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Decisione

15.2018.19

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Replica spontanea. Accertamenti insufficienti su beni all’estero e su operazioni avvenute durante il "periodo sospetto"

17 aprile 2019Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti accertamenti svolti dall’Ufficio:

“In data 29 maggio 2017 la Banca PI 10 ci ha

comunicato che dopo aver compiuto le necessarie ricerche è stata rilevata la

relazione n. __________ con un saldo al 10.06.2015 di CHF. 18'819.00 intestata

al debitore. Lo stesso istituto fa valere il diritto di pegno sulla totalità

degli averi della relazione bancaria in virtù dell’atto di pegno sottoscritto

dal signor PI 1 in data. 29.11.2000 e in virtù del diritto di pegno e di

compensazione sancito dall’art. 5 delle condizioni generali.

Come da

verbale di pignoramento stilato in data 20.06.2016 e dalla valutazione

patrimoniale del 17.06.206 della società PI 5 la stessa risulta avere un saldo

passivo pari a CHF. -445.07.

Come da

verbale di pignoramento stilato in data 22.06.2016 presso la banca PI 9-L__________

ora banca PI 8-L__________ gli stessi dichiarano che presso il suddetto

istituto non vi sono relazioni bancarie di titolarità della società PI 3.

Inoltre dichiarano che il punto n. 12 del sequestro ossia mobili, crediti,

diritti della PI 4 (c/o PI 9-L__________) ha dato esito negativo.

Con lettera

del 22 giugno 2016 la Banca PI 16 ha comunicato che il sequestro/pignoramento è

rimasto infruttuoso in quanto non esistono beni di proprietà del debitore.

Per tutte le

posizioni sopra elencate il pignoramento risulta infruttuoso. (Documentazione

visibile presso lo scrivente Ufficio).

Come a elenco

titoli della dichiarazione fiscale 2015 risultavano beni non soggetti a imposta

preventiva di CHF. 5'927'344.00, dichiarati dal debitore in fase di

pignoramento non più esistenti (a titolo informativo a parte i conti sopra

menzionati e infruttuosi figuravano solo quote di società all’estero)”.

C. Con

ricorso del 26 febbraio 2018 le società escutenti si aggravano contro il

verbale di pignoramento, chiedendo l’annullamento delle operazioni dell’UE

nella misura in cui hanno condotto all’at­­testato provvisorio di carenza di

beni e in ogni caso la riforma a compimento di tutte le verifiche necessarie a

stabilire sia il reddito del debitore sia i beni patrimoniali appartenenti o

riconducibili a lui, in Svizzera o all’estero, compresi quelli non più in suo possesso,

ma che lo sono stati in un qualsiasi momento del periodo rilevante ai fini dell’azione

revocatoria, ossia a partire dal maggio del 2010. A tal fine, le ricorrenti

postulano che l’Ufficio interroghi nuovamente l’escusso, che verifichi di

persona le sue dichiarazioni, sia pretendendo documentazione giustificativa,

incluse le dichiarazioni fiscali per gli anni a partire dal 2010, sia ispezionando

il suo asserito domicilio e ogni altro immobile a lui riconducibile, compresa

la villa di M__________ e gli appartamenti di C__________, e infine che renda

attenti al loro dovere d’informazione, sotto minaccia di pena, tutti i terzi

nei confronti dei quali il debitore risulta aver in un qualsiasi momento a

partire dal 2010 una pretesa di qualunque tipo.

D. Mediante

osservazioni del 23 aprile 2018 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la

reiezione, come pure PI 2 nelle sue dello stesso giorno, con cui chiede anche

che le ricorrenti partecipino al pignoramento esclusivamente a titolo

provvisorio.

E. Preso

atto del ricorso, l’UE ha proceduto a ulteriori indagini, ordinando il 22 marzo

2018 a diversi istituti bancari (PI 5, PI 8, PI 10, PI 16 e PI 27) di produrre

gli estratti completi di “tutte le relazioni bancarie appartenenti

direttamente o indirettamente al citato debitore, nel periodo dal 01.01.2010 a

tutt’oggi” ed eseguendo un nuovo interrogatorio dell’escusso il 28 marzo

2018. Alla luce dei documenti e delle informazioni ricevuti dalle banche e

delle risposte fornite dall’escusso, con osservazioni del 23 maggio 2018 l’Ufficio

ha infine riconfermato il provvedimento impugnato.

F. Tramite

comunicazione del 5 giugno 2018 le ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di

un termine per l’inoltro di una replica, ciò che il presidente di questa Camera

ha rifiutato mediante comunicazione del 21 giugno 2018, non ritenendo

necessario un ulteriore scambio di allegati.

G. Il

26 giugno 2018 le società summenzionate hanno comunque presentato una replica

spontanea, con cui contestano le osservazioni delle controparti e propongono nuovi accertamenti. PI 1 ha formulato una duplica spontanea il 12 luglio 2018, ribadendo la

propria posizione e postulando che la replica delle ricorrenti sia dichiarata

irricevibile. Altrettando ha fatto PI 2 con duplica spontanea del 12 luglio

2018. Le società hanno quindi risposto su tale aspetto con triplica spontanea

del 30 luglio 2018. Con quadruplica spontanea dell’8 e del 10 agosto 2018 PI 2

e l’escusso hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, come pure

le insorgenti con osservazioni del 23 agosto 2018.

H. Il

29 gennaio 2019 le ricorrenti hanno fornito per iscritto ulteriori indicazioni su

determinati beni già oggetto del noto sequestro, asseritamente di pertinenza di

PI 1, chiedendo l’assunzione

della visura della società PI 17, mentre il 25 febbraio hanno

domandato se nel frattempo il debitore aveva prodotto la dichiarazione dei

redditi del 2016, come preannunciato nel corso del suo ultimo interrogatorio.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 14

febbraio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo un

sabato, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio 2018 (art.

142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2. I

resistenti contestano invece la ricevibilità della replica spontanea, facendo

valere che il presidente di questa Camera non ha ritenuto necessario un

ulteriore scambio di memoriali. Ad ogni modo essi la ritengono tardiva, dato

che non è stata prodotta entro dieci giorni dalla ricezione delle loro osservazioni.

2.1 Ricevute

le osservazioni al ricorso, il presidente dell’autorità di vigilanza può

ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate

e l’organo di esecuzione e fallimenti a un’udienza (art. 12 LPR). Se, come nel

caso concreto, egli non fa uso di tale facoltà, al ricorrente non è nondimeno

precluso il diritto di presentare una replica spontanea sulle osservazioni degli

interessati e dell’organo esecutivo, senza riguardo al fatto che le stesse

contengano allegazioni nuove o censure decisive. Tale facoltà deriva dal

diritto delle parti a una procedura giudiziaria equa giusta gli art. 29 cpv. 2

Cost. e 6 n. 2 CEDU, che garantisce loro il diritto di essere sentiti e la

parità delle armi. Per garantire alle parti un diritto di replica effettivo, l’organo giudicante deve attendere per

emanare la decisione fino a quando può ammettere che il destinatario dell’ultima

comunicazione abbia rinunciato a replicare (DTF 138 I 485

consid. 2.1), ciò che in linea di massi­ma non può presumere prima che siano

trascorsi dieci giorni dalla

comunicazione (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013,

460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4;5D_112/2013 del 15 agosto 2013

consid. 2.2.3;5D_81/2015 del 4 aprile 2016, pubblicata in: RSPC 2016, 295,

consid. 2.3.3-2.3.4: per il ricorso giusta l’art. 17 LEF:5A_905/2016 del 30

marzo 2017 consid. 2.2). Ad ogni modo la replica spontanea dev’essere presa in

considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non è ancora

stata pronunciata (sentenza già citata 5A_155/2013, consid. 1.5).

