15.2018.16
Nuova stima peritale. Assenza di contestazione delle parti. Ripartizione delle spese peritali. Tassa di giustizia
21 agosto 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.16
Lugano
21 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sulla contestazione della stima immobiliare presentata dalla
RI 1
nell’esecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’istante
nei confronti di
PI 1,
ricordato che con decisione del 5 marzo 2018, la
Camera ha accolto il “ricorso” interposto il 16 febbraio 2018 dalla RI 1 nell’esecuzione appena
citata, ordinando l’allestimento di una
nuova stima peritale della proprietà per piani n. __________ e della quota “O”
della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________,
valutata dal perito incaricato dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in fr. 868'000.– complessivi;
richiamata l’ordinanza del 25 giugno 2018 con cui la
Camera ha impartito alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
osservazioni sul nuovo referto peritale 22 giugno 2018 dell’arch. __________;
preso atto che le parti non hanno formulato
Considerandi
osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di complessivi fr. 1'070'000.–
che il perito ha attribuito ai fondi;
considerato che, in assenza di contestazioni sulle
quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante,
sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'070'000.–;
ritenuto che le spese della nuova perizia di
complessivi fr. 1'720.–, già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico,
non avendo la stessa chiesto che le venissero rifuse dall’escussa nel senso
dell’art. 9 cpv. 2, 2° periodo RFF, sicché può essere lasciata aperta la
questione di sapere se una nuova stima peritale, superiore a quella precedente
di più del 20%, possa essere reputata “notevolmente”
(“wesentlich”, “sensiblement”)
modificata;
posto che la presente procedura non dà luogo a tasse,
l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni
delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);
decide: 1. Il valore di stima della
proprietà per piani n. __________ e della quota “__________” della proprietà
per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'070'000.–.
2.
Non
sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 1'720.–, già
anticipate dalla RI 1, restano a suo carico.
3.
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione,
ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3
lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi
previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.