15.2018.25
Ricorso contro la notificazione in via edittale dell’avviso e del verbale di pignoramento
8 giugno 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.25
Lugano
8 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui tre ricorsi del 26 marzo 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Biasca nelle procedure esecutive n. (700) __________882,
(700) __________884
e (700) __________885 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 3,
PI 2,
PI 1,
(rappresentati dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il
14 marzo 2012 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca, il PI 3, lo PI 2 e la PI
1 procedono contro RI 1 per ottenere da lui la prestazione di garanzie di rispettivamente
fr. 1'055'000.–, fr. 1'178'000.– e fr. 985'000.– oltre ad accessori,
a convalida dei sequestri n. __________, __________ e __________.
Fatti
B. Il
15 marzo 2012 l’UE ha notificato i relativi precetti esecutivi al debitore, che
all’epoca era domiciliato nel Comune di __________. Avendo costui interposto
opposizione, gli escutenti hanno adito il Pretore del Distretto di Riviera, che
con tre sentenze del 6 luglio 2017 ha rigettato tutte e tre le opposizioni in
via definitiva.
C. Dando
seguito alle domande di proseguimento delle esecuzioni presentate dai creditori,
il 4 settembre 2017 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 25
settembre 2017 e li ha inviati al debitore presso il suo domicilio di Claro,
Comune nel quale era domiciliato dal 3 maggio 2016. Venuto in seguito a conoscenza
che l’escusso era partito per la Bulgaria il 24 giugno 2016, l’organo esecutivo
ha pubblicato gli avvisi di pignoramento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio (FUSC) n. __________ e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________
dell’__________.
D. Il
25 settembre 2017 l’UE ha quindi proceduto al pignoramento delle quote di
comproprietà di ½ della particella n. __________ e di ½ della particella n. __________ RFD di __________,
di proprietà di RI 1.
E. Con
e-mail del 4 ottobre 2017 l’avv. PA 1, legittimatosi quale rappresentante del
debitore, ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli tutta la documentazione concernente
le esecuzioni qui al vaglio. In risposta, quel giorno stesso l’UE gli ha
inviato per e-mail copia dei precetti esecutivi, delle domande di continuazione
e delle sentenze di rigetto delle opposizioni, comunicandogli altresì che “inseriremo quale rappresentante del debitore
il suo nome così da ricevere tutte le informazioni del caso”.
F. Il
25 ottobre 2017 l’organo esecutivo ha inoltrato all’avv. PA 1 il verbale di
pignoramento. Con scritto del 27 ottobre quest’ultimo ha però ritornato tale
documento all’UE, comunicandogli che aveva ricevuto mandato da RI 1 “esclusivamente per ottenere la documentazione
inerente alle esecuzioni in oggetto, al fine di effettuare una diagnosi della
fattispecie sulla scorta degli esiti procedurali” e
che “dopo la trasmissione dei
documenti di cui alla vostra email del 4 ottobre 2017, il mio mandato è cessato”.
G. L’Ufficio
ha pertanto pubblicato il verbale di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul
FUC n. __________ del 7 novembre 2017.
H. Con
ricorso del 26 marzo 2018 __________ si aggrava contro gli avvisi e il verbale
di pignoramento, chiedendo a questa Camera di dichiararli nulli e, in
subordine, di annullarli. Visto l’esito della presente decisione, non sono
state chieste osservazioni alle parti interessate.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente premette che dall’ottobre 2016 è domiciliato in Bulgaria
e che al momento in cui l’UE ha proceduto alla pubblicazione degli avvisi e del
verbale di pignoramento egli era sprovvisto di un rappresentante legale in
Svizzera. Contesta pertanto la validità della notificazione in via edittale,
siccome – a suo dire – l’Ufficio non ha rispettato le prescrizioni di legge in
tema di notificazione degli atti esecutivi all’estero, in particolare la
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia
civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), a cui hanno aderito sia la Svizzera
sia la Bulgaria. È dunque del parere che la notificazione degli avvisi e del
verbale di pignoramento sono inficiati da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio
in ogni stadio e grado del procedimento, e che le esecuzioni devono essere
annullate anche per violazione degli art. 6 CEDU e 29 cpv. 2 Cost.