2.2 Nel

caso in rassegna, la replica spontanea è quindi in sé ammissibile e dev’essere

presa in considerazione ai fini del giudizio sic­come è giunta alla Camera

prima della sua pronuncia.

2.3 La

replica spontanea è fondata su numerosi fatti e documenti nuovi (rispetto al

ricorso) – per i primi si rinvia, riassuntivamente, ai punti da 23 a 25, e per

i secondi agli allegati da 35 a 62 – e contiene richieste istruttorie nuove,

intese a un terzo interrogatorio di PI 1 (cui si chiede di sottoporre 27

domande riportate nell’allegato 35) e all’assunzione d’informazio­­ni da terzi

(allegato 36) e autorità (allegato 37).

a) Orbene,

con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi

mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3). Ciò vale sostanzialmente anche

nella procedura di ricorso alle

autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF

15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii),

fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti

pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e

19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo

o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017 del 14

novembre 2017). Sono inammissibili senza eccezioni le nuove richieste, poiché

sono per definizione tardive sotto il profilo dell’art. 17 cpv. 2 LEF.

b) La

situazione, tuttavia, è diversa se l’ufficio d’esecuzione attua, come nella

fattispecie, nuovi atti istruttori durante la procedura di ricorso (in casu interrogatorio

complementare dell’escusso del 28 marzo 2018 e ulteriori accertamenti presso

gli istituti bancari). Certo, se il loro esito non induce l’ufficio a

modificare il provvedimento impugnato, un nuovo ricorso non è possibile. Dei

fatti nuovi così accertati e

dei nuovi documenti assunti dall’ufficio l’au­­torità di

vigilanza deve però tenere conto d’ufficio (cfr. sopra ad 2.1). D’altronde,

siccome il pignoramento non può considerarsi terminato prima della decisione

sul ricorso, l’ufficio rimane tenuto, se del caso a richiesta dell’autorità di

vigilanza, a verificare le (nuove) affermazioni dell’escusso qualora

dalle informazioni assunte autonomamente o

fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o

completezza (sotto, consid. 9). In questo senso sono ammissibili nuove

richieste d’accertamento formulate dal ricorrente sulla scorta del complemento

istruttorio attuato dall’ufficio, purché siano idonee a identificare beni del­l’escusso

non ancora accertati o informazioni su atti revocabili.

c) In

concreto, le nuove misure istruttorie richieste dalle ricorrenti con la duplica

spontanea sono quindi, di principio, ammissibili nella misura in cui si

riferiscono a documenti assunti dall’UE dopo l’inoltro del ricorso. La loro

pertinenza andrà valutata singolarmente nei rispettivi considerandi.

2.4 Prima occorre tuttavia verificare, alla

luce del sistema dei gruppi di pignoramento (art. 110 LEF) e delle condizioni

restrittive previste per il pignoramento di “beni nuovamente scoperti” (art.

115 cpv. 3 LEF), se in sede di ricorso il pignoramento può essere esteso senza

limitazioni, come chiesto nella replica spontanea, a nuovi

beni di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza nel frattempo, su tutti la

quota di eredità spettante all’escusso in seguito al decesso, il 15 maggio

2018, del padre, __________, “uno

degli uomini più ricchi di Italia”.

a) I

creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecu­­zione entro

trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo (art. 110

cpv. 1, 1° periodo LEF). Il pignoramento (detto “di base” o “principale”) è

reputato eseguito non alla data indicata nell’avviso di pignoramento, ma al

momento in cui è effettivamente eseguito e comunicato all’escusso (DTF 130 III 663 consid. 1.2 e 1.4) ed è completo, ossia alla data

dell’ultimo atto se dura più giorni (DTF 106 III 113 consid. 2). Un eventuale ricorso contro il pignoramento di base non ha alcun

influsso sul corso del

termine di partecipazione, anche se al ricorso viene con­cesso l’effetto sospensivo (Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 11 ad art. 110 LEF; Tschumy in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 110 LEF;

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 34 ad art. 110 LEF).

L’ufficio

deve poi man mano completare il pignoramento di base con uno o più pignoramenti

complementari (Ergänzungspfändungen) in quanto siano necessari per coprire tutti i crediti del gruppo (art. 110 cpv. 1, 2° periodo). Il

completamento è possibile sen­za limiti entro il termine

di partecipazione di 30 giorni (DTF 24 I 759) oppure immediatamente dopo la sua

scadenza in caso di ammissione di almeno una partecipazione (Jent-Sørensen op. cit., n. 37 ad art. 110; Wernli

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 10 ad art. 110 LEF). Successivamente i creditori possono solo chiedere

un pignoramento detto successivo (“Nachpfändung”) a

norma dell’art. 115 cpv. 3 LEF se, da una parte, il pignoramento a favore del

gruppo si è rivelato insufficiente (sicché il verbale di pignoramento vale

attestato di carenza di beni provvisorio) e, dall’altra, il termine di

perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF non è decorso per il richiedente (Jent-Sørensen op. cit., n. 38 ad art. 110).

Eccezionalmente

un pignoramento complementare è ancora possibile dopo la fine del termine di

partecipazione nell’ipotesi in cui un ricorso contro l’esecuzione del

pignoramento di base o di un pignoramento complementare ritenuto insufficiente

venga accolto (DTF 27 I 597 seg.). È discusso se, in tale

ipotesi, il pignoramento complementare

prevalga o meno su un (altro) pignoramento di base eseguito in

precedenza a favore di un gruppo successivo. Il Tribunale federale si è

espresso in senso affermativo nella decisione citata e ha lasciato la questione

aperta in una decisione successiva (DTF 73 III 138), mentre Jent-Sørensen (op. cit., n. 40 ad art. 110) si pronuncia in senso opposto (con un rinvio

a Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 110). Il quesito, invero, non si pone nel

caso in esame, perché non sono state presentate domande di proseguimento dell’esecuzione

dopo la scadenza del termine di partecipazione al (qui unico) gruppo.

b) Dall’impianto

legale appena ricordato si deduce che un pignoramento complementare in sede di

ricorso contro il pignoramento di base è possibile solo per beni che già erano

del debitore alla scadenza del termine di partecipazione, mentre beni entrati

nel suo patrimonio successivamente possono essere oggetto soltanto di un

pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF.

Nella fattispecie, di conseguenza, le pretese dell’escusso nella successione del padre, deceduto il 15 maggio 2018, non possono essere pignorate

nella procedura in esame, perché sono sorte dopo la scadenza del termine di

partecipazione (10 luglio 2017). Solo un loro pignoramento successivo (art. 115

cpv. 3 LEF) sarebbe ipotizzabile. La richiesta formulata in questo senso dalle ricorrenti il 14 febbraio 2019 è

stata respinta dall’UE, per per­enzione del termine dell’art.

