15.2018.104
Comminatoria di fallimento. Domanda di proroga
14 gennaio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.104
Lugano
14 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 dicembre 2018 della
RI 1
(rappr. dal presidente della gerenza RA 1, )
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 novembre 2018
nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione
n. __________ promossa il 24 maggio 2018 dalla società PI 1 contro l’RI 1 per l'incasso
di fr. 5'400.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, il 28
novembre 2018 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l'opposizione
interposta dall'escussa era stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, mediante sentenza 25 settembre 2018, le ha
notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 7 dicembre 2018, l’RI 1 contesta la comminatoria di fallimento chiedendo
una proroga fino al 31 gennaio 2019.
C. Nelle
sue osservazioni dell'11 dicembre 2018, l'UE chiede di dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento
di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di
diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di
fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni
formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di
rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, l’RI 1 addebita la propria situazione di difficoltà economica
in gran parte alla stessa società escutente, che in realtà sarebbe essa la sua
debitrice. Preannuncia inoltre la sua prossima trasformazione in una società
Considerandi
anonima e l'immissione di nuovi capitali e chiede al riguardo una proroga fino
al 31 gennaio 2019 per poter far fronte a tutti i debiti e posizioni aperte,
ivi compreso quello vantato dall'escutente. Così facendo, la ricorrente non
invoca però alcuna violazione della legge da parte dell'UE né alcun errore di
apprezzamento nel senso dell'art. 17 cpv. 1 LEF. E la domanda di proroga – di
cui l'UE non poteva tenere conto già perché è stata formulata solo dopo la
notifica dell'atto impugnato – non può essere accolta, siccome la legge non
lascia al riguardo agli organi esecutivi alcun margine d'apprezzamento – o di “buon senso” per
dirla come la ricorrente – bensì prescrive la notifica della comminatoria di
fallimento “senza indugio” (art. 159 LEF). Il ricorso si rivela di conseguenza
inammissibile.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art.
46.
cpv. 2 LTF.