15.2017.96
Spese di massa. Nota d’onorario dell’avvocato che ha gestito fondi del defunto prima dell’apertura della liquidazione della successione in via di fallimento
15 gennaio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.96
Lugano
15 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 novembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona,
o meglio contro lo scritto 6 novembre 2017 con cui esso ha rifiutato di
considerare come spese di massa la nota d’onorario del ricorrente nella
procedura di liquidazione fallimentare aperta contro
PI 1 già in __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 25 agosto 2017 il MLaw RI 1 ha comunicato all’Ufficio dei
fallimenti (UF) di Bellinzona di avere ricevuto sul proprio conto clienti fr. 12'000.–
girati dalla sua cliente PI 2 dal conto postale del suocero PI 1, deceduto il
30 giugno 2017, e ha chiesto di essere autorizzato a disporre di quegli averi
per pagare le spese amministrative legate al decesso “senza conseguenze nell’ambito della rinuncia all’eredità”;
che
l’11 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato giacente
l’eredità relitta fu PI 1 e ordinato all’UF di Bellinzona di procedere alla liquidazione
dell’eredità in via di fallimento (inc. SO.2017.996);
che
il 14 settembre 2017 il MLaw RI 1 ha ribadito la sua richiesta del 25 agosto
2017;
che
il 6 ottobre 2017 l’UF ha autorizzato il MLaw RI 1 a saldare due fatture dell’impresa
di onoranze funebri __________ per complessivi fr. 7'888.95 e l’ha
invitato a versare sul suo conto postale il saldo di fr. 4'111.05;
che
con email del 16 ottobre 2017 il MLaw RI 1 ha chiesto di essere autorizzato a
trattenere sul saldo da restituire l’importo della propria nota d’onorario,
pari a fr. 1'320.–;
che
con email del 20 ottobre 2017, l’UF ha comunicato al legale di considerare la
sua nota d’onorario come un credito da insinuare nella graduatoria;
che
nel suo scritto del 25 ottobre 2017 il MLaw RI 1 ha richiesto il pagamento della
propria nota professionale quale costo della procedura ereditaria, facendo valere
che il suo lavoro ha permesso all’eredità relitta di acquisire un importante
cespite;
che
il 6 novembre 2017 l’UF ha comunicato al MLaw di ritenere la somma di fr. 12'000.–
trasferita sul suo conto clienti come un attivo (l’unico) della successione di
pertinenza della massa fallimentare e di non considerare il suo onorario quale
Considerandi
debito della massa, siccome non gli è stato mai conferito alcun mandato;
che
con il ricorso in esame, del 17 novembre 2017, il MLaw RI 1 postula l’annullamento
della “decisione” 6 novembre 2017 e chiede che il suo onorario di fr. 1'320.– venga
considerato e gli venga pagato quale debito della massa;
che
– sostiene il ricorrente – il suo lavoro è il frutto di un mandato conferitogli
de facto e per atti concludenti dall’amministrazione del fallimento, la quale
non ha mai contestato, e ha dato per scontato, il suo ruolo nella gestione
degli averi del defunto (pagamento delle fatture legate al funerale);
che
nelle sue osservazioni del 24 novembre 2017 l’UF rileva come la sua comunicazione
del 6 novembre 2017 non sia una decisione impugnabile giusta l’art. 17 LEF e
nega di avere conferito alcun mandato al ricorrente, un rapporto di mandato
essendo a suo parere sorto con la cliente PI 2, come risulta dalla procura
acclusa al ricorso;
che
salvo i casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso
il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio
d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di
diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che
spetta al giudice civile – e dunque non all’autorità di vigilanza, vista
la sussidiarietà del ricorso (art. 17 cpv. 1 LEF) – statuire sulle
contestazioni sorte tra la massa e chi pretende di esserne il creditore, in
merito non solo all’esistenza e all’importo dell’asserita pretesa ma anche
alla sua qualificazione quale debito di massa giusta l’art. 262 LEF (DTF 125
III 293 consid. 2 e 137 II 140 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2014.7 del 3
febbraio 2014; Jeandin/Casonato in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 12
ad art. 262 LEF);
che
il ricorso in esame è pertanto irricevibile;
che
nel merito la fondatezza della pretesa del ricorrente appare del resto dubbia,
ricordato che in linea di massima le spese di amministrazione della successione
sorte prima dell’apertura della sua liquidazione in via di fallimento non sono
considerate debiti di massa, siccome anteriori a tale apertura (Brunner/Boller in: Basler Kommentar,
SchKG II, 2a ed. 2010, n. 12c ad art. 193 LEF), mentre per quanto
attiene al periodo successivo l’UF si è limitato ad autorizzare due singoli
pagamenti, esigendo per il resto la restituzione del saldo spettante alla massa
del fallimento;
che
in queste circostanze, fatta salva la facoltà del ricorrente di adire il
giudice affinché condanni la massa fallimentare a pagare la sua nota
d’onorario, si confida che il ricorrente verserà al più presto all’UF il noto
saldo, ritornato a far parte della massa fallimentare in seguito alla rinuncia
degli eredi, la quale ha effetto retroattivo alla data del decesso (tra altri: Rouiller/Gygax in: Eigenman/Rouiller
(ed.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2.3 ad art. 566 CC);
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione al.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.