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Decisione

15.2017.95

Sequestro di azioni verosimilmente non emesse. Procedura da seguire dall’ufficio d’esecuzione nell’eseguire il decreto di sequestro

1 marzo 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Lo

stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca ha comunicato al

patrocinatore della RI 1 una “decisione

d’ir­­ricevibilità” della sua “domanda di sequestro”,

adducendo quale motivo che “le

azioni da sequestrare non sono presenti presso la sede della PI 2”. Al riguardo l’UE ha allegato una dichiarazione di PI 3, membro del consiglio di amministrazione della PI 2 (insieme

all’e­­scusso, che ne è presidente), secondo il quale le azioni da sequestrare

sono state stampate, non sono depositate presso la sede della società a __________,

ma in un altro luogo a lui non noto, e non sono di proprietà dell’escusso.

C. Con

il ricorso in esame la RI 1 chiede di far ordine all’UE di eseguire la

decisione di sequestro, tenuto a notificare alla società il sequestro delle

azioni nella forma prevista dall’art. 99 LEF (per il rinvio dell’art. 275 LEF)

e a stendere un verbale di sequestro.

D. Nelle

sue osservazioni del 16 novembre 2017, pur rimettendosi al giudizio della

Camera, l’UE ritiene di aver agito correttamente. Non sono state chieste

determinazioni all’escusso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

al più presto il 26 ottobre 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Secondo

la ricorrente l’UE non era abilitato a decidere che le azioni fossero state

emesse perché la questione era già stata decisa dal Pretore, la cui sentenza si

fonda sull’istanza con cui la ricorrente pretende di avere reso verosimile la

mancata emissione delle stesse. L’UE ritiene invece di aver agito correttamente

in quanto al momento dell’esecuzione le azioni non erano presenti presso la

sede della PI 2, benché dalle dichiarazioni di PI 3 risultino

essere state stampate.

3. Ora,

non risulta né dagli atti né dalle osservazioni dell’UE che il funzionario

competente abbia effettivamente verificato nella sede della PI 2 se le azioni

da sequestrare fossero presenti. Ad ogni modo l’UE non ha allestito alcun

verbale, come invece prescrive l’art. 276 LEF, anche nei casi in cui il sequestro

è totalmente infruttuoso (DTF 125 III 395 consid. 2/c/cc).

Tutto

lascia pensare che l’UE abbia trattato la “domanda di sequestro” come

una domanda d’esecuzione inammissibile (ciò che si verifica ad esempio in caso d’incompetenza

territoriale dell’uffi­­cio adito), emettendo una “decisione d’irricevibilità”,

senza avvedersi che l’istanza di sequestro è rivolta al giudice (in concreto al

Pretore) e non all’ufficio d’esecuzione e che l’avvio della procedura di

esecuzione del sequestro non dipende da una domanda del creditore, bensì dal

decreto di sequestro, che è trasmesso direttamente dal giudice che l’ha emanato

all’organo esecutivo per esecuzione (art. 274 cpv. 1 e 275 LEF). L’UE

misconosce d’al­­tronde di essere tenuto per legge a eseguire il decreto di

sequestro come predisposto dal giudice, senza facoltà di riesaminarne i

presupposti materiali, fatti salvi casi di manifesta nullità (DTF 142 III 350

consid. 3.1, 129 III 207 consid. 2.3). Nel caso in esame l’UE avrebbe quindi

dovuto, senza preavviso né ritardo, recarsi alla sede della società, procedere

Considerandi

all’ispezione dei suoi locali e rispostigli (art. 91 LEF) e accertare in un

verbale la presenza o l’assenza dei titoli sequestrati, annotando le eventuali

osservazioni dei rappresentanti della società e facendo firmare il verbale

dalle stesse (art. 276 LEF).

4.

Ciò

posto, la ricorrente rileva a ragione che il sequestro verte in realtà su

azioni non emesse, siccome il Pretore ha potuto ritenersi territorialmente

competente solo seguendo la tesi esposta nell’istanza di sequestro (punti

14-27), secondo la quale, appunto,

le azioni (al portatore) verosimilmente non sono state emesse. La designazione del sequestro è invero imprecisa sia nell’istanza

sia nel decreto di sequestro (“100 azioni al

portatore […] di proprietà del convenuto”, ma alla luce dei

documenti ora agli atti – e segnatamente dell’istanza di sequestro – non è

dubbio che sono stati sequestrati tutti i diritti dell’escusso quale azionista

della PI 2. Di conseguenza il sequestro dev’essere eseguito come quello di un

credito (art. 99 LEF per il rinvio del­l’art. 275). L’UE notificherà alla PI 2

il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo azionista e le intimerà non solo di eseguire ogni futuro pagamento dovuto all’azio­­nista presso

l’Ufficio, ma anche di trasmettere allo stesso le comunicazioni della società

destinate all’escusso nella sua qualità di azionista e di consegnare le azioni

qualora nel frattempo esse dovessero essere emesse (sentenza della CEF

15.2013.120

del 27 febbraio 2014 consid. 3). L’UE allestirà poi il verbale di sequestro,

in cui ne indicherà l’esito. Lo potrà considerare infruttuoso solo se sarà

dimostrato che le azioni sono state emesse, ovvero se otterrà una dichiarazione formale dell’amministratore o

degli amministratori che le hanno firmate (art. 622 cpv. 5 CO). Al

riguardo la dichiarazione di PI 3 acclusa alla decisione impugnata non basta,

perché egli non precisa la fonte della sua “conoscenza”

né se è diretta o indiretta. Quanto alla questione dell’appartenenza dei

diritti sequestrati, l’UE avvierà la procedura di rivendicazione (art. 106

segg. LEF) solo se gli verranno fornite le generalità del presunto titolare, la

dichiarazione di PI 3 essendo insufficiente

anche su questo punto.

5.

Il

ricorso va pertanto accolto senza necessità, a questo stadio della procedura,

di notificarlo a PI 1 per eventuali osservazioni, dal momento che la legge

prescrive l’informazione del debitore solo dopo l’esecuzione del sequestro

(art. 276 cpv. 2 LEF). L’UE provvederà pertanto a notificare a PI 1 il decreto

e il verbale di sequestro, unitamente alla presente decisione, non appena avrà

eseguito quanto ordinato dalla Camera nel considerando precedente.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è

annullata ed è fatto ordine all’Ufficio esecuzione di Biasca di procedere

come indicato nei considerandi 4 e 5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.