15.2018.13
Comminatoria di fallimento. Proposta di concordato
2 febbraio 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.13
Lugano
2 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 1° febbraio 2018 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’11 gennaio 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 23 novembre 2015 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso
di fr. 2'040.– oltre ad accessori, l’11 gennaio 2018 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata
rigettata in via definitiva, ha emesso la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 1° febbraio 2018, RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la comminatoria
di fallimento di voler proporre un concordato, nel senso di pagare il saldo del
debito, senza le spese, in rate di fr. 50.– mensili.
C. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Considerandi
2.
Nel
caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento impugnata senz’alcuna
motivazione, se non quella di essere intento a proporre un concordato. Non si
tratta però di una critica riguardante l’operato dell’UE, bensì di una
richiesta rientrante nella competenza del giudice del concordato (art. 293
segg. LEF), che RI 1 potrà se del caso presentare al più tardi all’udienza di
fallimento (cfr. art. 173a LEF). Il ricorso va di conseguenza
respinto.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.