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Decisione

15.2017.94

Minimo di esistenza. Spese locative di conviventi. Spese per visite figli. Costi della convivente relativi alla ricerca di un impiego

28 febbraio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. In fase di esecuzione del sequestro, il 4 ottobre 2017

l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del

minimo esistenziale di PI 1:

Redditi

Debitore

fr.

3'655.00

Totale

fr.

3'655.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figlio

fr.

360.00

bambino PI 2

Affitto

fr.

860.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

441.00

1'571 km/mese a 0.281 fr./km

Lavori faticosi

fr.

60.00

Visita figlio

fr.

150.00

Ricerca d’impiego­

fr.

100.00

Totale

fr.

3'712.00

Accertata l’impignorabilità del

reddito sulla base del predetto com­puto,

il 4 ottobre 2017 l’UE ha emesso

il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.

C. Con

ricorso del 13 novembre 2017, l’RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo,

chiedendo che venga riformato, nel senso di ridurre i costi per l’affitto da fr. 860.–

a fr. 430.– mensili e di togliere dal minimo esistenziale dell’escus­so le

poste di fr. 150.– per le spese di visita al figlio e di fr. 100.–

per le spese di ricerca d’impiego della convivente.

D. PI

1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 4 ottobre 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

Il

ricorrente si duole anzitutto che nel minimo vitale di PI 1 sia stato conteggiato l’intero canone di

locazione quan­do nei casi di convivenza le spese relative

all’abitazione comune devono di regola essere ripartite a metà tra l’escusso e

la persona con cui convive, motivo per il quale postula la riduzione del­l’importo

riconosciuto a fr. 430.–. Nelle proprie osservazioni, l’Uf­ficio evidenzia

invece che l’affitto è pagato integralmente dal debitore, essendo la di lui

compagna senza attività lavorativa.

3.1

Qualora

il debitore escusso viva in concubinato e abbia con il convivente un figlio in

comune, egli viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 consid. 3/d;

sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1 con rinvii). Ne

segue in particolare che il canone di locazione dell’alloggio della famiglia è

computato nel minimo esistenziale comune. Nel caso di specie non è dato di

sapere se il figlio PI 2, nato il 2 giugno 2011, che convive con l’escusso e la

convivente sia figlio comune oppure sia figlio solo di lui. Non è però

necessario appurare tale circostanza, perché anche nella seconda ipotesi la

decisione del­l’UE andrebbe confermata.

3.2

In

effetti, sebbene le spese locative relative all’abitazione comune di un

debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in

comune, debbano essere di regola ripartite a metà tra i concubini (DTF 109 III

101.

consid. 2; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 93 LEF), ciò è ammissibile soltanto nella misura

in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra

metà delle spese locative. Quando invece i redditi del convivente dell’escus­­so

sono insufficienti a coprire la propria parte alle spese comuni, la quota dell’escusso

deve essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l’importo delle spese che sarebbero

sue se vivesse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente,

le spese di locazione computabili nel minimo di esistenza del­l’escusso variano

tra la metà del canone locatizio effettivo (purché esso sia conforme all’uso

locale riferito a un alloggio per due persone) e l’intero canone, conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive

da solo si accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso concreto (sentenza

della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014, consid. 4.1). Questi principi valgono mutatis mutandis quando il debitore che convive ha figli a carico nati fuori dall’unione con il convivente, e questi

vivono nella stessa economia domestica dei concubini.

3.3

Orbene,

nel caso specifico la convivente dell’escusso non svolge attività lavorativa né

consegue redditi e non è pertanto in grado di contribuire al pagamento delle

spese di locazione. Inoltre il canone di locazione corrisposto dall’escusso di fr. 860.–,

comprensivo delle spese accessorie, non può essere considerato eccessivo per un

appartamento ad uso di una famiglia monoparentale composta da padre e figlio in

Italia nella Provincia di Varese nella fascia di confine con il nostro paese.

Il ricorso al riguardo va pertanto disatteso e ciò anche nell’ipotesi in cui __________

non fosse anche figlio della convivente dell’escusso.

4.

