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Decisione

15.2018.101

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto abusivo

15 maggio 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149

ss.), l’abuso di diritto manifesto (art.

2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il

creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito,

ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e

per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento

giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso

per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio

d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del

vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012;

SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che

contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul

comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di

abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso

dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé

(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;

BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52

del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

3.2 L’ufficio

d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti

esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale

competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure

nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in

sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,

consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio

2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere

di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3

lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi

di esecuzioni ingiustificate.

3.3 Nel

caso in rassegna, non si disconosce che la PI 1, nello scritto del 5 ottobre

(doc. E) e nell’e-mail

del 18 ottobre 2018 (doc. F), accenna all’invio

Considerandi

di un “contro precetto” qualora la RI 1 non avesse ritirato la sua

esecuzione, ma in ambedue i documenti la resistente giustifica la sua diffida

anche alludendo rispettivamente a “un

danno professionale e lavorativo per perdita mandati” e a “danni

al credito”. Ora, è notorio che precetti

esecutivi possano recare danni al credito di chi ne è l’oggetto (motivo per cui

è stato adottato il nuovo art. 8a cpv.

3.

lett. d LEF). D’al­­tronde la resistente ha prodotto la dichiarazione 12

ottobre 2018 della PI 2 (doc. 3) a

giustificazione dell’as­­serito danno subìto per il mancato guadagno cagionato

dalla revoca del mandato. Certo, la ricorrente arguisce in replica che la

controparte non è “assolutamente

credibile” perché la PI 2 non sarebbe proprietaria né

possiederebbe alcun diritto sul lotto di terreno citato nella nota

dichiarazione. Si tratta però di una censura relativa alla fondatezza della pretesa posta in esecuzione, che né l’UE né la Camera sono abilitati a sindacare

(sopra consid. 3 e 3.1).

Che

poi la PI 2 non abbia rinunciato a relazioni contrattuali con la PI 1 già dopo la notifica del primo precetto esecutivo

fatto spiccare dalla ricorrente il 9 ottobre 2017 (doc. H accluso –

irritualmente [sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1] –

alla replica spontanea), e che la sua dichiarazione del 12 ottobre 2018 (doc. 3) rechi “maldestramente” una data forse anteriore alla scadenza impartita alla ricorrente per

ritirare la sua esecuzione (5 giorni dalla data – non nota – dell’intimazione

dello scritto 5 ottobre 2018 [doc. E]), non dimostra ancora un abuso di diritto

manifesto, giacché non è dato di sapere quando la PI 2 ha avuto conoscenza di

quelle esecuzioni né, quindi, quando sarebbe sorto il preteso danno di cui la PI

1.

si professa vittima.

3.4

Alla

luce di quanto precede, di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi

recenti – sicché non si può d’acchito escludere che la PI 1 prosegua l’esecuzione

– per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione

(incasso di un credito per il risarcimento

di un mancato guadagno non del tutto assurdo)

non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina

impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto.

Il

ricorso si rivela pertanto infondato, ferma restando la facoltà per ambedue le parti di fare accertare

giudizialmente l’inesistenza dei crediti dedotti in esecuzione o di sospenderne la comunicazione a terzi giusta l’art. 8a

cpv. 3 lett. d LEF.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.