15.2018.19
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Replica spontanea. Accertamenti insufficienti su beni all’estero e su operazioni avvenute durante il "periodo sospetto"
17 aprile 2019Italiano48 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.19
Lugano
17 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2018 di
CO 1, I-
PI 3, I-__________
PI 4, I-
PI 5,
PI 6,
PI 7, I-
(ora RI 8
I-)
(patrocinate dalle avv. PATR1
1 e PATR2 1,
studio legale PA 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa dalle ricorrenti nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’ PA 2, )
procedura che interessa
anche la creditrice
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano a convalida del sequestro n. __________, eseguito l’11 giugno
2015 sulla scorta del decreto di sequestro 22 maggio 2015 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, le società PI 1, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8
(ora __________) hanno escusso RI 1
per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 20
febbraio 2015.
B. Non avendo l’escusso interposto
opposizione, il 24 febbraio 2016 le società escutenti
hanno chiesto la continuazione dell’esecuzione. Dopo aver eseguito il
pignoramento l’8 giugno 2017, l’UE ha emesso il relativo verbale il 13 febbraio
2018, da valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115
cpv. 2 LEF, siccome l’unico attivo pignorato risulta essere il fondo n. __________
RFD __________M__________, intestato alla moglie separata dell’escusso, PI 2,
stimato in fr. 4'895'980.–. Tale atto menziona anche la partecipazione della
moglie, quale creditrice
pignorante per due pretese di fr. 1'372'903.70 e fr. 636'225.– oltre ad accessori. Nella rubrica denominata “Osservazioni” figurano
Fatti
i seguenti accertamenti svolti dall’Ufficio:
“In data 29 maggio 2017 la Banca PI 10 ci ha
comunicato che dopo aver compiuto le necessarie ricerche è stata rilevata la
relazione n. __________ con un saldo al 10.06.2015 di CHF. 18'819.00 intestata
al debitore. Lo stesso istituto fa valere il diritto di pegno sulla totalità
degli averi della relazione bancaria in virtù dell’atto di pegno sottoscritto
dal signor PI 1 in data. 29.11.2000 e in virtù del diritto di pegno e di
compensazione sancito dall’art. 5 delle condizioni generali.
Come da
verbale di pignoramento stilato in data 20.06.2016 e dalla valutazione
patrimoniale del 17.06.206 della società PI 5 la stessa risulta avere un saldo
passivo pari a CHF. -445.07.
Come da
verbale di pignoramento stilato in data 22.06.2016 presso la banca PI 9-L__________
ora banca PI 8-L__________ gli stessi dichiarano che presso il suddetto
istituto non vi sono relazioni bancarie di titolarità della società PI 3.
Inoltre dichiarano che il punto n. 12 del sequestro ossia mobili, crediti,
diritti della PI 4 (c/o PI 9-L__________) ha dato esito negativo.
Con lettera
del 22 giugno 2016 la Banca PI 16 ha comunicato che il sequestro/pignoramento è
rimasto infruttuoso in quanto non esistono beni di proprietà del debitore.
Per tutte le
posizioni sopra elencate il pignoramento risulta infruttuoso. (Documentazione
visibile presso lo scrivente Ufficio).
Come a elenco
titoli della dichiarazione fiscale 2015 risultavano beni non soggetti a imposta
preventiva di CHF. 5'927'344.00, dichiarati dal debitore in fase di
pignoramento non più esistenti (a titolo informativo a parte i conti sopra
menzionati e infruttuosi figuravano solo quote di società all’estero)”.
C. Con
ricorso del 26 febbraio 2018 le società escutenti si aggravano contro il
verbale di pignoramento, chiedendo l’annullamento delle operazioni dell’UE
nella misura in cui hanno condotto all’attestato provvisorio di carenza di
beni e in ogni caso la riforma a compimento di tutte le verifiche necessarie a
stabilire sia il reddito del debitore sia i beni patrimoniali appartenenti o
riconducibili a lui, in Svizzera o all’estero, compresi quelli non più in suo possesso,
ma che lo sono stati in un qualsiasi momento del periodo rilevante ai fini dell’azione
revocatoria, ossia a partire dal maggio del 2010. A tal fine, le ricorrenti
postulano che l’Ufficio interroghi nuovamente l’escusso, che verifichi di
persona le sue dichiarazioni, sia pretendendo documentazione giustificativa,
incluse le dichiarazioni fiscali per gli anni a partire dal 2010, sia ispezionando
il suo asserito domicilio e ogni altro immobile a lui riconducibile, compresa
la villa di M__________ e gli appartamenti di C__________, e infine che renda
attenti al loro dovere d’informazione, sotto minaccia di pena, tutti i terzi
nei confronti dei quali il debitore risulta aver in un qualsiasi momento a
partire dal 2010 una pretesa di qualunque tipo.
D. Mediante
osservazioni del 23 aprile 2018 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la
reiezione, come pure PI 2 nelle sue dello stesso giorno, con cui chiede anche
che le ricorrenti partecipino al pignoramento esclusivamente a titolo
provvisorio.
E. Preso
atto del ricorso, l’UE ha proceduto a ulteriori indagini, ordinando il 22 marzo
2018 a diversi istituti bancari (PI 5, PI 8, PI 10, PI 16 e PI 27) di produrre
gli estratti completi di “tutte le relazioni bancarie appartenenti
direttamente o indirettamente al citato debitore, nel periodo dal 01.01.2010 a
tutt’oggi” ed eseguendo un nuovo interrogatorio dell’escusso il 28 marzo
2018. Alla luce dei documenti e delle informazioni ricevuti dalle banche e
delle risposte fornite dall’escusso, con osservazioni del 23 maggio 2018 l’Ufficio
ha infine riconfermato il provvedimento impugnato.
F. Tramite
comunicazione del 5 giugno 2018 le ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di
un termine per l’inoltro di una replica, ciò che il presidente di questa Camera
ha rifiutato mediante comunicazione del 21 giugno 2018, non ritenendo
necessario un ulteriore scambio di allegati.
G. Il
26 giugno 2018 le società summenzionate hanno comunque presentato una replica
spontanea, con cui contestano le osservazioni delle controparti e propongono nuovi accertamenti. PI 1 ha formulato una duplica spontanea il 12 luglio 2018, ribadendo la
propria posizione e postulando che la replica delle ricorrenti sia dichiarata
irricevibile. Altrettando ha fatto PI 2 con duplica spontanea del 12 luglio
2018. Le società hanno quindi risposto su tale aspetto con triplica spontanea
del 30 luglio 2018. Con quadruplica spontanea dell’8 e del 10 agosto 2018 PI 2
e l’escusso hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, come pure
le insorgenti con osservazioni del 23 agosto 2018.
H. Il
29 gennaio 2019 le ricorrenti hanno fornito per iscritto ulteriori indicazioni su
determinati beni già oggetto del noto sequestro, asseritamente di pertinenza di
PI 1, chiedendo l’assunzione
della visura della società PI 17, mentre il 25 febbraio hanno
domandato se nel frattempo il debitore aveva prodotto la dichiarazione dei
redditi del 2016, come preannunciato nel corso del suo ultimo interrogatorio.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 14
febbraio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), l’ultimo giorno del termine essendo un
sabato, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 febbraio 2018 (art.
142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. I
resistenti contestano invece la ricevibilità della replica spontanea, facendo
valere che il presidente di questa Camera non ha ritenuto necessario un
ulteriore scambio di memoriali. Ad ogni modo essi la ritengono tardiva, dato
che non è stata prodotta entro dieci giorni dalla ricezione delle loro osservazioni.