A

mente del ricorrente, la posta di fr. 150.– per le visite al figlio non

può essere riconosciuta in quanto nel minimo esistenziale dell’escusso è già

stato riconosciuto il supplemento per il figlio. L’UE rileva però che tale

supplemento, di fr. 360.–, è stato riconosciuto a PI 1 perché il figlio

minorenne PI 2 (del 2011) vive con lui. L’ulteriore spesa di fr. 150.– gli

è invece stata riconosciuta per le visite ch’egli afferma di effettuare alla figlia

__________, nata il 25 luglio 2000, la quale vive all’infuori del nucleo

famigliare del debitore. Sennonché l’escusso non ha dimostrato né la

necessità né l’effettiva esistenza e il costo di quelle visite, omettendo di

produrre giustificativi al riguardo, sia in sede di esecuzione del

pignoramento, sia in sede di ricorso, in cui non ha presentato osservazioni.

Non è neanche dato di sapere dove viva la figlia. Nelle predette circostanze,

secondo il consolidato principio di effettività delle spese computabili (cfr. DTF

121.

III 22, consid. 3/a; vonder

Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93), il supplemento di fr. 150.–

non avrebbe dovuto essere inserito nel minimo di esistenza di PI 1.

5.

Infine il ricorrente censura anche il supplemento di fr. 100.– com­putato

per la ricerca d’impiego da parte della convivente, che reputa ingiustificato.

L’UE, da parte sua, ammette che l’escusso non ha presentato documenti

giustificativi, ma ritiene che difficilmente potrebbero esisterne e che il

supplemento è giustificabile “nella

situazione del debitore”.

5.1

I concubini non hanno alcun obbligo

legale di mantenimento l’uno verso l’altro. Ognuno deve

quindi assumere le proprie spese professionali o di ricerca di un lavoro. Se

convivono con un figlio in comune, i concubini sono equiparati, ai fini

della determinazione del minimo vitale

(comune), a coniugi (sopra consid. 3.1), sicché i costi del convivente dell’escusso

relativi alla ricerca di un impiego potrebbero essere computati nel minimo esistenziale comune (art. 163 cpv. 1 CC), ciò che

appare anche nell’interesse dei creditori, siccome ove il convivente ottenga un

lavoro retribuito, l’ufficio d’esecuzione terrà conto del suo reddito riducendo

la partecipazione dell’escusso alle spese indispensabili comuni in proporzione

dei rispettivi redditi (DTF 116 III 78 consid. 2/a).

5.2

Per

quanto riguarda il caso in rassegna, anche su questo punto si può fare a meno

di accertare se PI 2 è figlio di entrambi i conviventi, dal momento che PI 1 non

ha dimostrato l’ef­­fettività delle spese in questione, neppure in sede di

osservazioni al ricorso. Si conviene con l’UE, invero, che per l’escusso può risultare

difficile dimostrare tutte le singole spese affrontate nella ricerca di un

impiego, motivo per cui nella pratica, qualora il debitore non abbia

giustificato esborsi più elevati, si computano importi forfetari – di fr. 80.–

mensili nel Cantone Ginevra (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 127 ad art. 93 LEF), di fr. 100.–

mensili nel Cantone Basilea-Città (BlSchK 2005, 195) o di fr. 150.– nel

Cantone Friborgo (sentenza del Tribunale federale 5A_266/2014 dell’11 luglio

2014.

consid. 7.1). Ciò presuppone, tuttavia, che l’escusso abbia almeno

dimostrato di essere disoccupato e in cerca di un lavoro. Nel caso di specie,

non risulta agli atti alcun indizio in tal senso per quanto attiene alla

convivente, che anzi nel verbale è menzionata come “casalinga” senza

attività lucrativa. Il supplemento di fr. 100.– va dunque depennato

dal minimo di esistenza dell’escusso.

6.

Sulla

base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di PI

1.

va rettificato come segue:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'530.00

Supplemento figlio

fr.

360.00

bambino PI 2

Affitto

fr.

860.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

441.00

1'571 km/mese a 0.281 fr./km

Lavori faticosi

fr.

60.00

Visita figlio

fr.

0.00

Ricerca impiego concubina

fr.

0.00

Totale

fr.

3'462.00

Di

conseguenza il ricorso va parzialmente accolto nel senso di ridurre il minimo

di esistenza di PI 1 da fr. 3'712.– a fr. 3'462.–.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo

di esistenza di PI 1 è stabilito in fr. 3'462.– mensili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.