15.2017.89
Contestazione di nuova stima peritale di un fondo. Momento determinante per stabilire il valore di stima. Aspettative di plusvalenze future. Tassa di giustizia
21 dicembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2017.89
15.2017.98
Lugano
21 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulle contestazioni relative alle nuove stime
peritali del fondo n. __________ RFD di __________ del 3 marzo e del 30 giugno
2018, presentate dalla
IS 1
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano promossa nei confronti dell’insorgente dalla
PI 2,
(patrocinata dall’PR 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa dalla PI
2 (in seguito: la PI 2) nei confronti della IS 1 per l’incasso di complessivi fr. 3'796'400.–
oltre ad accessori, dopo la presentazione della domanda di realizzazione, il 23
giugno 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha incaricato l’arch. __________
di allestire la perizia estimativa del fondo n. __________ RFD di __________.
B. Ricevuto
il referto peritale il 10 ottobre 2017, con scritto dello stesso giorno l’UE ne
ha trasmesso una copia alle parti, indicando che il fondo in questione è stato
stimato in fr. 2'452'000.–.
C. Sostenendo
che la stima peritale fosse troppo bassa rispetto al luogo in cui si situa il
noto fondo e alla conformazione del relativo stabile, con istanza del 19
ottobre 2017 la IS 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione
del preventivo e del nominativo del candidato perito (inc. 15.2017.89).
D. Il
23 ottobre 2017 la PI 1 ha chiesto a sua volta all’UE, in via
principale, di ordinare un complemento di perizia, sottoponendo allo stesso
perito due precedenti referti peritali privati per conoscenza ed esortandolo ad
approfondire e se del caso a considerare gli elementi relativi alla prospettiva
di locazione dell’immobile affinché sia destinato a un servizio di asilo-nido.
In via subordinata la banca ha postulato una nuova perizia, posto che la
debitrice ne avesse anticipato le spese e le fosse ingiunto di fornire i
documenti del caso e offrire piena collaborazione (inc. 15.2017.98).
E. Con
decisione del 22 novembre 2017 questa Camera ha accolto l’istanza di nuova
stima della IS 1, previo anticipo delle spese entro un termine di 10 giorni.
F. Preso
atto dell’anticipo tempestivamente versato dalla IS 1, con ordinanza del 7
dicembre 2017 il presidente di questa Camera ha assegnato l’incarico
peritale al valutatore immobiliare PI 1.
G. Il
5 marzo 2018 il nuovo perito ha consegnato il proprio referto, stimando in fr. 2'730'000.–
il presumibile valore di mercato dell’immobile in questione. Il giorno
seguente il presidente della Camera ne ha quindi trasmesso una copia alle
parti, assegnando loro un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.
H. Con
osservazioni del 15 marzo 2018 la IS 1 ha contestato la nuova stima, sostenendo
in sostanza che è incompleta,
poiché – a suo dire – il perito non aveva tenuto conto di diversi aspetti. Dal
canto suo, la PI 2 è invece rimasta silente.
Fatti
I. Appurato
che la perizia risultava effettivamente incompleta, siccome in occasione del
sopralluogo del 2 febbraio 2018 il perito non ha potuto accedere a tutti i
locali (aule scolastiche, refettorio, cucina, solaio) dell’edificio principale
né all’edificio secondario, essendo gli stessi chiusi a chiave (v. referto
peritale del 3 marzo 2018, pag. 2), con ordinanza del 12 aprile 2018 il
presidente della Camera ha invitato la IS 1 ad anticipare le spese per un
complemento peritale entro un termine di 10 giorni.
L. Tenuto
conto del tempestivo anticipo, con ordinanza del 7 maggio 2018 il presidente ha
incaricato l’esperto di procedere a un complemento peritale, al fine di
stabilire il valore di stima dell’intero immobile.
