15.2018.18
Pignoramento e sequestro di azioni nominative emesse da una società anonima. Gestione di tali azioni e misure cautelari. Nomina di un rappresentante dell’ufficio d’esecuzione nel consiglio d’amministr
2 luglio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.18
Lugano
2 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2018 della
RI 1
(patrocinata dall’ PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
dott. iur. PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dalla RI 1 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 1'900'848.– oltre
agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il 1° settembre 2010 l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato in particolare 349 azioni nominative su
700, del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna, emesse dalla società PI 2
con sede a __________. Il 4 ottobre 2010 ha trasmesso alle parti il relativo verbale.
B. Su
istanza della RI 1, con decreto del 24 agosto 2017 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1, sino a concorrenza del
medesimo importo posto nell’esecuzione summenzionata, il sequestro di “350, rispettivamente 349 azioni nominative
della PI 2 di pertinenza di PI 3 [moglie di PI 1], depositate presso lo Studio
legale e notarile PI 4, rispettivamente presso PI 3, __________, __________”.
C. Dando
seguito al predetto decreto, il 31 agosto 2017 l’UE ha eseguito il sequestro e
il 4 ottobre 2017 ha allestito il verbale, che menziona segnatamente quanto
segue:
“78 350 azioni nominative della Ginkobiloba
SA di pertinenza di PI 3, depositate presso lo Studio legale e notarile __________;
le stesse con l’ausilio dell’UEF-Mendrisio sono state prese in custodia dallo
scrivente Ufficio e messe sotto il numero di cassa n. 86”.
D. Con
scritto del 18 settembre 2017 la RI 1 ha chiesto all’Ufficio, se non ancora avvenuto, di assumere attivamente l’esercizio
dei diritti societari legati alle azioni pignorate e sequestrate, in
particolare nominando un suo rappresentante all’interno del consiglio d’amministrazione
della PI 2, e di esigere le informazioni necessarie a stabilire il valore delle
azioni.
E. Il
3 gennaio 2018 la creditrice sequestrante ha ribadito le proprie richieste. Con
scritto del 9 febbraio 2018 l’UE le ha risposto che “non ritiene di dover nominare alcun membro in seno al
consiglio di amministrazione, affinché si adoperi per tutelare efficacemente
gli interessi della creditrice”.
F. Con
ricorso del 22 febbraio 2018 la RI 1 si aggrava contro lo scritto appena
menzionato, chiedendo, in via principale, di far ordine all’Ufficio di
procedere immediatamente a esercitare tutti i diritti societari connessi alle
azioni della PI 2, compreso il diritto di nominare all’interno del consiglio d’amministrazione
una persona incaricata di tutelare efficacemente gli interessi della
ricorrente, garantendole l’accesso alle informazioni sulla società, in
particolare ai conti annuali degli ultimi cinque anni. In via subordinata, la
ricorrente limita la sua domanda all’ottenimento delle informazioni e dei
ragguagli in merito agli affari della PI 2 degli ultimi cinque anni.
G. Con
osservazioni del 12 marzo 2018 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione,
mentre l’Ufficio nelle sue del 26 marzo 2018 si rimette al giudizio della
Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 12
febbraio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole del fatto che l’Ufficio non abbia in alcun modo
giustificato il suo rifiuto di nominare un membro del consiglio di
amministrazione della PI 2 né indicato con quali altre modalità intenda tutelare
efficacemente gli interessi della creditrice con riguardo alle azioni pignorate
e sequestrate, che rappresentano quasi il 100% del capitale azionario. Essa rileva
altresì che l’UE non è intervenuto presso il debitore né presso la società in
questione per ottenere informazioni sui conti finanziari (bilanci, conti
economici, ecc.) di quest’ultima. Sulla scorta dell’estratto del registro di
commercio della PI 2, fa notare che dal pignoramento delle azioni si sono
verificati diversi cambiamenti nella società, come la nomina di una nuova
amministratrice unica, la modifica degli statuti e la rinuncia alla revisione
limitata. Rileva pure che non è dato di sapere se dopo l’esecuzione del
pignoramento e del sequestro la società abbia proceduto alla distribuzione di
dividendi o se abbia contratto e/o onorato crediti e/o debiti nei confronti
degli azionisti PI 1 e PI 3, o ancora se abbia alienato degli attivi sociali e
quali decisioni siano state intraprese riguardo alla redditività di tali
attivi.
