15.2017.9
Pignoramento complementare (supercautelare) d’ufficio. Legittimazione a ricorrere dell’escusso che pretende che i beni oggetto del pignoramento complementare appartengono alla moglie. Abuso di diritto
12 luglio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.9
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 13 febbraio 2017 di
__________ PI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente
rispettivamente da
RI 1,
(patrocinata dall’ PR 1, __________)
PI 2,
(patrocinata dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse rispettivamente dalla società panamense PI 1 e
da PI 2 nei confronti di RI 1, il 12 dicembre 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE)
di Lugano ha proceduto al pignoramento (supercautelare) dell’importo di fr. 250'000.–
che PI 3, figlio del ricorrente, aveva depositato giudizialmente il 20 ottobre
2016 presso la cancelleria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
sulla scorta dell’autorizzazione ottenuta dalla medesima autorità giudiziaria
con sentenza del 13 ottobre 2016 (inc. __________), essendo incerto chi tra RI
1e PI 2 sia creditore della somma in questione.
Fatti
B. Venuto
a conoscenza di quanto precede, con ricorso del 13 febbraio 2017 RI 1 si
aggrava contro il provvedimento dell’Ufficio, chiedendone l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo.
C. Il
23 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo
al ricorso.
D. Con
osservazioni del 16 marzo 2017 la PI 1 postula la reiezione del gravame. Per
contro PI 2 aderisce alle conclusioni del ricorso mediante “osservazioni
spontanee” del 7 aprile 2017. Nelle sue del 20 aprile 2017 l’UE si rimette invece
al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Per quanto attiene alla tempestività del gravame, l’insorgente
sostiene di essere venuto a conoscenza del provvedimento impugnato tra il 4 e 5
febbraio 2016 “per il tramite
di sua moglie e del di lei patrocinatore PA 2, che si è trovato copia del
predetto documento tra le oltre 50 pagine di documenti annessi ad un memoriale
di 12 pagine presentato dal figlio PI 3 all’udienza di rigetto dell’opposizione
ad un PE fattogli spiccare dalla moglie del sottoscritto” (ricorso, pag. 2, ad 3). La resistente PI 1 è invece del parere che RI
1, così come è stato informato dell’accoglimento dell’istanza di deposito
giudiziale, sia pure stato messo al corrente il 15 dicembre 2016 dalla Pretura
della decisione dell’UE. Sennonché, secondo accertamenti svolti d’ufficio da
questa Camera, RI 1 non ha ricevuto il provvedimento in questione né dall’UE né
dalla Pretura. In mancanza di indizi contrari, occorre quindi attenersi a
quanto addotto dal ricorrente.
Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni da quando l’insorgente è
venuto a conoscenza della querelata decisione, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nelle
proprie osservazioni l’Ufficio mette in dubbio la legittimazione di RI 1 a
interporre ricorso, poiché – a suo dire – quest’ultimo non riceverebbe in alcun
caso la somma oggetto del
contendere. Secondo l’UE, se la somma depositata fosse già di proprietà della
moglie PI 2, l’insorgente non avrebbe in effetti alcun
interesse degno di protezione all’annullamento del noto provvedimento. Anche la
resistente PI 1 pare sostenere la medesima tesi, laddove afferma che il “pignoramento della somma di fr. 250'000.–
non lede in alcun modo gli interessi di RI 1, il quale ha peraltro dichiarato
di non vantare alcuna pretesa su tale somma”
(osservazioni 16 marzo 2016, pag. 3).
2.1 La
legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di
ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio.
Legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto
attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui
che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione
di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o
di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in
misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenze della CEF
15.2015.39 del 1° giugno 2015, consid. 2.1, 15.2014.120 del 25 febbraio 2015
pagg. 2-3 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, pag. 3, e i riferimenti citati).
