15.2017.97
Notificazione di pignoramento di reddito senza il calcolo del minimo esistenziale
22 novembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.97
Lugano
22 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 novembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notificazione di pignoramento del reddito del ricorrente
emessa il 6 novembre 2017 nelle esecuzioni n. 2415934, 2198356 e 2348052;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nelle esecuzioni appena citate, il 2 ottobre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE)
di Lugano ha proceduto all’interrogatorio dell’escusso RI 1, senza,
apparentemente procedere al calcolo del suo minimo esistenziale (v. verbale
interno delle operazioni di pignoramento di stessa data);
che
il 6 novembre 2017, in assenza dell’escusso l’UE ha proceduto a pignorare una
quota di comproprietà per piani di sua spettanza (quota __________ foglio PPP __________
della particella n. __________ RFD __________) e il suo reddito da
indipendente, stimato in fr. 5'000.– mensili, limitatamente alla quota
eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'404.45;
che
lo stesso giorno l’UE ha notificato a RI 1 il pignoramento del suo “salario”, diffidandolo
a trattenerne l’importo eccedente il suo minimo esistenziale di fr. 3'404.45
con effetto immediato;
che
con il ricorso in esame, del 17 novembre 2017, RI 1 impugna la diffida ricevuta,
lamentando di non avere ricevuto il calcolo del minimo esistenziale, e chiede,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del pignoramento,
che a suo dire pregiudica il proprio avvenire professionale;
che
Considerandi
interposto il 17 novembre 2017 all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato (pervenutogli al più presto il 7
settembre), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
dalla diffida impugnata non risulta che, contrariamente a quanto prevedeva la
diffida annullata dell’11 ottobre 2017, il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso
vi fosse allegato;
che
la diffida all’escusso
esercente un’attività lucrativa indipendente di versare la quota pignorata dei
suoi redditi professionali dev’essergli comunicata unitamente a una copia del
calcolo della quota pignorabile (Circolare n. 24/2003 del
4.
dicembre 2003 sulla notifica dei provvedimenti cautelari destinati a
garantire un pignoramento di redditi (art. 99 LEF), n. 2.1);
che
il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il
provvedimento del 16 novembre 2017 non esplica effetti giuridici fino a quando
il calcolo del minimo d’esistenza annesso al verbale di stessa data non sarà
stato comunicato all’escusso (sentenza della CEF 15.2003.191 del 4 dicembre
2003);
che
l’atto ricorsuale non viene intimato ai creditori, per i quali l’art. 114 LEF
prevede una notifica degli atti del pignoramento solo con il verbale definitivo
(v. la precitata Circolare, n. 2.3);
che
stante l’esito del giudizio odierno, la richiesta di effetto sospensivo diventa
senza oggetto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, il provvedimento
16.
novembre 2017 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano non esplica effetti
giuridici fino a quando il calcolo del minimo d’esistenza annesso al
verbale di stessa data non sarà stato comunicato a RI 1.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.