15.2018.14
Pignoramento di un cellulare che il debitore ritiene indispensabile per l’esercizio della sua attività professionale (“filmmaker”). Redditività di tale strumento
25 aprile 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.14
Lugano
25 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 12 dicembre 2017 di
RI 1RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 novembre 2017 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente rispettivamente da
PI 1,
PI 2,
PI 3,
(rappresentato dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate, il 13 novembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha
proceduto al pignoramento di un cellulare Apple iPhone X di colore bianco, n.
di serie __________, stimato in fr. 1'000.–;
che
il 16 novembre 2017 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso
alle parti;
che
con ricorso del 12 dicembre 2017 RI 1 si aggrava contro il verbale, sostenendo
in sostanza che l’oggetto pignorato è uno strumento indispensabile alla sua
attività professionale di “filmmaker” e che pertanto è impignorabile giusta l’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF;
che
con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’Ufficio sostiene che il ricorso è
tardivo e che, ad ogni modo, risulta pure infondato, mentre le altre parti
interessate sono rimaste silenti;
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso in rassegna RI 1 ha ricevuto il verbale di pignoramento il 21 novembre
2017 (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________), sicché il termine
per interporre ricorso è giunto a scadenza il 1° dicembre 2017;
che
datato 12 dicembre 2017 e presentato all’UE il 18 dicembre, il ricorso sarebbe
tardivo e quindi irricevibile;
che
tuttavia, per motivi di umanità e dignità, nonostante la tardività del gravame,
occorre rilevare d’ufficio la nullità di un pignoramento che priverebbe il
debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all’alloggio
(DTF 97 III 11 consid. 2), motivo per cui il ricorso può nondimeno essere
esaminato sotto il profilo della nullità;
che
secondo consolidata giurisprudenza, l’art. 92 cpv. 1 n. 3
LEF trova applicazione unicamente se lo strumento o l’arnese in questione non
Considerandi
solo è necessario per l’esercizio della professione, ma il suo uso è pure
redditizio, ovvero non genera spese sproporzionate rispetto ai ricavi
realizzati, tenuto conto delle esigenze di un esercizio razionale e competitivo
della professione (DTF 117 III 22 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del
Tribunale federale 7B.162/2003 del 31 luglio 2003);
che
scopo della predetta norma è il mantenimento di una professione remunerativa e
concorrenziale, ovvero non deficitaria (DTF 86 III 52 consid. 2), che consenta
(o contribuisca a consentire) al debitore di provvedere al suo mantenimento, a
quello della sua famiglia e al pagamento degli oneri professionali (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 92 LEF; cfr. anche
Vonder Mühll in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 92 LEF);
che
spetta al debitore di provare, mediante indicazioni precise e pezze
giustificative, che l’uso dello strumento si giustifica, per lui, dal punto di
vista economico (DTF 84 III 21; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 111 ad art. 92 LEF);
che nel caso specifico, in occasione del pignoramento RI 1 ha
dichiarato di svolgere la professione di “produttore di video commerciali indipendente con
attività irregolare su chiamata” e di percepire
mediamente un reddito mensile di fr. 1'700.–, sebbene a tal proposito non
abbia prodotto alcuna pezza giustificativa e abbia, anzi, sostenuto di non
possedere alcuna documentazione contabile (v. verbale interno delle operazioni
di pignoramento, pag. 2);
che
il minimo esistenziale del debitore e della sua famiglia accertato dall’UE è di
fr. 5'532.– a fronte di redditi di fr. 5'300.– complessivi;
che
in sede di ricorso l’escusso si è limitato ad allegare due contratti per la
realizzazione di videoregistrazioni che prevedono un corrispettivo di rispettivamente
fr. 3'800.– e fr. 1'200.–;
che
soltanto il secondo contratto è firmato, ma, comunque sia, tale documentazione
si rivela manifestamente insufficiente a comprovare che l’attività
professionale del debitore è redditizia, ragione per cui con ordinanza del 9 aprile
2018.
il presidente di questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di 10
giorni per indicare e dimostrare mediante documenti i ricavi e le spese della
sua attività di “filmmaker” dal 13 novembre 2017 al 31 marzo 2018;
che
l’insorgente non ha dato seguito a quanto ordinato, omettendo di ritirare l’ordinanza
inviatagli per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________),
malgrado dovesse aspettarsi di riceverla (combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che
non avendo il ricorrente dimostrato che la sua attività professionale è
redditizia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può trovare applicazione e il ricorso
va dunque respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.