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Decisione

15.2017.92

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Ricorso tardivo

16 febbraio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.92

Lugano

16 febbraio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 16 ottobre 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2017

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27

maggio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI

1 per l’incasso di 1) fr. 173'687.60 oltre agli interessi del 5% dal 13

febbraio 2013 e 2) di fr. 800.–, indicando quale titolo di credito: “1. Attestato di carenza beni n. __________ di

fr. 173'687.60 emesso il 06.05.2000 dall’Ufficio esecuzione Lugano; 2.

Spese amministrative”;

che

con decisione del 6 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al

precetto esecutivo limitatamente a fr. 173'687.60 (inc. SO.2013.4504);

che

con pronunciato del 22 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’azione di

disconoscimento di de­bito promossa da RI 1 contro la PI 1 (inc.

OR.2014.3);

che

contro tale sentenza RI 1 ha interposto appello alla seconda Camera civile del

Tribunale d’appello, che con decisione del 21 luglio 2016 lo ha respinto nella

misura in cui era ricevibile (inc. 12.2015.134);

che

il ricorso presentato da RI 1 al Tribunale federale contro tale decisione è

stato dichiarato inammissibile con sentenza del 10 ottobre 2016 (inc.

4A_523/2016);

che

sulla scorta di tali decisioni, la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 ottobre 2017 l’UE ha emesso l’av­­viso di pignoramento;

che

con ricorso del 16 ottobre 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di

pignoramento e di annullare e cancellare dal registro delle esecuzioni il

precetto esecutivo;

ch’egli

ha altresì postulato di annullare l’aggiudicazione dei beni mobili e dei

crediti a favore della procedente avvenuta il 17 settembre 2012 nell’ambito del

fallimento delle PI 2;

che

con osservazioni rispettivamente del 30 ottobre 2017 e del 10 novembre 2017 la PI

1 e l’UE si sono opposti al ricorso;

che

con replica del 15 dicembre 2017 RI 1 ha ribadito le sue precedenti richieste;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

emesso il 2 ottobre 2017, dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF);

che

– ricorda il ricorrente – il 17 settembre 2012 si è svolto presso l’Ufficio

fallimenti di Lugano l’incanto dei beni mobili e dei crediti nell’ambito del

fallimento delle PI 2;

che

all’asta erano presenti il ricorrente e, in rappresentanza della PI 1, PI 3, la

quale, a dire di lui, non era munita di una procura conferitale dalla società;

che

per questo motivo, egli sostiene, la firma da lei apposta sul verbale d’incanto

è nulla e quindi l’aggiudicazione deve avvenire a suo favore come unico valido

partecipante all’asta;

che

– prosegue il ricorrente – la stessa PI 3 ha poi firmato la domanda di esecuzione

e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione, malgrado essa non fosse iscritta nel

registro di commercio quale persona abilitata a vincolare la procedente, sicché

avrebbe compiuto un atto illecito;

che

per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza deve essere presentato

entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che

in quanto rivolto contro l’aggiudicazione, avvenuta il 17 settembre

2012 alla presenza anche dello stesso RI 1, il ricorso risulta ampiamente

tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile, per tacere del fatto

che PI 3 ha agito sulla base di una procura rilasciata

dall’allora amministratore unico della società aggiudicataria, __________ (doc.

1 accluso alle osservazioni al ricorso);

che

anche le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono tardive e pertanto

inammissibili;

che

infatti l’argomentazione secondo cui PI 3 ha firmato la domanda di esecuzione e

l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione senza diritto avrebbe dovuto essere

sollevata dall’escusso già al momento della ricezione del precetto esecutivo (o

al più tardi entro i dieci giorni successivi), rispettivamente all’udienza di

discussione dell’istanza, tenutasi il 6 dicembre 2013 (in cui, per inciso, RI 1

era rappresentato da un avvocato);

che

ad ogni buon conto, con ampia procura del 13 febbraio 2012 (doc. 2), la PI 1 ha

espressamente autorizzato PI 3 a iniziare e proseguire procedimenti esecutivi

in suo nome e per suo conto;

ch’essa

era pertanto perfettamente legittimata a sottoscrivere sia la domanda di

esecuzione sia l’istanza di rigetto dell’opposizio­ne;

che

il gravame di RI 1 sarebbe così stato da respingere anche nel merito;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso irricevibile per tardività.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.