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Decisione

15.2018.18

Pignoramento e sequestro di azioni nominative emesse da una società anonima. Gestione di tali azioni e misure cautelari. Nomina di un rappresentante dell’ufficio d’esecuzione nel consiglio d’amministr

2 luglio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti contro terzi). Lo spossessamento conseguente al pignoramento (o al

sequestro) non implica tuttavia alcun trasferimento della titolarità dei

diritti patrimoniali pignorati (o sequestrati) (sentenza del Tribunale federale

5A_256/2014 del 26 agosto 2014, consid. 4.1 e riferimenti citati), di cui il

debitore rimane titolare. Al fine di scongiurare potenziali violazioni del

divieto fatto a costui di disporre dei beni pignorati (o sequestrati), l’ufficio

di esecuzione deve però adottare d’ufficio o su richiesta del creditore

procedente i necessari provvedimenti cautelari previsti

dagli art. 98 a 104 LEF (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 96 LEF), che hanno per scopo la

conservazione dei beni pignorati (o sequestrati) e la prevenzione degli atti di

disposizione illecita del debitore (Gilliéron,

op. cit., n. 8 ad art. 98; Lebrecht

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

1 ad art. 98 LEF). Le misure indicate non sono esaustive (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 98,

con un rinvio alla DTF 107 III 70 consid. 2, e gli esempi relativi a crediti e

altri diritti esposti al n. 11 ad art. 100; v. pure v. Patricia Cornaz, L’exécution forcée des droits de

propriété intellectuelle, n. 280 segg.). È invero consentito all’ufficio di

adottare misure di salvaguardia non espressamente previste dalla legge, ove appaiano giustificate dall’urgenza (cfr. DTF

115 III 44 consid. 2) o siano imposte dalle circostanze del caso concreto.

4.1 Nel

caso in rassegna, la ricorrente ha chiesto all’UE di nominare un membro del

consiglio di amministrazione della PI 2, al fine di salvaguardare i suoi

diritti nell’ambito del pignoramento e del sequestro delle note azioni.

a) Ora,

un simile provvedimento non è espressamente previsto dalla legge

(contrariamente a quanto prescrive l’art. 102 cpv. 3 LEF per i fondi pignorati,

la cui amministrazione e coltura dev’essere curata d’ufficio). Si potrebbe

invero sostenere che, siccome l’uffi­­cio è abilitato a realizzare le azioni, è

anche competente per misure meno incisive come l’esercizio dei connessi diritti

sociali. In tal senso si pronuncia l’autore citato nel ricorso, nell’ipotesi in

cui le azioni pignorate (o sequestrate) rappresentino la maggioranza assoluta

dei diritti di voto nell’assemblea generale o il debitore si allei con altri

azionisti per ottenere la maggioranza (Claude Aemi­segger,

Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, 2009, pagg. 201, 219 seg. e 231), ma i

riferimenti dottrinali citati (nella nota 1303) sono per lo più orientati in

senso opposto. In realtà le nor­me sul pignoramento (e sul sequestro) non

contengono una disposizione analoga all’art. 240 LEF, che in materia di

fallimento conferisce all’amministrazione il potere legale di rappresentare il

debitore in tutti i negozi giuridici relativi ai diritti patrimoniali della massa

attiva, sebbene il fallito ne rimanga l’esclusivo titolare fino all’aggiudicazione.

Motivo per cui, verosimilmente, tra i rappresentanti legali dell’azionista

autorizzati a partecipare

all’assem­­blea generale della società anonima è menzionata l’amministra­­zione fallimentare, ma non l’ufficio di esecuzione in

rapporto alle azioni da esso pignorate (Pöschel

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a

ed. 2016, n. 11 ad art. 689a CO).

b) In virtù del principio della proporzionalità

(art. 36 cpv. 3 Cost.), il pignoramento o il sequestro di azioni lascia di

norma immutati i diritti sociali dell’azionista escusso, nella misura in cui il

loro esercizio non influisca negativamente sul valore dei titoli, e pertanto

sulla garanzia dei creditori (Regine Fides Kocher-Wolfensber­ger, Namenaktien mit

aufgeschobenem Titeldruck im Vollstreckungsrecht, 1990, pag. 105 ad 1 e nota

8). L’escusso deve però astenersi dal votare all’assemblea generale della

società decisioni suscettibili di diminuire il valore di realizzazione delle

azioni (Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2a

ed. 2013, n. 98) o altri diritti patrimoniali connessi (quali dividendi, quote

degli utili e dell’avanzo della liquidazione, diritti d’opzione e di

conversione, interessi per il periodo d’avviamento), pena la nullità del suo

voto (art. 96 LEF), qualora non abbia preventivamente ottenuto il consenso dell’ufficio d’esecuzione (cfr. sentenza

del Tri­bunale federale 7B.234/2001 del 26 ottobre 2001

consid. 3; per analogia: Fellmann/Müller

in: Berner Kommentar VI/2/8, 2006, n. 230 ad art. 544 CO), ed eventuali

sanzioni penali (art. 169 CP), pure ipotizzabili nei confronti degli organi

della società (cfr. Hagenstein

in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 2 ad art. 169

CP).