M. Con
scritto del 20 giugno 2018 la IS 1, per il tramite del suo amministratore unico
PI 3, ha ritirato l’istanza di nuova stima. Il giorno seguente il presidente
di questa Camera ha notificato copia di tale comunicazione alla PI 2,
assegnandole un termine di 10 giorni per determinarsi sul mantenimento della
propria istanza.
N. Il
26 giugno 2018 PI 4 e PI 5, azioniste del 100% del capitale azionario della IS
1, hanno contestato il ritiro dell’istanza di nuova stima, producendo una copia
del decreto supercautelare 21 giugno 2018 con cui il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano ha fatto ordine a PI 3 di astenersi dal compiere ogni e
qualsiasi atto in nome e per conto della IS 1. Esse hanno quindi chiesto alla Camera di considerare
nullo il ritiro e di sospendere ogni decisione fino alla definizione
in sede civile e/o penale delle diatribe in seno alla società.
O. Con
comunicazione del 3 luglio 2018 la banca ha dichiarato di mantenere la propria
istanza di nuova stima, aggiungendo che il ritiro dell’istanza della IS 1 è
privo d’oggetto.
P. Preso
atto del complemento peritale pervenuto il 5 luglio 2018, con cui l’esperto ha
aumentato a fr. 3'190'000.– il valore di stima del fondo, il presidente
della Camera ne ha trasmesso una copia alla IS 1, alla PI 2 e a PI 4 e PI 5, unitamente
agli ultimi scritti ricevuti, impartendo loro un termine di 10 giorni per
eventualmente prendere posizione.
Q. Con
osservazioni del 19 luglio 2018 PI 4 e PI 5 hanno chiesto di sospendere la
procedura di realizzazione del pegno fino a quando la struttura societaria
della IS 1 sarà chiara e stabile. La IS 1 e la PI 2 non hanno invece formulato
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Vi sarebbe anzitutto da chiedersi se il ritiro dell’istanza della IS
1 abbia reso la procedura in esame senza oggetto o se, come sostenuto dalla PI
Considerandi
2.
e dalle azioniste della debitrice (seppur con motivazioni contrastanti), il
ritiro non abbia alcun effetto (benché intervenuto prima del divieto pretorile
supercautelare, sopra ad M e N). La questione può invero rimanere aperta. Da un
canto perché la Camera ha già accolto l’istanza della debitrice con decisione
definitiva 22 novembre 2017 e il nuovo perito ha consegnato sia il referto
peritale che il suo complemento del 30 giugno 2018, e dall’altro poiché la
Camera dovrebbe in ogni caso trattare l’istanza di nuova stima presentata dalla
PI 2 il 23 ottobre 2017 (e
finora considerata senza oggetto). Nulla osta pertanto a
entrare nel merito della questione.
2.
Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno l’ufficio procede di regola a una sola stima
del fondo gravato, dopo il deposito della domanda di realizzazione (sentenza
del Tribunale federale 5A_792/2013 del 10 febbraio 2014, consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 16 ad art. 155 LEF), e ne menziona il risultato nella
pubblicazione dell’avviso d’incanto e negli avvisi speciali (art. 97 cpv. 1,
138, 139 LEF e 9 del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi
[RFF, RS 281.42], per il rinvio degli art. 155 LEF e 99 RFF). L’ufficio può
ancora procedere a una revisione della stima dopo l’appuramento dell’elenco
oneri (art. 44 RFF, cui rinvia l’art. 102 RFF), qualora abbia elementi per
ritenere che la stessa non sia più idonea (Gilliéron,
op. cit., n. 176 ad art. 140 e n. 16 ad art. 155; v. anche sentenza della CEF
15.2009.61
del 18 giugno 2009). Inoltre, le parti possono chiedere all’autorità
di vigilanza di ordinare una seconda perizia, previo anticipo delle relative
spese (art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF). Nella procedura di realizzazione di
pegno la stima riveste ad ogni modo un ruolo solo secondario (DTF 135 I 105
consid. 3.2.2; sentenza della CEF 15.2014.73 del 12 novembre 2014, RtiD 2015 II
925.
n. 71, consid. 3).