2.1 Ricevute
le osservazioni al ricorso, il presidente dell’autorità di vigilanza può
ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate
e l’organo di esecuzione e fallimenti a un’udienza (art. 12 LPR). Se, come nel
caso concreto, egli non fa uso di tale facoltà, al ricorrente non è nondimeno
precluso il diritto di presentare una replica spontanea sulle osservazioni degli
interessati e dell’organo esecutivo, senza riguardo al fatto che le stesse
contengano allegazioni nuove o censure decisive. Tale facoltà deriva dal
diritto delle parti a una procedura giudiziaria equa giusta gli art. 29 cpv. 2
Cost. e 6 n. 2 CEDU, che garantisce loro il diritto di essere sentiti e la
parità delle armi. Per garantire alle parti un diritto di replica effettivo, l’organo giudicante deve attendere per
emanare la decisione fino a quando può ammettere che il destinatario dell’ultima
comunicazione abbia rinunciato a replicare (DTF 138 I 485
consid. 2.1), ciò che in linea di massima non può presumere prima che siano
trascorsi dieci giorni dalla
comunicazione (sentenze del Tribunale federale 5A_155/2013 del 17 aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013,
460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid. 1.4;5D_112/2013 del 15 agosto 2013
consid. 2.2.3;5D_81/2015 del 4 aprile 2016, pubblicata in: RSPC 2016, 295,
consid. 2.3.3-2.3.4: per il ricorso giusta l’art. 17 LEF:5A_905/2016 del 30
marzo 2017 consid. 2.2). Ad ogni modo la replica spontanea dev’essere presa in
considerazione se al momento in cui perviene al tribunale la sentenza non è ancora
stata pronunciata (sentenza già citata 5A_155/2013, consid. 1.5).
2.2 Nel
caso in rassegna, la replica spontanea è quindi in sé ammissibile e dev’essere
presa in considerazione ai fini del giudizio siccome è giunta alla Camera
prima della sua pronuncia.
2.3 La
replica spontanea è fondata su numerosi fatti e documenti nuovi (rispetto al
ricorso) – per i primi si rinvia, riassuntivamente, ai punti da 23 a 25, e per
i secondi agli allegati da 35 a 62 – e contiene richieste istruttorie nuove,
intese a un terzo interrogatorio di PI 1 (cui si chiede di sottoporre 27
domande riportate nell’allegato 35) e all’assunzione d’informazioni da terzi
(allegato 36) e autorità (allegato 37).
a) Orbene,
con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi
mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3). Ciò vale sostanzialmente anche
nella procedura di ricorso alle
autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF
15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii),
fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti
pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e
19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo
o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017 del 14
novembre 2017). Sono inammissibili senza eccezioni le nuove richieste, poiché
sono per definizione tardive sotto il profilo dell’art. 17 cpv. 2 LEF.
b) La
situazione, tuttavia, è diversa se l’ufficio d’esecuzione attua, come nella
fattispecie, nuovi atti istruttori durante la procedura di ricorso (in casu interrogatorio
complementare dell’escusso del 28 marzo 2018 e ulteriori accertamenti presso
gli istituti bancari). Certo, se il loro esito non induce l’ufficio a
modificare il provvedimento impugnato, un nuovo ricorso non è possibile. Dei
fatti nuovi così accertati e
dei nuovi documenti assunti dall’ufficio l’autorità di
vigilanza deve però tenere conto d’ufficio (cfr. sopra ad 2.1). D’altronde,
siccome il pignoramento non può considerarsi terminato prima della decisione
sul ricorso, l’ufficio rimane tenuto, se del caso a richiesta dell’autorità di
vigilanza, a verificare le (nuove) affermazioni dell’escusso qualora
dalle informazioni assunte autonomamente o
fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o
completezza (sotto, consid. 9). In questo senso sono ammissibili nuove
richieste d’accertamento formulate dal ricorrente sulla scorta del complemento
istruttorio attuato dall’ufficio, purché siano idonee a identificare beni dell’escusso
non ancora accertati o informazioni su atti revocabili.
c) In
concreto, le nuove misure istruttorie richieste dalle ricorrenti con la duplica
spontanea sono quindi, di principio, ammissibili nella misura in cui si
riferiscono a documenti assunti dall’UE dopo l’inoltro del ricorso. La loro
pertinenza andrà valutata singolarmente nei rispettivi considerandi.
2.4 Prima occorre tuttavia verificare, alla
luce del sistema dei gruppi di pignoramento (art. 110 LEF) e delle condizioni
restrittive previste per il pignoramento di “beni nuovamente scoperti” (art.
115 cpv. 3 LEF), se in sede di ricorso il pignoramento può essere esteso senza
limitazioni, come chiesto nella replica spontanea, a nuovi
beni di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza nel frattempo, su tutti la
quota di eredità spettante all’escusso in seguito al decesso, il 15 maggio
2018, del padre, __________, “uno
degli uomini più ricchi di Italia”.
a) I
creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro
trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo (art. 110
cpv. 1, 1° periodo LEF). Il pignoramento (detto “di base” o “principale”) è
reputato eseguito non alla data indicata nell’avviso di pignoramento, ma al
momento in cui è effettivamente eseguito e comunicato all’escusso (DTF 130 III 663 consid. 1.2 e 1.4) ed è completo, ossia alla data
dell’ultimo atto se dura più giorni (DTF 106 III 113 consid. 2). Un eventuale ricorso contro il pignoramento di base non ha alcun
influsso sul corso del
termine di partecipazione, anche se al ricorso viene concesso l’effetto sospensivo (Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 11 ad art. 110 LEF; Tschumy in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 110 LEF;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 34 ad art. 110 LEF).
L’ufficio
deve poi man mano completare il pignoramento di base con uno o più pignoramenti
complementari (Ergänzungspfändungen) in quanto siano necessari per coprire tutti i crediti del gruppo (art. 110 cpv. 1, 2° periodo). Il
completamento è possibile senza limiti entro il termine
di partecipazione di 30 giorni (DTF 24 I 759) oppure immediatamente dopo la sua
scadenza in caso di ammissione di almeno una partecipazione (Jent-Sørensen op. cit., n. 37 ad art. 110; Wernli
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 10 ad art. 110 LEF). Successivamente i creditori possono solo chiedere
un pignoramento detto successivo (“Nachpfändung”) a
norma dell’art. 115 cpv. 3 LEF se, da una parte, il pignoramento a favore del
gruppo si è rivelato insufficiente (sicché il verbale di pignoramento vale
attestato di carenza di beni provvisorio) e, dall’altra, il termine di
perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF non è decorso per il richiedente (Jent-Sørensen op. cit., n. 38 ad art. 110).
Eccezionalmente
un pignoramento complementare è ancora possibile dopo la fine del termine di
partecipazione nell’ipotesi in cui un ricorso contro l’esecuzione del
pignoramento di base o di un pignoramento complementare ritenuto insufficiente
venga accolto (DTF 27 I 597 seg.). È discusso se, in tale
ipotesi, il pignoramento complementare
prevalga o meno su un (altro) pignoramento di base eseguito in
precedenza a favore di un gruppo successivo. Il Tribunale federale si è
espresso in senso affermativo nella decisione citata e ha lasciato la questione
aperta in una decisione successiva (DTF 73 III 138), mentre Jent-Sørensen (op. cit., n. 40 ad art. 110) si pronuncia in senso opposto (con un rinvio
a Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 110). Il quesito, invero, non si pone nel
caso in esame, perché non sono state presentate domande di proseguimento dell’esecuzione
dopo la scadenza del termine di partecipazione al (qui unico) gruppo.
b) Dall’impianto
legale appena ricordato si deduce che un pignoramento complementare in sede di
ricorso contro il pignoramento di base è possibile solo per beni che già erano
del debitore alla scadenza del termine di partecipazione, mentre beni entrati
nel suo patrimonio successivamente possono essere oggetto soltanto di un
pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF.