2.2 Nel
caso in esame, effettivamente RI 1 ha dichiarato con scritto del 1° febbraio
2017 prodotto con il ricorso (doc. 8) che sua moglie è l’unica creditrice dei fr. 250'000.–
oggetto del deposito giudiziale. L’argomento principale della sua contestazione
è però un altro, ovvero l’illegittimità di un qualunque pignoramento
complementare, che sia di beni suoi o di terzi. Ed egli ha un interesse
personale degno di protezione a evitare di essere coinvolto in un
procedimento complementare ingiustificato, che a dipendenza delle circostanze
potrebbe anche determinare spese supplementari scoperte poi poste a suo carico.
Quale destinatario di tale misura e parte delle procedure
esecutive in corso, RI 1 è pertanto legittimato a ricorrere giusta l’art. 17
LEF.
3. Nel ricorso l’insorgente premette che la
fattispecie al vaglio è analoga, se non identica, a quella
già esaminata da questa Camera con sentenza 15.2012.135 del 30 gennaio 2013. Egli
si duole in sostanza del fatto che l’Ufficio abbia proceduto a un pignoramento
complementare, rispetto a quello già eseguito il 1° settembre 2010, senza che
ne fossero riunite le condizioni previste dagli art. 145 o 115 cpv. 3 LEF.
Rileva in particolare che l’art. 145 LEF è inapplicabile al caso di specie, non
essendo ancora avvenuta la realizzazione dei beni pignorati. Osserva inoltre
che la realizzazione neppure è diventata impossibile, siccome il sequestro penale
conservativo che grava sui beni pignorati non è – a suo avviso – ancora passato
in giudicato, in ragione dell’effetto sospensivo che il Tribunale federale ha concesso
il 25 novembre 2014 al suo ricorso in materia penale. L’insorgente fa pure notare
che i creditori PI 1 e PI 2 hanno ottenuto un attestato provvisorio di carenza
beni già il 4 ottobre 2010, sicché nemmeno è ipotizzabile un pignoramento complementare
di eventuali beni nuovamente scoperti giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF, il termine
di perenzione prescritto da tale norma essendo manifestamente già trascorso.
Da
parte sua, la resistente PI 1 sostiene che la realizzazione non ha ancora avuto
Considerandi
luogo perché il debitore si è opposto in tutti i modi alle relative decisioni.
Ciò premesso, a suo parere è impensabile lasciare che RI 1, riconosciuto
colpevole in due gradi di giudizio di gravi reati patrimoniali, possa disporre
liberamente di fr. 250'000.–, allestendo in particolare una dichiarazione
scritta che prelude a un’attribuzione di tale somma alla moglie, a discapito
degli altri suoi creditori. Secondo la resistente, è inoltre irrilevante il
destino dei sequestri penali, ritenuto che i beni attualmente pignorati sono
insufficienti persino per soddisfare i creditori del gruppo in questione.
Rileva altresì che il pignoramento operato dall’Ufficio non è avvenuto in applicazione
dell’art. 115 LEF, per cui le argomentazioni del ricorrente a tal riguardo sono
ininfluenti, oltre che non circostanziate. Spiega anche che le autorità
giudiziarie penali hanno stabilito che la convenzione matrimoniale di
separazione dei beni dell’8 luglio 2004, con la quale RI 1 si è impegnato a
cedere alla moglie il credito di fr. 250'000.–, è un escamotage per
salvare almeno parte del patrimonio e dunque, di per sé, nulla. In conclusione,
la resistente reputa che il ricorso in esame costituisca un manifesto abuso di
diritto, giacché l’insorgente si oppone al pignoramento con l’unico scopo di
tentare per l’ennesima volta di favorire la moglie a detrimento dei propri
creditori.
