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Decisione

15.2018.103

Inventario nel fallimento. Richiesta di un creditore di procedere a ulteriori accertamenti per la ricerca di eventuali conti bancari all’estero

20 maggio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto del 30 luglio 2019 RI 1 ha insinuato nel fallimento quattro crediti,

rilevando altresì che a seguito del decesso di PI 2 sono state sospese in

particolare due cause pendenti dinnanzi alla prima e alla seconda Camera civile

del Tribunale d’appello (inc. __________ e __________), nelle quali PI 1 aveva

versato due cauzioni per le spese ripetibili di fr. 12'000.– e fr. 18'000.–,

“nonostante la sua notoria

insolvenza”. Per RI 1 “ciò significa che PI 2 dispone di fondi che ha

occultato ai creditori, al fisco e alle autorità svizzere” e che ritiene “possano

trovarsi presso il __________ a __________”, sebbene

egli non abbia “alcun mezzo

per accertare la veridicità di tale informazione”.

C. Mediante

comunicazione del 17 ottobre 2018 RI 1 ha prodotto all’UF la documentazione

relativa ad alcuni pagamenti effettuati da PI 2 tra il 2011 e il 2017 a favore

del Tribunale federale e del Tribunale d’appello a titolo di cauzione per le

spese ripetibili per complessivi fr. 67'800.–, invitando l’Ufficio a

verificare se tali versamenti hanno avuto luogo tramite bonifico bancario, onde

risalire al numero di conto e ai dati dell’ordinante. Dopo aver eseguito i

propri accertamenti, il 22 novembre 2018 l’UF ha risposto a RI 1 che i predetti

importi erano stati versati in contanti.

D. Il

27 novembre 2018 l’UF ha depositato l’inventario unitamente alla graduatoria, in

cui figurano iscritte pro memoria le pretese di RI 1.

E. Con

ricorso del 7 dicembre 2018 RI 1 si aggrava contro l’inventario, chiedendo che

sia fatto ordine all’UF di completarlo, dopo aver attuato tutti gli

accertamenti imposti dalle circostanze, coinvolgendo se necessario il Ministero

pubblico del Canton Ticino e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria

internazionale, al fine di risalire agli averi occultati da PI 2.

F. Tramite

osservazioni del 20 dicembre 2018 il PI 3, la cui pretesa è pure iscritta nella

graduatoria, ha chiesto all’Uffi­­cio di “procedere a tutti gli accertamenti del caso per

verificare l’ef­­fettiva esistenza di conti esteri occultati alle autorità

svizzere”, mentre nelle sue dell’11 gennaio 2019 l’UF

si è invece rimesso al giudizio della Camera.

G. Il

13 marzo 2019 l’Ufficio ha trasmesso alla Camera due scritti di medesimo

contenuto, accompagnati dalla traduzione in lingua inglese, che ha inviato lo

stesso giorno rispettivamente alle banche PI 5 e PI 6 con sede a __________,

con cui le ha invitate a verificare se il defunto è intestatario di conti

presso di loro e, in caso affermativo, a volerli chiudere, accreditando il

saldo sul conto bancario dell’UF.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dal deposito dell’inventario avvenuto il 27

novembre 2018, il ricorso presentato il 7 dicembre 2018 è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole che l’inventario menzioni beni stimati per appena fr. 16'864.59,

rimproverando all’UF di non aver cercato con sufficiente intensità gli averi

patrimoniali che il defunto ha utilizzato, nonostante la sua conclamata

insolvenza risultante dal­l’estratto delle esecuzioni, per pagare le numerose e

cospicue cauzioni che i tribunali avevano posto a suo carico. A suo dire, tali

pagamenti costituiscono la prova certa dell’esistenza di averi nascosti, dei

quali PI 2 disponeva liberamente in barba alle autorità e ai creditori, “probabilmente presso il __________ di

Considerandi

Singapore”. L’insorgente chiede dunque che sia fatto

ordine al­l’UF di procedere a tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze,

onde risalire agli averi occultati da PI 1, coinvolgendo se necessario il

Ministero pubblico del Canton Ticino, presso il quale peraltro è già pendente

una domanda in tale senso, e facendo capo anche all’assistenza giudiziaria

internazionale.

2.1

Giusta

l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto

comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario

dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro

conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in

possesso del fallito o ch’egli rivendica oppure che i creditori o le

circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del

fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente a terzi

(sentenza della CEF 15.2014.92 del 2 dicembre 2014, consid. 2.1 e riferimenti

citati). Anche i beni situati all’este­­ro saranno

iscritti nell’inventario senza aver riguardo alla possibilità, o meno, di

avocarli alla massa del fallimento aperto in Svizzera (art. 27 cpv. 1 RUF).

2.2

Nel

caso in rassegna, l’UF ha accertato che le note cauzioni giudiziarie sono state

versate in contanti. Non è quindi possibile identificarne la fonte, che del

resto potrebbe anche essersi prosciugata nel frattempo. D’altronde, sulla

scorta dell’unica indicazione concreta fornita dal ricorrente sugli asseriti averi

occultati dal defunto, ovvero fondi depositati “probabilmente presso il __________ di __________”, con scritto del 13 marzo 2019 l’UF ha invitato

le banche __________ e __________ Ltd a informarlo sull’eventuale esistenza di

relazioni intestate a PI 2 (sopra, consid. G), seppure il

ricorrente non abbia corroborato la sua indicazione con indizi oggettivi,

ma ha anzi ammesso di non essere in possesso di “alcun mezzo per accertare la veridicità di

tale informazione” (sopra, consid. B). Sotto

questo profilo, il ricorso si rivela pertanto ormai senza oggetto

(art. 24b cpv. 1 LPR).

Va da sé che l’Ufficio menzionerà nell’inventario l’esi­to

di questi nuovi accertamenti, sia essi positivi o negativi.

2.3

In

mancanza di altri elementi concreti, non si vede quali ulteriori “accertamenti imposti dalle circostanze” (v. petitum n. 1) l’UF potrebbe ancora effettuare. Del resto il

ricorrente neppure li specifica né indica quale sia l’utilità di coinvolgere il

Ministero pubblico o di fare capo all’assistenza giudiziaria internazionale.

Senza indizi da fornire alle autorità da adire, simili iniziative sono votate

all’insuccesso, per tacere del fatto che con il decesso di PI 1 sono ormai

escluse sia la promozione dell’accusa nei suoi confronti, sicché il

procedimento penale avviato dal ricorrente nel 2017, a supporre che sia

effettivamente stato aperto, andrà verosimilmente abbandonato (art. 319 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del

Tribunale federale 6B_471/2015 del 27 luglio 2015 consid. 3.2.2), sia l’apertura di una nuova istruzione (art. 309 cpv. 4 e 310 cpv. 1

lett. b CPC). Da questo punto di vista il ricorso risulta dunque infondato.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

–PI 3, .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.