Nella fattispecie, di conseguenza, le pretese dell’escusso nella successione del padre, deceduto il 15 maggio 2018, non possono essere pignorate
nella procedura in esame, perché sono sorte dopo la scadenza del termine di
partecipazione (10 luglio 2017). Solo un loro pignoramento successivo (art. 115
cpv. 3 LEF) sarebbe ipotizzabile. La richiesta formulata in questo senso dalle ricorrenti il 14 febbraio 2019 è
stata respinta dall’UE, per perenzione del termine dell’art.
88 cpv. 2 LEF, con provvedimento del 1° marzo 2019, contro il quale esse hanno interposto un ricorso
attualmente pendente presso questa Camera (inc. 15.2019.21).
c) Secondo una sentenza del Tribunale federale (la già citata DTF 73 III
138), apparentemente condivisa da Jent-Sørensen
(op. cit., n. 40 ad art. 110), il
pignoramento complementare indebitamente omesso potrebbe essere “recuperato” solo
finché il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF non sia scaduto. In realtà si confondono
così due tipi di pignoramento diversi, quello complementare (art. 110 LEF) e
quello successivo (art. 115 cpv. 3 LEF), che vanno invece distinti. Se il
pignoramento di base o complementare è tempestivamente contestato con un
ricorso, il pignoramento dovrà essere esteso, nella misura necessaria e a
prescindere dal tempo trascorso, a tutti i beni del debitore che già esistevano
prima della scadenza del termine di partecipazione. Per contro se il
pignoramento di base o complementare non è contestato, o lo è tardivamente, ai
creditori rimane unicamente la via del pignoramento successivo alle condizioni
dell’art. 115 cpv. 3 LEF.
d) Ne discende, nella fattispecie, che le domande d’informazione
formulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all’inoltro
del Ricorso” (n. 23-25) sono di per sé ammissibili
purché vertano su atti potenzialmente revocabili sorti prima del 10 luglio 2017 (scadenza del termine di partecipazione), ciò che
risulta essere il caso (v. domande n. 4-6, 8 e 10-17, allegato 35), tranne che
per la domanda n. 1 (sopra, consid. 2.4/b).
2.5 Per contro, sono tardive le domande di misure istruttorie volte ad
acquisire informazioni su attivi potenzialmente esistenti durante il “periodo
sospetto”, la cui pertinenza era già riscontrabile al momento dell’inoltro del
ricorso, nella misura in cui sono state presentate solo con la replica
spontanea. In linea di massima, infatti, incombe al
procedente segnalare tempestivamente all’ufficio di esecuzione il proprio interesse a essere informato su tali
attivi, perché spetterà poi a lui, e non all’ufficio, promuovere eventuali
azioni revocatorie (v. sotto, consid. 9).
3. In
via preliminare PI 1 eccepisce pure che le insorgenti hanno ottenuto il
pignoramento contestato sulla base
di una semplice ordinanza italiana tendente al sequestro (conservativo) dei suoi beni. Fa valere in proposito che secondo la sentenza emessa
il 27 marzo 2018 da questa Camera (inc. 14. 2017.178/179/180), sulla scorta del
predetto titolo le ricorrenti non
avevano diritto a un simile provvedimento. Osserva poi (nuovamente) che,
nonostante le escutenti abbiano promosso un’esecuzione
per prestazione di garanzie, il precetto è stato emesso per l’incasso di una
somma di denaro a causa di un manifesto errore dell’Ufficio.
3.1 La
prima censura è doppiamente irricevibile. È anzitutto tardiva, l’impugnazione
del pignoramento dovendo intervenire entro 10 giorni dalla sua comunicazione
(art. 17 cpv. 2 LEF). Ma soprattutto la contestazione del diritto del creditore
di procedere in via esecutiva dev’essere fatta valere con opposizione al
precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF) e non con ricorso all’autorità di
vigilanza. Nella fattispecie l’escusso non ha tuttavia interposto opposizione
all’esecuzione in esame, contrariamente a quanto fatto dai debitori nella causa
oggetto della sentenza del 27 marzo 2018 citata dal ricorrente.
3.2 Sulla
seconda censura questa Camera si è già determinata con sentenza del 6 settembre
2016 (inc. 15.2016.70), appurando che l’esecuzione in esame non è nulla. Tale
sentenza è passata in giudicato, il Tribunale federale avendo respinto, nella
misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile interposto dall’escusso
contro la stessa con decisione del 24 marzo 2017 (inc.5A_680/2016), ragione
per cui non si giustifica di chinarsi di nuovo sul tema.
4. PI
2, da parte sua, sostiene che le società procedenti “dovrebbero agire nell’ambito di un pignoramento provvisorio
e per i beni oggetto del sequestro”, siccome
esse sono al beneficio di un mero sequestro cautelativo. Secondo la sentenza
del Tribunale federale appena citata, a suo parere, le escutenti si
macchierebbero di mala fede se dovessero agire in prestazione e non in
garanzia.
4.1 Orbene, il pignoramento provvisorio è
previsto solo nel caso in cui l’escutente ha ottenuto il rigetto provvisorio
dell’opposizione (art. 83 cpv. 1 LEF e DTF 108 III 9), ciò che non è il caso delle ricorrenti
dal momento che PI 1 non ha fatto opposizione. Forse la
resistente intendeva limitare i diritti delle ricorrenti a una partecipazione
provvisoria al pignoramento come quella prevista a favore del sequestrante che
vede gli oggetti sequestrati pignorati a favore di terzi (art. 281 cpv. 1 LEF).
Nel caso di specie, tuttavia, le ricorrenti non sono solo a beneficio di un
sequestro, ma pure di un precetto esecutivo (a convalida) non colpito da
opposizione, e quindi hanno pieno diritto di partecipare al pignoramento in via
definitiva (art. 88 cpv. 1 e 89 LEF) su tutti i beni del debitore, visto che il
foro del sequestro (art. 52 LEF) si confonde con il foro ordinario d’esecuzione
(art. 46 LEF) (DTF 115 III 36 consid. 4; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 417).
4.2 Che la loro domanda d’esecuzione
tendesse alla prestazione di garanzie non rimette in discussione la loro
partecipazione al pignoramento, come risulta dalle sentenze 6 settembre 2016 di
questa Camera e 24 marzo 2017 del Tribunale federale (citate sopra al consid.
3.2). Contrariamente a quanto insinua PI 2, quest’ultimo non si è determinato
sulla censura riguardante un eventuale comportamento in mala fede delle società
escutenti, ritenendola fondata su un fatto nuovo e insufficientemente motivata
(consid. 3.4). Del resto, anche se l’esecuzione tendesse alla prestazione di
garanzie le escutenti potrebbero chiedere legittimamente il pignoramento dei beni
del debitore necessari a costituire le garanzie richieste (l’unica differenza
con l’esecuzione volta a ottenere il pagamento di danaro è che la [ultima] fase
di distribuzione è sostituita con un deposito). Le censure di PI 2 cadono
quindi nel vuoto.
5. Prima
di entrare nel merito del ricorso, occorre ancora rilevare che le considerazioni
dei resistenti e delle ricorrenti concernenti la dichiarazione di manleva rilasciata in favore
di PI 1 sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza
e pertanto non verranno esaminate in questa sede. La via del ricorso giusta l’art.
17 LEF è invero preclusa per questioni di merito (relative alla validità
materiale del credito posto in esecuzione),
la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione
(sentenza della CEF 15.2017.45 del 19 gennaio 2018).
