 2017 sono tardive.
5.2 La
terza richiesta relativa alla PI 7, dell’11 dicembre 2017, pare invece
tempestiva, l’istante avendo apparentemente saputo dell’esistenza delle
esecuzioni dirette contro la società solo l’8 dicembre nel ricevere la
comunicazione dell’Ufficio del registro di commercio del 4 dicembre 2017,
trasmessale dalla seconda Camera civile (scritto 11 dicembre 2017 di RE 1 al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, contenuto nell’incarto
fallimentare SO.2017.5809). Ci si potrebbe invero interrogare se essa non avrebbe
dovuto controllare la situazione esecutiva della società quando è venuta a
conoscenza del fallimento delle altre due. L’interrogativo può però essere
lasciato senza risposta perché, come risulta dai successivi considerandi, le
richieste sono ad ogni modo infondate.
6. Se
l’esecuzione è diretta contro una società anonima, la notificazione del
precetto esecutivo si fa ai suoi rappresentanti, ovvero a qualunque membro del
consiglio d’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore
o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 1 LEF). Queste persone sono abilitate a
interporre opposizione per conto della società (art. 718 CO). Tale facoltà non è invece riconosciuta all’azionista unico
(cfr. DTF 88 III 35 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 7B.166/2000
consid. 1/b). Infatti, solo i rappresentanti iscritti in
tale qualità nel registro di commercio possono ricevere atti esecutivi fino a quando il loro potere di firma non sia cancellato dal registro (Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 65 LEF),
fatti salvi i casi in cui la società ha designato un altro suo rappresentante
(come un avvocato) espressamente abilitato a ricevere atti esecutivi per conto
suo e tal circostanza è stata portata a conoscenza dell’ufficio d’esecuzione
(sentenza della CEF 15.2017.2 del 26 aprile 2017 con i riferimenti citati).
6.1 Nei
casi in esame, di conseguenza, anche se fosse provato (in particolare con la
produzione delle azioni) che la richiedente è azionista unica delle tre
società, essa non avrebbe comunque il diritto di ricevere i precetti esecutivi
emessi nei loro confronti né d’interporvi opposizione. Nulla cambiano al
riguardo le delibere assembleari del 5 maggio 2017, con
cui l’istante ha revocato con effetto immediato i poteri di RA 4 e si è
designata quale nuova amministratrice unica delle tre società, giacché è
pacifico che tali modifiche non sono ancora state iscritte nel registro di
commercio.
Ora,
se è vero che iscrizioni del genere non hanno effetto costitutivo (DTF 96 II
442 consid. 2; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n. 50 ad § 16; Watter in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, 5a ed. 2016, n. 2 ad art. 720 CO), nondimeno
come tutte le circostanze di fatto di cui è prescritta l’iscrizione (art. 720,
937 e 928b cpv. 1 CO, 27 ORC) la revoca di un diritto di firma esistente
come l’iscrizione di uno nuovo che non siano state iscritte possono essere
opposte ai terzi solo qualora sia provato che questi ne avevano conoscenza
(cosiddetto principio di pubblicità negativa del registro di commercio, art.
932 cpv. 2 CO; Watter, op. cit.,
n. 25 e 27 ad art. 718; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., n. 53 ad § 16; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed. 2004, n. 72 ad § 6). Ne consegue che è valida la notificazione di un precetto esecutivo
all’organo dimissionario della società escussa se il suo diritto di firma non è
stato cancellato dal registro di commercio e l’ufficio d’esecuzione non ne è
stato informato (sentenza dell’Obergericht zurighese, ZR 1973, 155).
6.2 Per
quanto attiene ai casi in rassegna, RE 1 non ha dimostrato (e neppure allegato)
che l’UE di Lugano sapesse del cambiamento di amministratore unico. Tutti gli
atti esecutivi fino al fallimento sono quindi stati notificati regolarmente all’amministratore
iscritto a registro di commercio. Non avendo allora (e neppure ora)
legittimazione a ricevere quegli atti, l’istante non può chiedere la
restituzione di un termine per formulare una dichiarazione di volontà che non
era (e non è) legittimata a fare. A ben vedere, le manca persino la
legittimazione a presentare le istanze in questione, così che anche la terza
domanda si avvera irricevibile.
6.3 Che
poi le società escutenti sapessero della revoca dei poteri
di RA 4 o che addirittura fossero rappresentate da quest’ultimo
(originando un caso di doppia rappresentanza suscettibile d’invalidare la notifica, v. sentenza della CEF 15.2013. 93 del 4 novembre 2013,
RtiD 2014 II 880 n. 46c; BlSchK 1990, 235) non è stato dimostrato dall’istante
né è manifesto. Non si disconosce che il decorso atipico delle procedure
esecutive (ritiro delle opposizioni e comparizione all’udienza del
rappresentante delle società escusse al solo fine di rinunciare a opporsi al fallimento)
e il fatto che PI 4 abbia rappresentato in passato l’PI 3, la PI 6 (Europe) Ltd
e il __________ Trust (cui le società escutenti si riferiscono nelle
loro osservazioni all’istanza relativa alla PI 1, pag. 7), ciò
che si evince da una sentenza di questa Camera (n. 14.1999.80 del 10 aprile 2000, consid. 3.6/a),
potrebbero indiziare l’esistenza di dubbi trasferimenti di
attivi, come quelli denunciati dall’ex moglie. Fatto sta, in ogni caso, che in
base alla documentazione agli atti un accordo abusivo tra società escutenti e
società escusse non può dirsi manifesto (nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC), di
modo che non giustifica l’annullamento delle esecuzioni e dei fallimenti.