A
fronte delle predette circostanze, la ricorrente sostiene che per preservare il
valore dei beni pignorati e sequestrati è indispensabile che l’Ufficio eserciti
adeguatamente i diritti societari relativi alle azioni, partecipando alle
assemblee, nominando una persona di fiducia in seno al consiglio di
amministrazione e provvedendo a ottenere informazioni sugli affari della
società al fine di stimare correttamente le azioni. Ritiene dunque che, rifiutandosi
di agire in tal modo, l’UE abbia violato i propri obblighi.
3. Facendo
un confronto con quanto prevedono gli art. 905 CC e 689b cpv. 2 CO per
le azioni costituite in pegno, il resistente è invece dell’avviso che l’Ufficio
si sia comportato in maniera ineccepibile, siccome – a suo dire – il
pignoramento o il sequestro di azioni non implica alcun obbligo in capo all’organo
esecutivo di gestire la società in favore del creditore procedente né di ottenere
informazioni e tantomeno di avere rappresentanti nel consiglio di
amministrazione. Come per il pegno, egli ritiene che il pignoramento e il
sequestro di azioni non trasferisca la qualità giuridica dell’azionista, in
particolare i diritti sociali di quest’ultimo. Osserva infine che neppure l’art.
96 LEF, applicabile al sequestro in virtù del rinvio dell’art. 275 LEF, comporta
il trasferimento della titolarità dei diritti patrimoniali pignorati o
sequestrati, l’escusso rimanendone l’unico titolare fino alla conclusione della
procedura di esecuzione.
4. Giusta
l’art. 96 cpv. 1 LEF è fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art.
169 CP), di disporre, senza autorizzazione dell’ufficiale, degli oggetti
pignorati, sia giuridicamente (ad esempio alienandoli o gravandoli di un
diritto reale limitato) sia materialmente (ad esempio consumandoli o incassando
Fatti
i crediti contro terzi). Lo spossessamento conseguente al pignoramento (o al
sequestro) non implica tuttavia alcun trasferimento della titolarità dei
diritti patrimoniali pignorati (o sequestrati) (sentenza del Tribunale federale
5A_256/2014 del 26 agosto 2014, consid. 4.1 e riferimenti citati), di cui il
debitore rimane titolare. Al fine di scongiurare potenziali violazioni del
divieto fatto a costui di disporre dei beni pignorati (o sequestrati), l’ufficio
di esecuzione deve però adottare d’ufficio o su richiesta del creditore
procedente i necessari provvedimenti cautelari previsti
dagli art. 98 a 104 LEF (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 96 LEF), che hanno per scopo la
conservazione dei beni pignorati (o sequestrati) e la prevenzione degli atti di
disposizione illecita del debitore (Gilliéron,
op. cit., n. 8 ad art. 98; Lebrecht
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
1 ad art. 98 LEF). Le misure indicate non sono esaustive (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 98,
con un rinvio alla DTF 107 III 70 consid. 2, e gli esempi relativi a crediti e
altri diritti esposti al n. 11 ad art. 100; v. pure v. Patricia Cornaz, L’exécution forcée des droits de
propriété intellectuelle, n. 280 segg.). È invero consentito all’ufficio di
adottare misure di salvaguardia non espressamente previste dalla legge, ove appaiano giustificate dall’urgenza (cfr. DTF
115 III 44 consid. 2) o siano imposte dalle circostanze del caso concreto.
4.1 Nel
caso in rassegna, la ricorrente ha chiesto all’UE di nominare un membro del
consiglio di amministrazione della PI 2, al fine di salvaguardare i suoi
diritti nell’ambito del pignoramento e del sequestro delle note azioni.
