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Decisione

15.2018.104

Comminatoria di fallimento. Domanda di proroga

14 gennaio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 7 dicembre 2018, l’RI 1 contesta la comminatoria di fallimento chiedendo

una proroga fino al 31 gennaio 2019.

C. Nelle

sue osservazioni dell'11 dicembre 2018, l'UE chiede di dichiarare il ricorso

irricevibile senza ulteriori atti istruttori.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento

di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di

diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di

fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni

formali (Ottomann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato as­soggettamento dell'escusso all'esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di

rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, l’RI 1 addebita la propria situazione di difficoltà economica

in gran parte alla stessa società escutente, che in realtà sarebbe essa la sua

debitrice. Preannuncia inoltre la sua prossima trasformazione in una società

Considerandi

anonima e l'immissione di nuovi capitali e chiede al riguardo una proroga fino

al 31 gennaio 2019 per poter far fronte a tutti i debiti e posizioni aperte,

ivi compreso quello vantato dall'escu­tente. Così facendo, la ricorrente non

invoca però alcuna violazione della legge da parte dell'UE né alcun errore di

apprezzamento nel senso dell'art. 17 cpv. 1 LEF. E la domanda di proroga – di

cui l'UE non poteva tenere conto già perché è stata formulata solo dopo la

notifica dell'atto impugnato – non può essere accolta, siccome la legge non

lascia al riguardo agli organi esecutivi alcun margine d'apprezzamento – o di “buon senso” per

dirla come la ricorrente – bensì prescrive la notifica della comminatoria di

fallimento “senza indugio” (art. 159 LEF). Il ricorso si rivela di conseguenza

inammissibile.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art.

46.

cpv. 2 LTF.