2.1
Il
valore di stima di un fondo è l’importo che presumibilmente può essere ricavato
in caso di realizzazione del fondo pignorato (DTF 99 III 56 consid. 4/b) o
costituito in pegno. Esso corrisponde al presumibile valore venale o
commerciale (di mercato) del fondo e dei suoi accessori (art. 9 cpv. 1 RFF; DTF
134.
III 43 consid. 4) al momento della realizzazione, tenuto conto dei vincoli
propri alle aste coatte, in particolare il fatto ch’esse vanno fissate a relativamente
breve termine, che non possono essere annullate nel caso in cui vi siano pochi
interessati, che il piede d’asta è fissato dalla legge e che i beni sono
venduti senza garanzia e in linea di massima nello stato in cui si trovavano al
momento del pignoramento (sentenza della
CEF 15.2017.56 del 19 febbraio 2018 consid. 4). La stima ha tuttavia
carattere puramente indicativo e non pregiudica il ricavo che si potrà
realizzare in occasione dell’incanto (DTF 143 III 535 consid. 2.2).
2.2
Né
la legge né la giurisprudenza definiscono o impongono alcun metodo di stima
(DTF 134 III 44 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_275/2013 del 12
giugno 2013 consid. 5.1). Non spetta ad ogni modo all’ufficio d’esecuzione o
all’autorità di vigilanza disquisire su questioni di metodologia, lo scopo del
ricorso a un perito essendo proprio quello di far capo a conoscenze
specialistiche di cui non dispongono tali autorità (cfr. DTF 93 III 22).
Esse devono solo verificare che il perito abbia la formazione e/o l’esperienza
necessarie per assolvere il mandato che gli è affidato, appurare eventuali
errori o sviste manifesti (sentenza della CEF 15.2017.56 già citata, consid. 4).
Se ha ordinato una nuova perizia, l’autorità di vigilanza decide
in modo definitivo su eventuali contestazioni (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo
periodo).
3.
Con
osservazioni del 15 marzo 2018 la IS 1 ha contestato anche la nuova stima,
salvo poi ritirare la propria istanza il 20 giugno 2018. La debitrice non ha inoltre
avversato il complemento di perizia del 30 giugno 2018, le sue azioniste PI 4 e
PI 5 avendo formulato le loro osservazioni del 19 luglio 2018 a titolo
personale e non hanno comunque dimostrato di essere legittimate a rappresentare
la debitrice (v. sotto consid. 4.1). Si potrebbe quindi considerare che la IS 1
ha rinunciato alle proprie contestazioni e ha accettato tacitamente il
complemento di perizia. Posto che anche la PI 2 non ha sollevato alcuna
obiezione né contro la nuova perizia né contro il complemento, ci si potrebbe
limitare a confermare il nuovo valore di stima, di fr. 3'190'000.–. È
quindi solo per mero scrupolo
che tali censure sono brevemente esaminate nei seguenti considerandi.
3.1
È
anzitutto ormai priva d’oggetto (a prescindere dalla sua rilevanza) la censura
secondo cui lo stabile principale non dispone di nessun tipo di solaio, bensì
di una mansarda abitabile dotata di impianto di climatizzazione e adibita ad
aula di arti creative con bagno e doccia, oltre a un deposito, siccome è stata
evasa con la consegna del complemento peritale, in cui è indicato che il perito
ha potuto infine accedere anche al solaio e accertare che esso è effettivamente
adibito “quasi totalmente ad
uso ufficio” (v. complemento peritale del 30 giugno
2018, pag. 3).