6. Nel
ricorso, le società escutenti rimproverano anzitutto all’UE di non aver
proceduto “senza indugio” al pignoramento dei beni di PI 1 e alla notificazione del relativo
verbale, come invece prevede la legge. Siccome esse si riservano di far valere
i potenziali danni subiti nelle sedi opportune, non occorre dilungarsi oltre sulla
censura. Comunque sia, il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di
vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata
in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,
con rif.).
7. Le
ricorrenti si dolgono inoltre della partecipazione al pignoramento di PI 2, poiché
– a loro detta – la domanda di proseguimento presentata da quest’ultima è
tardiva. Rilevano in proposito che ove un ricorso contro il pignoramento sia
respinto, la data di riferimento per la determinazione del gruppo di pignoramento
non è quella effettiva di esecuzione del pignoramento, ma il momento in cui il
pignoramento sarebbe dovuto essere eseguito se non fosse stato impugnato. Ne
deducono che, nel caso specifico, fa stato la data di esecuzione prevista nel
primo avviso di pignoramento, ovverosia il 5 aprile 2016 anziché la sua effettiva
esecuzione avvenuta l’8 giugno 2017, sicché la domanda di proseguimento di PI 2
del 5 maggio 2017 è ampiamente tardiva ai fini della partecipazione al pignoramento.
La
critica s’avvera infondata. Con ricorso del 14 marzo 2016 PI 1 aveva impugnato
l’avviso di pignoramento – non il pignoramento – cui del resto l’Ufficio non ha
potuto dar seguito, visto che la Camera aveva concesso l’effetto sospensivo al
gravame il 15 marzo 2016 (inc. 15.2016.53). Inoltre, ciò che conta ai fini della
partecipazione al pignoramento non è la data prevista dal relativo avviso,
bensì l’esecuzione effettiva del pignoramento (art. 110 cpv. 1 LEF e sopra,
consid. 2.4/a).
8. Nella
restante parte del ricorso le società procedenti lamentano carenze negli accertamenti
condotti dall’UE, sostenendo in generale che l’escusso non è stato interrogato in
modo sufficientemente preciso e completo sull’esistenza o l’asserita inesistenza
dei propri beni e che le sue dichiarazioni non sono sostenute da documentazione
giustificativa, ma anzi sono contraddette da altri documenti agli atti. Nella
duplica spontanea, esse si dolgono che le lacune evidenziate nel ricorso non
sono state colmate dall’operato integrativo dell’UE ed evidenziano nuovi elementi
emersi dopo il suo inoltro che a loro parere indiziano che PI 1 non è
nullatenente contrariamente a quanto pretende. Chiedono di sottoporgli una
lunga lista di domande supplementari (allegato 35), di chiedere alle banche e
ad altri terzi (tra cui la
moglie) informazioni complementari (allegato 36) e d’interpellare il Ministero pubblico e l’autorità fiscale (allegato 37). I
resistenti, dal canto loro, si limitano a contestare genericamente le censure
sollevate nel gravame, senza entrare in materia, ritenendo corretto l’operato dell’UE,
in particolare in seguito alle nuove verifiche svolte dopo la presentazione del
ricorso. Di seguito (consid. da 10 a 25) sono esaminate nel dettaglio le singole
contestazioni delle ricorrenti.
9. In
sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio
d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non
siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento
(art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF).
Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le
deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di
regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare
ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art.
91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione
(art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2
CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue
dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione
del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni
assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla
loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza
della CEF 15.2016.53 del 7 luglio 2017, consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91). In
vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’ufficio può finanche
invitare il debitore a fornire informazioni sul periodo antecedente il pignoramento,
in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” giusta gli art. da 286 a 288
LEF (DTF 135 III 665 consid. 3.2.2; 129 III 241 consid. 3.2.1; sentenze del
Tribunale federale 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2 e 7B.131/2001;
sentenza della CEF 15.2015.27 del 10 agosto 2015, consid. 2.1).
10. Le
ricorrenti si lamentano per prima cosa del fatto che l’UE si è limitato a
interrogare PI 1 nei propri uffici, senza procedere a una verifica presso il
suo domicilio di C__________ né svolgere accertamenti in particolare sull’autoveicolo
ch’egli possiede in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione d’imposta
del 2015 versata agli atti.
Ora, sta di fatto che l’UE non ha eseguito
alcun sopralluogo presso il domicilio dell’escusso nemmeno
nel corso delle indagini supplementari dopo il ricorso. Nelle osservazioni l’Ufficio
ha indicato unicamente che dal 1° marzo 2018 “il debitore è domiciliato a G__________, con un
canone di locazione di fr. 1'400.–”, ma neppure
in tal caso ha documentato verifiche presso la nuova abitazione. Non potendo escludere
a priori che ivi siano presenti beni pignorabili, l’operato dell’UE non è conforme
alla legge, che pone a suo carico il dovere d’ispezionare il domicilio
principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli
esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 89),
tranne se secondo precedenti esperienze in tempi recenti si può
escludere la presenza di beni pignorabili (sentenza della CEF 15.2016.118 del 3
maggio 2017 consid 5.1 e i rinvii; Gilliéron, op.
cit., n. 17 ad art. 91). Sotto questo profilo, il ricorso è dunque fondato e l’incarto
dovrà essere retrocesso all’UE per ulteriori accertamenti
(sotto, consid. 26.1).
11. Le
insorgenti reputano altresì che l’UE non abbia svolto i necessari approfondimenti
per quanto attiene ai beni mobili, crediti o diritti di titolarità delle
società PI 3 e PI 4, riconducibili all’escusso, nei confronti della PI 5, già
oggetto del sequestro n. __________. Secondo esse, il verbale di pignoramento e
la valutazione patrimoniale ivi indicata fanno riferimento soltanto alle relazioni
riguardanti la PI 3, non invece a eventuali beni pignorabili del convenuto e
della PI 4 nei confronti della banca in questione. Fanno inoltre notare che agli
atti risulta una lettera del 4 dicembre 2015 della banca che dà atto dell’esistenza
della relazione n. __________ riconducibile al debitore e intestata alla
società PI 6, di cui nulla è menzionato nel verbale.
11.1 Dopo
aver provveduto a ulteriori controlli, l’UE rileva nelle osservazioni che con
scritti del 26 marzo e 16 aprile 2018 il patrocinatore della PI 5 ha comunicato
che la sua cliente ha dismesso la propria attività di commerciante di valori
immobiliari e ha trasferito gli incarti presso la PI 7 con effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2018. Egli ha pure prodotto gli estratti dei conti correnti
della PI 3 e della PI 6 per il periodo dalla loro apertura sino al 31 maggio
2015, ovvero sino al momento in cui il sequestro è stato notificato all’interessata,
invitando nel contempo l’Ufficio a rivolgersi alla PI 7 per quanto attiene alla
richiesta di produzione dei documenti d’apertura dei conti, comprese le
relative note interne.
11.2 Come
sostengono a ragione le società escutenti nella replica, il pignoramento non
può limitarsi ai beni designati nel decreto di sequestro, ritenuto che nel caso
di specie il foro del sequestro si confonde con il foro ordinario d’esecuzione (sopra,
consid. 4.1), sicché i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali
questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo d’informare di lui (art. 91 cpv. 4
LEF), ovverosia il dovere d’indicare, sino a concorrenza di quanto sia
necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni (art. 91 cpv. 1
n. 2 LEF). L’Ufficio avrebbe quindi dovuto nuovamente invitare la PI 7, che
pare essere subentrata alla PI 5, a fornire ogni informazione e documento
riguardante eventuali beni pignorabili di proprietà dell’escusso o delle
società a lui riconducibili, in particolare della PI 4, della PI 3 e della PI 6,
per tutto il periodo sospetto giusta l’art. 288 cpv. 1 LEF, non solo quindi fino
all’esecuzione del sequestro. Il ricorso si rivela pertanto fondato anche da
questo punto di vista e giustifica nuovi accertamenti (allegati 35, quesito n. 12, e 36, quesito n. 5; sotto,
consid. 26.2 e 26.4).
