15.2017.95
Sequestro di azioni verosimilmente non emesse. Procedura da seguire dall’ufficio d’esecuzione nell’eseguire il decreto di sequestro
1 marzo 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.95
Lugano
1 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 novembre 2017 della
RI 1
(patrocinata dall’ RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,
o meglio contro la “decisione d’irricevibilità” emessa il 25 ottobre 2017 in
merito alla “domanda di sequestro” n. __________ relativa alle azioni della PI
2 e diretta nei confronti di
PI 1, -
ritenuto
in
fatto: A. A
richiesta della RI 1, il 25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha
decretato nei confronti di PI 1, domiciliato in Gran Bretagna, il sequestro delle
100 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti
l’intero capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti
della sequestrante, pari complessivamente a fr. 782'301.96 oltre ad
accessori, fondati sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich.
Fatti
B. Lo
stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca ha comunicato al
patrocinatore della RI 1 una “decisione
d’irricevibilità” della sua “domanda di sequestro”,
adducendo quale motivo che “le
azioni da sequestrare non sono presenti presso la sede della PI 2”. Al riguardo l’UE ha allegato una dichiarazione di PI 3, membro del consiglio di amministrazione della PI 2 (insieme
all’escusso, che ne è presidente), secondo il quale le azioni da sequestrare
sono state stampate, non sono depositate presso la sede della società a __________,
ma in un altro luogo a lui non noto, e non sono di proprietà dell’escusso.
C. Con
il ricorso in esame la RI 1 chiede di far ordine all’UE di eseguire la
decisione di sequestro, tenuto a notificare alla società il sequestro delle
azioni nella forma prevista dall’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275 LEF)
e a stendere un verbale di sequestro.
D. Nelle
sue osservazioni del 16 novembre 2017, pur rimettendosi al giudizio della
Camera, l’UE ritiene di aver agito correttamente. Non sono state chieste
determinazioni all’escusso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
al più presto il 26 ottobre 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Secondo
la ricorrente l’UE non era abilitato a decidere che le azioni fossero state
emesse perché la questione era già stata decisa dal Pretore, la cui sentenza si
fonda sull’istanza con cui la ricorrente pretende di avere reso verosimile la
mancata emissione delle stesse. L’UE ritiene invece di aver agito correttamente
in quanto al momento dell’esecuzione le azioni non erano presenti presso la
sede della PI 2, benché dalle dichiarazioni di PI 3 risultino
essere state stampate.
3. Ora,
non risulta né dagli atti né dalle osservazioni dell’UE che il funzionario
competente abbia effettivamente verificato nella sede della PI 2 se le azioni
da sequestrare fossero presenti. Ad ogni modo l’UE non ha allestito alcun
verbale, come invece prescrive l’art. 276 LEF, anche nei casi in cui il sequestro
è totalmente infruttuoso (DTF 125 III 395 consid. 2/c/cc).
Tutto
lascia pensare che l’UE abbia trattato la “domanda di sequestro” come
una domanda d’esecuzione inammissibile (ciò che si verifica ad esempio in caso d’incompetenza
territoriale dell’ufficio adito), emettendo una “decisione d’irricevibilità”,
senza avvedersi che l’istanza di sequestro è rivolta al giudice (in concreto al
Pretore) e non all’ufficio d’esecuzione e che l’avvio della procedura di
esecuzione del sequestro non dipende da una domanda del creditore, bensì dal
decreto di sequestro, che è trasmesso direttamente dal giudice che l’ha emanato
all’organo esecutivo per esecuzione (art. 274 cpv. 1 e 275 LEF). L’UE
misconosce d’altronde di essere tenuto per legge a eseguire il decreto di
sequestro come predisposto dal giudice, senza facoltà di riesaminarne i
presupposti materiali, fatti salvi casi di manifesta nullità (DTF 142 III 350
consid. 3.1, 129 III 207 consid. 2.3). Nel caso in esame l’UE avrebbe quindi
dovuto, senza preavviso né ritardo, recarsi alla sede della società, procedere
Considerandi
all’ispezione dei suoi locali e rispostigli (art. 91 LEF) e accertare in un
verbale la presenza o l’assenza dei titoli sequestrati, annotando le eventuali
osservazioni dei rappresentanti della società e facendo firmare il verbale
dalle stesse (art. 276 LEF).
4.
Ciò
posto, la ricorrente rileva a ragione che il sequestro verte in realtà su
azioni non emesse, siccome il Pretore ha potuto ritenersi territorialmente
competente solo seguendo la tesi esposta nell’istanza di sequestro (punti
14-27), secondo la quale, appunto,
le azioni (al portatore) verosimilmente non sono state emesse. La designazione del sequestro è invero imprecisa sia nell’istanza
sia nel decreto di sequestro (“100 azioni al
portatore […] di proprietà del convenuto”, ma alla luce dei
documenti ora agli atti – e segnatamente dell’istanza di sequestro – non è
dubbio che sono stati sequestrati tutti i diritti dell’escusso quale azionista
della PI 2. Di conseguenza il sequestro dev’essere eseguito come quello di un
credito (art. 99 LEF per il rinvio dell’art. 275). L’UE notificherà alla PI 2
il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista e le intimerà non solo di eseguire ogni futuro pagamento dovuto all’azionista presso
l’Ufficio, ma anche di trasmettere allo stesso le comunicazioni della società
destinate all’escusso nella sua qualità di azionista e di consegnare le azioni
qualora nel frattempo esse dovessero essere emesse (sentenza della CEF
15.2013.120
del 27 febbraio 2014 consid. 3). L’UE allestirà poi il verbale di sequestro,
in cui ne indicherà l’esito. Lo potrà considerare infruttuoso solo se sarà
dimostrato che le azioni sono state emesse, ovvero se otterrà una dichiarazione formale dell’amministratore o
degli amministratori che le hanno firmate (art. 622 cpv. 5 CO). Al
riguardo la dichiarazione di PI 3 acclusa alla decisione impugnata non basta,
perché egli non precisa la fonte della sua “conoscenza”
né se è diretta o indiretta. Quanto alla questione dell’appartenenza dei
diritti sequestrati, l’UE avvierà la procedura di rivendicazione (art. 106
segg. LEF) solo se gli verranno fornite le generalità del presunto titolare, la
dichiarazione di PI 3 essendo insufficiente
anche su questo punto.
5.
Il
ricorso va pertanto accolto senza necessità, a questo stadio della procedura,
di notificarlo a PI 1 per eventuali osservazioni, dal momento che la legge
prescrive l’informazione del debitore solo dopo l’esecuzione del sequestro
(art. 276 cpv. 2 LEF). L’UE provvederà pertanto a notificare a PI 1 il decreto
e il verbale di sequestro, unitamente alla presente decisione, non appena avrà
eseguito quanto ordinato dalla Camera nel considerando precedente.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è
annullata ed è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Biasca di procedere
come indicato nei considerandi 4 e 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.