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Decisione

15.2018.1

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

19 gennaio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo alcuni creditori presentato le

domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 novembre 2017 a

norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazione è

potuta essere raggiunta in assenza di un membro della comunione ereditaria e di

tutti i creditori.

C. Il

22 novembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso. Nel termine

impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.

D. Il

28 dicembre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, attribuendo all’interessenza

del debitore un valore di fr. 52'351.–, visto l’avvenuto incasso della

quota parte spettante all’escusso sulla relazione bancaria presso la __________.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC,

Considerandi

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’auto­rità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),

ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3

ODiC, la vendita al­l’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,

solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative

di conciliazione.

2.

Nel caso di specie l’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di

un quarto e che il suo valore assomma a fr. 52'351.–. Tale

accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate. In queste circostanze si può

pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato

ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta.

Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i

tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita

a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a

beneficio di pignoramento è decisamente superiore al valore di stima della

quota. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare

la realizzazione a mezzo di pubblici

incanti della quota in questione.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di ¼

spettante a PI 1 nella divisione della comunione

ereditaria della madre fu PI 2.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a

tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.