15.2017.91
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15 novembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.91
Lugano
15 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 novembre 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’elenco oneri, le condizioni d’asta e la pubblicazione dell’incanto
pubblico emessi il 27 ottobre 2017 nell’esecuzione n. __________1 promossa
nei confronti della ricorrente dalla
PI 1
__________
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________1 in via di realizzazione di un pegno
immobiliare promossa dalla CV 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di complessivi
fr. 614'900.– oltre ad accessori, il 20 settembre 2017 l’Ufficio ha
inoltrato alla debitrice, per il tramite del suo rappresentante legale, copia
dell’avviso d’incanto previsto per il 13 dicembre 2017, nel quale ha indicato un valore di stima peritale delle
quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________ del fondo n. __________
RFD di __________, di rispettivamente fr. 234'000.–, fr. 394'000.–
e fr. 255'000.–;
che
l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC) n. __________ del __________;
che
sostenendo che la stima peritale sia troppo bassa rispetto al luogo in cui si
situano i noti fondi e alla conformazione dei relativi stabili, con istanza del
19 ottobre 2017 RE 1 ne ha chiesto all’Ufficio una nuova, previa comunicazione
del preventivo e del nominativo del candidato perito;
che
con comunicazione scritta del 27 ottobre 2017, la debitrice ha precisato che la
sua richiesta costituiva una domanda di nuova valutazione peritale secondo gli
art. 9 e 99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42) e che, come tale, doveva essere notificata alla Camera come istanza;
che
sempre il 27 ottobre 2017 l’UE ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta
fissando l’incanto per il 13 dicembre 2017;
che
con il ricorso in esame dell’8 novembre 2017, RI 1 chiede in via principale,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare l’incanto pubblico e
le condizioni d’asta e di stralciare dall’elenco oneri le tasse di giustizia e
le ripetibili di complessivi fr. 1'500.–, e in via subordinata di
differire l’incanto pubblico sino a decisione sul ricorso;
che
la ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver vanificato il suo diritto a
Considerandi
una nuova stima peritale nel fissare l’asta senz’aspettare l’esito della sua
istanza;
che,
tuttavia, con sentenza odierna (inc. 15.2017.88), la Camera ha dichiarato
irricevibile l’istanza di nuova stima siccome tardiva;
che
la prima censura del ricorso in esame si rivela di conseguenza infondata;
che
per quanto concerne la richiesta di stralciare dall’elenco oneri le tasse di
giustizia e le ripetibili di complessivi fr. 1'500.–, la ricorrente fa
valere trattarsi di una somma che non farebbe parte dell’esecuzione n. __________1
e che non è stata accertata giudizialmente;
che giusta l’art. 36 cpv. 2 del Regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS
281.
), l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli
oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati
entro il termine, né modificarli, né contestarli e nemmeno esigere la
produzione di prove;
che
il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto
molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente
notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un
onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da
ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale
che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF);
che
in virtù dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC, il pegno immobiliare si estende alle
spese d’esecuzione;
che la tassa di giustizia e l’indennità
stabilite in sede di rigetto dell’opposizione sono per
legge spese esecutive che si aggiungono all’importo posto in esecuzione (art. 68 LEF; spiegazione n. 2 a tergo
del modulo n. 4 "Domanda di proseguire l’esecuzione"; sentenza della CEF 15.2009.11 del 20 febbraio 2009 consid. 2.2);
che
la “tassa di giustizia e
ripetibili” di fr. 1'500.– contestata dalla
ricorrente si riferisce al decreto emanato il 16 marzo 2017 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, con cui ha stralciato la procedura di rigetto
dell’opposizione interposta da RI 1 alla nota esecuzione n. __________1 in seguito al ritiro dell’opposizione, ponendo
a suo carico le dette spese (doc. C accluso al ricorso);
che
a prima vista le spese in questione risultano pertanto garantite dal pegno
immobiliare in virtù dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 CC;
che
anche la seconda censura si avvera infondata, ciò che segna l’esito del
ricorso;
che
le domande di effetto sospensivo e di differimento dell’incanto diventano
così senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.