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Decisione

15.2017.97

Notificazione di pignoramento di reddito senza il calcolo del minimo esistenziale

22 novembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.97

Lugano

22 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 novembre 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la notificazione di pignoramento del reddito del ricorrente

emessa il 6 novembre 2017 nelle esecuzioni n. 2415934, 2198356 e 2348052;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nelle esecuzioni appena citate, il 2 ottobre 2017 l’Ufficio d’e­secuzione (UE)

di Lugano ha proceduto all’interrogatorio del­l’escusso RI 1, senza,

apparentemente procedere al calcolo del suo minimo esistenziale (v. verbale

interno delle operazioni di pignoramento di stessa data);

che

il 6 novembre 2017, in assenza dell’escusso l’UE ha proceduto a pignorare una

quota di comproprietà per piani di sua spettanza (quota __________ foglio PPP __________

della particella n. __________ RFD __________) e il suo reddito da

indipendente, stimato in fr. 5'000.– mensili, limitatamente alla quota

eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'404.45;

che

lo stesso giorno l’UE ha notificato a RI 1 il pignoramento del suo “salario”, diffidandolo

a trattenerne l’importo eccedente il suo minimo esistenziale di fr. 3'404.45

con effetto immediato;

che

con il ricorso in esame, del 17 novembre 2017, RI 1 impugna la diffida ricevuta,

lamentando di non avere ricevuto il calcolo del minimo esistenziale, e chiede,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del pignoramento,

che a suo dire pregiudica il proprio avvenire professionale;

che

Considerandi

interposto il 17 novembre 2017 all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato (pervenutogli al più presto il 7

settembre), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

dalla diffida impugnata non risulta che, contrariamente a quanto prevedeva la

diffida annullata dell’11 ottobre 2017, il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso

vi fosse allegato;

che

la diffida all’escusso

esercente un’attività lucrativa indipendente di versare la quota pignorata dei

suoi redditi professionali dev’es­­sergli comunicata unitamente a una copia del

calcolo della quota pignorabile (Circolare n. 24/2003 del

4.

dicembre 2003 sulla notifica dei provvedimenti cautelari destinati a

garantire un pignoramento di redditi (art. 99 LEF), n. 2.1);

che

il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il

provvedimento del 16 novembre 2017 non esplica effetti giuridici fino a quando

il calcolo del minimo d’esistenza annesso al verbale di stessa data non sarà

stato comunicato all’escusso (sentenza della CEF 15.2003.191 del 4 dicembre

2003);

che

l’atto ricorsuale non viene intimato ai creditori, per i quali l’art. 114 LEF

prevede una notifica degli atti del pignoramento solo con il verbale definitivo

(v. la precitata Circolare, n. 2.3);

che

stante l’esito del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa

senza oggetto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, il provvedimento

16.

novembre 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano non esplica effetti

giuridici fino a quando il calcolo del minimo d’esistenza annesso al

verbale di stessa data non sarà stato comunicato a RI 1.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.