a) Ora,
un simile provvedimento non è espressamente previsto dalla legge
(contrariamente a quanto prescrive l’art. 102 cpv. 3 LEF per i fondi pignorati,
la cui amministrazione e coltura dev’essere curata d’ufficio). Si potrebbe
invero sostenere che, siccome l’ufficio è abilitato a realizzare le azioni, è
anche competente per misure meno incisive come l’esercizio dei connessi diritti
sociali. In tal senso si pronuncia l’autore citato nel ricorso, nell’ipotesi in
cui le azioni pignorate (o sequestrate) rappresentino la maggioranza assoluta
dei diritti di voto nell’assemblea generale o il debitore si allei con altri
azionisti per ottenere la maggioranza (Claude Aemisegger,
Qualifizierte Schuldurkunden und SchKG, 2009, pagg. 201, 219 seg. e 231), ma i
riferimenti dottrinali citati (nella nota 1303) sono per lo più orientati in
senso opposto. In realtà le norme sul pignoramento (e sul sequestro) non
contengono una disposizione analoga all’art. 240 LEF, che in materia di
fallimento conferisce all’amministrazione il potere legale di rappresentare il
debitore in tutti i negozi giuridici relativi ai diritti patrimoniali della massa
attiva, sebbene il fallito ne rimanga l’esclusivo titolare fino all’aggiudicazione.
Motivo per cui, verosimilmente, tra i rappresentanti legali dell’azionista
autorizzati a partecipare
all’assemblea generale della società anonima è menzionata l’amministrazione fallimentare, ma non l’ufficio di esecuzione in
rapporto alle azioni da esso pignorate (Pöschel
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5a
ed. 2016, n. 11 ad art. 689a CO).
b) In virtù del principio della proporzionalità
(art. 36 cpv. 3 Cost.), il pignoramento o il sequestro di azioni lascia di
norma immutati i diritti sociali dell’azionista escusso, nella misura in cui il
loro esercizio non influisca negativamente sul valore dei titoli, e pertanto
sulla garanzia dei creditori (Regine Fides Kocher-Wolfensberger, Namenaktien mit
aufgeschobenem Titeldruck im Vollstreckungsrecht, 1990, pag. 105 ad 1 e nota
8). L’escusso deve però astenersi dal votare all’assemblea generale della
società decisioni suscettibili di diminuire il valore di realizzazione delle
azioni (Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2a
ed. 2013, n. 98) o altri diritti patrimoniali connessi (quali dividendi, quote
degli utili e dell’avanzo della liquidazione, diritti d’opzione e di
conversione, interessi per il periodo d’avviamento), pena la nullità del suo
voto (art. 96 LEF), qualora non abbia preventivamente ottenuto il consenso dell’ufficio d’esecuzione (cfr. sentenza
del Tribunale federale 7B.234/2001 del 26 ottobre 2001
consid. 3; per analogia: Fellmann/Müller
in: Berner Kommentar VI/2/8, 2006, n. 230 ad art. 544 CO), ed eventuali
sanzioni penali (art. 169 CP), pure ipotizzabili nei confronti degli organi
della società (cfr. Hagenstein
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 2 ad art. 169
CP).
c) A
seconda delle circostanze l’ufficio deve inoltre adottare misure
conservative, segnatamente diffidare gli organi della società a versare nelle
sue mani tutte le prestazioni patrimoniali esigibili e incontroverse dovute all’azionista
escusso (art. 99 e 100 LEF, e per analogia art. 6 cpv. 1 ordinanza concernente
il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [ODiC, RS 281.41];
sentenza della CEF 15.2017.95 del 1° marzo 2018 consid. 4) e avvisarli che ogni
comunicazione destinata all’azionista escusso dovrà farsi, in avvenire, all’ufficio
e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che
altrimenti esigerebbe l’intervento del
debitore (per analogia art. 6 cpv. 1, 2° periodo ODiC). Tale facoltà
risulta del resto dall’art. 91 cpv. 4 LEF, che pone a carico dei terzi debitori
lo stesso dovere d’informazione spettante all’escusso. Dovere che si estende altresì
alla consegna della documentazione contabile e statutaria della società nella misura
necessaria all’esecuzione del pignoramento delle azioni (in particolare sotto
il profilo della specificazione e della stima, v. Aemisegger, op. cit.,
pagg. 200 e 218-219) e delle connesse misure conservative, alle quali è
riconosciuta anche una funzione investigativa (DTF 107 III 70
consid. 2 e 115 III 44 consid. 2; Gilliéron,
op. cit., n. 10 ad art. 98). Non da ultimo l’ufficio
deve prendere in custodia le cartevalori – azioni al portatore emesse, certificati
azionari, cedole d’interessi al portatore, … (art. 98 cpv. 1 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 42 segg. ad art.