3.2
Che
lo stabile sia attualmente “fuori uso”, come menziona il referto al
punto 1.5, corrisponde alle dichiarazioni rilasciate dall’ufficio tecnico del
Comune di __________, secondo cui “l’edificio è fuori uso e l’agibilità non è data, non essendo
rispettate le condizioni della licenza edilizia nei termini imposti” (v. referto peritale del 3 marzo 2018, pag. 3). Nel complemento il
perito ha inoltre precisato che “in
merito alla licenza edilizia, all’agibilità e all’abitabilità dei due edifici
dall’ufficio tecnico di Lugano mi è stato comunicato che la stessa è stata
rilasciata il 23 marzo 2018 alla Spettabile PI 6 (attuale conduttrice) per
cambio d’uso dell’intero edificio principale da scuola a asilo nido a
condizione che venga presentato entro il 15 giugno 2018 il progetto che
riguarda il tracciato della canalizzazione e che ne definisca l’allacciamento
alla rete fognaria comunale per approvazione e collaudo” (v. complemento peritale del 30 giugno 2018, pag. 2). Fatto sta,
quindi, che il contratto di locazione con l’associazione PI 6 di cui si prevale
la debitrice non ha ancora potuto essere attuato in mancanza dei requisiti
necessari perché l’edificio possa essere locato. L’ufficio tecnico ha infatti
emesso un divieto di utilizzo. La stessa IS 1 ammette la persistenza di “innumerevoli ostacoli [che] continuano a
sorgere con l’andare del tempo” (scritto 15 marzo
2018, pag. 2) e non ha dimostrato, dopo la consegna del complemento di perizia,
che tali ostacoli siano stati rimossi. Non può quindi ritenersi un errore
manifesto limitare il valore locativo annuo a fr. 89'000.– (v. complemento peritale del 30 giugno 2018, pag. 3).
Va
del resto ricordato che il valore di stima corrisponde al presumibile
valore venale o commerciale (di mercato) del fondo e dei suoi accessori, che
probabilmente verrà raggiunto al momento della realizzazione, ovvero di regola nel breve termine di uno a tre
mesi previsto dagli art. 133 cpv. 1 e 156 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2.1;
sentenza della CEF 15.2016.72 del 21 settembre 2016). Aspettative successive
non possono essere prese in considerazione, la legge non prevedendo quale
motivo di dilazione della realizzazione l’inopportunità
della medesima dal profilo temporale in considerazione delle effettive
condizioni di mercato (v. sotto consid. 4.2)
3.3
Il
rimprovero al perito di essersi sbagliato nel considerare al punto 2.3 del
referto che “l’isolazione
termica è insufficiente” e che vi sono anche “porte in trucciolato” è fondato su mere affermazioni non corroborate con prove. D’altronde,
neppure in tal caso la IS 1 specifica in che misura tali circostanze influiscano
sulla stima. La critica appare quindi finanche irricevibile.
3.4
A
mente della debitrice “la
parte del mappale rimasta edificabile ha un valore di mercato nettamente
superiore” ai fr. 970'000.– che il perito ha
attribuito al terreno eccedente, come risulterebbe da una perizia privata fatta
allestire nel 2013, secondo cui il valore del terreno limitato alla parte
edificabile è pari a fr. 2'275'000.–. Sennonché una perizia di parte è
sprovvista di ogni valore probatorio (sentenza della CEF 15.2005.47 del 2
giugno 2005 consid. 3), specie se non è attuale, come quella invocata dalla debitrice,
e non è allestita tenendo conto delle specificità proprie alle realizzazioni
forzate (sopra consid. 2.1). Anche su questo punto le doglianze della debitrice
non sarebbero atte a rimettere in discussione le conclusioni della nuova
perizia.
3.5
Oltremodo
vaga e dunque irricevibile appare la critica per cui nella sua visita di 25
minuti PI 1 non avrebbe avuto il tempo di verificare alcuni aspetti importanti
e visionare i documenti che erano a sua disposizione il giorno della perizia né
di parlare con l’impresario costruttore per quanto riguarda le opere di
costruzione attualmente in corso. L’interessata, infatti, ha del tutto omesso
di specificare quali aspetti importanti non avrebbe verificato il perito e di
spiegare l’influsso che potrebbero avere lavori che molto verosimilmente non
saranno effettuati prima dell’asta, come già detto da fissarsi a breve (sopra
consid. 2.1).
