15.2018.11
Ricorso contro la notificazione di precetti esecutivi a una persona non espressamente abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso domiciliato all’estero
8 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.11
Lugano
8 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui tre ricorsi del 23 gennaio 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona
nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Il
13 ottobre 2016 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio di esecuzione (UE) di
Bellinzona tre esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti
di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 2'401'050.– oltre ad accessori, indicando
quali oggetti del pegno diversi immobili di proprietà del debitore.
B. Dando
seguito alle predette domande, quel giorno stesso l’UE ha emesso i precetti
esecutivi n. __________, __________ e __________. Non riuscendo a notificarli per posta all’indirizzo
dell’escusso presso il Comune di __________, come
indicato dall’escutente, l’UE ha in seguito dato incarico alla cancelleria comunale
di __________ di occuparsi della notificazione. Dopo un primo tentativo
infruttuoso del 2 novembre 2016, i precetti esecutivi sono stati notificati il
22 novembre 2016 a PI 2, domiciliato a __________, dalla polizia comunale di __________.
C. In
mancanza di opposizione, il 5 luglio 2017 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di
realizzare i pegni immobiliari. L’organo esecutivo ha quindi inviato le
comunicazioni delle domande di realizzazione all’escusso presso lo studio legale
dell’avv. RA 1, all’epoca suo rappresentante legale. La raccomandata è stata
però ritornata all’UE l’11 luglio 2017, poiché il destinatario non era
reperibile all’indirizzo indicato.
D. Con
e-mail del 2 ottobre 2017 l’avv. RA 1 ha riferito all’UE che “non siamo autorizzati e non rappresentiamo il
debitore per il ritiro di eventuali raccomandate e procedure esecutive a carico
del sig. RI 1, che risulta domiciliato a __________”
in Bulgaria.
E. Con
tre ricorsi separati del 23 gennaio 2018 RI 1 chiede l’annullamento delle tre
esecuzioni in questione, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
F. Il
31 gennaio 2018 il presidente di questa Camera ha impartito alla PI 1 un
termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni alle domande di
concessione dell’effetto sospensivo.
G. A
complemento dei ricorsi, con scritto del 12 febbraio 2018 l’insorgente ha comunicato
di essere domiciliato a __________, in __________ dal 3 ottobre 2016,
producendo copia del certificato di domicilio rilasciatogli dalle autorità
bulgare.
H. Non
avendo l’escutente presentato osservazioni, con ordinanza del 22 febbraio 2018
il presidente ha concesso l’effetto sospensivo e ha trasmesso alla banca l’ultima
comunicazione del ricorrente. Ha infine ordinato all’UE di accertare le
modalità con cui la cancelleria comunale di __________ ha notificato i precetti
esecutivi il 22 novembre 2016 nonché il destinatario, e di farne rapporto alla
Camera.
Fatti
I. Con
scritto del 28 febbraio 2018 l’Ufficio ha informato la Camera dei suoi
accertamenti, trascrivendo le seguenti dichiarazioni rilasciate da una
funzionaria della cancelleria comunale:
“ho contattato la polizia comunale di __________
ed ho parlato con il Vice Comandante signor __________, il quale mi dice purtroppo
di non avere copia dei precetti consegnati, ma che a partire da settembre 2016
hanno come indicazione che quanto concerneva il signor RI 1 andava notificato
al signor PI 2, __________, __________. Quindi con molta probabilità il signor
P__________ (ndr. PI 2) deve aver ricevuto anche la notifica di queste 3 domande
d’esecuzione”.
L. Con
ordinanza del 2 marzo 2018 il presidente ha trasmesso il rapporto dell’UE alle
parti, assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali
osservazioni.
M. Con
osservazioni del 10 marzo 2018 RI 1 ha contestato di avere nominato PI 2 suo rappresentante
e confermato le conclusioni ricorsuali. La PI 1 è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente contesta la validità della
notificazione dei precetti esecutivi, siccome – a suo dire – l’UE non ha
rispettato le prescrizioni di legge in tema di notifica degli atti esecutivi
all’estero, in particolare la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa
alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed
extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui
hanno aderito sia la Svizzera sia la Bulgaria. L’insorgente è quindi del parere
che tutti gli atti esecutivi sono inficiati da nullità assoluta rilevabile d’ufficio
in ogni tempo. Nelle osservazioni del 10 marzo 2018 rileva inoltre di non aver
mai nominato PI 2 suo rappresentante per la ricezione dei precetti e/o di
qualsivoglia atto di esecuzione a partire dal settembre 2016 e fa pure notare
che il 22 novembre 2016 non risiedeva più in Ticino, bensì in Bulgaria.