88 cpv. 2 LEF, con provvedimento del 1° marzo 2019, contro il quale esse hanno interposto un ricorso

attualmente pendente presso questa Camera (inc. 15.2019.21).

c) Secondo una sentenza del Tribunale federale (la già citata DTF 73 III

138), apparentemente condivisa da Jent-Sørensen

(op. cit., n. 40 ad art. 110), il

pignoramento complementare indebitamente omesso potrebbe essere “recuperato” solo

finché il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF non sia scaduto. In realtà si confondono

così due tipi di pignoramento diversi, quello complementare (art. 110 LEF) e

quello successivo (art. 115 cpv. 3 LEF), che vanno invece distinti. Se il

pignoramento di base o complementare è tempestivamente contestato con un

ricorso, il pignoramento dovrà essere esteso, nella misura necessaria e a

prescindere dal tempo trascorso, a tutti i beni del debitore che già esistevano

prima della scadenza del termine di partecipazione. Per contro se il

pignoramento di base o complementare non è contestato, o lo è tardivamente, ai

creditori rimane unicamente la via del pignoramento successivo alle condizioni

dell’art. 115 cpv. 3 LEF.

d) Ne discende, nella fattispecie, che le domande d’informazione

for­mulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all’inoltro

del Ricorso” (n. 23-25) sono di per sé ammissibili

purché vertano su atti potenzialmente revocabili sorti prima del 10 luglio 2017 (scadenza del termine di partecipazione), ciò che

risulta essere il caso (v. domande n. 4-6, 8 e 10-17, allegato 35), tranne che

per la domanda n. 1 (sopra, consid. 2.4/b).

2.5 Per contro, sono tardive le domande di misure istruttorie volte ad

acquisire informazioni su attivi potenzialmente esistenti durante il “periodo

sospetto”, la cui pertinenza era già riscontrabile al momento dell’inoltro del

ricorso, nella misura in cui sono state presentate solo con la replica

spontanea. In linea di massima, infatti, incombe al

procedente segnalare tempestivamente all’ufficio di esecuzione il proprio interesse a essere informato su tali

attivi, perché spetterà poi a lui, e non all’ufficio, promuovere eventuali

azioni revocatorie (v. sotto, consid. 9).

3. In

via preliminare PI 1 eccepisce pure che le insorgenti hanno ottenuto il

pignoramento contestato sulla base

di una semplice ordinanza italiana tendente al sequestro (con­servativo) dei suoi beni. Fa valere in proposito che secondo la sentenza emessa

il 27 marzo 2018 da questa Camera (inc. 14. 2017.178/179/180), sulla scorta del

predetto titolo le ricorrenti non

avevano diritto a un simile provvedimento. Osserva poi (nuo­vamente) che,

nonostante le escutenti abbiano promosso un’ese­­cuzione

per prestazione di garanzie, il precetto è stato emesso per l’incasso di una

somma di denaro a causa di un manifesto errore dell’Ufficio.

3.1 La

prima censura è doppiamente irricevibile. È anzitutto tardiva, l’impugnazione

del pignoramento dovendo intervenire entro 10 giorni dalla sua comunicazione

(art. 17 cpv. 2 LEF). Ma soprattutto la contestazione del diritto del creditore

di procedere in via esecutiva dev’essere fatta valere con opposizione al

precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF) e non con ricorso all’autorità di

vigilanza. Nella fattispecie l’escusso non ha tuttavia interposto opposizione

all’esecuzione in esame, contrariamente a quanto fatto dai debitori nella causa

oggetto della sentenza del 27 marzo 2018 citata dal ricorrente.

3.2 Sulla

seconda censura questa Camera si è già determinata con sentenza del 6 settembre

2016 (inc. 15.2016.70), appurando che l’esecuzione in esame non è nulla. Tale

sentenza è passata in giudicato, il Tribunale federale avendo respinto, nella

misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile interposto dal­l’escusso

contro la stessa con decisione del 24 marzo 2017 (inc.5A_680/2016), ragione

per cui non si giustifica di chinarsi di nuovo sul tema.

4. PI

2, da parte sua, sostiene che le società procedenti “dovrebbero agire nell’ambito di un pignoramento provvisorio

e per i beni oggetto del sequestro”, siccome

esse sono al beneficio di un mero sequestro cautelativo. Secondo la sentenza

del Tribunale federale appena citata, a suo parere, le escutenti si

macchierebbero di mala fede se dovessero agire in prestazione e non in

garanzia.

4.1 Orbene, il pignoramento provvisorio è

previsto solo nel caso in cui l’escutente ha ottenuto il rigetto provvisorio

dell’opposizione (art. 83 cpv. 1 LEF e DTF 108 III 9), ciò che non è il caso delle ricorrenti

dal momento che PI 1 non ha fatto opposizione. Forse la

resistente intendeva limitare i diritti delle ricorrenti a una partecipazione

provvisoria al pignoramento come quella prevista a favore del sequestrante che

vede gli oggetti sequestrati pignorati a favore di terzi (art. 281 cpv. 1 LEF).

Nel caso di specie, tuttavia, le ricorrenti non sono solo a beneficio di un

sequestro, ma pure di un precetto esecutivo (a convalida) non colpito da

opposizione, e quindi hanno pieno diritto di partecipare al pignoramento in via

definitiva (art. 88 cpv. 1 e 89 LEF) su tutti i beni del debitore, visto che il

foro del sequestro (art. 52 LEF) si confonde con il foro ordinario d’esecuzione

(art. 46 LEF) (DTF 115 III 36 consid. 4; Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 417).

4.2 Che la loro domanda d’esecuzione

tendesse alla prestazione di garanzie non rimette in discussione la loro

partecipazione al pignoramento, come risulta dalle sentenze 6 settembre 2016 di

questa Camera e 24 marzo 2017 del Tribunale federale (citate sopra al consid.

3.2). Contrariamente a quanto insinua PI 2, quest’ultimo non si è determinato

sulla censura riguardante un eventuale comportamento in mala fede delle società

escutenti, ritenendola fondata su un fatto nuovo e insufficientemente motivata

(consid. 3.4). Del resto, anche se l’esecuzione tendesse alla prestazione di

garanzie le escutenti potrebbero chiedere legittimamente il pignoramento dei beni

del debitore necessari a costituire le garanzie richieste (l’unica differenza

con l’esecuzione volta a ottenere il pagamento di danaro è che la [ultima] fase

di distribuzione è sostituita con un deposito). Le censure di PI 2 cadono

quindi nel vuoto.

5. Prima

di entrare nel merito del ricorso, occorre ancora rilevare che le considerazioni

dei resistenti e delle ricorrenti concernenti la dichiarazione di manleva rilasciata in favore

di PI 1 sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza

e pertanto non verranno esaminate in questa sede. La via del ricorso giusta l’art.

17 LEF è invero preclusa per questioni di merito (relative alla validità

materiale del credito posto in esecuzione),

la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione

(sentenza della CEF 15.2017.45 del 19 gennaio 2018).

6. Nel

ricorso, le società escutenti rimproverano anzitutto all’UE di non aver

proceduto “senza indugio” al pignoramento dei beni di PI 1 e alla notificazione del relativo

verbale, come invece prevede la legge. Siccome esse si riservano di far valere

i potenziali danni subiti nelle sedi opportune, non occorre dilungarsi oltre sulla

censura. Comunque sia, il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di

vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata

in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,

con rif.).

