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Decisione

15.2017.99

Eccezione del beneficio d’escussione reale

2 maggio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti garantiti da pegno, l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione

del pegno (art. 41 cpv. 1 LEF), tosto che l’ufficiale sia informato dell’esistenza

del diritto di pegno (art. 151 cpv. 1 LEF). L’eccezione del beneficio d’escussione

reale prevista dal­l’art. 41 cpv. 1bis consente al debitore di

pretendere che il creditore venga soddisfatto dapprima sull’oggetto costituito

in pegno e solo in seguito sul resto del suo patrimonio (DTF 140 III 187

consid. 5.1.4). Il debitore, ove chieda mediante ricorso l’annul­­lamento dell’esecuzione

ordinaria contro di lui promossa prevalendosi di tale eccezione, deve però

dimostrare, in modo chiaro, che il credito posto in esecuzione è garantito da

un pegno nel senso dell’art. 37 LEF (DTF 129 III 362 consid. 1).

2.2 Nel

caso in rassegna, è pacifico che tra il 2012 e il 2017 RI 1 ha costituito a

favore della Comunione tre ipoteche legali sui suoi noti fondi, ovvero il 18

ottobre 2012 a garanzia di fr. 29'609.30, il 5 dicembre 2013 di fr. 12'500.–

e il 22 maggio 2017 di fr. 17'500.– (v. ricorso, ad 2 e osservazioni della

Comunione, ad 2; cfr. estratto SIFTI dei fondi accertato d’ufficio). Ora,

il ricorrente sostiene che l’ultima ipoteca legale garantisce il credito posto

in esecuzione, ma a sostegno della sua tesi si è limitato a produrre l’istanza

d’iscrizione del pegno, senza dimostrare, in modo chiaro, ch’essa garantisce il

credito in questione, circostanza che la resistente contesta (v. osservazioni

della Comunione, ad 3 e 4) e che del resto non emerge né dall’istanza d’i­scrizione

(doc. 2 allegato al ricorso) né da altri documenti agli atti.

Dalla

tabella fornita dalla Comunione, rimasta incontestata, si evince al contrario

che le diverse pretese vantate nei confronti di RI 1, per spese condominiali e

rate del fondo di rinnovamento non pagate di complessivi fr. 75'189.75 al

13 novembre 2017, non sono interamente coperte dai pegni, che garantiscono

invero solo fr. 59'609.30. V’è quindi un residuo non coperto di fr. 15'580.45.

Non è dato di sapere se il credito posto in esecuzione, indicato nel precetto

esecutivo come “saldo preventivo

Considerandi

2017: CHF 10'459.35 e I rata fondo di rinnovamento 2017: CHF 4'433.85”, faccia parte del residuo o della quota garantita. Sia come sia,

qualora il creditore abbia nei confronti del debitore più crediti garantiti da

un solo pegno, come nel caso di specie ove l’ipoteca legale di fr. 17'500.–

(e d’altronde le precedenti due) non garantisce un’unica pretesa (v. doc. 1

allegato alle osservazioni della Comunione), spetta in principio al creditore

di determinare il credito per il cui pagamento intende avvalersi del pegno (DTF

104.

III 10 seg. consid. 3). Avendo in concreto la Comunione preteso il

pagamento di due crediti (il saldo del preventivo 2017 e la prima rata del

fondo di rinnovamento del 2017) senza avvalersi dell’ipoteca legale di fr. 17'500.–,

che, come esposto sopra, non garantisce soltanto tali pretese, in mancanza di

prove contrarie che spettava al debitore di fornire (sopra, consid. 2.1), l’eccezione

del beneficio d’escussione reale non s’av­­vera dunque

fondata, sicché il ricorso va respinto.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.