15.2017.88
Richiesta di nuova stima. Tempestività
15 novembre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.88
Lugano
15 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 19 ottobre 2017 da
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promossa
nei confronti dell’istante dalla
CV 1,
(patrocinata dall’ PR 1, )
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno
immobiliare promossa dalla CV 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di complessivi
fr. 614'900.– oltre ad accessori, il 7 giugno 2017 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha incaricato __________ di allestire la perizia estimativa
delle quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________
del fondo n. __________ RFD di __________;
che
ricevuto il referto peritale il 24 luglio 2017, con scritto del giorno
successivo l’UE ne ha trasmesso una copia a RE 1, indicando che le quote di PPP
in questione sono state stimate in complessivi fr. 883'000.–;
che
il 20 settembre 2017 l’Ufficio ha inoltrato alla debitrice, per il tramite del
suo rappresentante legale, copia dell’avviso d’incanto previsto per il 13
dicembre 2017, nel quale, sulla base della perizia, ha indicato un valore di
stima della quota di PPP n. __________ di fr. 234'000.–, della quota n. __________
di fr. 394'000.– e della quota n. __________ di fr. 255'000.–;
che
l’UE ha successivamente pubblicato l’avviso d’incanto sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio (FUSC) n. __________ del __________;
che
sostenendo che la stima peritale sia troppo bassa rispetto al luogo in cui si
situano i noti fondi e alla conformazione dei relativi stabili, con istanza del
19 ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione
del preventivo e del nominativo del candidato perito;
che
il 25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha comunicato alla debitrice che la
contestazione del valore di stima peritale deve avvenire mediante un formale
ricorso a questa Camera;
che
con comunicazione scritta del 27 ottobre 2017, inoltrata per conoscenza alla
Camera, RE 1 ha precisato all’UE che la precedente richiesta costituiva una
domanda di nuova valutazione peritale secondo gli art. 9 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata
di fondi (RFF, RS 281.42) e che, come tale, doveva essere
notificata alla Camera come istanza, senza che l’invio all’organo esecutivo ne
pregiudicasse l’efficacia;
che
in base all’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via
di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni
interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in
vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a
mezzo di periti, previo deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340
consid. 2 e 3/a);
che
secondo la giurisprudenza, il ricorso diretto contro la stima è da considerare
come tale se verte sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv.
1 RFF (ad esempio se l’ufficio si è erroneamente fondato sulla stima fiscale) o
sul principio stesso del ricorso a un perito in virtù dell’art. 97 cpv. 1 LEF,
mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola assimilate a
una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti nel senso dell’art. 9 cpv. 2
RFF (DTF 133 III 538, consid. 4.1 i.f.; sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio 2017 consid. 4.1 e rinvii);
che
nel caso in rassegna non v’è dubbio che lo scritto del 19 ottobre 2017 di RE 1
sia da intendere quale richiesta di una nuova stima, avendo l’interessata
espressamente chiesto e pure precisato in seguito all’UE di procedere in tal
senso (v. scritto del 27 ottobre 2017);
che
la domanda di nuova stima dev’essere presentata entro il termine di ricorso
contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF),
ovvero entro 10 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del
risultato dell’esame peritale;
che
ove tale risultato non sia comunicato separatamente, il termine per contestare
la stima (e chiederne una nuova) decorre dalla notificazione dell’avviso
d’incanto (DTF 137 III 238 consid. 3.1; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 15 ad art. 155 LEF), nella misura in
cui essa sia menzionata;
che
nella fattispecie il 25 luglio 2017 l’UE ha trasmesso a RE 1 un esemplare del
referto peritale per posta semplice, ragione per cui non è possibile stabilire
se l’interessata ha preso conoscenza della stima prima della data da lei
addotta nella richiesta di nuova stima, ovvero prima dell’11 ottobre 2017 (v.
scritto del 19 ottobre 2017);
che
ad ogni modo l’UE ha poi inviato l’avviso d’incanto, nel quale sono
espressamente indicati i valori di stima dei noti immobili, al rappresentante
legale della debitrice il 20 settembre 2017 mediante raccomandata ritirata il
giorno seguente, vale a dire il 21 settembre 2017 (v. tracciamento dell’invio
raccomandato n. __________);
che
l’ultimo giorno per contestare la stima e chiederne una nuova era dunque
domenica 1° ottobre 2017, scadenza riportata per legge al primo giorno feriale
seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF), ossia lunedì 2 ottobre 2017, sicché l’istanza di
nuova stima del 19 ottobre 2017, pervenuta all’UE il 20 ottobre, si rivela
tardiva e pertanto irricevibile;
che
del resto l’istanza neppure sarebbe tempestiva se si volesse considerare quale
giorno di decorrenza del termine la data della pubblicazione dell’avviso
d’incanto, ossia il 29 settembre 2017 (v. FUSC n. 189), il termine per chiedere
una nuova stima scadendo in tal caso il 9 ottobre 2017, sempre prima della
presentazione della richiesta in esame;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
Considerandi
2.
OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di nuova stima è irricevibile siccome tardiva.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ,
, , ;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.