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Decisione

15.2018.105

Avvisi di pignoramento. Indicazione dell’importo del credito posto in esecuzione. Determinazione delle spese di rigetto dell’opposizione da aggiungere a tale importo

16 gennaio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi vanno pertanto parzialmente accolti nel senso che le spese di rigetto

(designate come “spese esterne” nel sistema informatico dell’UE) devono essere

azzerate;

che

non è invece necessario annullare gli avvisi di pignoramento, in sé validi,

fermo restando che l’importo (indicativo) del debito sia di RI 1 che della

moglie è di fr. 188.90 (fr. 223.90 ./. fr. 35.– per il primo e

fr. 238.90 ./. fr. 50.– per la seconda) “spese e interessi compresi”

(come detto fino al 3 febbraio 2019);

che

tutte le altre censure dei ricorrenti (rivolte all’operato dei giudici di pace,

del Ministero pubblico, del Consiglio della magistratura, della terza Camera

civile e della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello) esulano dalla

competenza della scrivente

Camera come unica autorità di vigilanza cantonale in materia di esecuzione e fallimenti (art. 13 LEF,

10 cpv. 1 LALEF e 3 LPR);

che

in particolare le decisioni giudiziarie che statuiscono sull’esi­­stenza e

l’importo del credito non possono più essere rimesse in discussione nella

procedura di esecuzione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

Considerandi

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di azzerare

le spese di rigetto dell’opposizione nelle esecuzioni n. __________

e __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.