12. Sono
anche contestati gli appuramenti eseguiti sui beni mobili, i crediti o i diritti
di pertinenza di PI 1 e delle società a lui riconducibili, in particolare la PI
3 e la PI 4, nei confronti dell’PI 8, già PI 9. In proposito le ricorrenti
sostengono che l’organo esecutivo si è limitato a condurre indagini soltanto
sui beni già oggetto del noto sequestro, senza verificare l’esistenza di
eventuali altri beni pignorabili presso il predetto istituto bancario.
12.1 Nelle osservazioni l’organo esecutivo conferma di aver nel frattempo dato seguito alle richieste delle ricorrenti e di aver ottenuto dall’PI 8 gli estratti bancari inerenti al “periodo
sospetto”. Dagli atti emerge invero che con comunicazione del 27 marzo 2018 la
banca ha dato atto dell’esistenza di due relazioni intestate l’una al debitore
e l’altra a quest’ultimo e a F__________, producendo gli estratti dal 1° gennaio 2010 sino alla chiusura dei conti.
12.2 Con
la replica spontanea le società escutenti chiedono ulteriori approfondimenti
all’UE nel senso di porre puntuali domande all’escusso segnatamente su alcune
operazioni che figurano sugli estratti bancari. Benché nuova, la richiesta è
ammissibile (sopra, consid. 2.3/c) e, ricordato l’esteso dovere d’informazione
del debitore (sopra, consid. 9), merita accoglimento (allegato 35, quesiti n. 11
[terzo trattino, punto 3], 12 e 22; sotto, consid. 26.2). Non si giustifica
invece la richiesta d’invitare l’PI 8 a produrre gli estratti del conto
intestato al debitore dal maggio 2010 anziché dal 27 ottobre 2010, giacché dai
documenti prodotti dalla banca figura che il conto è stato aperto proprio il 27
ottobre 2010, per tacere del fatto che la banca ha pure indicato nel suo
scritto che “in assenza di
movimentazione non viene generato alcun documento cartaceo”.
13. Viene inoltre rimproverato all’Ufficio di
non aver svolto sufficienti indagini su eventuali beni pignorabili presso la
banca PI 10 e di non aver avviato la procedura di
rivendicazione in merito al diritto di pegno fatto valere dalla banca in
questione sulla totalità degli averi della relazione n. __________ intestata a PI
1.
13.1 Sulla
scorta dei nuovi accertamenti, con le osservazioni l’organo esecutivo ha
prodotto lo scritto del 29 marzo 2018, con cui l’PI 10 gli aveva comunicato l’esistenza
di due relazioni bancarie in capo al debitore, producendo i relativi estratti.
13.2 Come
rilevano le società escutenti nella replica, dalla documentazione bancaria
emergono nuovi elementi che meritano un approfondimento. In occasione del nuovo
interrogatorio, l’Ufficio dovrà quindi porre puntuali domande all’escusso e,
sussidiariamente, alla banca interessata sul bonifico e il prelievo d’ingenti
importi avvenuti durante il “periodo sospetto” (allegato 35, quesiti n. 12 e
14), sull’esistenza di relazioni di deposito titoli, come la n. __________, che
risulta dagli estratti del conto n. __________, e di conti intestati a società
riconducibili al debitore, come ad esempio paiono essere la PI 11 e la PI 12,
che già figuravano quali intestatarie dei conti posti sotto sequestro penale
dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2), così come la PI 4,
menzionata nel decreto di sequestro esecutivo n. __________ (sotto, consid.
26.3). PI 1 dovrà pure essere invitato a fornire ragguagli sull’esistenza di
eventuali altri beni che
pure emergono dagli estratti, segnatamente il fondo d’investimento denominato “__________ – __________” (allegato 35, quesito n.
13), le azioni N__________, le azioni “M__________” n. __________ (allegato 35,
quesito n. 17), le polizze d’assicurazione n. __________ e __________ (allegato
35, quesito n. 21), nonché la relazione
bancaria presso la PI 14 (allegato 35, quesito n. 16; sotto, consid. 26.2).
L’UE
avrebbe inoltre dovuto pignorare il credito derivante dagli averi depositati
sulla relazione n. __________ e avviare contestualmente la procedura di
rivendicazione, assegnando ai creditori e al debitore il termine per contestare
il diritto di pegno fatto valere dall’PI 10, che pare plausibile in base all’atto
di pegno prodotto con scritto del 26 maggio 2017 (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2
LEF; DTF 116 III 84 consid. 3). Anche da questo punto di vista, il ricorso è fondato
e l’Ufficio dovrà dunque completare il suo operato (sotto, consid. 26.6).
14. Le
società procedenti rilevano altresì che il verbale impugnato non fa menzione
dell’esito del pignoramento dei beni, crediti o diritti di titolarità del
debitore nei confronti della società AC 1 né della partecipazione di quest’ultima nella società italiana PI 15, sebbene siano oggetto del noto sequestro. Le ricorrenti ammettono
invero che l’UE ne ha indicato nel verbale interno delle operazioni di
pignoramento l’infruttuosità,
avendo l’amministratore unico della AC 1 dichiarato che
la società non possiede beni di sorta, né attivi di qualsiasi natura di
spettanza dell’escusso e quest’ultimo non vanta alcun credito nei confronti
della stessa. Evidenziano però che la partecipazione (diretta e indiretta) del
debitore in quella società e – per il suo tramite – nella PI 15 non è stata pignorata
ed egli non è stato interrogato al riguardo.
14.1 Ora, sta di fatto che l’amministratore
unico della AC 1 non si è determinato sull’esistenza di un’eventuale
partecipazione di PI 1 nella società e che l’UE, nel verbale complementare del
28 marzo 2018, non ha interrogato il debitore in merito. Il pignoramento va
completato su questi punti (sotto, consid. 26.2/b).
14.2 Dalla
suddetta dichiarazione per cui il debitore non vanta alcun credito nei
confronti della AC 1 si può escludere che la stessa detenga fiduciariamente una
partecipazione nella PI 15 per conto di PI 1. Le ricorrenti non hanno fornito
indizi che inducano a dubitarne. La questione di un pignoramento diretto di una simile partecipazione
propria della AC 1 nella PI 15 si potrebbe porre solo se
fosse accertata la partecipazione di PI 1 nella AC 1 e in ogni caso pare
esclusa in assenza di circostanze particolari atte a giustificare di far
astrazione dell’indipendenza giuridica della società svizzera (v. sentenza
della CEF 14.2016.126 del 19 dicembre 2016 consid. 5.1/c).
15. Le
ricorrenti ritengono inoltre carenti le verifiche che l’UE ha eseguito presso
la PI 16. Nella replica sostengono che lo scritto del 29 marzo 2018, che l’interessata
ha prodotto dopo che l’UE l’aveva invitata a fornire maggiori informazioni, non
è sufficiente, siccome menziona solo che “il debitore era unicamente
amministratore di due società operative”, senza null’altro aggiungere. Secondo le società escutenti, l’UE avrebbe dovuto invitare la PI 16 a
specificare se l’informazione si riferisce all’intero “periodo sospetto”,
compresi eventuali conti o crediti nel frattempo estinti, e quali sono le società
cui fa riferimento la banca. Su quest’ultimo punto la censura si rivela fondata.