7. Le

ricorrenti si dolgono inoltre della partecipazione al pignoramento di PI 2, poiché

– a loro detta – la domanda di proseguimento presentata da quest’ultima è

tardiva. Rilevano in proposito che ove un ricorso contro il pignoramento sia

respinto, la data di riferimento per la determinazione del gruppo di pignoramento

non è quella effettiva di esecuzione del pignoramento, ma il momento in cui il

pignoramento sarebbe dovuto essere eseguito se non fosse stato impugnato. Ne

deducono che, nel caso specifico, fa stato la data di esecuzione prevista nel

primo avviso di pignoramento, ovverosia il 5 aprile 2016 anziché la sua effettiva

esecuzione avvenuta l’8 giugno 2017, sicché la domanda di proseguimento di PI 2

del 5 maggio 2017 è ampiamente tardiva ai fini della partecipazione al pignoramento.

La

critica s’avvera infondata. Con ricorso del 14 marzo 2016 PI 1 aveva impugnato

l’avviso di pignoramento – non il pignoramento – cui del resto l’Ufficio non ha

potuto dar seguito, visto che la Camera aveva concesso l’effetto sospensivo al

gravame il 15 marzo 2016 (inc. 15.2016.53). Inoltre, ciò che conta ai fini della

partecipazione al pignoramento non è la data prevista dal relativo avviso,

bensì l’esecuzione effettiva del pignoramento (art. 110 cpv. 1 LEF e sopra,

consid. 2.4/a).

8. Nella

restante parte del ricorso le società procedenti lamentano carenze negli accertamenti

condotti dall’UE, sostenendo in generale che l’escusso non è stato interrogato in

modo sufficientemente preciso e completo sull’esistenza o l’asserita inesistenza

dei propri beni e che le sue dichiarazioni non sono sostenute da documentazione

giustificativa, ma anzi sono contraddette da altri documenti agli atti. Nella

duplica spontanea, esse si dolgono che le lacune evidenziate nel ricorso non

sono state colmate dall’o­­perato integrativo dell’UE ed evidenziano nuovi elementi

emersi dopo il suo inoltro che a loro parere indiziano che PI 1 non è

nullatenente contrariamente a quanto pretende. Chiedono di sottoporgli una

lunga lista di domande supplementari (allegato 35), di chiedere alle banche e

ad altri terzi (tra cui la

moglie) informazioni complementari (allegato 36) e d’in­­terpellare il Ministero pubblico e l’autorità fiscale (allegato 37). I

resistenti, dal canto loro, si limitano a contestare genericamente le censure

sollevate nel gravame, senza entrare in materia, ritenendo corretto l’operato dell’UE,

in particolare in seguito alle nuove verifiche svolte dopo la presentazione del

ricorso. Di seguito (consid. da 10 a 25) sono esaminate nel dettaglio le singole

contestazioni delle ricorrenti.

9. In

sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio

d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non

siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento

(art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF).

Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le

deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di

regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare

ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art.

91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione

(art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2

CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue

dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione

del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni

assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla

loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza

della CEF 15.2016.53 del 7 luglio 2017, consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91). In

vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’ufficio può finanche

invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento,

in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” giusta gli art. da 286 a 288

LEF (DTF 135 III 665 consid. 3.2.2; 129 III 241 consid. 3.2.1; sentenze del

Tribunale federale 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2 e 7B.131/2001;

sentenza della CEF 15.2015.27 del 10 agosto 2015, consid. 2.1).

10. Le

ricorrenti si lamentano per prima cosa del fatto che l’UE si è limitato a

interrogare PI 1 nei propri uffici, senza procedere a una verifica presso il

suo domicilio di C__________ né svolgere accertamenti in particolare sull’autoveicolo

ch’egli possiede in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione d’imposta

del 2015 versata agli atti.

Ora, sta di fatto che l’UE non ha eseguito

alcun sopralluogo pres­so il domicilio dell’escusso nemmeno

nel corso delle indagini supplementari dopo il ricorso. Nelle osservazioni l’Ufficio

ha indicato unicamente che dal 1° marzo 2018 “il debitore è domiciliato a G__________, con un

canone di locazione di fr. 1'400.–”, ma neppure

in tal caso ha documentato verifiche presso la nuova abitazione. Non potendo escludere

a priori che ivi siano presenti beni pignorabili, l’operato dell’UE non è conforme

alla legge, che pone a suo carico il dovere d’ispezionare il domicilio

principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli

esercita l’atti­­vità lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gil­liéron, op. cit., n. 13 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 89),

tranne se secondo precedenti esperienze in tempi recenti si può

escludere la presenza di beni pignorabili (sentenza della CEF 15.2016.118 del 3

maggio 2017 consid 5.1 e i rinvii; Gil­liéron, op.

cit., n. 17 ad art. 91). Sotto questo profilo, il ricorso è dunque fondato e l’incarto

dovrà essere retrocesso all’UE per ulteriori accertamenti

(sotto, consid. 26.1).

11. Le

insorgenti reputano altresì che l’UE non abbia svolto i necessari approfondimenti

per quanto attiene ai beni mobili, crediti o diritti di titolarità delle

società PI 3 e PI 4, riconducibili all’escusso, nei confronti della PI 5, già

oggetto del sequestro n. __________. Secondo esse, il verbale di pignoramento e

la valutazione patrimoniale ivi indicata fanno riferimento soltanto alle relazioni

riguardanti la PI 3, non invece a eventuali beni pignorabili del convenuto e

della PI 4 nei confronti della banca in questione. Fanno inoltre notare che agli

atti risulta una lettera del 4 dicembre 2015 della banca che dà atto dell’esistenza

della relazione n. __________ riconducibile al debitore e intestata alla

società PI 6, di cui nulla è menzionato nel verbale.

11.1 Dopo

aver provveduto a ulteriori controlli, l’UE rileva nelle osservazioni che con

scritti del 26 marzo e 16 aprile 2018 il patrocinatore della PI 5 ha comunicato

che la sua cliente ha dismesso la propria attività di commerciante di valori

immobiliari e ha trasferito gli incarti presso la PI 7 con effetto retroattivo

dal 1° gennaio 2018. Egli ha pure prodotto gli estratti dei conti correnti

della PI 3 e della PI 6 per il periodo dalla loro apertura sino al 31 maggio

2015, ovvero sino al momento in cui il sequestro è stato notificato all’interes­­sata,

invitando nel contempo l’Ufficio a rivolgersi alla PI 7 per quanto attiene alla

richiesta di produzione dei documenti d’apertura dei conti, comprese le

relative note interne.

11.2 Come

sostengono a ragione le società escutenti nella replica, il pignoramento non

può limitarsi ai beni designati nel decreto di sequestro, ritenuto che nel caso

di specie il foro del sequestro si confonde con il foro ordinario d’esecuzione (sopra,

consid. 4.1), sicché i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali

questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo d’informare di lui (art. 91 cpv. 4

LEF), ovverosia il dovere d’indicare, sino a concorrenza di quanto sia

necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni (art. 91 cpv. 1

n. 2 LEF). L’Ufficio avrebbe quindi dovuto nuovamente invitare la PI 7, che

pare essere subentrata alla PI 5, a fornire ogni informazione e documento

riguardante eventuali beni pignorabili di proprietà del­l’escusso o delle

società a lui riconducibili, in particolare della PI 4, della PI 3 e della PI 6,

per tutto il periodo sospetto giusta l’art. 288 cpv. 1 LEF, non solo quindi fino

all’esecuzione del sequestro. Il ricorso si rivela pertanto fondato anche da

questo punto di vista e giustifica nuovi accertamenti (allegati 35, quesito n. 12, e 36, quesito n. 5; sotto,

consid. 26.2 e 26.4).