3.1
Nel
caso in rassegna emerge dagli atti che l’UE ha già proceduto a un pignoramento
dei beni dell’escusso il 1° settembre 2010, allorquando a fronte dei due
crediti posti in esecuzione di complessivi fr. 3'557'338.20, ha pignorato
azioni, crediti e immobili stimati in totale in fr. 3'142'611.50 e oggetto
di sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un
procedimento aperto contro PI 1 (v. verbale di pignoramento agli atti). Visto l’esito
del pignoramento, il 4 ottobre 2010 l’Ufficio ha rilasciato ai creditori un
attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF.
3.2
È
anzitutto palese che nel caso al vaglio l’UE non ha proceduto a un pignoramento
complementare (supercautelare) in virtù dell’art. 115 cpv. 3 LEF, il termine
di perenzione previsto dalla norma essendo ampiamente trascorso, per tacere del
fatto che i creditori interessati non ne hanno comunque fatto richiesta. Resta
dunque da esaminare se l’Ufficio era autorizzato a procedere a un pignoramento complementare
(supercautelare) d’ufficio in base all’art. 145 cpv. 1 LEF.
3.3
Giusta
l’art. 145 cpv. 1 LEF, quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare
dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare (o
meglio “successivo”, “Nachpfändung”
nel testo in tedesco) e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati.
Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione
non è tenuto a osservare i termini ordinari. Esso deve altresì procedere a siffatto
tipo di pignoramento quando la realizzazione dei beni pignorati è diventata impossibile e ciò indipendentemente dalle cause che hanno condotto a tale situazione (DTF 120 III 87 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2012.135 del 30
gennaio 2013, consid. 3).
a) Nel caso concreto, al di fuori di due immobili venduti all’asta il 3
maggio 2012 per fr. 1'200'000.–, che in parte sono
serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese esecutive, mentre la rimanenza
di fr. 427'749.40 è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico, siccome
oggetto di sequestro penale, l’Ufficio non ha ancora realizzato i beni
pignorati il 1° settembre 2010. La realizzazione di tali beni neppure è
diventata impossibile a causa del noto sequestro penale. Anzi, nella sentenza
15.2014.95
del 23 febbraio 2015 (dispositivo n. 1.2, confermato dal Tribunale
federale con sentenza 5A_204/2015 del 15 gennaio 2016), questa Camera ha avuto
modo di ordinare all’UE di Lugano di dar immediatamente seguito alla domanda di
realizzazione dei beni pignorati presentata dalla PI 1 nelle esecuzioni qui d’interesse
senz’aspettare l’esito dei ricorsi in materia penale presentati da RI 1 e sua
moglie, fermo restando che il ricorso di quest’ultima è comunque stato nel
frattempo accolto con sentenza __________ del __________, determinando l’annullamento
del sequestro penale conservativo dei suoi beni. Ne consegue che la procedura
di realizzazione sta seguendo il suo corso, ancorché non senza qualche
difficoltà e ritardo (v. sentenza della CEF 15.2017.3 del 18 aprile 2017).
b) Alla
luce di quanto precede, non erano dunque dati i presupposti per procedere a un
pignoramento successivo nel senso dell’art. 145 cpv. 1 LEF, neppure a titolo supercautelare.
Non può infatti essere mantenuta una misura provvisionale a salvaguardia di un
pignoramento che non potrà essere formalmente attuato in mancanza delle
condizioni prescritte dalla legge. Il richiamarsi a tali condizioni non appare
manifestamente abusivo nel caso concreto. Per la parte del suo credito non
coperta dalla stima dei beni già pignorati nel 2010, in effetti, la PI 1 dispone
sempre della possibilità di avviare una nuova esecuzione con i vantaggi
processuali previsti dall’art. 115 cpv. 2 LEF. In accoglimento del ricorso, il
provvedimento impugnato va dunque annullato, senza la necessità di vagliare le ulteriori censure
sollevate dal ricorrente.
4.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullato il pignoramento (supercautelare)
del credito di fr. 250'000.– depositato presso la Pretura del Distretto di
Lugano, che l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il 12 dicembre 2016
nelle esecuzioni n. __________ e __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– PR 1,
,
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.