All’organo esecutivo va ordinato di chiarire quali sono le società dirette dal debitore e se percepisce rimunerazioni per
il proprio operato (allegato 35, quesito n. 25; sotto,
consid. 26.2). La seconda critica è invece ingiustificata. Nella propria
richiesta del 22 marzo 2018, l’UE ha infatti chiaramente precisato il periodo
(“sospetto”) per cui erano chieste le informazioni, sicché la risposta della PI
16 si riferisce ovviamente a tale periodo.
16. Le
insorgenti chiedono altresì che l’UE interroghi il debitore e la PI 4 sulle azioni della società italiana PI
17, anch’esse
oggetto del noto sequestro. A parere loro l’organo esecutivo non poteva limitarsi ad assumere informazioni dalla PI 18, presso la
quale è domiciliata la predetta società, e a pignorare il diritto del debitore di ottenere il trasferimento delle azioni. Va dato loro atto che il pignoramento è incompleto pure
su questo punto, ancorché per altri motivi.
Prima
di tutto, l’UE ha dimenticato di riportare nel verbale di pignoramento
impugnato il diritto di PI 1
di ottenere dalla PI 4 il (ri)trasferimento delle azioni
della PI 17 (come indicato alla posizione n. 6 del verbale interno delle
operazioni di pignoramento dell’8 giugno 2017). In secondo luogo, l’UE avrebbe
dovuto invitare la PI 4 a consegnargli quelle azioni (art. 91 cpv. 4 e 100 LEF),
sotto minaccia della pena prevista dall’art. 324 n. 5 CP (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 91; Jeandin, in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 e 20 ad art. 91 LEF). Che la società svizzera – a propria detta – non ne abbia (più) il
possesso non è d’ostacolo, poiché essa è tenuta a restituirle all’escusso e l’UE può esercitare il
corrispettivo diritto, avendolo validamente pignorato (cfr. DTF
102 III 97 segg. e Gilliéron, op.
cit., n. 37-38 ad art. 91), dal momento che non è possibile pignorare
direttamente le azioni, in quanto apparentemente si trovano all’estero. Prima
di conoscere l’esito di questa richiesta, per contro, accertamenti sul luogo di
situazione delle azioni, sulla loro titolarità formale e sull’identità dei
commercialisti che le custodirebbero all’estero – come proposti dalle
ricorrenti nella replica e nello scritto del 29 gennaio 2019 – sono prematuri. Ove la società svizzera consegnerà i titoli, essi si sostituiranno al diritto di restituzione
quale oggetto del pignoramento, mentre nel caso contrario la PI 4 dovrà
motivare il suo rifiuto (DTF 102 III 102 già citata, consid. 4/b). La censura
va quindi accolta solo parzialmente (sotto, consid. 26.2, 26.4 e 26.7).
17. L’UE
viene rimproverato anche per quanto attiene al suo operato presso la villa di M__________,
ovvero l’abitazione sita sul fondo pignorato n. __________ RFD di __________, iscritto
a registro fondiario a nome di PI 2. Le ricorrenti sono del parere che l’Ufficio
avrebbe dovuto estendere il pignoramento ai mobili e alle suppellettili che si
trovano all’interno dell’abitazione, a prescindere dal fatto che PI 1 abbia
dichiarato di averli donati alla moglie il 23 dicembre 2013, come riportato nel
verbale interno delle operazioni di pignoramento dell’8 giugno 2017 (pag. 7). Le
escutenti rilevano al riguardo che i beni in questione erano indicati nel noto decreto
di sequestro.
La
critica risulta fondata. Come già fatto per il fondo di M__________, l’organo
esecutivo avrebbe dovuto pignorare tutti i mobili e le suppellettili non
impignorabili (giusta l’art. 92 LEF) presenti all’interno dell’abitazione e,
ove RI 1 dovesse rivendicarli, assegnare ai creditori il termine di venti
giorni per promuovere l’azione di contestazione della rivendicazione, essendo
i beni in questione in (co)possesso di lei (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF e
sotto, consid. 26.1).
18. Le
ricorrenti sostengono ancora che l’UE non ha sufficientemente indagato in
merito alle diverse quote sociali indicate dal debitore nella dichiarazione d’imposta
del 2015. A loro detta, la menzione nel verbale che si tratta di “quote di società all’estero” non ha alcuna rilevanza, siccome tutte le pretese che il debitore vanta
nei confronti di terzi all’estero devono essere pignorate in Svizzera, anche
qualora ciò comporti difficoltà nell’assicurare e nel realizzare tali beni. Ad
ogni modo, esse sottolineano, la dichiarazione fiscale menziona anche una
società svizzera, ovvero la PI 19, sulla quale l’Ufficio non ha fatto alcuna
ricerca. Osservano infine che dalla dichiarazione si evince pure l’esistenza
di un immobile in Italia stimato in fr. 60'000.–, che genera un reddito di
fr. 2'500.–, e di un’automobile, di cui esse postulano il pignoramento.
18.1 In
occasione del nuovo interrogatorio del 28 marzo 2018, PI 1 ha dichiarato di non
percepire nulla dalle società
italiane (PI 20, PI 21, PI 22, PI 25, PI 26 e PI 17), lussemburghesi (PI 23, PI 24, e PI 19) e svizzera (PI 19) indicate nella dichiarazione
fiscale e precisato che le relative quote sono in mano a “vari commercialisti all’estero”. Riguardo all’immobile in Italia egli ha invece risposto che è
attualmente disabitato e di proprietà degli eredi. Sulla scorta di tali
dichiarazioni, l’UE ha rinunciato a ogni pignoramento, giacché “tutte le quote delle società italiane si
trovano presso i vari commercialisti in Italia e dunque si ritiene non siano
pignorabili” (osservazioni dell’UE del 23 maggio 2018,
pag. 3).
Nella
replica le società escutenti ribadiscono la propria tesi, evidenziando che il
debitore non ha fornito indicazioni sul luogo in cui si trovano le quote
sociali all’estero né sul nome dei fiduciari che le detengono. Secondo esse, l’UE
avrebbe potuto pignorare perlomeno la pretesa dell’escusso in restituzione di
tali valori.
18.2 Nel
quadro di un’esecuzione in via di pignoramento, il debitore è tenuto a fornire
indicazioni anche sui redditi e sui beni di cui dispone all’estero (DTF 114 IV
13, consid. 1), indipendentemente dal fatto che tali attivi possano essere in
seguito oggetto di un pignoramento in Svizzera. Può infatti essere tenuto conto
di questi attivi nel calcolo del minimo esistenziale secondo l’art. 93 LEF o
per determinare se oggetti situati in Svizzera debbano essere considerati
impignorabili giusta l’art. 92 n. 1 e 3 LEF (sentenze del Tribunale federale
6B_585/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 4.1 e 7B. 229/2005 del 20 marzo 2006,
consid. 3.3.1). D’altronde,
è necessario stabilire chi detiene effettivamente i beni asseritamente situati
all’estero in vista di un eventuale pignoramento del diritto dell’escusso alla loro riconsegna (v. sopra, consid. 16).
a) Nella fattispecie, le verifiche dell’Ufficio
risultano effettivamente incomplete per quanto concerne le quote sociali o le
azioni delle società menzionate nella dichiarazione d’imposta 2015. Anzitutto,
l’UE non ha posto domande sulla natura di tali beni, al fine di determinare se
si tratta di cartevalori o pretese creditorie. Va infatti ricordato che i
crediti nei confronti di terzi residenti all’estero sono pignorabili in
Svizzera (sentenza 7B.229/2005 citata, consid. 3.3.2). Neppure ha preteso nome
e indirizzo dei “commercialisti” e verificato se detengono tutte le quote in questione, segnatamente
quelle delle società che non sono incorporate in Italia, come la PI 23, la PI
24 e le PI 19, una con sede in L__________ e l’altra in Svizzera, sebbene – va rilevato
– quest’ultima sia stata radiata dal registro di commercio il 18 dicembre 2018.
b) L’UE
dovrà dunque interrogare ancora l’escusso su tali aspetti e pignorare le sue eventuali
pretese creditorie, comprese quelle in restituzione dei titoli, nei confronti
dei terzi residenti all’estero (allegato 35, quesito n. 15; sotto, consid. 26.2).