12. Sono

anche contestati gli appuramenti eseguiti sui beni mobili, i crediti o i diritti

di pertinenza di PI 1 e delle società a lui riconducibili, in particolare la PI

3 e la PI 4, nei confronti dell’PI 8, già PI 9. In proposito le ricorrenti

sostengono che l’organo esecutivo si è limitato a condurre indagini soltanto

sui beni già oggetto del noto sequestro, senza verificare l’esistenza di

eventuali altri beni pignorabili presso il predetto istituto bancario.

12.1 Nelle osservazioni l’organo esecutivo conferma di aver nel frattempo dato seguito alle richieste delle ricorrenti e di aver ottenuto dall’PI 8 gli estratti bancari inerenti al “periodo

sospetto”. Dagli atti emerge invero che con comunicazione del 27 marzo 2018 la

banca ha dato atto dell’esistenza di due relazioni intestate l’una al debitore

e l’altra a quest’ultimo e a F__________, producendo gli estratti dal 1° gennaio 2010 sino alla chiusura dei conti.

12.2 Con

la replica spontanea le società escutenti chiedono ulteriori approfondimenti

all’UE nel senso di porre puntuali domande al­l’escusso segnatamente su alcune

operazioni che figurano sugli estratti bancari. Benché nuova, la richiesta è

ammissibile (sopra, consid. 2.3/c) e, ricordato l’esteso dovere d’informazione

del debitore (sopra, consid. 9), merita accoglimento (allegato 35, quesiti n. 11

[terzo trattino, punto 3], 12 e 22; sotto, consid. 26.2). Non si giustifica

invece la richiesta d’invitare l’PI 8 a produrre gli estratti del conto

intestato al debitore dal maggio 2010 anziché dal 27 ottobre 2010, giacché dai

documenti prodotti dalla banca figura che il conto è stato aperto proprio il 27

ottobre 2010, per tacere del fatto che la banca ha pure indicato nel suo

scritto che “in assenza di

movimentazione non viene generato alcun documento cartaceo”.

13. Viene inoltre rimproverato all’Ufficio di

non aver svolto sufficienti in­dagini su eventuali beni pignorabili presso la

banca PI 10 e di non aver avviato la procedura di

rivendicazione in merito al diritto di pegno fatto valere dalla banca in

questione sulla totalità degli averi della relazione n. __________ intestata a PI

1.

13.1 Sulla

scorta dei nuovi accertamenti, con le osservazioni l’organo esecutivo ha

prodotto lo scritto del 29 marzo 2018, con cui l’PI 10 gli aveva comunicato l’esistenza

di due relazioni bancarie in capo al debitore, producendo i relativi estratti.

13.2 Come

rilevano le società escutenti nella replica, dalla documentazione bancaria

emergono nuovi elementi che meritano un approfondimento. In occasione del nuovo

interrogatorio, l’Ufficio dovrà quindi porre puntuali domande all’escusso e,

sussidiariamente, alla banca interessata sul bonifico e il prelievo d’ingenti

importi avvenuti durante il “periodo sospetto” (allegato 35, quesiti n. 12 e

14), sull’esistenza di relazioni di deposito titoli, come la n. __________, che

risulta dagli estratti del conto n. __________, e di conti intestati a società

riconducibili al debitore, come ad esempio paiono essere la PI 11 e la PI 12,

che già figuravano quali intestatarie dei conti posti sotto sequestro penale

dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2), così come la PI 4,

menzionata nel decreto di sequestro esecutivo n. __________ (sotto, consid.

26.3). PI 1 dovrà pure essere invitato a fornire ragguagli sull’esistenza di

eventuali altri beni che

pure emergono dagli estratti, segnatamente il fondo d’inve­­stimento denominato “__________ – __________” (allegato 35, quesito n.

13), le azioni N__________, le azioni “M__________” n. __________ (allegato 35,

quesito n. 17), le polizze d’assicurazione n. __________ e __________ (allegato

35, quesito n. 21), nonché la relazione

bancaria presso la PI 14 (allegato 35, quesito n. 16; sotto, consid. 26.2).

L’UE

avrebbe inoltre dovuto pignorare il credito derivante dagli averi depositati

sulla relazione n. __________ e avviare contestualmente la procedura di

rivendicazione, assegnando ai creditori e al debitore il termine per contestare

il diritto di pegno fatto valere dall’PI 10, che pare plausibile in base al­l’atto

di pegno prodotto con scritto del 26 maggio 2017 (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2

LEF; DTF 116 III 84 consid. 3). Anche da questo punto di vista, il ricorso è fondato

e l’Ufficio dovrà dunque completare il suo operato (sotto, consid. 26.6).

14. Le

società procedenti rilevano altresì che il verbale impugnato non fa menzione

dell’esito del pignoramento dei beni, crediti o diritti di titolarità del

debitore nei confronti della società AC 1 né della partecipazione di quest’ultima nella società ita­liana PI 15, sebbene siano oggetto del noto sequestro. Le ricorrenti ammettono

invero che l’UE ne ha indicato nel verbale interno delle operazioni di

pignoramento l’infruttuo­­sità,

avendo l’amministratore unico della AC 1 dichia­rato che

la società non possiede beni di sorta, né attivi di qualsiasi natura di

spettanza dell’escusso e quest’ultimo non vanta alcun credito nei confronti

della stessa. Evidenziano però che la partecipazione (diretta e indiretta) del

debitore in quella società e – per il suo tramite – nella PI 15 non è stata pignorata

ed egli non è stato interrogato al riguardo.

14.1 Ora, sta di fatto che l’amministratore

unico della AC 1 non si è determinato sull’esistenza di un’eventuale

partecipazione di PI 1 nella società e che l’UE, nel verbale complementare del

28 marzo 2018, non ha interrogato il debitore in merito. Il pignoramento va

completato su questi punti (sotto, consid. 26.2/b).

14.2 Dalla

suddetta dichiarazione per cui il debitore non vanta alcun credito nei

confronti della AC 1 si può escludere che la stessa detenga fiduciariamente una

partecipazione nella PI 15 per conto di PI 1. Le ricorrenti non hanno fornito

indizi che inducano a dubitarne. La questione di un pignoramento diretto di una simile partecipazione

propria della AC 1 nella PI 15 si potrebbe porre solo se

fosse accertata la partecipazione di PI 1 nella AC 1 e in ogni caso pare

esclusa in assenza di circostanze particolari atte a giustificare di far

astrazione dell’indipendenza giuridica della società svizzera (v. sentenza

della CEF 14.2016.126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).

15. Le

ricorrenti ritengono inoltre carenti le verifiche che l’UE ha ese­guito presso

la PI 16. Nella replica sostengono che lo scritto del 29 marzo 2018, che l’interessata

ha prodotto dopo che l’UE l’aveva invitata a fornire maggiori informazioni, non

è sufficiente, siccome menziona solo che “il debitore era unicamente

amministratore di due società operative”, senza null’altro aggiun­gere. Secondo le società escutenti, l’UE avrebbe dovuto invitare la PI 16 a

specificare se l’informazione si riferisce all’intero “periodo sospetto”,

compresi eventuali conti o crediti nel frattempo estinti, e quali sono le società

cui fa riferimento la banca. Su quest’ultimo punto la censura si rivela fondata.

All’organo esecutivo va ordinato di chiarire quali sono le società dirette dal debitore e se percepisce rimunerazioni per

il proprio operato (allegato 35, quesito n. 25; sotto,

consid. 26.2). La seconda critica è invece ingiustificata. Nella propria

richiesta del 22 marzo 2018, l’UE ha infatti chiaramente precisato il periodo

(“sospetto”) per cui erano chieste le informazioni, sicché la risposta della PI

16 si riferisce ovviamente a tale periodo.

