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Decisione

15.2018.14

Pignoramento di un cellulare che il debitore ritiene indispensabile per l’esercizio della sua attività professionale (“filmmaker”). Redditività di tale strumento

25 aprile 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.14

Lugano

25 aprile 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 12 dicembre 2017 di

RI 1RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 novembre 2017 nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei

confronti del ricorrente rispettivamente da

PI 1,

PI 2,

PI 3,

(rappresentato dall’RA 1, )

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate, il 13 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha

proceduto al pignoramento di un cellulare Apple iPhone X di colore bianco, n.

di serie __________, stimato in fr. 1'000.–;

che

il 16 novembre 2017 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso

alle parti;

che

con ricorso del 12 dicembre 2017 RI 1 si aggrava contro il verbale, sostenendo

in sostanza che l’oggetto pignorato è uno strumento indispensabile alla sua

attività professionale di “filmmaker” e che pertanto è impignorabile giusta l’art.

92 cpv. 1 n. 3 LEF;

che

con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’Ufficio sostiene che il ricorso è

tardivo e che, ad ogni modo, risulta pure infondato, mentre le altre parti

interessate sono rimaste silenti;

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che

nel caso in rassegna RI 1 ha ricevuto il verbale di pignoramento il 21 novembre

2017 (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), sicché il termine

per interporre ricorso è giunto a scadenza il 1° dicembre 2017;

che

datato 12 dicembre 2017 e presentato all’UE il 18 dicembre, il ricorso sarebbe

tardivo e quindi irricevibile;

che

tuttavia, per motivi di umanità e dignità, nonostante la tardività del gravame,

occorre rilevare d’ufficio la nullità di un pignoramento che priverebbe il

debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio

(DTF 97 III 11 consid. 2), motivo per cui il ricorso può nondimeno essere

esaminato sotto il profilo della nullità;

che

secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 92 cpv. 1 n. 3

LEF trova applicazione unicamente se lo strumento o l’arnese in questione non

Considerandi

solo è necessario per l’esercizio della professione, ma il suo uso è pure

redditizio, ovvero non genera spese sproporzionate rispetto ai ricavi

realizzati, tenuto conto delle esigenze di un esercizio razionale e competitivo

della professione (DTF 117 III 22 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del

Tribunale federale 7B.162/2003 del 31 luglio 2003);

che

scopo della predetta norma è il mantenimento di una professione remunerativa e

concorrenziale, ovvero non deficitaria (DTF 86 III 52 consid. 2), che consenta

(o contribuisca a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a

quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 92 LEF; cfr. anche

Vonder Mühll in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 92 LEF);

che

spetta al debitore di provare, mediante indicazioni precise e pezze

giustificative, che l’uso dello strumento si giustifica, per lui, dal punto di

vista economico (DTF 84 III 21; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 111 ad art. 92 LEF);

che nel caso specifico, in occasione del pignoramento RI 1 ha

dichiarato di svolgere la professione di “produttore di video commerciali indipendente con

attività irregolare su chiamata” e di percepire

mediamente un reddito mensile di fr. 1'700.–, sebbene a tal proposito non

abbia prodotto alcuna pezza giustificativa e abbia, anzi, sostenuto di non

possedere alcuna documentazione contabile (v. verbale interno delle operazioni

di pignoramento, pag. 2);

che

il minimo esistenziale del debitore e della sua famiglia accertato dall’UE è di

fr. 5'532.– a fronte di redditi di fr. 5'300.– complessivi;

che

in sede di ricorso l’escusso si è limitato ad allegare due contratti per la

realizzazione di videoregistrazioni che prevedono un corrispettivo di rispettivamente

fr. 3'800.– e fr. 1'200.–;

che

soltanto il secondo contratto è firmato, ma, comunque sia, tale documentazione

si rivela manifestamente insufficiente a comprovare che l’attività

professionale del debitore è redditizia, ragione per cui con ordinanza del 9 aprile

2018.

il presidente di questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di 10

giorni per indicare e dimostrare mediante documenti i ricavi e le spese della

sua attività di “filmmaker” dal 13 novembre 2017 al 31 marzo 2018;

che

l’insorgente non ha dato seguito a quanto ordinato, omettendo di ritirare l’ordinanza

inviatagli per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________),

mal­grado dovesse aspettarsi di riceverla (combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che

non avendo il ricorrente dimostrato che la sua attività professionale è

redditizia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può trovare applicazione e il ricorso

va dunque respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.