15.2018.105
Avvisi di pignoramento. Indicazione dell’importo del credito posto in esecuzione. Determinazione delle spese di rigetto dell’opposizione da aggiungere a tale importo
16 gennaio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.105
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 4 dicembre 2018 da
RI 1, __________
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 29 novembre 2018 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti
dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con due precetti esecutivi distinti n. __________ e __________
emessi rispettivamente il 24 e il 25 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso i coniugi RE 1 e RE 2 per l’incasso da
ognuno di fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017,
indicando in entrambe le procedure quale titolo di credito la “richiesta rimborso ripetibili – 21.02.2016”;
che
avendo sia la moglie sia il marito interposto opposizione ai rispettivi
precetti esecutivi, con due istanze del 19 maggio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne, che con due decisioni separate del 5 settembre 2017 ha accolto entrambe le
istanze;
che
statuendo con sentenza del 19 febbraio 2018 (inc. 14.2017. 162/163), questa Camera, nella sua veste
di autorità giudiziaria superiore, ha parzialmente accolto i reclami interposti
dagli escussi contro le decisioni appena citate e in loro
riforma ha rigettato in via definitiva per fr. 125.– (anziché
fr. 250.–) oltre agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017 ognuna delle note
opposizioni, ponendo in entrambe le cause le spese processuali di prima sede,
di complessivi fr. 100.–, a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, e
quelle di seconda sede, di fr. 200.– complessivi per entrambi i reclami, in
ragione di ¼ a carico di ognuno dei coniugi e per il restante ½ a carico della PI
1 in parti uguali a favore dei reclamanti, senza assegnare ripetibili né in
prima né in seconda istanza;
che
il ricorso interposto dai coniugi RI 1 al Tribunale
federale contro la sentenza cantonale è stato dichiarato inammissibile con sentenza
5D_60/2018 del 1° giugno 2018;
che
il 29 novembre 2018 l’UE ha emesso due avvisi di pignoramento per il 24 gennaio
2019, indicando su quello destinato a RI 1 un credito di fr. 223.90 “spese e interessi compresi” e su quello destinato alla moglie un credito di fr. 238.90,
sempre “spese e interessi
compresi”;
che
con un unico ricorso del 4 dicembre 2018 (n. 48/2018), RI 1 e RI 2 sono insorti
contro gli avvisi appena
citati facendo valere, per quanto riguarda le questioni che rientrano nella
competenza della Camera quale autorità di vigilanza, di dovere solo fr. 125.– “ad personam” e stigmatizzando il fatto che gli importi indicati sugli avvisi contestati
sono dissimili;
che
con osservazioni del 17 dicembre 2018 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE
si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito
correttamente;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli avvisi di pignoramento
contestati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
l’ammontare indicato sull’avviso di pignoramento destinato a RI 1
(fr. 223.90) è composto del credito di fr. 125.–, di fr. 11.60
per gli interessi del 5% dal 24 marzo 2017 (come indicato nella sentenza della
Camera citata sopra) al 3 febbraio 2019 (data del pignoramento più il termine
di ricorso di 10 giorni), ossia per 669 giorni, di fr. 52.30 per spese
esecutive (tassa di fr. 20.– per l’emissione del precetto esecutivo [art.
20 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS
281.35] oltre agli esborsi postali di fr. 13.30 per
la sua notifica al debitore e al creditore [art. 13 cpv. 1 OTLEF]; tassa di
fr. 5.– per il trattamento della domanda di continuazione dell’esecuzione
[art. 20 cpv. 4 OTLEF]; tassa di fr. 8.– per l’avviso di pignoramento
[art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF] ed esborso postale di fr. 1.– per la sua
spedizione; tassa di fr. 5.– per l’incasso [art. 19 cpv. 1 OTLEF]) e di
fr. 35.– per la tassa di rigetto dell’opposizione;
che
l’ammontare indicato sull’avviso di pignoramento destinato alla moglie
(fr. 238.90) è composto degli stessi importi calcolati per il marito,
tranne la tassa di rigetto dell’opposizione, computata in fr. 50.–
(anziché fr. 35.–);
che
l’UE ha quindi correttamente calcolato l’importo dovuto dai ricorrenti per
quanto riguarda il capitale (fr. 125.– come stabilito dalla Camera con
decisione ormai definitiva), gli interessi (anch’essi stabiliti in via
definitiva per data di decorrenza e tasso d’interesse) e le spese esecutive,
fermo restando che più i ricorrenti aspetteranno per pagare il dovuto, maggiori
saranno gli interessi di mora (dopo il 3 febbraio 2019) e le spese esecutive (a
dipendenza dello stadio raggiunto dall’esecuzione);
che
l’UE è però incorso in un errore nel determinare le spese processuali poste a
carico dei ricorrenti in sede di rigetto dell’opposizione;
che
se ciascuno dei coniugi è stato effettivamente obbligato a sopportare la metà
della tassa di prima sede, ossia fr. 50.–, in seconda sede la tassa di
giustizia di fr. 200.–, da loro anticipata, è stata posta a carico della PI
1 per un quarto (ossia per fr. 50.–) nei confronti di ognuno di loro,
sicché le quote di spese processuali di entrambe le istanze si compensano;
che
Fatti
i ricorsi vanno pertanto parzialmente accolti nel senso che le spese di rigetto
(designate come “spese esterne” nel sistema informatico dell’UE) devono essere
azzerate;
che
non è invece necessario annullare gli avvisi di pignoramento, in sé validi,
fermo restando che l’importo (indicativo) del debito sia di RI 1 che della
moglie è di fr. 188.90 (fr. 223.90 ./. fr. 35.– per il primo e
fr. 238.90 ./. fr. 50.– per la seconda) “spese e interessi compresi”
(come detto fino al 3 febbraio 2019);
che
tutte le altre censure dei ricorrenti (rivolte all’operato dei giudici di pace,
del Ministero pubblico, del Consiglio della magistratura, della terza Camera
civile e della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello) esulano dalla
competenza della scrivente
Camera come unica autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimenti (art. 13 LEF,
10 cpv. 1 LALEF e 3 LPR);
che
in particolare le decisioni giudiziarie che statuiscono sull’esistenza e
l’importo del credito non possono più essere rimesse in discussione nella
procedura di esecuzione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
Considerandi
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di azzerare
le spese di rigetto dell’opposizione nelle esecuzioni n. __________
e __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.