1.1 La
notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64
a 66 LEF. Un atto esecutivo può anche essere notificato a un rappresentante convenzionale del debitore (ad
esempio al suo avvocato), alla condizione però che questi sia stato espressamente
abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del debitore (Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005 n. 21 ad art. 64, n. 7 e 10 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 64 LEF; Angst in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 64 e n. 8
ad art. 66 LEF). In tale evenienza, tosto che ne sia venuto a conoscenza,
l’ufficio di esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla persona che l’escusso ha designato quale suo rappresentante nella
specifica esecuzione (sentenza della
CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010 consid. 6/b e riferimenti citati; cfr. anche
15.2010.21 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima]
consid. 3). Se il debitore è però domiciliato all’estero e
non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna
degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità
competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda
oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo
ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo op. cit., n. 11 ad art. 66). Nei
rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si
applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi,
ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid.
2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017,
consid. 2.1).
1.2 Nel
caso in rassegna, non risulta dagli atti che prima della notifica dei precetti
esecutivi l’escusso abbia mai comunicato all’UE di avere abilitato, mediante procura, PI 2 a ricevere atti esecutivi
per suo conto. Del resto, neppure è comprovato ch’egli abbia fornito una simile
indicazione alla polizia comunale di __________, contrariamente a quanto dichiarato
dalla cancelleria del Comune di __________ (sopra, consid. I). La notificazione
dei precetti avvenuta il 22 novembre 2016 è dunque irregolare.
1.3 Orbene,
secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”),
l’escusso è partito dal Comune di __________ per la Bulgaria il 24 giugno 2016
e, come emerge dallo scritto del 12 febbraio 2018 e dal certificato di domicilio
allegato – entrambi rimasti incontestati –, egli è domiciliato a __________, in
Bulgaria dal 3 ottobre 2016. Di conseguenza l’Ufficio avrebbe dovuto notificare
Considerandi
i precetti in via rogatoria conformemente alla CLA65 (art. 66 cpv. 3 LEF).
2.
Tenuto
conto di quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni legate a una notificazione scorretta.
2.1
La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio
sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è
mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua
nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il
vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9
consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la
notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da
tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,
consid. 3.2).
2.2
Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione dei precetti
esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla legge (sopra, consid. 1.2). Ora,
il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esistenza delle
esecuzioni soltanto il 15 gennaio 2018, in occasione di un breve rientro in
Svizzera, dopo aver sentito telefonicamente l’escutente. Non vi è però prova ch’egli
abbia preso atto del contenuto dei precetti, non essendogli mai pervenuti
direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). D’altronde,
anche volendo considerare che l’avv. RA 1, precedente patrocinatore dell’escusso,
fosse legittimato a ricevere atti esecutivi per conto di quest’ultimo, ciò che
comunque non può presumersi dalla generica procura del 17 ottobre 2016 presente
agli atti – l’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale,
anche per le esecuzioni, come nel caso di specie, restando libero di non accettare
la notifica d’un precetto esecutivo per il mandante (DTF 69 III 84-85; cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_45/ 2015 del 20 aprile 2015 e
sentenza CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II
717.
n. 58c [massima] consid. 3) –, il 5 luglio 2017 l’UE aveva notificato a
costui unicamente le comunicazioni delle domande di realizzazione, atti che non
menzionano tutti gli elementi di un precetto esecutivo.
2.3
A
fronte delle predette considerazioni, non si può ritenere che l’escusso abbia
avuto conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi, sicché la notificazione avvenuta
il 22 novembre 2016 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata
d’ufficio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso si rivela
dunque fondato.
3.
In
accoglimento del gravame, la notificazione dei precetti esecutivi è dichiarata
nulla, come pure nulli sono gli atti successivi, ovvero le comunicazioni delle
domande di realizzazione. L’Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente i
precetti esecutivi a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 16 gennaio
2018.
acclusa ai ricorsi.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del
precetto esecutivo e dei successivi atti.
2.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto.
Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei
successivi atti.
3.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto.
Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei
successivi atti.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.