c) A

seconda delle circostanze l’ufficio deve inoltre adottare misure

conservative, segnatamente diffidare gli organi della società a versare nelle

sue mani tutte le prestazioni patrimoniali esigibili e incontroverse dovute all’azionista

escusso (art. 99 e 100 LEF, e per analogia art. 6 cpv. 1 ordinanza concernente

il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [ODiC, RS 281.41];

sentenza della CEF 15.2017.95 del 1° marzo 2018 consid. 4) e avvisarli che ogni

comunicazione destinata all’azionista escusso dovrà farsi, in avvenire, all’ufficio

e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che

altrimenti esigerebbe l’in­tervento del

debitore (per analogia art. 6 cpv. 1, 2° periodo ODiC). Tale facoltà

risulta del resto dall’art. 91 cpv. 4 LEF, che pone a carico dei terzi debitori

lo stesso dovere d’informazione spettante all’escusso. Dovere che si estende altresì

alla consegna della documentazione contabile e statutaria della società nella misura

necessaria all’esecuzione del pignoramento delle azioni (in particolare sotto

il profilo della specificazione e della stima, v. Aemi­segger, op. cit.,

pagg. 200 e 218-219) e delle connesse misure conservative, alle quali è

riconosciuta anche una funzione investigativa (DTF 107 III 70

consid. 2 e 115 III 44 consid. 2; Gillié­ron,

op. cit., n. 10 ad art. 98). Non da ultimo l’ufficio

deve prendere in custodia le cartevalori – azioni al portatore emesse, certificati

azionari, cedole d’interessi al portatore, … (art. 98 cpv. 1 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 42 segg. ad art.

98; Aemisegger, op. cit., pagg. 199 e 217-218 ad 7.3) – e i titoli di credito

(art. 100 LEF; Gilliéron, op.

cit., n. 38 ad art. 98 e n. 6 ad art. 100), e ingiungere alla società di

consegnargli le azioni non ancora emesse qualora poi dovesse procedere alla

loro emissione (DTF 77 III 92; già citata sentenza 15.2017.95, consid. 4).

d) In

linea di massima, quindi, l’UE non è abilitato a nominare un suo rappresentante

in seno al consiglio di amministrazione della PI 2 senza il consenso dell’escusso

e della moglie. Che lo possa fare sotto forma di misura conservativa (fondata sull’art. 100 LEF: Aemisegger, op. cit., pag. 201 nota 1167

e pag. 219 nota 1298) è un quesito che può rimanere

indeciso per ora. In effetti, l’insorgente non ha reso verosimile che tale

provvedimento sia urgente o dettato dalle circostanze del caso (cfr. sopra

consid. 4). I cambiamenti intervenuti all’interno della PI 2 (modifica dell’amministratore

unico e degli statuti, nonché rinuncia alla revisione limitata), evocati dalla

ricorrente – peraltro soltanto in sede di ricorso – a sostegno della sua

domanda, non sono sufficienti a giustificare la necessità di adottare un

siffatto provvedimento. Alla luce delle circostanze attualmente note, tale

misura appare a priori sproporzionata, l’UE essendo tenuto in principio a

conservare e mantenere il valore delle azioni pignorate e sequestrate, non a

gestire la società che le ha emesse. Al momento, il

rifiuto dell’organo esecutivo si rivela pertanto corretto (v. però sotto

consid. 5 in fine).

4.2 Quanto

appena esposto ancora non significa che l’Ufficio non possa né debba adottare

altre misure cautelari adeguate al caso di specie. Contrariamente a quanto

sostiene il resistente, malgrado non vi sia stato alcun trasferimento della

titolarità delle azioni pignorate e sequestrate, l’organo esecutivo è tenuto a

scongiurare possibili violazioni del divieto fatto al debitore di disporre

delle azioni (consid. 4 e 4.1/c), approntando tutti quei

provvedimenti cautelari minimi imposti dalle circostanze.

Ciò

posto, si evince dagli atti che nella fattispecie l’Ufficio non ha però

adottato alcuna specifica misura cautelare. Non ha in particolare diffidato la PI

Considerandi

2.

a informarlo della preparazione delle assemblee generali ordinarie e

straordinarie, invitandola a trasmettergli le convocazioni unitamente all’ordine

del giorno, né si è preoccupato di ottenere ragguagli su eventuali utili

conseguiti dalla società e di riscuoterne i dividendi giusta l’art. 100 LEF. E

neppure pare che abbia esaminato i libri contabili per stimare correttamente le

azioni e deciderne il modo di realizzazione. In definitiva, non avendo

predisposto alcuna misura minima imposta dalle circostanze per evitare

potenziali violazioni del divieto di disporre delle azioni, né peraltro

motivato il suo rifiuto di procedere in tal senso, l’UE non ha agito

conformemente alla legge. Da questo punto di vista il ricorso risulta pertanto

fondato.

5.

In

parziale accoglimento del gravame, è dunque fatto ordine al­l’Ufficio di

diffidare la PI 2 a tenerlo costantemente informato della preparazione delle

future assemblee generali ordinarie e straordinarie, invitandola a

trasmettergli le convocazioni con la lista delle trattande, nonché gli

eventuali verbali delle assemblee svolte sino a oggi a partire dal pignoramento

delle azioni. In base a tali atti, di volta in volta l’UE valuterà anche se

sarà necessario partecipare alle assemblee generali o adottare eventuali altre

misure atte a evitare che il debitore possa violare il divieto di disporre

delle azioni. L’organo esecutivo dovrà inoltre esaminare i libri contabili

della società al fine di eventualmente (ri)determinare il valore di stima delle

azioni, stabilirne in seguito il modo di realizzazione e riscuotere dividendi.

In base all’esito dei suoi accertamenti, l’UE deciderà poi se approntare

eventuali altre misure conservative o investigative.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

di esecuzione di Lugano di adottare nell’esecuzione n. __________ i necessari

provvedimenti cautelari nel senso del considerando 5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.