15.2018.2
Comminatoria di fallimento notificata al titolare di una ditta individuale fallita. Ricorso non sufficientemente motivato
5 gennaio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.2
Lugano
5 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 21 dicembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 dicembre 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta
del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2017 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Acquarossa, la PI 1 procede contro RI 1
per l’incasso di fr. 4'234.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio
2013 e di fr. 950.– oltre agli interessi del 5% dal 18 settembre 2016, invocando
quale titolo una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello;
che
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, la
procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 6 dicembre 2017;
che
la comminatoria di fallimento è stata notificata a RI 1 l’11 dicembre 2017;
che
con il ricorso in esame egli contesta “l’ammissibilità della procedura di fallimento, conformemente all’art.
17 della LEF”, limitandosi a mo’ di motivazione a
produrre un estratto della sua ditta individuale “__________”, da cui si evince
che la procedura di fallimento decretata nei suoi confronti il 15 luglio 2014 è
Considerandi
stata poi chiusa per mancanza di attivo, senza cancellazione dell’iscrizione
nel registro di commercio, il titolare avendo continuato la propria attività;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF) dev’essere motivato, anche sommariamente
(art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
il ricorso in questione non adempie a tale requisito ed è pertanto
inammissibile;
che
ad ogni buon conto la chiusura di un precedente fallimento per mancanza di
attivo non osta alla successiva notifica di una comminatoria di fallimento al
titolare della ditta individuale fallita, come si evince dall’art. 230 cpv. 3
LEF, che si limita a concedere al creditore la facoltà (ma non l’obbligo) di
escuterlo anche in via di pignoramento durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione;
che
del resto quel termine è già scaduto nella fattispecie, la sospensione del
fallimento risalendo al 18 luglio 2014, sicché l’esecuzione va necessariamente
proseguita in via di fallimento dal momento che il ricorrente è tuttora
iscritto a registro di commercio come titolare di una ditta commerciale (art.
39.
cpv. 1 n. 1 LEF);
che
visto il suo esito l’odierno giudizio può essere pronunciato senza ulteriori
atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa, per il tramite della sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.