1.1 Giusta
l’art. 34 LEF, gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli
uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante
invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la
presente legge non disponga altrimenti. Ciò vale in principio anche per l’avviso
di pignoramento (art. 90 LEF) e il verbale di pignoramento (art. 114 LEF) (Foëx in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 90 LEF; Jeandin/Sabeti in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 2 ad art. 114 LEF; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 10 ad art. 90 LEF; Jent-Sørensen
Considerandi
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 112 LEF). Se però il destinatario di tali comunicazioni è domiciliato all’estero
e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna
degli atti esecutivi (cfr. art. 66 cpv. 1 LEF), l’art. 66 cpv. 3 LEF si
applica per analogia (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999,
n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 9 ad art. 34 LEF).
Nei
rapporti tra la Svizzera e la Bulgaria vige in particolare la CLA65, che si
applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio d’esecuzione, per
prassi assimilabili ad atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e
commerciale (Gilliéron, ibidem), ma soltanto qualora vertano su debiti
di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza
della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017, consid. 2.1).
1.2
Nel
caso in rassegna, tuttavia, le esecuzioni in questione concernono debiti di
diritto pubblico (richieste di garanzie ai fini dell’imposta comunale,
cantonale e federale dal 2001 al 2009 e imposta suppletoria comunale, cantonale
e federale, multa compresa) e di conseguenza
la CLA65 non è applicabile. In mancanza di specifiche convenzioni o trattati
internazionali e non avendo la Bulgaria dichiarato il proprio assenso alla
notifica, tramite la posta, di decisioni straniere direttamente a
interessati risiedenti sul proprio territorio, la notificazione può
perfezionarsi soltanto in via edittale (Gilliéron,
ibidem; Erard, ibidem). Nella fattispecie la notifica
degli avvisi e del verbale di pignoramento è dunque avvenuta correttamente con le pubblicazioni sul FUSC e sul
FUC dell’8 settembre e del 7 novembre 2017, sicché, sotto questo profilo, il
ricorso si rivela infondato. Non portano a diversa conclusione le censure
riguardanti l’asserita violazione del diritto di essere sentito previsto dall’art.
6.
cpv. 1 CEDU e 29 cpv. 2 Cost., ritenuto che le notifiche in questione hanno
avuto luogo conformemente alla legge.
2.
Per abbondanza, va rilevato che il
ricorrente doveva ad ogni modo attendersi una notifica dei predetti atti
mediante pubblicazione, siccome
nell’ottobre 2016 ha trasferito il suo domicilio all’estero senza preoccuparsi di nominare un rappresentante legale giusta l’art.
66.
cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 15.2003.83 del 16 luglio 2003, consid. 3.2), per tacere del fatto che il suo attuale patrocinatore, l’avv. PA 1, ha
comunque avuto conoscenza delle domande di continuazione delle esecuzioni il 4
ottobre 2017 (sopra, consid. E) e del verbale di pignoramento con scritto dell’UE
del 25 ottobre 2017, malgrado egli abbia poi rinviato tale atto al mittente, sostenendo
di non rappresentare più l’insorgente (sopra, consid. F). Finché la revoca del
mandato non è comunicata all’Ufficio, gli atti trasmessi al rappresentante legale
sono da considerare validamente notificati al suo mandante (cfr. sentenze
della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010 consid. 3.2 e dell’11 marzo 1977 in re
Scappino, Rep. 1979, 175 consid. 6). Nelle predette circostanze, l’allegazione
secondo cui RI 1 ha preso atto per la prima volta dell’esistenza degli avvisi e
del verbale di pignoramento soltanto il 15 marzo 2018 nell’ambito di un’altra
procedura (v. ricorsi, ad 3, pag. 3) desta più di qualche perplessità,
risultando finanche al limite del temerario. Infondati, i
ricorsi vanno dunque respinti.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.
2.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.
3.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ è respinto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.