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Decisione

15.2018.16

Nuova stima peritale. Assenza di contestazione delle parti. Ripartizione delle spese peritali. Tassa di giustizia

21 agosto 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.16

Lugano

21 agosto 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo

sulla contestazione della stima immobiliare presentata dalla

RI 1

nell’esecuzione

n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dal­l’istante

nei confronti di

PI 1,

ricordato che con decisione del 5 marzo 2018, la

Camera ha accolto il “ricorso” interposto il 16 febbraio 2018 dalla RI 1 nell’esecuzione appena

citata, ordinando l’allestimento di una

nuova stima peritale della proprietà per piani n. __________ e della quota “O”

della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________,

valutata dal perito incaricato dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano in fr. 868'000.– complessivi;

richiamata l’ordinanza del 25 giugno 2018 con cui la

Camera ha impartito alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali

osservazioni sul nuovo referto peritale 22 giugno 2018 dell’arch. __________;

preso atto che le parti non hanno formulato

Considerandi

osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di complessivi fr. 1'070'000.–

che il perito ha attribuito ai fondi;

considerato che, in assenza di contestazioni sulle

quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante,

sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'070'000.–;

ritenuto che le spese della nuova perizia di

complessivi fr. 1'720.–, già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico,

non avendo la stessa chiesto che le venissero rifuse dall’escussa nel senso

dell’art. 9 cpv. 2, 2° periodo RFF, sicché può essere lasciata aperta la

questione di sapere se una nuova stima peritale, superiore a quella precedente

di più del 20%, possa essere reputata “notevolmente”

(“wesentlich”, “sensiblement”)

modificata;

posto che la presente procedura non dà luogo a tasse,

l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni

delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);

decide: 1. Il valore di stima della

proprietà per piani n. __________ e della quota “__________” della proprietà

per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'070'000.–.

2.

Non

sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 1'720.–, già

anticipate dalla RI 1, restano a suo carico.

3.

Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione,

ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3

lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi

previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.