3.6
Sulla
pretesa omissione del perito d’includere nella sua valutazione l’impianto
antincendio per un valore di fr. 75'000.–, l’impianto di
videosorveglianza, l’ascensore nuovo per nove persone le nuove canalizzazioni e
altri lavori in corso (come una recinzione), la debitrice non precisa quale
impatto essa possa avere su una stima di oltre 3 milioni di franchi. Ad ogni
modo gli impianti in questione sono parte integrante del fondo e non risultano
avere un valore indipendente, tantomeno pari al loro costo a nuovo. La perizia
ne tiene conto nel considerare un valore di reddito e costi di riproduzione
riferiti a una costruzione di standard medio (ad 2.3), oltre al valore della
sistemazione esterna, in particolare della recinzione (ad 4.1.4). Essa menziona
anche l’ascensore (ad 2.1). Anche su questo punto la Camera non scorge motivi per
scostarsi dalle conclusioni peritali.
4.
Nelle
loro osservazioni del 19 luglio 2018 le azioniste della IS 1, PI 4 e PI 5,
segnalano che a oggi la situazione della società è alquanto complessa, siccome
è in corso una diatriba relativa all’effettiva titolarità del pacchetto
azionario ed è stato fatto divieto all’attuale amministratore unico di porre in
essere ogni e qualsiasi atto a nome e per conto della società, ciò che – a loro
parere – impedisce una libera formazione della volontà societaria. In merito al
complemento peritale, esse ritengono che sia insufficiente per definire
coscientemente il valore dell’immobile, poiché non tiene conto di diversi
lavori imposti dal Municipio di Lugano per il rilascio dell’autorizzazione a
sistemare i parcheggi esterni, la recinzione, il prato e le canalizzazioni, lavori
cui – a loro dire – la società non ha potuto procedere a causa delle diatribe
interne relative alla titolarità del pacchetto azionario. Chiedono pertanto di
sospendere la procedura di realizzazione del pegno fino a quando la struttura
societaria sarà chiara e stabile e si potrà così procedere con una perizia
omnicomprensiva, “senza
lasciare variabili insolute”.
4.1
Agli
azionisti non è riconosciuto il potere di rappresentare la società di cui
detengono le azioni senza una procura o una decisione dell’assemblea generale. È
quindi alquanto dubbio che PI 4 e PI 5 siano legittimate a contestare la
perizia e il suo complemento nella presente procedura. Il quesito può comunque
rimanere indeciso, siccome le lamentele sollevate non possono essere condivise.
Il perito ha giustamente tenuto conto dello stato dell’immobile al momento del
sopralluogo e segnatamente del fatto che non erano ancora stati realizzati i
lavori sopra accennati (v. complemento peritale del 30 giugno 2018, pag. 2).
Che in futuro forse la situazione possa cambiare non è un fatto certo di cui l’esperto
può e deve tener conto nelle sue attuali valutazioni (v. sopra consid. 3.2).
4.2
Per
quanto concerne la domanda di sospendere la procedura di realizzazione, va
invece ricordato che la realizzazione di un fondo può essere differita
se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la
LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve
procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF) (sentenza del Tribunale federale
7B.245/ 2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di
esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro
dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143a
LEF (e a sua volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione
di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi
alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza
la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale
federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza
della CEF 15.2013.125 del 9 maggio 2014, consid. 3). Tali ipotesi
non sono realizzate nel caso presente.
E
una semplice aspettativa, al di là dell’orizzonte temporale dell’art. 133 LEF,
di una futura plusvalenza (in particolare risultante da un atteso
cambiamento del piano regolatore: DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza
del Tribunale federale 7B.253/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 4; sentenza
della CEF 15.2004.42 del 1° luglio 2004)
non è un motivo di differimento della realizzazione, ragione per cui la domanda di sospensione non
può trovare accoglimento.
5.
Appurato
che il valutatore PI 1 ha la formazione e l’esperienza necessarie all’assolvimento
del mandato che gli è stato conferito e che il suo referto e il
complemento peritale non presentano errori o sviste manifeste, il valore di
stima da lui calcolato è da ritenere determinante per la procedura esecutiva in
questione. Entrambe le parti hanno infatti contestato il valore stabilito dall’arch.