98; Aemisegger, op. cit., pagg. 199 e 217-218 ad 7.3) – e i titoli di credito
(art. 100 LEF; Gilliéron, op.
cit., n. 38 ad art. 98 e n. 6 ad art. 100), e ingiungere alla società di
consegnargli le azioni non ancora emesse qualora poi dovesse procedere alla
loro emissione (DTF 77 III 92; già citata sentenza 15.2017.95, consid. 4).
d) In
linea di massima, quindi, l’UE non è abilitato a nominare un suo rappresentante
in seno al consiglio di amministrazione della PI 2 senza il consenso dell’escusso
e della moglie. Che lo possa fare sotto forma di misura conservativa (fondata sull’art. 100 LEF: Aemisegger, op. cit., pag. 201 nota 1167
e pag. 219 nota 1298) è un quesito che può rimanere
indeciso per ora. In effetti, l’insorgente non ha reso verosimile che tale
provvedimento sia urgente o dettato dalle circostanze del caso (cfr. sopra
consid. 4). I cambiamenti intervenuti all’interno della PI 2 (modifica dell’amministratore
unico e degli statuti, nonché rinuncia alla revisione limitata), evocati dalla
ricorrente – peraltro soltanto in sede di ricorso – a sostegno della sua
domanda, non sono sufficienti a giustificare la necessità di adottare un
siffatto provvedimento. Alla luce delle circostanze attualmente note, tale
misura appare a priori sproporzionata, l’UE essendo tenuto in principio a
conservare e mantenere il valore delle azioni pignorate e sequestrate, non a
gestire la società che le ha emesse. Al momento, il
rifiuto dell’organo esecutivo si rivela pertanto corretto (v. però sotto
consid. 5 in fine).
4.2 Quanto
appena esposto ancora non significa che l’Ufficio non possa né debba adottare
altre misure cautelari adeguate al caso di specie. Contrariamente a quanto
sostiene il resistente, malgrado non vi sia stato alcun trasferimento della
titolarità delle azioni pignorate e sequestrate, l’organo esecutivo è tenuto a
scongiurare possibili violazioni del divieto fatto al debitore di disporre
delle azioni (consid. 4 e 4.1/c), approntando tutti quei
provvedimenti cautelari minimi imposti dalle circostanze.
Ciò
posto, si evince dagli atti che nella fattispecie l’Ufficio non ha però
adottato alcuna specifica misura cautelare. Non ha in particolare diffidato la PI
Considerandi
2.
a informarlo della preparazione delle assemblee generali ordinarie e
straordinarie, invitandola a trasmettergli le convocazioni unitamente all’ordine
del giorno, né si è preoccupato di ottenere ragguagli su eventuali utili
conseguiti dalla società e di riscuoterne i dividendi giusta l’art. 100 LEF. E
neppure pare che abbia esaminato i libri contabili per stimare correttamente le
azioni e deciderne il modo di realizzazione. In definitiva, non avendo
predisposto alcuna misura minima imposta dalle circostanze per evitare
potenziali violazioni del divieto di disporre delle azioni, né peraltro
motivato il suo rifiuto di procedere in tal senso, l’UE non ha agito
conformemente alla legge. Da questo punto di vista il ricorso risulta pertanto
fondato.
5.
In
parziale accoglimento del gravame, è dunque fatto ordine all’Ufficio di
diffidare la PI 2 a tenerlo costantemente informato della preparazione delle
future assemblee generali ordinarie e straordinarie, invitandola a
trasmettergli le convocazioni con la lista delle trattande, nonché gli
eventuali verbali delle assemblee svolte sino a oggi a partire dal pignoramento
delle azioni. In base a tali atti, di volta in volta l’UE valuterà anche se
sarà necessario partecipare alle assemblee generali o adottare eventuali altre
misure atte a evitare che il debitore possa violare il divieto di disporre
delle azioni. L’organo esecutivo dovrà inoltre esaminare i libri contabili
della società al fine di eventualmente (ri)determinare il valore di stima delle
azioni, stabilirne in seguito il modo di realizzazione e riscuotere dividendi.
In base all’esito dei suoi accertamenti, l’UE deciderà poi se approntare
eventuali altre misure conservative o investigative.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
di esecuzione di Lugano di adottare nell’esecuzione n. __________ i necessari
provvedimenti cautelari nel senso del considerando 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.