18.3 Per
quanto attiene all’automobile indicata nella dichiarazione fiscale del 2015 (allegato
25), nel nuovo interrogatorio l’escusso si è limitato ad affermare di non
possedere “alcuno veicolo
intestato”. Non ha fornito alcuna informazione sulla
sorte di quello posseduto nel 2015. Una sua vendita o donazione rientrando nel
“periodo sospetto”, egli dev’essere nuovamente interrogato circa le circostanze
in cui se ne sia disfatto (allegato 35, quesito n. 18; sotto, consid. 26.2).
18.4 Il
discorso è diverso riguardo infine all’immobile in Italia. L’Ufficio potrebbe tutt’al
più pignorare eventuali crediti per pigioni. È quindi priva d’interesse la richiesta delle ricorrenti volta a
interrogare un’altra volta l’escusso in merito alla
donazione del fondo agli “eredi” (allegato 35, quesito n. 19), ch’egli ha indicato come attuali proprietari in occasione del suo
secondo interrogatorio. D’altronde, il reddito di fr. 2'500.– annuo cui si
allude nel ricorso non sembra pignorabile, giacché, secondo quanto indicato
nella dichiarazione d’imposta relativa al 2015, si tratta del valore locativo e
non di pigioni. Al riguardo, le ricorrenti non hanno fornito indizi concreti
dell’esistenza di pigioni incassate da PI 1. Interrogarlo nuovamente a questo proposito sarebbe inutile.
19. Allegano
le insorgenti in replica che gli estratti bancari forniti dalla PI 27 sono
incompleti, siccome danno atto unicamente delle relazioni di PI 1 a partire dal
1° marzo 2013 e non, come richiesto dall’Ufficio, dal 2010. Da tale
documentazione – osservano poi – emerge che soltanto dal 3 agosto 2015 PI 2 ha
iniziato a effettuare versamenti periodici per il pagamento degli interessi e degli
ammortamenti della villa di M__________, donata dal marito il 23 dicembre 2013.
Siccome i coniugi si sono separati il 20 maggio 2015 e, secondo i documenti di
separazione, la moglie non pare avere entrate e si mantiene dunque solo attingendo
al patrimonio del marito, v’è da chiedersi, s’interrogano le ricorrenti, da
dove provengano i soldi usati per pagare interessi e ammortamenti. Fanno notare
altresì che il 10 ottobre 2016 l’escusso ha concesso una procura generale alla
moglie sul proprio conto corrente presso la PI 27. Chiedono pertanto che PI 2
sia interrogata su tali questioni giusta l’art. 91 cpv. 4 LEF.
19.1 Si
conviene che la documentazione prodotta dalla banca è incompleta. Occorre
tuttavia precisare che il “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria
per dolo fa riferimento al massimo ai cinque anni che precedono l’avvio dell’esecuzione
(art. 288 cpv. 1 e 288a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7
luglio 2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 27 gennaio 2016. Di
conseguenza la PI 27 è tenuta a fornire gli estratti delle relazioni intestate
al debitore a partire dal 27 gennaio 2011, non dal 2010. L’UE dovrà invitare la
banca a procedere in tal senso (allegato 36, quesito n. 8; sotto, consid. 26.4).
19.2 Per
quanto attiene al pagamento degli interessi e dell’ammortamento relativi alla villa di __________,
l’Ufficio esigerà invece chiarimenti al debitore e, sussidiariamente,
a PI 2 (in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF), in occasione dei nuovi accertamenti da
eseguire (sotto, consid. 26.3).
20. In
merito alla censura inerente ai mancati accertamenti sul terzo pilastro del
debitore, la cui esistenza, secondo le ricorrenti, è data dall’indicazione di
un importo di fr. 6'213.– alla voce “oneri assicurativi
e interessi di capitali a risparmio” della dichiarazione d’imposta 2015 (n. 12), basti osservare che la somma (annua) in questione non si
riferisce in realtà ad averi del terzo pilastro “A” (da indicare alla cifra n.
11 della dichiarazione), bensì alla deduzione degli oneri assicurativi (premi
della cassa malattia e di altre assicurazioni) e degli interessi di capitali a
risparmio. Dato che non sono stati dichiarati redditi da sostanza mobiliare (v.
n. 4 della dichiarazione), la deduzione in questione, vista anche la sua
entità, si riferisce ovviamente solo ai premi della cassa malattia, sicché
nessun accertamento complementare si avvera necessario. Su questo punto il
ricorso è infondato.
21. Preso
atto delle osservazioni dell’Ufficio, ove spiega di aver chiesto mediante
rogatoria all’Ufficio esecuzioni e fallimenti della regione __________ di
pignorare diverse quote di comproprietà per piani site a C__________, e della
vendita delle stesse, avvenuta il 14 giugno 2018 per fr. 2'080'000.– (allegato
65), le ricorrenti chiedono che venga pignorato il residuo della realizzazione,
dopo deduzione di quanto corrisposto al creditore ipotecario procedente, ovvero
circa fr. 400'000.–. A ben vedere, la domanda non può essere accolta così
come formulata, ma solo nel senso che l’UE completerà il verbale impugnato con
l’indicazione delle quote di comproprietà
per piani di C__________, il loro valore di stima e la menzione della rogatoria all’autorità grigionese (sotto, consid. 26.7). Il
provento della vendita non va invece registrato nel verbale di pignoramento,
bensì nello stato di ripartizione.
22. Rilevata la manifesta discrepanza
esistente tra, da un lato, gli impegni assunti dall’escusso in sede d’udienza
di separazione del 20 maggio 2015, in cui si era assunto
il mutuo di fr. 1'400'000.– circa garantito dai fondi di C__________ e
contributi di mantenimento di circa fr. 40'000.– mensili per moglie e
figli, e dall’altro la dichiarazione fiscale del 2015, che non menziona né
redditi né alimenti e indica una sostanza di soli fr. 6'000'000.–, le
ricorrenti esigono dall’UE “un
maggiore approfondimento”, poi precisato nella replica
spontanea, nel senso di chiedere all’escusso d’indicare la provenienza degli
importi con i quali contava di assumere gli oneri della separazione, di
spiegare la menzionata discrepanza e il suo stato attuale di pretesa indigenza
(n. 47 segg. e allegato 35, quesito n. 3). Le domande sono legittime (v. sopra
consid. 9) e vanno quindi sottoposte a PI 1 (sotto, consid. 26.2).
23. Quanto
alla richiesta delle ricorrenti di assumere agli atti le dichiarazioni fiscali
dell’escusso, con la documentazione allegata, richiamandole dall’escusso, dall’autorità fiscale e, per il 2012, dalla
moglie (ricorso, n. 3/b e 132; replica spontanea n. 21/a e
126 segg.; allegati 35, quesito n. 2, 36, quesito n. 11 [primo trattino], e 37, quesito n. 1), per economia di
procedura l’UE ne chiederà l’edizione
all’autorità fiscale, ma limitatamente al periodo dal 2011
al 2017, il 2010 esulando dal “periodo sospetto” (sopra, consid. 19.1 e sotto,
consid. 26.5). Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora stata
inoltrata, l’UE ne chiederà il motivo all’escusso (allegato 35, quesito n. 2;
sotto, consid. 26.6).