PI 7, ritenuto troppo basso, sicché per quanto attiene alla scelta tra le due
perizie non risulta alcuna contestazione su cui la Camera dovrebbe decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo. Del
resto, la stima di PI 1 pare meglio fondata, dal momento ch’egli ha potuto ispezionare,
segnatamente in occasione del secondo sopralluogo, l’interno di tutti gli
edifici siti sul noto immobile (v. complemento peritale del 30 giugno 2018,
pag. 2), al contrario dell’arch. PI 7 (v. referto del 6 ottobre 2017, pag. 5).
La stima del fondo n. __________ RFD di __________ deve così
essere rettificata in fr. 3'190'000.–.
Non
va infatti tenuto conto del margine di tolleranza di almeno il “+/-15%” indicato
nel complemento peritale del 30 giugno 2018 (a pag. 3), dettato dalle
problematiche del fondo che il perito ha riscontrato a livello locativo e
edilizio. In effetti, la legge prevede l’attribuzione di un valore di stima
unico (art. 97 cpv. 1 LEF), che come già più volte ricordato non deve considerare
eventi incerti successivi alla realizzazione (sopra consid. 3.2), anche perché
non è dato di sapere quale uso l’aggiudicatario farà del fondo (ultimazione del
riattamento già previsto, cambio di destinazione, demolizione degli edifici
esistenti per ricostruirne uno nuovo, ecc.). La stima ha del resto
carattere puramente indicativo e non pregiudica il ricavo che si potrà
realizzare in occasione dell’incanto (DTF 143 III 535 consid. 2.2), il quale
dipende anche molto dall’affluenza all’asta.
Tutt’al più la stima può fornire un punto di riferimento quanto all’offerta
ipotizzabile (DTF 134 III 44 consid. 4).
6.
La
decisione odierna rende definitivamente senza oggetto le domande formulate
dalla PI 2 il 23 ottobre 2017 (sopra ad D). La relativa
causa (inc. 15.2017.98) può così essere stralciata dai ruoli (art. 24b
cpv. 1 LPR).
7.
Le
spese relative allo svolgimento della perizia di complessivi fr. 3'391.80,
già anticipate dalla IS 1, restano a suo carico. L’art. 9 cpv. 2 RFF prevede
invero che soltanto il creditore può esigere la rifusione delle spese dal
debitore, nel caso in cui la stima praticata dall’ufficio sia stata
notevolmente modificata. Altrettanto non vale per il debitore. Ciò si
giustifica a maggior ragione nella fattispecie, poiché l’escussa ha causato
spese senz’altro evitabili e quindi inutili, in particolare non consentendo l’accesso
a entrambi i periti a una parte degli edifici, sicché s’impone d’imputare tali
spese a suo carico.
8.
È inoltre posta a carica della IS 1 una tassa di fr. 150.–, la
decisione dell’autorità di vigilanza sul valore di stima determinante del fondo
dopo una nuova stima a mezzo di periti (art. 9 cpv. 2 RFF) costituendo un’operazione
non espressamente prevista dalla OTLEF, per la quale viene riscossa una tassa
secondo l’art. 1 cpv. 2 OTLEF (DTF 131 III 137 consid. 3.2.1).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, le contestazioni della IS 1 relative
al referto peritale del 3 marzo 2018 e del complemento del successivo 30 giugno
sono respinte. Di conseguenza, il valore di stima del fondo n. __________ RFD di __________ è stabilito
in fr. 3'190'000.–.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico
della IS 1, come pure le spese di complessivi fr. 3'391.80, già anticipate
dalla stessa.
3.
La
causa inoltrata dalla PI 2 il 23 ottobre 2017 (inc. 15.2017.98) è dichiarata
senza oggetto ed è stralciata dai ruoli
4.
Notificazione
a:
– , ;
– PR 1, , , ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.