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Decisione

15.2017.87

Richiesta di nuova stima. Tempestività

15 novembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.87

Lugano

15 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 19 ottobre 2017 da

RE 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promossa

nei confronti dell’istante dalla

CV 1,

(patrocinata dall’ PR 1, )

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno

immobiliare promossa dalla CV 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di complessivi

fr. 409'700.– oltre ad accessori, il 7 giugno 2017 l’Ufficio di esecuzione

(UE) di Lugano ha incaricato __________ di allestire la perizia estimativa

delle quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________

del fondo n. __________ RFD di __________;

che

ricevuto il referto peritale il 24 luglio 2017, con scritto del giorno

successivo l’UE ne ha trasmesso una copia a RE 1, indicando che le quote di PPP

in questione sono state stimate in complessivi fr. 642'000.–;

che

il 20 settembre 2017 l’Ufficio ha inoltrato alla debitrice, per il tramite del

suo rappresentante legale, copia dell’avviso d’incanto previsto per il 13

dicembre 2017, nel quale, sulla base della perizia, ha indicato un valore di

stima della quota di PPP n. __________ di fr. 200'000.–, della quota n. __________

di fr. 221'000.– e della quota n. __________ di fr. 221'000.–;

che

l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC) n. __________ del __________;

che

sostenendo che la stima peritale sia troppo bassa rispetto al luogo in cui si

situano i noti fondi e alla conformazione dei relativi stabili, con istanza del

19 ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione

del preventivo e del nominativo del candidato perito;

che

il 25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha comunicato alla debitrice che la

contestazione del valore di stima peritale deve avvenire mediante un formale

ricorso a questa Camera;

che

con comunicazione scritta del 27 ottobre 2017, inoltrata per conoscenza alla

Camera, RE 1 ha precisato all’UE che la precedente richiesta costituiva una

domanda di nuova valutazione peritale secondo gli art. 9 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata

di fondi (RFF, RS 281.42) e che, come tale, doveva essere

notificata alla Camera come istanza, senza che l’invio all’organo esecutivo ne

pregiudicasse l’efficacia;

che

in base all’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzio­­ne in via

di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni

interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in

vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a

mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340

consid. 2 e 3/a);

che

secondo la giurisprudenza, il ricorso diretto contro la stima è da considerare

come tale se verte sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv.

1 RFF (ad esempio se l’ufficio si è erroneamente fondato sulla stima fiscale) o

sul principio stesso del ricorso a un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF,

mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate a

una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti nel senso del­l’art. 9 cpv.

Considerandi

2.

RFF (DTF 133 III 538, consid. 4.1 i.f.; sentenza della CEF 15.2017.36/37

del 12 maggio 2017 consid. 4.1 e rinvii);

che

nel caso in rassegna non v’è dubbio che lo scritto del 19 ottobre 2017 di RE 1

sia da intendere quale richiesta di una nuova stima, avendo l’interessata

espressamente chiesto e pure precisato in seguito all’UE di procedere in tal

senso (v. scritto del 27 ottobre 2017);

che

la domanda di nuova stima dev’essere presentata entro il termine di ricorso

contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF),

ovvero entro 10 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del

risultato dell’esame peritale;

che

ove tale risultato non sia comunicato separatamente, il termine per contestare

la stima (e chiederne una nuova) decorre dalla notificazione dell’avviso

d’incanto (DTF 137 III 238 consid. 3.1; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 15 ad art. 155 LEF), nella misura in

cui essa sia menzionata;

che

nella fattispecie il 25 luglio 2017 l’UE ha trasmesso a RE 1 un esemplare del

referto peritale per posta semplice, ragione per cui non è possibile stabilire

se l’interessata ha preso conoscenza della stima prima della data da lei

addotta nella richiesta di nuova stima, ovvero prima dell’11 ottobre 2017 (v.

scritto del 19 ottobre 2017);

che

ad ogni modo l’UE ha poi inviato l’avviso d’incanto, nel quale sono

espressamente indicati i valori di stima dei noti immobili, al rappresentante

legale della debitrice il 20 settembre 2017 mediante raccomandata ritirata il

giorno seguente, vale a dire il 21 settembre 2017 (v. tracciamento dell’invio

raccomandato n. __________);

che

l’ultimo giorno per contestare la stima e chiederne una nuova era dunque

domenica 1° ottobre 2017, scadenza riportata per legge al primo giorno feriale

seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), ossia lunedì 2

ottobre 2017, sicché l’i­stanza di nuova stima del 19 ottobre 2017, pervenuta

all’UE il 20 ottobre, si rivela tardiva e pertanto irricevibile;

che

del resto l’istanza neppure sarebbe tempestiva se si volesse considerare quale

giorno di decorrenza del termine la data della pubblicazione dell’avviso

d’incanto, ossia il 29 settembre 2017 (v. FUSC n. 189), il termine per chiedere

una nuova stima scadendo in tal caso il 9 ottobre 2017, sempre prima della

presentazione della richiesta in esame;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di nuova stima è irricevibile siccome tardiva.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ,

, , ;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.