All’istante rimane comunque la possibilità di contestare i crediti a suo dire
inesistenti nelle procedure fallimentari, impugnando se del caso le graduatorie
in cui verrebbero iscritti, in modo da poter ottenere la revoca dei fallimenti
(art. 195 LEF).
7. Per
sovrabbondanza, difetta anche in concreto il presupposto dell’ostacolo
non imputabile a colpa di chi chiede la restituzione del termine. In effetti, RE
1 avrebbe potuto e dovuto informare l’UE in merito alla controversia relativa
ai poteri di rappresentanza delle società ora fallite o chiedere in via
cautelare la nomina di un commissario (nel senso dell’art. 731b cpv. 1
n. 2 CO) incaricato di gestire le società durante le cause. Per tacere del
fatto ch’essa era da tempo a conoscenza del rischio che ora denuncia, ovvero
almeno dal 2013, siccome già nelle
procedure giunte al (primo) fallimento della PI 1 e della PI 5, poi
revocate il 4 marzo 2016 in virtù dell’art. 195 LEF, l’istante ne aveva chiesto
la sospensione facendo valere una manovra truffaldina di PI 4 volta, con la
complicità di RA 4, a trasferire gli attivi di quelle società all’PI 3 attraverso
un giro di servizi e crediti finti (scritto del 26 febbraio 2013 nell’inc.
SO.2012.4853). Anche nel merito, quindi, le istanze sarebbero da respingere.
8. Per
prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità, poiché la Camera interviene in veste di autorità di vigilanza
(art. 33 cpv. 4 LEF), ciò che giustifica l’applicazione per analogia delle
norme relative alla procedura di ricorso (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]; in tal senso: Flavio Cometta,
nota in BlSchK 2000, pag. 30) piuttosto che quelle riferite alle procedure
giudiziarie sommarie (art. 48 OTLEF), come invece preconizzato dalla
giurisprudenza di alcuni cantoni (Basilea-Campagna: BlSchK 2000 pag. 29; Appenzello
esterno: AR GVP 27/2015 n. 3665; Friborgo, sentenza del Tribunale cantonale n. 105
2014 120 del 20 novembre 2014) e dalla dottrina, pur senza particolare
motivazione (Baeriswyl/ Milani/Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar
SchKG, 2017, n. 42 ad art. 33 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a
ed. 2012, n. 445; Nordmann, op.
cit., n. 16 ad art. 33 LEF; Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 33 LEF).
Non appare neppure legittimo prelevare la
tassa per le operazioni non espressamente previste nella OTLEF (art. 1 cpv. 2),
come praticato nel Cantone San Gallo (BlSchK 2013 pag. 26). All’autorità
di vigilanza è infatti data la competenza di statuire al posto dell’ufficio
d’esecuzione su un atto della parte richiedente – l’opposizione tardiva – sul
quale l’ufficio decide normalmente (ossia all’infuori dell’ipotesi dell’art. 33
cpv. 4 LEF) gratuitamente (cfr. art. 74 cpv. 3 LEF).
9. La legge cantonale sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a
tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali
(art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l’autorità di vigilanza (in seguito
all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i
presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono definiti dal
Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC,
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e
la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. L’istanza di
gratuito patrocinio è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).
Poiché
tardive, le due prime istanze di restituzione del termine d’opposizione erano
d’acchito prive di probabilità di successo. Le relative domande di gratuito
patrocinio vanno pertanto respinte (art. 117 lett. b CPC) senza che sia
necessario esaminare se l’istante è indigente (art. 117 lett. a CPC) e se il
ricorso a un avvocato era necessario (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). La terza domanda
risulta invece senza oggetto, dal momento che la procedura è gratuita e che RE
1 è riuscita a presentare l’istanza senza l’ausilio di un avvocato. La
decisione odierna, ad ogni modo, non pregiudica l’esito delle domande di
assistenza giudiziaria inoltrate in altre cause o sedi.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di restituzione del termine relativa alla PI 1 (inc.
15.2017.82) è irricevibile. La domanda di gratuito
patrocinio è respinta.
Considerandi
2.
L’istanza
di restituzione del termine relativa alla PI 6 (inc. 15.2017.83) è irricevibile.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3.
L’istanza
di restituzione del termine relativa alla PI 7 (inc. 15.2017.107) è
irricevibile. La domanda di gratuito patrocinio è senza
oggetto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.