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Decisione

15.2017.9

Pignoramento complementare (supercautelare) d’ufficio. Legittimazione a ricorrere dell’escusso che pretende che i beni oggetto del pignoramento complementare appartengono alla moglie. Abuso di diritto

12 luglio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Venuto

a conoscenza di quanto precede, con ricorso del 13 febbraio 2017 RI 1 si

aggrava contro il provvedimento dell’Ufficio, chiedendone l’annullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo.

C. Il

23 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo

al ricorso.

D. Con

osservazioni del 16 marzo 2017 la PI 1 postula la reiezione del gravame. Per

contro PI 2 aderisce alle conclusioni del ricorso mediante “osservazioni

spontanee” del 7 aprile 2017. Nelle sue del 20 aprile 2017 l’UE si rimette invece

al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Per quanto attiene alla tempestività del gravame, l’insorgente

sostiene di essere venuto a conoscenza del provvedimento impugnato tra il 4 e 5

febbraio 2016 “per il tramite

di sua moglie e del di lei patrocinatore PA 2, che si è trovato copia del

predetto documento tra le oltre 50 pagine di documenti annessi ad un memoriale

di 12 pagine presentato dal figlio PI 3 all’udienza di rigetto dell’opposizione

ad un PE fattogli spiccare dalla moglie del sottoscritto” (ricorso, pag. 2, ad 3). La resistente PI 1 è invece del parere che RI

1, così come è stato informato dell’accoglimento dell’istan­­za di deposito

giudiziale, sia pure stato messo al corrente il 15 dicembre 2016 dalla Pretura

della decisione dell’UE. Sennonché, secondo accertamenti svolti d’ufficio da

questa Camera, RI 1 non ha ricevuto il provvedimento in questione né dall’UE né

dalla Pretura. In mancanza di indizi contrari, occorre quindi attenersi a

quanto addotto dal ricorrente.

Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni da quando l’insorgente è

venuto a conoscenza della querelata decisione, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nelle

proprie osservazioni l’Ufficio mette in dubbio la legittimazione di RI 1 a

interporre ricorso, poiché – a suo dire – quest’ultimo non riceverebbe in alcun

caso la somma oggetto del

contendere. Secondo l’UE, se la somma depositata fosse già di proprietà della

moglie PI 2, l’insorgente non avrebbe in effetti alcun

interesse degno di protezione all’annullamento del noto provvedimento. Anche la

resistente PI 1 pare sostenere la medesima tesi, laddove afferma che il “pignoramento della somma di fr. 250'000.–

non lede in alcun modo gli interessi di RI 1, il quale ha peraltro dichiarato

di non vantare alcuna pretesa su tale somma”

(osservazioni 16 marzo 2016, pag. 3).

2.1 La

legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di

ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio.

Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto

attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui

che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione

di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o

di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in

misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenze della CEF

15.2015.39 del 1° giugno 2015, consid. 2.1, 15.2014.120 del 25 febbraio 2015

pagg. 2-3 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, pag. 3, e i riferimenti citati).

2.2 Nel

caso in esame, effettivamente RI 1 ha dichiarato con scritto del 1° febbraio

2017 prodotto con il ricorso (doc. 8) che sua moglie è l’unica creditrice dei fr. 250'000.–

oggetto del deposito giudiziale. L’argomento principale della sua contestazione

è però un altro, ovvero l’illegittimità di un qualunque pignoramento

complementare, che sia di beni suoi o di terzi. Ed egli ha un interesse

personale degno di protezione a evitare di essere coinvolto in un

procedimento complementare ingiustificato, che a dipendenza delle circostanze

potrebbe anche determinare spese supplementari scoperte poi poste a suo carico.

Quale destinatario di tale misura e parte delle procedure

esecutive in corso, RI 1 è pertanto legittimato a ricorrere giusta l’art. 17

LEF.

3. Nel ricorso l’insorgente premette che la

fattispecie al vaglio è ana­loga, se non identica, a quella

già esaminata da questa Camera con sentenza 15.2012.135 del 30 gennaio 2013. Egli

si duole in sostanza del fatto che l’Ufficio abbia proceduto a un pignoramento

complementare, rispetto a quello già eseguito il 1° settembre 2010, senza che

ne fossero riunite le condizioni previste dagli art. 145 o 115 cpv. 3 LEF.

Rileva in particolare che l’art. 145 LEF è inapplicabile al caso di specie, non

essendo ancora avvenuta la realizzazione dei beni pignorati. Osserva inoltre

che la realizzazione neppure è diventata impossibile, siccome il sequestro penale

conservativo che grava sui beni pignorati non è – a suo avviso – ancora passato

in giudicato, in ragione dell’effetto sospensivo che il Tribunale federale ha concesso

il 25 novembre 2014 al suo ricorso in materia penale. L’insorgente fa pure notare

che i creditori PI 1 e PI 2 hanno ottenuto un attestato provvisorio di carenza

beni già il 4 ottobre 2010, sicché nemmeno è ipotizzabile un pignoramento complementare

di eventuali beni nuovamente scoperti giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF, il termine

di perenzione prescritto da tale norma essendo manifestamente già trascorso.

Da

parte sua, la resistente PI 1 sostiene che la realizzazione non ha ancora avuto

Considerandi

luogo perché il debitore si è opposto in tutti i modi alle relative decisioni.

