15.2018.1
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
19 gennaio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.1
Lugano
19 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 28 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132
LEF dell’interessenza spettante a
PI 1, __________
nella comunione ereditaria fu PI 2, composta oltre che dell’escusso PI 1 di
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
nelle varie esecuzioni facenti parte dei gruppi da
n. 1 a 3 promosse contro l’escusso da
PI 6, __________
PI 7, __________
(rappr. dall’__________, __________)
PI 8, __________
__________, __________
(rappr. dalla PI 9, __________)
PI 10, __________
(rappr. __________, __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse contro PI 1, il 3 febbraio, il 18 agosto e il 26
ottobre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE)
di Locarno ha pignorato la quota
ereditaria di ¼ spettante all’escusso nella comunione ereditaria della
madre fu PI 2, composta oltre che di lui
dei fratelli PI 3, PI 4 e PI 5. Nell’ambito del primo pignoramento l’Ufficio ha
indicato quale bene appartenente alla comunione ereditaria in particolare la
particella n. __________ RFD di __________. Nei successivi verbali di
pignoramento l’UE ha aggiunto anche la relazione bancaria n. CH__________
presso la __________, __________. Nel primo verbale di pignoramento l’UE ha quantificato il valore di stima dell’interessenza
spettante all’escusso nella comunione in fr. 52'351.–, mentre nei successivi
verbali di pignoramento, considerando anche il conto presso la __________, esso
le ha assegnato un valore di stima di fr. 59'608.90. Successivamente, il
31 ottobre 2017 la __________ ha versato all’Ufficio fr. 7'250.–,
corrispondenti alla quota parte dell’escusso sugli averi depositati sulla
suddetta relazione bancaria.
Fatti
B. Avendo alcuni creditori presentato le
domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 novembre 2017 a
norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta in assenza di un membro della comunione ereditaria e di
tutti i creditori.
C. Il
22 novembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso. Nel termine
impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
D. Il
28 dicembre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, attribuendo all’interessenza
del debitore un valore di fr. 52'351.–, visto l’avvenuto incasso della
quota parte spettante all’escusso sulla relazione bancaria presso la __________.
Considerato
in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,
Considerandi
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3
ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,
solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative
di conciliazione.
2.
Nel caso di specie l’Ufficio
ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di
un quarto e che il suo valore assomma a fr. 52'351.–. Tale
accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate. In queste circostanze si può
pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato
ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta.
Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i
tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita
a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a
beneficio di pignoramento è decisamente superiore al valore di stima della
quota. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare
la realizzazione a mezzo di pubblici
incanti della quota in questione.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di ¼
spettante a PI 1 nella divisione della comunione
ereditaria della madre fu PI 2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a
tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.