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Decisione

15.2018.25

Ricorso contro la notificazione in via edittale dell’avviso e del verbale di pignoramento

8 giugno 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

15 marzo 2012 l’UE ha notificato i relativi precetti esecutivi al debitore, che

all’epoca era domiciliato nel Comune di __________. Avendo costui interposto

opposizione, gli escutenti hanno adito il Pretore del Distretto di Riviera, che

con tre sentenze del 6 luglio 2017 ha rigettato tutte e tre le opposizioni in

via definitiva.

C. Dando

seguito alle domande di proseguimento delle esecuzioni presentate dai creditori,

il 4 settembre 2017 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 25

settembre 2017 e li ha inviati al debitore presso il suo domicilio di Claro,

Comune nel quale era domiciliato dal 3 maggio 2016. Venuto in seguito a conoscenza

che l’escusso era partito per la Bulgaria il 24 giugno 2016, l’organo esecutivo

ha pubblicato gli avvisi di pignoramento sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC) n. __________ e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________

dell’__________.

D. Il

25 settembre 2017 l’UE ha quindi proceduto al pignoramento delle quote di

comproprietà di ½ della particella n. __________ e di ½ della particella n. __________ RFD di __________,

di proprietà di RI 1.

E. Con

e-mail del 4 ottobre 2017 l’avv. PA 1, legittimatosi quale rappresentante del

debitore, ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli tutta la documentazione concernente

le esecuzioni qui al vaglio. In risposta, quel giorno stesso l’UE gli ha

inviato per e-mail copia dei precetti esecutivi, delle domande di continuazione

e delle sentenze di rigetto delle opposizioni, comunicandogli altresì che “inseriremo quale rappresentante del debitore

il suo nome così da ricevere tutte le informazioni del caso”.

F. Il

25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha inoltrato all’avv. PA 1 il verbale di

pignoramento. Con scritto del 27 ottobre quest’ultimo ha però ritornato tale

documento all’UE, comunican­dogli che aveva ricevuto mandato da RI 1 “esclusivamente per ottenere la documentazione

inerente alle esecuzioni in oggetto, al fine di effettuare una diagnosi della

fattispecie sulla scorta degli esiti procedurali” e

che “dopo la trasmissione dei

documenti di cui alla vostra email del 4 ottobre 2017, il mio mandato è cessato”.

G. L’Ufficio

ha pertanto pubblicato il verbale di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul

FUC n. __________ del 7 novembre 2017.

H. Con

ricorso del 26 marzo 2018 __________ si aggrava contro gli avvisi e il verbale

di pignoramento, chiedendo a questa Camera di dichiararli nulli e, in

subordine, di annullarli. Visto l’esito della presente decisione, non sono

state chieste osservazioni alle parti interessate.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorrente premette che dall’ottobre 2016 è domiciliato in Bulgaria

e che al momento in cui l’UE ha proceduto alla pubblicazione degli avvisi e del

verbale di pignoramento egli era sprovvisto di un rappresentante legale in

Svizzera. Contesta pertanto la validità della notificazione in via edittale,

siccome – a suo dire – l’Uffi­cio non ha rispettato le prescrizioni di legge in

tema di notificazione degli atti esecutivi all’estero, in particolare la

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia

civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui hanno aderito sia la Svizzera

sia la Bulgaria. È dunque del parere che la notificazione degli avvisi e del

verbale di pignoramento sono inficiati da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio

in ogni stadio e grado del procedimento, e che le esecuzioni devono essere

annullate anche per violazione degli art. 6 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.

1.1 Giusta

l’art. 34 LEF, gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecu­­zione, degli

uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante

invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la

presente legge non disponga altrimenti. Ciò vale in principio anche per l’avviso

di pignoramento (art. 90 LEF) e il verbale di pignoramento (art. 114 LEF) (Foëx in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 90 LEF; Jeandin/Sabeti in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 2 ad art. 114 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 10 ad art. 90 LEF; Jent-Sørensen

Considerandi

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 112 LEF). Se però il destinatario di tali comunicazioni è domiciliato all’estero

e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna

degli atti esecutivi (cfr. art. 66 cpv. 1 LEF), l’art. 66 cpv. 3 LEF si

applica per analogia (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999,

n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 9 ad art. 34 LEF).

Nei

rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si

applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio d’esecuzione, per

prassi assimilabili ad atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e

commerciale (Gilliéron, ibidem), ma soltanto qualora vertano su debiti

di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza

della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017, consid. 2.1).

1.2

Nel

caso in rassegna, tuttavia, le esecuzioni in questione concernono debiti di

diritto pubblico (richieste di garanzie ai fini dell’imposta comunale,

cantonale e federale dal 2001 al 2009 e imposta suppletoria comunale, cantonale

e federale, multa compresa) e di conseguenza

la CLA65 non è applicabile. In mancanza di specifiche convenzioni o trattati

internazionali e non avendo la Bulgaria dichiarato il proprio assenso alla

notifica, tramite la posta, di decisioni straniere direttamente a

interessati risiedenti sul proprio territorio, la notificazione può

perfezionarsi soltanto in via edittale (Gilliéron,

ibidem; Erard, ibidem). Nella fattispecie la notifica

degli avvisi e del verbale di pignoramento è dunque avvenuta correttamente con le pubblicazioni sul FUSC e sul

FUC dell’8 settembre e del 7 novembre 2017, sicché, sotto questo profilo, il

ricorso si rivela infondato. Non portano a diversa conclusione le censure

riguardanti l’asserita violazione del diritto di essere sentito previsto dall’art.

6.

cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost., ritenuto che le notifiche in questione hanno

avuto luogo conformemente alla legge.

2.

Per abbondanza, va rilevato che il

ricorrente doveva ad ogni mo­do attendersi una notifica dei predetti atti

mediante pubblicazione, siccome

nell’ottobre 2016 ha trasferito il suo domicilio all’este­­ro senza preoccuparsi di nominare un rappresentante legale giusta l’art.

66.

cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 15.2003.83 del 16 luglio 2003, consid. 3.2), per tacere del fatto che il suo attuale patrocinatore, l’avv. PA 1, ha

comunque avuto conoscenza delle domande di continuazione delle esecuzioni il 4

ottobre 2017 (sopra, consid. E) e del verbale di pignoramento con scritto dell’UE

del 25 ottobre 2017, malgrado egli abbia poi rinviato tale atto al mittente, sostenendo

di non rappresentare più l’insorgente (sopra, consid. F). Finché la revoca del

mandato non è comunicata all’Ufficio, gli atti trasmessi al rappresentante legale

sono da considerare validamente notificati al suo mandante (cfr. sentenze

della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010 consid. 3.2 e dell’11 marzo 1977 in re

Scappino, Rep. 1979, 175 consid. 6). Nelle predette circostanze, l’allegazione

secondo cui RI 1 ha preso atto per la prima volta dell’esistenza degli avvisi e

del verbale di pignoramento soltanto il 15 marzo 2018 nell’am­­bito di un’altra

procedura (v. ricorsi, ad 3, pag. 3) desta più di qualche perplessità,

risultando finanche al limite del temerario. Infondati, i

ricorsi vanno dunque respinti.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.

2.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.

3.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.