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Decisione

15.2018.13

Comminatoria di fallimento. Proposta di concordato

2 febbraio 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 1° febbraio 2018, RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la comminatoria

di fallimento di voler proporre un concordato, nel senso di pagare il saldo del

debito, senza le spese, in rate di fr. 50.– mensili.

C. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

Considerandi

2.

Nel

caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento impugnata senz’alcuna

motivazione, se non quella di essere intento a proporre un concordato. Non si

tratta però di una critica riguardante l’operato dell’UE, bensì di una

richiesta rientrante nella competenza del giudice del concordato (art. 293

segg. LEF), che RI 1 potrà se del caso presentare al più tardi all’udienza di

fallimento (cfr. art. 173a LEF). Il ricorso va di conseguenza

respinto.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.