Lexipedia

Decisione

15.2018.17

Ricorso contro il pignoramento di un fondo iscritto a registro fondiario a nome della moglie dell’escusso

24 gennaio 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, l’insorgente è dunque del parere che non vi è alcun

indizio concreto riguardo all’eventuale esistenza di un dolo (eventuale) alla

base della donazione. Non essendo riuniti tutti i presupposti per l’applicazione

dell’art. 288 LEF, reputa quindi che la donazione non appaia revocabile e di

conseguenza l’UE non avrebbe dovuto e potuto procedere al pignoramento del noto

fondo.

3. Salvo

che la legge disponga altrimenti, il debitore risponde in principio delle sue

obbligazioni soltanto con i beni che gli appartengono. Ciò non esclude tuttavia

il pignoramento di beni detenuti da terzi, anche quando questi ultimi ne

rivendicano la proprietà (art. 95 cpv. 3 LEF; DTF 117 III 31 consid. 3). Per

quanto attiene in particolare ai beni immobili, l’art. 10 cpv. 1 RFF prevede che i fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro

nome che quello del debitore possono essere pignorati solo se il creditore

rende verosimile che il debitore ne ha acquistata la proprietà senza iscrizioni nel Registro fondiario

(occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o

sentenza) (n. 1) o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per

gli obblighi del debitore escusso (n. 2) oppure che l’iscrizione è errata (n.

3). Secondo la giurisprudenza, quest’ultima ipotesi dev’essere interpretata in

modo ampio (DTF 107 III 35 consid. 2; 114 III 90 consid. 3/a; 117 III 31

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5P.241/2001 dell’8 ottobre 2001, consid.

4/c/aa): è realizzata segnatamente ove il debitore abbia alienato l’immobile in

circostanze che giustificano la revoca dell’atto che ha determinato il trapasso

di proprietà giusta gli art. 285 e segg. LEF. È sufficiente in tal caso che il

creditore renda verosimile la revocabilità del­l’atto (DTF 114 III 91 consid.

3/a; sentenza del Tribunale federale 5A_144/2008 dell’11 aprile 2008, consid.

3.3; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 4).

4. Nel caso in rassegna, a differenza della fattispecie esaminata nella

sentenza di questa Camera appena citata, il pignoramento è stato preceduto da

un sequestro (consid. B). Ora, il creditore che intende far sequestrare beni

appartenenti apparentemente a terzi deve rendere verosimile ch’essi sono in

realtà di proprietà del debitore (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 107 III 35,

consid. 2), oppure che sono stati trasferiti al terzo con un atto manifesta­mento abusivo (art. 2 cpv. 2

CC) o comunque revocabile (art. 285 e segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza

della CEF 14.2017.177 del 27 marzo 2018, consid. 6.1). Ove il fondo iscritto a

registro fondiario a nome di un terzo sia stato preventivamente sequestrato

(come nel caso in esame: v. sopra ad B), l’ufficio d’esecuzione incaricato di

eseguirne il pignoramento può dunque, in principio, partire dal presupposto che

il creditore abbia reso verosimile le predette circostanze dinanzi al giudice

del sequestro, dal momento che la giurisprudenza relativa all’art. 10 RFF si applica

anche alla pronuncia dei sequestri

vertenti su fondi formalmente intestati a terzi (sopracitate sentenze del

Tribunale federale 5P.241/2001, consid. 4/c/aa, e 5A_144/2008, consid. 3.3). Nel caso di specie, l’ope­­rato dell’UE resiste quindi alla critica, perlomeno nella misura in cui la

resistente non fa valere fatti nuovi rispetto a quanto da lei sostenuto nella

procedura di opposizione al sequestro del 22 maggio 2015.

5. Ad

ogni modo, va rilevato che in quella procedura di opposizione, in sede di reclamo

questa Camera ha già avuto modo di stabilire che la donazione del noto fondo è

verosimilmente da considerare revocabile nel senso dell’art. 288 cpv. 1 LEF con sentenza (14.2017.177

già citata, consid. 6.3) passata

in giudicato (l’istanza di revisione inoltrata da RI 1 è

stata dichiarata inammissibile con decisione del 27 settembre 2018). Dagli atti di causa

è infatti emerso che la donazione del noto fondo era avvenuta contestualmente

ai provvedimenti di sequestro ordinati in Italia dal Giudice per le indagini

preliminari il 20 dicembre 2013 nei confronti del padre e delle sorelle del

debitore. Ed è pure risultato che l’escusso aveva regalato l’immobile alla

moglie pochi mesi dopo essere stato convenuto dalle resistenti dinanzi al

Considerandi

Tribunale ordinario di Milano, chiamato a decidere in particolare sulla richiesta

delle società resistenti di procedere al sequestro conservativo dei suoi beni

(sentenza della CEF sopra citata, consid. 6.2/b).

A

fronte delle predette circostanze, contrariamente a quanto sostiene (nuovamente)

la ricorrente in questa sede, il debitore poteva plausibilmente attendersi un

sequestro e un’esecuzione da parte delle società resistenti, sicché è plausibile

ch’egli abbia do­nato l’immobile in questione con l’intenzione (perlomeno al

grado del dolo eventuale) di sottrarlo ai suoi creditori. Come già rilevato

nella decisione summenzionata (consid. 6.3), va inoltre presunta la

riconoscibilità di tale intenzione per la moglie giusta l’art. 288 cpv. 2 LEF,

non avendo quest’ultima reso almeno verosimile il contrario. E anche dal

profilo temporale è stato infine stabilito che il trasferimento di proprietà

alla moglie è presumibilmente stato effettuato meno di cinque anni prima della

promozione del­l’esecuzione a convalida del sequestro, avvenuta il 27 gennaio

2016.

(consid. B).

6.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, la decisione del­l’UE di procedere al

pignoramento dell’immobile si rivela corretta dal profilo dell’art. 10 cpv. 1

n. 3 RFF, tale norma avendo per scopo di permettere una procedura di esecuzione

forzata conforme al diritto materiale (DTF 114 III 91 consid. 3/a). Non porta a

diversa conclusione la circostanza secondo cui l’organo esecutivo ha emesso un

attestato di carenza di beni (ACB) provvisorio soltanto contestualmente al

verbale di pignoramento. Le condizioni per pignorare un fondo intestato a un

terzo devono infatti essere rese solo verosimili. Orbene, al momento in cui l’UE

ha pignorato il fondo era evidente che il suo valore era insufficiente a

soddisfare tutti i creditori (le resistenti procedono per

l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre ad accessori) e che il verbale di

pignoramento sarebbe quindi valso anche come ACB provvisorio. Alla ricorrente

rimane, sia come sia, la facoltà di contestare il pignoramento con un’azione di

rivendicazione (sotto consid. 7).

7.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Va tuttavia rilevato d’ufficio

che l’UE non ha avviato la procedura di rivendicazione come impone l’art. 10

cpv. 2 RFF, ragione per cui occorre ordinare a quest’ultimo di provvedervi

immediatamente, assegnando alle società resistenti il termine di 20 giorni per

promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione di proprietà di RI 1,

risultante dal registro fondiario (art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

È

fatto d’ufficio ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di assegnare alle società

PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7 nell’esecuzione n. __________

un termine di 20 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di RI 1

sul fondo pignorato n. __________ RFD di __________.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

;

–, ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.