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Decisione

15.2018.11

Ricorso contro la notificazione di precetti esecutivi a una persona non espressamente abilitata a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso domiciliato all’estero

8 giugno 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

scritto del 28 febbraio 2018 l’Ufficio ha informato la Camera dei suoi

accertamenti, trascrivendo le seguenti dichiarazioni rilasciate da una

funzionaria della cancelleria comunale:

“ho contattato la polizia comunale di __________

ed ho parlato con il Vice Comandante signor __________, il quale mi dice purtroppo

di non avere copia dei precetti consegnati, ma che a partire da settembre 2016

hanno come indicazione che quanto concerneva il signor RI 1 andava notificato

al signor PI 2, __________, __________. Quindi con molta probabilità il signor

P__________ (ndr. PI 2) deve aver ricevuto anche la notifica di queste 3 domande

d’esecuzione”.

L. Con

ordinanza del 2 marzo 2018 il presidente ha trasmesso il rapporto dell’UE alle

parti, assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare eventuali

osservazioni.

M. Con

osservazioni del 10 marzo 2018 RI 1 ha contestato di avere nominato PI 2 suo rappresentante

e confermato le conclusioni ricorsuali. La PI 1 è invece rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorrente contesta la validità della

notificazione dei precetti esecutivi, siccome – a suo dire – l’UE non ha

rispettato le prescrizioni di legge in tema di notifica degli atti esecutivi

all’estero, in particolare la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa

alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed

extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui

hanno aderito sia la Svizzera sia la Bulgaria. L’insorgente è quindi del parere

che tutti gli atti esecutivi sono inficiati da nullità assoluta rilevabile d’ufficio

in ogni tempo. Nelle osservazioni del 10 marzo 2018 rileva inoltre di non aver

mai nominato PI 2 suo rappresentante per la ricezione dei precetti e/o di

qualsivoglia atto di esecuzione a partire dal settembre 2016 e fa pure notare

che il 22 novembre 2016 non risiedeva più in Ticino, bensì in Bulgaria.

1.1 La

notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64

a 66 LEF. Un atto esecutivo può anche essere notificato a un rappresentante convenzionale del debitore (ad

esempio al suo avvo­cato), alla condizione però che questi sia stato espressamente

abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del debitore (Jeanne­ret/Lembo in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005 n. 21 ad art. 64, n. 7 e 10 ad art. 66; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 64 LEF; Angst in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 64 e n. 8

ad art. 66 LEF). In tale evenienza, tosto che ne sia venuto a conoscenza,

l’ufficio di esecuzione è tenuto a notificare l’atto alla persona che l’e­scusso ha designato quale suo rappresentante nella

specifica esecuzione (sentenza della

CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010 consid. 6/b e riferimenti citati; cfr. anche

15.2010.21 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima]

consid. 3). Se il debitore è però domiciliato all’estero e

non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna

degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità

competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda

oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo

ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanne­ret/Lembo op. cit., n. 11 ad art. 66). Nei

rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si

applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi,

ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid.

2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017,

consid. 2.1).

1.2 Nel

caso in rassegna, non risulta dagli atti che prima della notifica dei precetti

esecutivi l’escusso abbia mai comunicato all’UE di avere abilitato, mediante procura, PI 2 a ricevere atti esecutivi

per suo conto. Del resto, neppure è comprovato ch’egli abbia fornito una simile

indicazione alla polizia comunale di __________, contrariamente a quanto dichiarato

dalla cancelleria del Comune di __________ (sopra, consid. I). La notificazione

dei precetti avvenuta il 22 novembre 2016 è dunque irregolare.

1.3 Orbene,

secondo la banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”),

l’escusso è partito dal Comune di __________ per la Bulgaria il 24 giugno 2016

e, come emerge dallo scritto del 12 febbraio 2018 e dal certificato di domicilio

allegato – entrambi rimasti incontestati –, egli è domiciliato a __________, in

Bulgaria dal 3 ottobre 2016. Di conseguenza l’Ufficio avrebbe dovuto notificare

Considerandi

i precetti in via rogatoria conformemente alla CLA65 (art. 66 cpv. 3 LEF).

2.

Tenuto

conto di quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni legate a una notificazione scorretta.

2.1

La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio

sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è

mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua

nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il

vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101

consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9

consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la

notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da

tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale

5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,

consid. 3.2).

2.2

Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione dei precetti

esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla legge (sopra, consid. 1.2). Ora,

il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell’esistenza delle

esecuzioni soltanto il 15 gennaio 2018, in occasione di un breve rientro in

Svizzera, dopo aver sentito telefonicamente l’escutente. Non vi è però prova ch’egli

abbia preso atto del contenuto dei precetti, non essendogli mai pervenuti

direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). D’altronde,

anche volendo considerare che l’avv. RA 1, precedente patrocinatore dell’escus­­so,

fosse legittimato a ricevere atti esecutivi per conto di que­st’ultimo, ciò che

comunque non può presumersi dalla generica procura del 17 ottobre 2016 presente

agli atti – l’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale,

anche per le esecuzioni, come nel caso di specie, restando libero di non accettare

la notifica d’un precetto esecutivo per il mandante (DTF 69 III 84-85; cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_45/ 2015 del 20 aprile 2015 e

sentenza CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II

717.

n. 58c [massima] consid. 3) –, il 5 luglio 2017 l’UE aveva notificato a

costui unicamente le comunicazioni delle domande di realizzazione, atti che non

menzionano tutti gli elementi di un precetto esecutivo.

2.3

A

fronte delle predette considerazioni, non si può ritenere che l’escusso abbia

avuto conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi, sicché la notificazione avvenuta

il 22 novembre 2016 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata

d’uffi­­cio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso si rivela

dunque fondato.

3.

In

accoglimento del gravame, la notificazione dei precetti esecutivi è dichiarata

nulla, come pure nulli sono gli atti successivi, ovvero le comunicazioni delle

domande di realizzazione. L’Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente i

precetti esecutivi a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 16 gennaio

2018.

acclusa ai ricorsi.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto. Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del

precetto esecutivo e dei successivi atti.

2.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto.

Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei

successivi atti.

3.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è accolto.

Di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo e dei

successivi atti.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.