15.2017.99
Eccezione del beneficio d’escussione reale
2 maggio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.99
Lugano
2 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 novembre 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 26 ottobre 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 ottobre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 (detta in seguito Comunione) procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 14'893.20 oltre agli interessi del 5%
dal 30 settembre 2017.
B. Interposta
opposizione contro il precetto esecutivo il 31 ottobre 2017, con ricorso dell’8
novembre 2017 RI 1 chiede l’annullamento dell’esecuzione, facendo valere il
beneficio d’escussione reale (beneficium
excussionis realis) giusta l’art. 41 cpv. 1bis
LEF.
C. Con
osservazioni del 21 novembre 2017 la Comunione si oppone al gravame,
postulandone la reiezione, mentre l’UE si rimette al giudizio della Camera nelle
sue del 27 novembre 2017.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 41 cpv. 1bis LEF, se un’esecuzione in via
di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno,
il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore
eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno. Presentato all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro
10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 ottobre 2017, il gravame
in questione è in linea di principio ricevibile.
2. Il
ricorrente premette che nel corso degli ultimi anni, così richiesto dalla
Comunione, ha acconsentito all’iscrizione di diverse ipoteche legali sulla sua
quota di comproprietà per piani n. __________ e sulla sua quota di 3/26 della comproprietà per piani n. __________ della particella n. __________
RFD di Lugano. Egli sostiene che il credito posto in esecuzione è garantito da
una di quelle ipoteche legali, emessa a garanzia di fr. 17'500.– oltre ad
accessori, di cui una copia dell’istanza d’iscrizione del 28 aprile 2017 è
allegata al ricorso, ragione per cui – a suo parere – la Comunione avrebbe
dovuto promuovere un’esecuzione in via di realizzazione del pegno anziché un’esecuzione
ordinaria.
Da
parte sua, la resistente contesta la tesi dell’insorgente, allegando una
tabella che riassume le spese condominiali insolute da quest’ultimo (doc. 1
allegato alle osservazioni della Comunione). A suo avviso da tale documento
emerge che il saldo del debito, comprensivo dei consuntivi sino al 2016, del preventivo
del 2017 e delle quote del fondo di rinnovamento dal 2014 al 2017, ammonta
complessivamente a fr. 75'189.75 a fronte di ipoteche legali per soli fr. 59'609.30,
sicché l’importo non garantito è di fr. 15'580.45. Ne consegue – a sua
detta – che il credito di fr. 14'893.20 fatto valere mediante l’esecuzione
in esame non è coperto dalle ipoteche legali attualmente esistenti.
2.1 Per
Fatti
i crediti garantiti da pegno, l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione
del pegno (art. 41 cpv. 1 LEF), tosto che l’ufficiale sia informato dell’esistenza
del diritto di pegno (art. 151 cpv. 1 LEF). L’eccezione del beneficio d’escussione
reale prevista dall’art. 41 cpv. 1bis consente al debitore di
pretendere che il creditore venga soddisfatto dapprima sull’oggetto costituito
in pegno e solo in seguito sul resto del suo patrimonio (DTF 140 III 187
consid. 5.1.4). Il debitore, ove chieda mediante ricorso l’annullamento dell’esecuzione
ordinaria contro di lui promossa prevalendosi di tale eccezione, deve però
dimostrare, in modo chiaro, che il credito posto in esecuzione è garantito da
un pegno nel senso dell’art. 37 LEF (DTF 129 III 362 consid. 1).
2.2 Nel
caso in rassegna, è pacifico che tra il 2012 e il 2017 RI 1 ha costituito a
favore della Comunione tre ipoteche legali sui suoi noti fondi, ovvero il 18
ottobre 2012 a garanzia di fr. 29'609.30, il 5 dicembre 2013 di fr. 12'500.–
e il 22 maggio 2017 di fr. 17'500.– (v. ricorso, ad 2 e osservazioni della
Comunione, ad 2; cfr. estratto SIFTI dei fondi accertato d’ufficio). Ora,
il ricorrente sostiene che l’ultima ipoteca legale garantisce il credito posto
in esecuzione, ma a sostegno della sua tesi si è limitato a produrre l’istanza
d’iscrizione del pegno, senza dimostrare, in modo chiaro, ch’essa garantisce il
credito in questione, circostanza che la resistente contesta (v. osservazioni
della Comunione, ad 3 e 4) e che del resto non emerge né dall’istanza d’iscrizione
(doc. 2 allegato al ricorso) né da altri documenti agli atti.
Dalla
tabella fornita dalla Comunione, rimasta incontestata, si evince al contrario
che le diverse pretese vantate nei confronti di RI 1, per spese condominiali e
rate del fondo di rinnovamento non pagate di complessivi fr. 75'189.75 al
13 novembre 2017, non sono interamente coperte dai pegni, che garantiscono
invero solo fr. 59'609.30. V’è quindi un residuo non coperto di fr. 15'580.45.
Non è dato di sapere se il credito posto in esecuzione, indicato nel precetto
esecutivo come “saldo preventivo
Considerandi
2017: CHF 10'459.35 e I rata fondo di rinnovamento 2017: CHF 4'433.85”, faccia parte del residuo o della quota garantita. Sia come sia,
qualora il creditore abbia nei confronti del debitore più crediti garantiti da
un solo pegno, come nel caso di specie ove l’ipoteca legale di fr. 17'500.–
(e d’altronde le precedenti due) non garantisce un’unica pretesa (v. doc. 1
allegato alle osservazioni della Comunione), spetta in principio al creditore
di determinare il credito per il cui pagamento intende avvalersi del pegno (DTF
104.
III 10 seg. consid. 3). Avendo in concreto la Comunione preteso il
pagamento di due crediti (il saldo del preventivo 2017 e la prima rata del
fondo di rinnovamento del 2017) senza avvalersi dell’ipoteca legale di fr. 17'500.–,
che, come esposto sopra, non garantisce soltanto tali pretese, in mancanza di
prove contrarie che spettava al debitore di fornire (sopra, consid. 2.1), l’eccezione
del beneficio d’escussione reale non s’avvera dunque
fondata, sicché il ricorso va respinto.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.