15.2017.92
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Ricorso tardivo
16 febbraio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.92
Lugano
16 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 16 ottobre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2017
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27
maggio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI
1 per l’incasso di 1) fr. 173'687.60 oltre agli interessi del 5% dal 13
febbraio 2013 e 2) di fr. 800.–, indicando quale titolo di credito: “1. Attestato di carenza beni n. __________ di
fr. 173'687.60 emesso il 06.05.2000 dall’Ufficio esecuzione Lugano; 2.
Spese amministrative”;
che
con decisione del 6 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al
precetto esecutivo limitatamente a fr. 173'687.60 (inc. SO.2013.4504);
che
con pronunciato del 22 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’azione di
disconoscimento di debito promossa da RI 1 contro la PI 1 (inc.
OR.2014.3);
che
contro tale sentenza RI 1 ha interposto appello alla seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, che con decisione del 21 luglio 2016 lo ha respinto nella
misura in cui era ricevibile (inc. 12.2015.134);
che
il ricorso presentato da RI 1 al Tribunale federale contro tale decisione è
stato dichiarato inammissibile con sentenza del 10 ottobre 2016 (inc.
4A_523/2016);
che
sulla scorta di tali decisioni, la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 ottobre 2017 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento;
che
con ricorso del 16 ottobre 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di
pignoramento e di annullare e cancellare dal registro delle esecuzioni il
precetto esecutivo;
ch’egli
ha altresì postulato di annullare l’aggiudicazione dei beni mobili e dei
crediti a favore della procedente avvenuta il 17 settembre 2012 nell’ambito del
fallimento delle PI 2;
che
con osservazioni rispettivamente del 30 ottobre 2017 e del 10 novembre 2017 la PI
1 e l’UE si sono opposti al ricorso;
che
con replica del 15 dicembre 2017 RI 1 ha ribadito le sue precedenti richieste;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
emesso il 2 ottobre 2017, dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF);
che
– ricorda il ricorrente – il 17 settembre 2012 si è svolto presso l’Ufficio
fallimenti di Lugano l’incanto dei beni mobili e dei crediti nell’ambito del
fallimento delle PI 2;
che
all’asta erano presenti il ricorrente e, in rappresentanza della PI 1, PI 3, la
quale, a dire di lui, non era munita di una procura conferitale dalla società;
che
per questo motivo, egli sostiene, la firma da lei apposta sul verbale d’incanto
è nulla e quindi l’aggiudicazione deve avvenire a suo favore come unico valido
partecipante all’asta;
che
– prosegue il ricorrente – la stessa PI 3 ha poi firmato la domanda di esecuzione
e l’istanza di rigetto dell’opposizione, malgrado essa non fosse iscritta nel
registro di commercio quale persona abilitata a vincolare la procedente, sicché
avrebbe compiuto un atto illecito;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza deve essere presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
in quanto rivolto contro l’aggiudicazione, avvenuta il 17 settembre
2012 alla presenza anche dello stesso RI 1, il ricorso risulta ampiamente
tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile, per tacere del fatto
che PI 3 ha agito sulla base di una procura rilasciata
dall’allora amministratore unico della società aggiudicataria, __________ (doc.
1 accluso alle osservazioni al ricorso);
che
anche le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono tardive e pertanto
inammissibili;
che
infatti l’argomentazione secondo cui PI 3 ha firmato la domanda di esecuzione e
l’istanza di rigetto dell’opposizione senza diritto avrebbe dovuto essere
sollevata dall’escusso già al momento della ricezione del precetto esecutivo (o
al più tardi entro i dieci giorni successivi), rispettivamente all’udienza di
discussione dell’istanza, tenutasi il 6 dicembre 2013 (in cui, per inciso, RI 1
era rappresentato da un avvocato);
che
ad ogni buon conto, con ampia procura del 13 febbraio 2012 (doc. 2), la PI 1 ha
espressamente autorizzato PI 3 a iniziare e proseguire procedimenti esecutivi
in suo nome e per suo conto;
ch’essa
era pertanto perfettamente legittimata a sottoscrivere sia la domanda di
esecuzione sia l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
il gravame di RI 1 sarebbe così stato da respingere anche nel merito;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso irricevibile per tardività.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.