16. Le

insorgenti chiedono altresì che l’UE interroghi il debitore e la PI 4 sulle azioni della società italiana PI

17, anch’esse

oggetto del noto sequestro. A parere loro l’organo ese­cutivo non poteva limitarsi ad assumere informazioni dalla PI 18, presso la

quale è domiciliata la predetta società, e a pignorare il diritto del debitore di ottenere il trasferimen­to delle azioni. Va dato loro atto che il pignoramento è incompleto pure

su questo punto, ancorché per altri motivi.

Prima

di tutto, l’UE ha dimenticato di riportare nel verbale di pignoramento

impugnato il diritto di PI 1

di ottenere dalla PI 4 il (ri)trasferimento delle azioni

della PI 17 (come indicato alla posizione n. 6 del verbale interno delle

operazioni di pignoramento dell’8 giugno 2017). In secondo luogo, l’UE avrebbe

dovuto invitare la PI 4 a consegnargli quelle azioni (art. 91 cpv. 4 e 100 LEF),

sotto minaccia della pena prevista dall’art. 324 n. 5 CP (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 91; Jeandin, in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 e 20 ad art. 91 LEF). Che la società svizzera – a propria detta – non ne abbia (più) il

possesso non è d’ostacolo, poiché essa è tenuta a restituirle all’escusso e l’UE può esercitare il

corrispettivo diritto, avendolo validamente pignorato (cfr. DTF

102 III 97 segg. e Gilliéron, op.

cit., n. 37-38 ad art. 91), dal momento che non è possibile pignorare

direttamente le azioni, in quanto apparentemente si trovano all’estero. Prima

di conoscere l’esito di questa richiesta, per contro, accertamenti sul luogo di

situazione delle azioni, sulla loro titolarità formale e sull’identità dei

commercialisti che le custodirebbero all’estero – come proposti dalle

ricorrenti nella replica e nello scritto del 29 gennaio 2019 – sono prematuri. Ove la società svizzera consegnerà i titoli, essi si sostituiranno al diritto di restituzione

quale oggetto del pignoramento, mentre nel caso contrario la PI 4 dovrà

motivare il suo rifiuto (DTF 102 III 102 già citata, consid. 4/b). La censura

va quindi accolta solo parzialmente (sotto, consid. 26.2, 26.4 e 26.7).

17. L’UE

viene rimproverato anche per quanto attiene al suo operato presso la villa di M__________,

ovvero l’abitazione sita sul fondo pignorato n. __________ RFD di __________, iscritto

a registro fondiario a nome di PI 2. Le ricorrenti sono del parere che l’Ufficio

avrebbe dovuto estendere il pignoramento ai mobili e alle suppellettili che si

trovano all’interno dell’abita­­zione, a prescindere dal fatto che PI 1 abbia

dichiarato di averli donati alla moglie il 23 dicembre 2013, come riportato nel

verbale interno delle operazioni di pignoramento dell’8 giugno 2017 (pag. 7). Le

escutenti rilevano al riguardo che i beni in questione erano indicati nel noto decreto

di sequestro.

La

critica risulta fondata. Come già fatto per il fondo di M__________, l’organo

esecutivo avrebbe dovuto pignorare tutti i mobili e le suppellettili non

impignorabili (giusta l’art. 92 LEF) presenti all’interno dell’abitazione e,

ove RI 1 dovesse rivendicarli, assegnare ai creditori il termine di venti

giorni per pro­muovere l’azione di contestazione della rivendicazione, essendo

i beni in questione in (co)possesso di lei (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF e

sotto, consid. 26.1).

18. Le

ricorrenti sostengono ancora che l’UE non ha sufficientemente indagato in

merito alle diverse quote sociali indicate dal debitore nella dichiarazione d’imposta

del 2015. A loro detta, la menzione nel verbale che si tratta di “quote di società all’estero” non ha alcuna rilevanza, siccome tutte le pretese che il debitore vanta

nei confronti di terzi all’estero devono essere pignorate in Svizzera, anche

qualora ciò comporti difficoltà nell’assicurare e nel realizzare tali beni. Ad

ogni modo, esse sottolineano, la dichiarazione fiscale menziona anche una

società svizzera, ovvero la PI 19, sulla quale l’Ufficio non ha fatto alcuna

ricerca. Osservano infine che dalla dichiarazione si evince pure l’esisten­­za

di un immobile in Italia stimato in fr. 60'000.–, che genera un reddito di

fr. 2'500.–, e di un’automobile, di cui esse postulano il pignoramento.

18.1 In

occasione del nuovo interrogatorio del 28 marzo 2018, PI 1 ha dichiarato di non

percepire nulla dalle società

italiane (PI 20, PI 21, PI 22, PI 25, PI 26 e PI 17), lussemburghesi (PI 23, PI 24, e PI 19) e svizzera (PI 19) indicate nella dichiarazione

fiscale e precisato che le relative quote sono in mano a “vari commercialisti all’este­­ro”. Riguardo all’immobile in Italia egli ha invece risposto che è

attualmente disabitato e di proprietà degli eredi. Sulla scorta di tali

dichiarazioni, l’UE ha rinunciato a ogni pignoramento, giacché “tutte le quote delle società italiane si

trovano presso i vari commercialisti in Italia e dunque si ritiene non siano

pignorabili” (osservazioni dell’UE del 23 maggio 2018,

pag. 3).

Nella

replica le società escutenti ribadiscono la propria tesi, evidenziando che il

debitore non ha fornito indicazioni sul luogo in cui si trovano le quote

sociali all’estero né sul nome dei fiduciari che le detengono. Secondo esse, l’UE

avrebbe potuto pignorare perlomeno la pretesa dell’escusso in restituzione di

tali valori.

18.2 Nel

quadro di un’esecuzione in via di pignoramento, il debitore è tenuto a fornire

indicazioni anche sui redditi e sui beni di cui dispone all’estero (DTF 114 IV

13, consid. 1), indipendentemente dal fatto che tali attivi possano essere in

seguito oggetto di un pignoramento in Svizzera. Può infatti essere tenuto conto

di que­sti attivi nel calcolo del minimo esistenziale secondo l’art. 93 LEF o

per determinare se oggetti situati in Svizzera debbano essere considerati

impignorabili giusta l’art. 92 n. 1 e 3 LEF (sentenze del Tribunale federale

6B_585/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 4.1 e 7B. 229/2005 del 20 marzo 2006,

consid. 3.3.1). D’altron­de,

è necessario stabilire chi detiene effettivamente i beni asseritamente situati

all’estero in vista di un eventuale pignoramento del diritto dell’escusso alla loro riconsegna (v. sopra, consid. 16).

a) Nella fattispecie, le verifiche dell’Ufficio

risultano effettivamente incomplete per quanto concerne le quote sociali o le

azioni delle società menzionate nella dichiarazione d’imposta 2015. Anzitutto,

l’UE non ha posto domande sulla natura di tali beni, al fine di determinare se

si tratta di cartevalori o pretese creditorie. Va infatti ricordato che i

crediti nei confronti di terzi residenti all’estero sono pignorabili in

Svizzera (sentenza 7B.229/2005 citata, consid. 3.3.2). Neppure ha preteso nome

e indirizzo dei “commercialisti” e verificato se detengono tutte le quote in questione, segnatamente

quelle delle società che non sono incorporate in Italia, come la PI 23, la PI

24 e le PI 19, una con sede in L__________ e l’altra in Svizzera, sebbene – va rilevato

– quest’ultima sia stata radiata dal registro di commercio il 18 dicembre 2018.

b) L’UE

dovrà dunque interrogare ancora l’escusso su tali aspetti e pignorare le sue eventuali

pretese creditorie, comprese quelle in restituzione dei titoli, nei confronti

dei terzi residenti all’estero (allegato 35, quesito n. 15; sotto, consid. 26.2).