24. Ricordato
che nel 2013 il Ministero pubblico ticinese, su richiesta della magistratura
italiana, aveva sequestro attivi di PI 1 per fr. 30'000'000.–, le
ricorrenti rimproverano all’UE di non avergli chiesto d’informare su quegli
attivi e, con la replica spontanea, di non aver assunto dall’autorità penale informazioni
al riguardo, o meglio l’indicazione dei conti correnti e delle relazioni d’affari
sequestrati nel procedimento penale conclusosi con il decreto d’abbandono n.
ABB __________ (n. 21/j e allegato 37, quesito n. 2). Anche su questo punto il
ricorso è fondato e impone un complemento istruttorio, che per semplicità ed
efficacia va operato direttamente presso l’autorità penale (allegato 37,
quesito n. 2; sotto, consid. 26.5). I quesiti all’escusso (n. 7 e 8 dell’allegato
n. 35) sono ridondanti.
25. Le domande d’informazione formulate dalle ricorrenti nella replica spontanea in merito agli “elementi emersi successivamente all’inoltro
del Ricorso” (n. 23-25 e allegato
35, quesiti n. 4-6, 8 e 10-17) sono di per sé ammissibili (sopra consid. 2.4/c), tranne che per la domanda n. 1 (sopra, consid.
Considerandi
2.
/b), e appaiono pertinenti. Vanno quindi sottoposte all’escusso (sotto,
consid. 26.2).
26.
Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto va
rinviato all’organo esecutivo affinché proceda ai complementi e accertamenti
specificati qui sotto (art. 21 cpv. 4 LPR).
26.1
Anzitutto, l’UE effettuerà un sopralluogo dell’abitazione
di PI 1 a G__________, verificando l’esistenza di eventuali
beni pignorabili (sopra, consid. 10). Farà altrettanto per quanto attiene ai
mobili e alle suppellettili presenti nella villa di M__________ e, all’occorrenza, avvierà la procedura di
rivendicazione (art. 106 segg. LEF; sopra, consid. 17).
26.2
Inoltre,
l’Ufficio sottoporrà all’escusso la lista di quesiti preparata dalle ricorrenti
(annessa all’odierno giudizio [allegato 35]), tranne i n. 1, 2, 7, 8, 19, 20 e
27.
(v. sopra consid. 2.4/b, 16, 18.4, 20, 23 e 24), e gl’impartirà un termine
per rispondere per iscritto e produrre i documenti richiesti e quelli a
giustificazione delle sue risposte,
ricordato il suo obbligo d’informazione (art. 91 cpv. 1 LEF). Rispetto alle richieste delle ricorrenti, l’UE terrà tuttavia conto
delle considerazioni che seguono.
a) Il
periodo per cui sono chieste le informazioni sarà più limitato di quello
indicato dalle ricorrenti: dall’inizio del “periodo sospetto” ai fini dell’azione
revocatoria per dolo, ovvero dal 27 gennaio 2011 (sopra, consid. 19.1), fino alla
scadenza del termine di partecipazione, ossia il 10 luglio 2017 (sopra, consid.
2.
/b).
b) In
merito al quesito n. 26, l’UE si
limiterà a chiedere all’escusso se detiene un’eventuale
partecipazione nella AC 1 (sopra, consid. 14).
26.3
L’organo
esecutivo, inoltre, inviterà PI 1 a fornire informazioni e documenti
giustificativi anche sulle relazioni di deposito titoli presso la banca PI 10,
come la n. __________, che risulta dagli estratti del conto n. __________, e sui
conti intestati a società a lui riconducibili, come ad esempio sembrano essere
la PI 11 e la PI 12, che già figuravano quali intestatarie dei conti posti
sotto sequestro penale dal Procuratore generale nel 2013 (allegato 42, pag. 2),
così come la PI 4 (sopra, consid. 13.2). Chiederà pure all’escusso di dare
spiegazioni e di produrre i giustificativi sul pagamento degli interessi e
degli ammortamenti relativi alla villa di M__________ (sopra, consid. 19.2).
26.4
L’UE sottoporrà altresì ai terzi indicati nella lista prodotta dalle
ricorrenti quale allegato 36 i quesiti n. 5 (dal primo al quarto trattino; sopra,
consid. 11.2) e 8 (sopra, consid. 19.1), rimasti inevasi nell’istruttoria
svolta dopo il ricorso. Gli altri quesiti verranno invece loro posti soltanto nella
misura in cui l’escusso non avrà risposto a tutte le domande a lui rivolte né
prodotto tutti i documenti richiesti (sopra, consid. 26.2 e 26.3). Anche per
tali verifiche il periodo per cui sono chieste le informazioni sarà però limitato dal 27 gennaio 2011 al 10 luglio
2017.
(sopra, consid. 26.2/a). Anziché sottoporre alla PI 4 il quesito n. 27, l’UE la inviterà, per
il tramite del suo nuovo gerente __________, __________, a consegnargli le
azioni della PI 17 con la comminatoria della pena prevista
all’art. 324 n. 5 CP (sopra, consid. 16).
26.5
L’Ufficio domanderà pure all’autorità
fiscale l’edizione delle dichiarazioni fiscali dell’escusso
dal 2011 al 2017. Se la dichiarazione per il 2016 non dovesse ancora essere
stata inoltrata, esso ne chiederà il motivo all’escusso (allegato 35, quesito
n. 2; sopra, consid. 23). L’UE interpellerà altresì il Ministero pubblico rivolgendogli
le domande contenute nell’allegato n. 37 n. 2 (sopra, consid. 24).
26.6
L’organo
esecutivo procederà inoltre al pignoramento del credito derivante dagli averi
depositati sulla relazione n. __________ intestata all’escusso presso l’PI 10,
assegnando ai creditori e al debitore il termine di venti giorni per contestare
il diritto di pegno fatto valere dalla banca (sopra, consid. 13.2).
26.7
In funzione delle risposte dell’escusso e
di quelle eventuali dei terzi e delle autorità, l’UE deciderà poi se sentire
personalmente PI 1 una terza
volta. Se del caso, l’organo esecutivo provvederà a
pignorare, nei limiti della legge (art. 92, 93 e 97 cpv. 2 LEF), eventuali beni
nuovamente scoperti. Infine, allestirà un nuovo verbale di pignoramento, menzionandovi riassuntivamente le misure istruttorie adottate, il diritto di PI 1 di ottenere dalla PI 4 il
(ri)trasferimento delle azioni della PI 17, Milano (sopra,
consid. 16), le quote di comproprietà per piani di C__________ (con il loro
valore di stima e la rogatoria all’autorità grigionese, sopra, consid. 21) e
gli eventuali nuovi beni pignorati.
26.8
Va
ricordato infine che per tutti gli accertamenti svolti e ancora da svolgere la
tassa per l’esecuzione del pignoramento può essere aumentata, se dura più di un’ora,
di fr. 40.– per ogni mezz’ora supplementare (art. 20 cpv. 3 OTLEF) e che
ne può essere richiesta una conveniente anticipazione alle procedenti (art. 68
cpv. 1 LEF).
27.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di
Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul
pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi da 26.1 a 26.8.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano (con copia degli allegati 35, 36, 37, 42, 46
e 67, unitamente allo scritto delle ricorrenti del 29 gennaio 2019).
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.