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Decisione

15.2018.2

Comminatoria di fallimento notificata al titolare di una ditta individuale fallita. Ricorso non sufficientemente motivato

5 gennaio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.2

Lugano

5 gennaio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 21 dicembre 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 dicembre 2017 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta

del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 marzo 2017 dall’Ufficio di

esecuzione (UE) di Acquarossa, la PI 1 procede contro RI 1

per l’incasso di fr. 4'234.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio

2013 e di fr. 950.– oltre agli interessi del 5% dal 18 settembre 2016, invocando

quale titolo una sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello;

che

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escus­­so, la

procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione il 6 dicembre 2017;

che

la comminatoria di fallimento è stata notificata a RI 1 l’11 dicembre 2017;

che

con il ricorso in esame egli contesta “l’ammissibilità della procedura di fallimento, conformemente all’art.

17 della LEF”, limitandosi a mo’ di motivazione a

produrre un estratto della sua ditta individuale “__________”, da cui si evince

che la procedura di fallimento decretata nei suoi confronti il 15 luglio 2014 è

Considerandi

stata poi chiusa per mancanza di attivo, senza cancellazione del­l’iscrizione

nel registro di commercio, il titolare avendo continuato la propria attività;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale (art. 17 LEF) de­v’essere motivato, anche sommariamente

(art. 7 cpv. 3 lett. b del­la legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

il ricorso in questione non adempie a tale requisito ed è pertanto

inammissibile;

che

ad ogni buon conto la chiusura di un precedente fallimento per mancanza di

attivo non osta alla successiva notifica di una comminatoria di fallimento al

titolare della ditta individuale fallita, come si evince dall’art. 230 cpv. 3

LEF, che si limita a concedere al creditore la facoltà (ma non l’obbligo) di

escuterlo anche in via di pignoramento durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione;

che

del resto quel termine è già scaduto nella fattispecie, la sospensione del

fallimento risalendo al 18 luglio 2014, sicché l’ese­cuzione va necessariamente

proseguita in via di fallimento dal momento che il ricorrente è tuttora

iscritto a registro di commercio come titolare di una ditta commerciale (art.

39.

cpv. 1 n. 1 LEF);

che

visto il suo esito l’odierno giudizio può essere pronunciato senza ulteriori

atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa, per il tramite della sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.