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Decisione

15.2017.90

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15 novembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.90

Lugano

15 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 8 novembre 2017 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’elenco oneri, le condizioni d’asta e la pubblicazione dell’incanto

pubblico emessi il 27 ottobre 2017 nell’ese­­cuzione n. __________ promossa nei

confronti della ricorrente dalla

PI 1,

Gordola

(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________8 in via di realizzazione di un pegno

immobiliare promossa dalla CV 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di complessivi

fr. 409'700.– oltre ad accessori, il 20 settembre 2017 l’Ufficio ha

inoltrato alla debitrice, per il tramite del suo rappresentante legale, copia

dell’avviso d’incanto previsto per il 13 dicembre 2017, nel quale ha indicato un valore di

stima peritale delle quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________

e __________ del fondo n. __________ RFD di __________ di rispettivamente fr. 200'000.–, fr. 221'000.– e fr. 221'000.–;

che

l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC) n. __________ del __________;

che

sostenendo che la stima peritale sia troppo bassa rispetto al luogo in cui si

situano i noti fondi e alla conformazione dei relativi stabili, con istanza del

19 ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione

del preventivo e del nominativo del candidato perito;

che

con comunicazione scritta del 27 ottobre 2017, la debitrice ha precisato che la

sua richiesta costituiva una domanda di nuova valutazione peritale secondo gli

art. 9 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) e che, come tale, doveva essere notificata alla Camera come istanza;

che

sempre il 27 ottobre 2017 l’UE ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta

fissando l’incanto per il 13 dicembre 2017;

che

con il ricorso in esame dell’8 novembre 2017, RI 1 chiede in via principale,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare l’incanto pubblico e

le condizioni d’asta e di stralciare dall’elenco oneri le tasse di giustizia e

le ripetibili di complessivi fr. 1'500.–, e in via subordinata di

differire l’incanto pubblico sino a decisione sul ricorso;

che

la ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver vanificato il suo diritto a

una nuova stima peritale nel fissare l’asta senz’a­­spettare l’esito della sua

Considerandi

istanza;

che,

tuttavia, con sentenza odierna (inc. 15.2017.87), la Camera ha dichiarato

irricevibile l’istanza di nuova stima siccome tardiva;

che

la prima censura del ricorso in esame si rivela di conseguenza infondata;

che

per quanto concerne la richiesta di stralciare dall’elenco oneri le tasse di

giustizia e le ripetibili di complessivi fr. 1'500.–, la ricorrente fa

valere trattarsi di una somma che non farebbe parte dell’esecuzione n. __________8

e che non è stata accertata giudizial­mente;

che giusta l’art. 36 cpv. 2 del Regolamento del

Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS

281.

), l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli

oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati

entro il termine, né modificarli, né contestarli e nemmeno esigere la

produzione di prove;

che

il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto

molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente

notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un

onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da

ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che

li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF);

che

in virtù dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC, il pegno immobiliare si estende alle

spese d’esecuzione;

che la tassa di giustizia e l’indennità

stabilite in sede di rigetto del­l’opposizione sono per

legge spese esecutive che si aggiungono all’importo posto in esecuzione (art. 68 LEF; spiegazione n. 2 a tergo

del modulo n. 4 "Domanda di proseguire l’esecuzione"; sentenza della CEF 15.2009.11 del 20 febbraio 2009 consid. 2.2);

che

la “tassa di giustizia e

ripetibili” di fr. 1'500.– contestata dalla

ricorrente si riferisce al decreto emanato il 16 marzo 2017 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, con cui ha stralciato la procedura di rigetto

dell’opposizione interposta da RI 1 alla nota esecuzione n. __________8 in

seguito al ritiro dell’opposizione, ponendo a suo carico le dette spese (doc. C

accluso al ricorso);

che

a prima vista le spese in questione risultano pertanto garantite dal pegno

immobiliare in virtù dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC;

che

anche la seconda censura si avvera infondata, ciò che segna l’esito del

ricorso;

che

le domande di effetto sospensivo e di differimento dell’incan­­to diventano

così senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.