18.3 Per

quanto attiene all’automobile indicata nella dichiarazione fiscale del 2015 (allegato

25), nel nuovo interrogatorio l’escusso si è limitato ad affermare di non

possedere “alcuno veicolo

intestato”. Non ha fornito alcuna informazione sulla

sorte di quello posseduto nel 2015. Una sua vendita o donazione rientrando nel

“periodo sospetto”, egli dev’essere nuovamente interrogato circa le circostanze

in cui se ne sia disfatto (allegato 35, quesito n. 18; sotto, consid. 26.2).

18.4 Il

discorso è diverso riguardo infine all’immobile in Italia. L’Ufficio potrebbe tutt’al

più pignorare eventuali crediti per pigioni. È quindi priva d’interesse la richiesta delle ricorrenti volta a

interrogare un’altra volta l’escusso in merito alla

donazione del fondo agli “eredi” (allegato 35, quesito n. 19), ch’egli ha indicato come attuali proprietari in occasione del suo

secondo interrogatorio. D’altron­­de, il reddito di fr. 2'500.– annuo cui si

allude nel ricorso non sembra pignorabile, giacché, secondo quanto indicato

nella dichiarazione d’imposta relativa al 2015, si tratta del valore locativo e

non di pigioni. Al riguardo, le ricorrenti non hanno fornito indizi concreti

dell’esistenza di pigioni incassate da PI 1. Interrogarlo nuovamente a questo proposito sarebbe inutile.

19. Allegano

le insorgenti in replica che gli estratti bancari forniti dalla PI 27 sono

incompleti, siccome danno atto unicamente delle relazioni di PI 1 a partire dal

1° marzo 2013 e non, come richiesto dall’Ufficio, dal 2010. Da tale

documentazione – osservano poi – emerge che soltanto dal 3 agosto 2015 PI 2 ha

iniziato a effettuare versamenti periodici per il pagamento degli interessi e degli

ammortamenti della villa di M__________, donata dal marito il 23 dicembre 2013.

Siccome i coniugi si sono separati il 20 maggio 2015 e, secondo i documenti di

separazione, la moglie non pare avere entrate e si mantiene dunque solo attingendo

al patrimonio del marito, v’è da chiedersi, s’interrogano le ricorrenti, da

dove provengano i soldi usati per pagare interessi e ammortamenti. Fanno notare

altresì che il 10 ottobre 2016 l’escusso ha concesso una procura generale alla

moglie sul proprio conto corrente presso la PI 27. Chiedono pertanto che PI 2

sia interrogata su tali questioni giusta l’art. 91 cpv. 4 LEF.

19.1 Si

conviene che la documentazione prodotta dalla banca è incompleta. Occorre

tuttavia precisare che il “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria

per dolo fa riferimento al massimo ai cinque anni che precedono l’avvio dell’esecuzione

(art. 288 cpv. 1 e 288a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7

luglio 2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 27 gennaio 2016. Di

conseguenza la PI 27 è tenuta a fornire gli estratti delle relazioni intestate

al debitore a partire dal 27 gennaio 2011, non dal 2010. L’UE dovrà invitare la

banca a procedere in tal senso (allegato 36, quesito n. 8; sotto, consid. 26.4).

19.2 Per

quanto attiene al pagamento degli interessi e dell’ammorta­­mento relativi alla villa di __________,

l’Ufficio esigerà invece chia­rimenti al debitore e, sussidiariamente,

a PI 2 (in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF), in occasione dei nuovi accertamenti da

eseguire (sotto, consid. 26.3).

20. In

merito alla censura inerente ai mancati accertamenti sul terzo pilastro del

debitore, la cui esistenza, secondo le ricorrenti, è data dall’indicazione di

un importo di fr. 6'213.– alla voce “oneri assicurativi

e interessi di capitali a risparmio” della dichiarazione d’im­­posta 2015 (n. 12), basti osservare che la somma (annua) in questione non si

riferisce in realtà ad averi del terzo pilastro “A” (da indicare alla cifra n.

11 della dichiarazione), bensì alla deduzione degli oneri assicurativi (premi

della cassa malattia e di altre assicurazioni) e degli interessi di capitali a

risparmio. Dato che non sono stati dichiarati redditi da sostanza mobiliare (v.

n. 4 della dichiarazione), la deduzione in questione, vista anche la sua

entità, si riferisce ovviamente solo ai premi della cassa malattia, sicché

nessun accertamento complementare si avvera necessario. Su questo punto il

ricorso è infondato.

21. Preso

atto delle osservazioni dell’Ufficio, ove spiega di aver chie­sto mediante

rogatoria all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della regione __________ di

pignorare diverse quote di comproprietà per piani site a C__________, e della

vendita delle stesse, avvenuta il 14 giugno 2018 per fr. 2'080'000.– (allegato

65), le ricorrenti chiedono che venga pignorato il residuo della realizzazione,

dopo deduzione di quanto corrisposto al creditore ipotecario procedente, ovvero

circa fr. 400'000.–. A ben vedere, la domanda non può essere accolta così

come formulata, ma solo nel senso che l’UE completerà il verbale impugnato con

l’indicazione delle quote di comproprietà

per piani di C__________, il loro valore di stima e la men­zione della rogatoria all’autorità grigionese (sotto, consid. 26.7). Il

provento della vendita non va invece registrato nel verbale di pignoramento,

bensì nello stato di ripartizione.

22. Rilevata la manifesta discrepanza

esistente tra, da un lato, gli im­pegni assunti dall’escusso in sede d’udienza

di separazione del 20 maggio 2015, in cui si era assunto

il mutuo di fr. 1'400'000.– circa garantito dai fondi di C__________ e

contributi di mantenimento di circa fr. 40'000.– mensili per moglie e

figli, e dall’altro la dichiarazione fiscale del 2015, che non menziona né

redditi né alimenti e indica una sostanza di soli fr. 6'000'000.–, le

ricorrenti esigono dall’UE “un

maggiore approfondimento”, poi precisato nella replica

spontanea, nel senso di chiedere all’escusso d’indicare la provenienza degli

importi con i quali contava di assumere gli oneri della separazione, di

spiegare la menzionata discrepanza e il suo stato attuale di pretesa indigenza

(n. 47 segg. e allegato 35, quesito n. 3). Le domande sono legittime (v. sopra

consid. 9) e vanno quindi sottoposte a PI 1 (sotto, consid. 26.2).

23. Quanto

alla richiesta delle ricorrenti di assumere agli atti le dichiarazioni fiscali

dell’escusso, con la documentazione allegata, richiamandole dall’escusso, dall’autorità fiscale e, per il 2012, dalla

moglie (ricorso, n. 3/b e 132; replica spontanea n. 21/a e

126 segg.; allegati 35, quesito n. 2, 36, quesito n. 11 [primo trattino], e 37, quesito n. 1), per economia di

procedura l’UE ne chiederà l’edizione

all’autorità fiscale, ma limitatamente al periodo dal 2011

al 2017, il 2010 esulando dal “periodo sospetto” (sopra, consid. 19.1 e sotto,

consid. 26.5). Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora stata

inoltrata, l’UE ne chiederà il motivo all’e­­scusso (allegato 35, quesito n. 2;

sotto, consid. 26.6).