Ciò premesso, a suo parere è impensabile lasciare che RI 1, riconosciuto

colpevole in due gradi di giudizio di gravi reati patrimoniali, possa disporre

liberamente di fr. 250'000.–, allestendo in particolare una dichiarazione

scritta che prelude a un’attribuzione di tale somma alla moglie, a discapito

degli altri suoi creditori. Secondo la resistente, è inoltre irrilevante il

destino dei sequestri penali, ritenuto che i beni attualmente pignorati sono

insufficienti persino per soddisfare i creditori del gruppo in questione.

Rileva altresì che il pignoramento operato dall’Ufficio non è avvenuto in applicazione

dell’art. 115 LEF, per cui le argomentazioni del ricorrente a tal riguardo sono

ininfluenti, oltre che non circostanziate. Spiega anche che le autorità

giudiziarie penali hanno stabilito che la convenzione matrimoniale di

separazione dei beni dell’8 luglio 2004, con la quale RI 1 si è impegnato a

cedere alla moglie il credito di fr. 250'000.–, è un escamotage per

salvare almeno parte del patrimonio e dunque, di per sé, nulla. In conclusione,

la resistente reputa che il ricorso in esame costituisca un manifesto abuso di

diritto, giacché l’insorgente si oppone al pignoramento con l’unico scopo di

tentare per l’enne­sima volta di favorire la moglie a detrimento dei propri

creditori.

3.1

Nel

caso in rassegna emerge dagli atti che l’UE ha già proceduto a un pignoramento

dei beni dell’escusso il 1° settembre 2010, allorquando a fronte dei due

crediti posti in esecuzione di complessivi fr. 3'557'338.20, ha pignorato

azioni, crediti e immobili stimati in totale in fr. 3'142'611.50 e oggetto

di sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un

procedimento aperto contro PI 1 (v. verbale di pignoramento agli atti). Visto l’esito

del pignoramento, il 4 ottobre 2010 l’Ufficio ha rilasciato ai creditori un

attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF.

3.2

È

anzitutto palese che nel caso al vaglio l’UE non ha proceduto a un pignoramento

complementare (supercautelare) in virtù del­l’art. 115 cpv. 3 LEF, il termine

di perenzione previsto dalla norma essendo ampiamente trascorso, per tacere del

fatto che i creditori interessati non ne hanno comunque fatto richiesta. Resta

dunque da esaminare se l’Ufficio era autorizzato a procedere a un pignoramento complementare

(supercautelare) d’ufficio in base all’art. 145 cpv. 1 LEF.

3.3

Giusta

l’art. 145 cpv. 1 LEF, quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare

dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare (o

meglio “suc­cessivo”, “Nachpfändung”

nel testo in tedesco) e realizza nel mo­do più rapido gli oggetti pignorati.

Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione

non è tenuto a osservare i termini ordinari. Esso deve altresì procedere a siffatto

tipo di pignoramento quando la realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 87 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2012.135 del 30

gennaio 2013, consid. 3).

a) Nel caso concreto, al di fuori di due immobili venduti all’asta il 3

maggio 2012 per fr. 1'200'000.–, che in parte sono

serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese esecutive, mentre la rimanenza

di fr. 427'749.40 è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico, siccome

oggetto di sequestro penale, l’Ufficio non ha ancora realizzato i beni

pignorati il 1° settembre 2010. La realizzazione di tali beni neppure è

diventata impossibile a causa del noto sequestro penale. Anzi, nella sentenza

15.2014.95

del 23 febbraio 2015 (dispositivo n. 1.2, confermato dal Tribunale

federale con sentenza 5A_204/2015 del 15 gennaio 2016), questa Camera ha avuto

modo di ordinare all’UE di Lugano di dar immediatamente seguito alla domanda di

realizzazione dei beni pignorati presentata dalla PI 1 nelle esecuzioni qui d’interesse

senz’aspettare l’esito dei ricorsi in materia penale presentati da RI 1 e sua

moglie, fermo restando che il ricorso di quest’ultima è comunque stato nel

frattempo accolto con sentenza __________ del __________, determinando l’annullamento

del sequestro penale conservativo dei suoi beni. Ne consegue che la procedura

di realizzazione sta seguendo il suo corso, ancorché non senza qualche

difficoltà e ritardo (v. sentenza della CEF 15.2017.3 del 18 aprile 2017).

b) Alla

luce di quanto precede, non erano dunque dati i presupposti per procedere a un

pignoramento successivo nel senso dell’art. 145 cpv. 1 LEF, neppure a titolo supercautelare.

Non può infatti essere mantenuta una misura provvisionale a salvaguardia di un

pignoramento che non potrà essere formalmente attuato in mancanza delle

condizioni prescritte dalla legge. Il richiamarsi a tali condizioni non appare

manifestamente abusivo nel caso concreto. Per la parte del suo credito non

coperta dalla stima dei beni già pignorati nel 2010, in effetti, la PI 1 dispone

sempre della possibilità di avviare una nuova esecuzione con i vantaggi

processuali previsti dall’art. 115 cpv. 2 LEF. In accoglimento del ricorso, il

provvedimento impugnato va dunque annullato, senza la necessità di vagliare le ulteriori censure

sollevate dal ricorrente.

4.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullato il pignoramento (supercautelare)

del credito di fr. 250'000.– depositato presso la Pretura del Distretto di

Lugano, che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il 12 dicembre 2016

nelle esecuzioni n. __________ e __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– PR 1,

,

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.