15.2018.103
Inventario nel fallimento. Richiesta di un creditore di procedere a ulteriori accertamenti per la ricerca di eventuali conti bancari all’estero
20 maggio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.103
Lugano
20 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 dicembre 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro l’inventario n. __________ allestito nella procedura di
liquidazione fallimentare aperta nei confronti della
eredità giacente fu PI 1, già in
procedura che interessa
anche il
PI 3,
ritenuto
in fatto: A. Il
5 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato all’Ufficio
dei fallimenti (UF) di Lugano di procedere alla liquidazione dell’eredità giacente fu PI 1 in via
di fallimento (inc. __________). Aperta in procedura
sommaria il 6 luglio 2018, la liquidazione fallimentare è proseguita in via ordinaria dopo il versamento da parte di RI 1 di un anticipo
di fr. 3'000.– a garanzia delle spese di liquidazione (v. FUSC n. 136 del
6 luglio 2018).
Fatti
B. Con
scritto del 30 luglio 2019 RI 1 ha insinuato nel fallimento quattro crediti,
rilevando altresì che a seguito del decesso di PI 2 sono state sospese in
particolare due cause pendenti dinnanzi alla prima e alla seconda Camera civile
del Tribunale d’appello (inc. __________ e __________), nelle quali PI 1 aveva
versato due cauzioni per le spese ripetibili di fr. 12'000.– e fr. 18'000.–,
“nonostante la sua notoria
insolvenza”. Per RI 1 “ciò significa che PI 2 dispone di fondi che ha
occultato ai creditori, al fisco e alle autorità svizzere” e che ritiene “possano
trovarsi presso il __________ a __________”, sebbene
egli non abbia “alcun mezzo
per accertare la veridicità di tale informazione”.
C. Mediante
comunicazione del 17 ottobre 2018 RI 1 ha prodotto all’UF la documentazione
relativa ad alcuni pagamenti effettuati da PI 2 tra il 2011 e il 2017 a favore
del Tribunale federale e del Tribunale d’appello a titolo di cauzione per le
spese ripetibili per complessivi fr. 67'800.–, invitando l’Ufficio a
verificare se tali versamenti hanno avuto luogo tramite bonifico bancario, onde
risalire al numero di conto e ai dati dell’ordinante. Dopo aver eseguito i
propri accertamenti, il 22 novembre 2018 l’UF ha risposto a RI 1 che i predetti
importi erano stati versati in contanti.
D. Il
27 novembre 2018 l’UF ha depositato l’inventario unitamente alla graduatoria, in
cui figurano iscritte pro memoria le pretese di RI 1.
E. Con
ricorso del 7 dicembre 2018 RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo che
sia fatto ordine all’UF di completarlo, dopo aver attuato tutti gli
accertamenti imposti dalle circostanze, coinvolgendo se necessario il Ministero
pubblico del Canton Ticino e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria
internazionale, al fine di risalire agli averi occultati da PI 2.
F. Tramite
osservazioni del 20 dicembre 2018 il PI 3, la cui pretesa è pure iscritta nella
graduatoria, ha chiesto all’Ufficio di “procedere a tutti gli accertamenti del caso per
verificare l’effettiva esistenza di conti esteri occultati alle autorità
svizzere”, mentre nelle sue dell’11 gennaio 2019 l’UF
si è invece rimesso al giudizio della Camera.
G. Il
13 marzo 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera due scritti di medesimo
contenuto, accompagnati dalla traduzione in lingua inglese, che ha inviato lo
stesso giorno rispettivamente alle banche PI 5 e PI 6 con sede a __________,
con cui le ha invitate a verificare se il defunto è intestatario di conti
presso di loro e, in caso affermativo, a volerli chiudere, accreditando il
saldo sul conto bancario dell’UF.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito dell’inventario avvenuto il 27
novembre 2018, il ricorso presentato il 7 dicembre 2018 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che l’inventario menzioni beni stimati per appena fr. 16'864.59,
rimproverando all’UF di non aver cercato con sufficiente intensità gli averi
patrimoniali che il defunto ha utilizzato, nonostante la sua conclamata
insolvenza risultante dall’estratto delle esecuzioni, per pagare le numerose e
cospicue cauzioni che i tribunali avevano posto a suo carico. A suo dire, tali
pagamenti costituiscono la prova certa dell’esistenza di averi nascosti, dei
quali PI 2 disponeva liberamente in barba alle autorità e ai creditori, “probabilmente presso il __________ di
Considerandi
Singapore”. L’insorgente chiede dunque che sia fatto
ordine all’UF di procedere a tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze,
onde risalire agli averi occultati da PI 1, coinvolgendo se necessario il
Ministero pubblico del Canton Ticino, presso il quale peraltro è già pendente
una domanda in tale senso, e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria
internazionale.
2.1
Giusta
l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto
comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario
dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro
conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in
possesso del fallito o ch’egli rivendica oppure che i creditori o le
circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del
fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente a terzi
(sentenza della CEF 15.2014.92 del 2 dicembre 2014, consid. 2.1 e riferimenti
citati). Anche i beni situati all’estero saranno
iscritti nell’inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di
avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera (art. 27 cpv. 1 RUF).
2.2
Nel
caso in rassegna, l’UF ha accertato che le note cauzioni giudiziarie sono state
versate in contanti. Non è quindi possibile identificarne la fonte, che del
resto potrebbe anche essersi prosciugata nel frattempo. D’altronde, sulla
scorta dell’unica indicazione concreta fornita dal ricorrente sugli asseriti averi
occultati dal defunto, ovvero fondi depositati “probabilmente presso il __________ di __________”, con scritto del 13 marzo 2019 l’UF ha invitato
le banche __________ e __________ Ltd a informarlo sull’eventuale esistenza di
relazioni intestate a PI 2 (sopra, consid. G), seppure il
ricorrente non abbia corroborato la sua indicazione con indizi oggettivi,
ma ha anzi ammesso di non essere in possesso di “alcun mezzo per accertare la veridicità di
tale informazione” (sopra, consid. B). Sotto
questo profilo, il ricorso si rivela pertanto ormai senza oggetto
(art. 24b cpv. 1 LPR).
Va da sé che l’Ufficio menzionerà nell’inventario l’esito
di questi nuovi accertamenti, sia essi positivi o negativi.
2.3
In
mancanza di altri elementi concreti, non si vede quali ulteriori “accertamenti imposti dalle circostanze” (v. petitum n. 1) l’UF potrebbe ancora effettuare. Del resto il
ricorrente neppure li specifica né indica quale sia l’utilità di coinvolgere il
Ministero pubblico o di fare capo all’assistenza giudiziaria internazionale.
Senza indizi da fornire alle autorità da adire, simili iniziative sono votate
all’insuccesso, per tacere del fatto che con il decesso di PI 1 sono ormai
escluse sia la promozione dell’accusa nei suoi confronti, sicché il
procedimento penale avviato dal ricorrente nel 2017, a supporre che sia
effettivamente stato aperto, andrà verosimilmente abbandonato (art. 319 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del
Tribunale federale 6B_471/2015 del 27 luglio 2015 consid. 3.2.2), sia l’apertura di una nuova istruzione (art. 309 cpv. 4 e 310 cpv. 1
lett. b CPC). Da questo punto di vista il ricorso risulta dunque infondato.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
–PI 3, .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.