24. Ricordato

che nel 2013 il Ministero pubblico ticinese, su richiesta della magistratura

italiana, aveva sequestro attivi di PI 1 per fr. 30'000'000.–, le

ricorrenti rimproverano al­l’UE di non avergli chiesto d’informare su quegli

attivi e, con la replica spontanea, di non aver assunto dall’autorità penale infor­mazioni

al riguardo, o meglio l’indicazione dei conti correnti e delle relazioni d’affari

sequestrati nel procedimento penale conclusosi con il decreto d’abbandono n.

ABB __________ (n. 21/j e allegato 37, quesito n. 2). Anche su questo punto il

ricorso è fondato e impone un complemento istruttorio, che per semplicità ed

efficacia va operato direttamente presso l’autorità penale (allegato 37,

quesito n. 2; sotto, consid. 26.5). I quesiti all’escusso (n. 7 e 8 dell’allegato

n. 35) sono ridondanti.

25. Le domande d’informazione formulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all’in­­oltro

del Ricorso” (n. 23-25 e allegato

35, quesiti n. 4-6, 8 e 10-17) sono di per sé ammissibili (sopra consid. 2.4/c), tranne che per la domanda n. 1 (sopra, consid.

Considerandi

2.

/b), e appaiono pertinenti. Vanno quindi sottoposte all’escusso (sotto,

consid. 26.2).

26.

Alla

luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto va

rinviato all’organo esecutivo affinché proceda ai com­plementi e accertamenti

specificati qui sotto (art. 21 cpv. 4 LPR).

26.1

Anzitutto, l’UE effettuerà un sopralluogo dell’abitazione

di PI 1 a G__________, verificando l’esistenza di eventuali

beni pignorabili (sopra, consid. 10). Farà altrettanto per quanto attiene ai

mobili e alle suppellettili presenti nella villa di M__________ e, all’occorrenza, avvierà la procedura di

rivendicazione (art. 106 segg. LEF; sopra, consid. 17).

26.2

Inoltre,

l’Ufficio sottoporrà all’escusso la lista di quesiti preparata dalle ricorrenti

(annessa all’odierno giudizio [allegato 35]), tranne i n. 1, 2, 7, 8, 19, 20 e

27.

(v. sopra consid. 2.4/b, 16, 18.4, 20, 23 e 24), e gl’impartirà un termine

per rispondere per iscritto e produrre i documenti richiesti e quelli a

giustificazione delle sue risposte,

ricordato il suo obbligo d’informazione (art. 91 cpv. 1 LEF). Rispetto alle richieste delle ricorrenti, l’UE terrà tuttavia conto

delle considerazioni che seguono.

a) Il

periodo per cui sono chieste le informazioni sarà più limitato di quello

indicato dalle ricorrenti: dall’inizio del “periodo sospetto” ai fini dell’azione

revocatoria per dolo, ovvero dal 27 gennaio 2011 (sopra, consid. 19.1), fino alla

scadenza del termine di partecipazione, ossia il 10 luglio 2017 (sopra, consid.

2.

/b).

b) In

merito al quesito n. 26, l’UE si

limiterà a chiedere all’escusso se detiene un’eventuale

partecipazione nella AC 1 (sopra, consid. 14).

26.3

L’organo

esecutivo, inoltre, inviterà PI 1 a fornire informazioni e documenti

giustificativi anche sulle relazioni di deposito titoli presso la banca PI 10,

come la n. __________, che risulta dagli estratti del conto n. __________, e sui

conti intestati a società a lui riconducibili, come ad esempio sembrano essere

la PI 11 e la PI 12, che già figuravano quali intestatarie dei conti posti

sotto sequestro penale dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2),

così come la PI 4 (sopra, consid. 13.2). Chiederà pure all’escusso di dare

spiegazioni e di produrre i giustificativi sul pagamento degli interessi e

degli ammortamenti relativi alla villa di M__________ (sopra, consid. 19.2).

26.4

L’UE sottoporrà altresì ai terzi indicati nella lista prodotta dalle

ricorrenti quale allegato 36 i quesiti n. 5 (dal primo al quarto trattino; sopra,

consid. 11.2) e 8 (sopra, consid. 19.1), rimasti inevasi nell’istruttoria

svolta dopo il ricorso. Gli altri quesiti verranno inve­ce loro posti soltanto nella

misura in cui l’escusso non avrà rispo­sto a tutte le domande a lui rivolte né

prodotto tutti i documenti richiesti (sopra, consid. 26.2 e 26.3). Anche per

tali verifiche il periodo per cui sono chieste le informazioni sarà però limitato dal 27 gennaio 2011 al 10 luglio

2017.

(sopra, consid. 26.2/a). Anziché sottoporre alla PI 4 il quesito n. 27, l’UE la inviterà, per

il tramite del suo nuovo gerente __________, __________, a consegnargli le

azioni della PI 17 con la comminatoria della pena prevista

all’art. 324 n. 5 CP (sopra, consid. 16).

26.5

L’Ufficio domanderà pure all’autorità

fiscale l’edizione delle dichia­razioni fiscali dell’escusso

dal 2011 al 2017. Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora essere

stata inoltrata, esso ne chiederà il motivo all’escusso (allegato 35, quesito

n. 2; sopra, consid. 23). L’UE interpellerà altresì il Ministero pubblico rivolgendogli

le domande contenute nell’allegato n. 37 n. 2 (sopra, consid. 24).

26.6

L’organo

esecutivo procederà inoltre al pignoramento del credito derivante dagli averi

depositati sulla relazione n. __________ intestata all’escusso presso l’PI 10,

assegnando ai creditori e al debitore il termine di venti giorni per contestare

il diritto di pegno fatto valere dalla banca (sopra, consid. 13.2).

26.7

In funzione delle risposte dell’escusso e

di quelle eventuali dei terzi e delle autorità, l’UE deciderà poi se sentire

personalmente PI 1 una terza

volta. Se del caso, l’organo esecutivo provvederà a

pignorare, nei limiti della legge (art. 92, 93 e 97 cpv. 2 LEF), eventuali beni

nuovamente scoperti. Infine, allestirà un nuovo verbale di pignoramento, menzionandovi riassuntivamente le misure istruttorie adottate, il diritto di PI 1 di ottenere dalla PI 4 il

(ri)trasferimento delle azioni della PI 17, Milano (sopra,

consid. 16), le quote di comproprietà per piani di C__________ (con il loro

valore di stima e la rogatoria all’autorità grigionese, sopra, consid. 21) e

gli eventuali nuovi beni pignorati.

26.8

Va

ricordato infine che per tutti gli accertamenti svolti e ancora da svolgere la

tassa per l’esecuzione del pignoramento può essere aumentata, se dura più di un’ora,

di fr. 40.– per ogni mez­z’ora supplementare (art. 20 cpv. 3 OTLEF) e che

ne può essere richiesta una conveniente anticipazione alle procedenti (art. 68

cpv. 1 LEF).

27.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di

Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul

pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi da 26.1 a 26.8.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano (con copia degli allegati 35, 36, 37, 42, 46

e 67, unitamente allo scritto delle ricorrenti del 29 gennaio 2019).

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.