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Decisione

15.2018.26

Pignoramento di averi bancari di un pokerista professionale. Impignorabilità degli strumenti di lavoro necessari all’esercizio della professione

29 maggio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

25 gennaio 2018 la banca ha comunicato all’Ufficio di aver bloccato i conti intestati

a RI 1 n. __________, il cui saldo era di fr. 778.90, e __________, il cui

saldo ammontava a € 40'647.88, pari a quel momento a fr. 47'891.35. Preso atto

di tale comunicazione, il 15 febbraio 2018 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento,

indicando di aver pignorato il credito derivante dagli averi depositati presso

la banca sulla seconda relazione appena citata, limitatamente a fr. 16'000.–.

C. Con

ricorso del 26 febbraio 2018 RI 1 si aggrava contro il verbale in questione,

chiedendo di dichiararlo nullo o, in subordine, di annullarlo.

D. Con

osservazioni del 9 marzo 2018 il PI 3 si oppone al gravame, come pure l’UE

nelle sue del 28 marzo 2018. Le altre parti interessati sono invece rimaste

silenti.

E. Il

13 aprile 2018 il ricorrente ha presentato una replica spontanea con cui sostanzialmente

contesta le argomentazioni delle controparti e ribadisce le proprie

conclusioni. Visto l’esito del presente giudizio, tale allegato non è stato

trasmesso alle altre parti.

F. Mediante

ordinanza del 24 aprile 2018 il presidente di questa Camera ha invitato la PI 4

a produrre gli estratti del noto conto bancario, relativi al periodo dal 1°

gennaio 2017 al 23 gennaio 2018, ciò cui essa ha dato seguito il giorno successivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16

febbraio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene che “il

denaro” pignorato dall’UE è da considerarsi strumento

di lavoro nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, siccome egli è un giocatore

di poker professionista e – a suo dire – è un fatto notorio che lo strumento di

lavoro di un pokerista professionista è costituito, oltre che dalle proprie

conoscenze e abilità intellettuali di gioco, dal denaro, definito nel gergo del

poker “bankroll”. Fondandosi su alcuni articoli pubblicati in rete, egli rileva che i

professionisti indicano che il “bankroll” minimo varia in media dai 20 ai 25 “buy-ins” (espressione inglese

che sta per “la somma di denaro da pagare per prendere parte ad un torneo di

poker”, v. it.wikipedia.org/wiki/Buy-in). Ora, egli è del parere che, tenuto

conto di una media di 22.5 “buy-ins” e del fatto che gioca tornei con cosiddetti “bui” (vale a dire “puntate”, v. it.wikipedia.org/

wiki/Regole_e_meccanica_del_poker) di fr. 10.– e 20.–, il “bank­roll”

consigliabile nel suo caso si aggira attorno a fr.

45'000.– (pari a 22.5 “buy-ins” x 100 “bui” x fr. 20.–). Secondo l’insorgente, a tale somma

vanno aggiunti le spese necessarie al suo mantenimento e a quello della famiglia

per un mese così come un fondo di riserva del 15 a 20% di tali spese, sicché

l’importo complessivo di cui egli deve necessariamente disporre per continuare

la sua attività di giocatore professionista di poker ammonta – a sua detta – a

fr. 51'603.50 (“bankroll” di fr. 45'000.– + spese mensili di fr. 5'620.– + fondo di riserva di

fr. 983.50). A fronte di tali considerazioni e tenuto conto che al momento del

pignoramento il saldo del suo conto ammontava a € 40'647.88, equivalenti – secondo

l’insorgente – a fr. 46'765.40, egli ritiene che non vi sia spazio per alcun

pignoramento, ragione per cui il provvedimento dell’UE è nullo o annullabile.

3. Il

quesito da risolvere nel caso di specie è sapere in sostanza se una somma di

denaro, definita nel gergo del gioco del poker “bankroll”, possa

considerarsi assolutamente impignorabile, in quanto necessaria al debitore per

l’esercizio della sua professione di giocatore di poker.

3.1 Giusta

l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli

strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia

per l’esercizio della professione. Secondo il testo della norma, in principio

entrano in linea di conto soltanto i beni materiali mobili e inconsumabili,

ovvero gli oggetti che servono a conseguire un risultato nell’esercizio

di una professione, come gli strumenti, le macchine, i mobili

e i veicoli (Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 e 106 ad art. 92 LEF). La ratio legis della

norma è di sottrarre all’esproprio il diritto di proprietà degli strumenti di

lavoro dell’escusso per garantire la sua esistenza economica futura grazie al

lavoro (Gillié­ron, op. cit., n.

90 ad art. 92).

a) Il

denaro contante o i crediti, in particolare contro una banca, non paiono a

priori rientrare nella nozione di strumento di lavoro, poiché non sono oggetti inconsumabili prodotti per eseguire una determinata attività

nel contesto di una professione, come ad esempio uno strumento musicale per un

musicista professionista. Il Tribunale federale ha così

avuto occasione di stabilire che non fruiscono del beneficio previsto dalla

disposizione la cauzione versata da un artigiano a garanzia degli obblighi

derivantigli da un contratto collettivo di lavoro, non essendo tale investimento

paragonabile a materiale di lavoro necessario per un periodo limitato (DTF 65

III 11), e neppure l’indennità accordata a un ricamatore affinché non utilizzi

il suo macchinario per un periodo di tre mesi, dal momento ch’essa non

sostituisce un arnese necessario alla sua professione ai sensi di legge (DTF 49

III 98).

b) L’Alta Corte ha invece considerato impignorabile in virtù della norma

in questione il credito del calzolaio contro il suo cliente ove non abbia più a

disposizione materia prima né altro denaro per procurarsene (DTF 51 III 26-27),

come pure la parte del credito dell’appaltatore nei confronti del committente,

Considerandi

che corrisponde al valore della materia fornita dall’appaltatore e che non

eccede quanto quest’ultimo dovrebbe spendere per procurarsi la materia

necessaria per esercitare la sua professione per un mese (DTF 71 III 177).

L’impignorabilità dei predetti crediti è stata ammessa perché si trattava di

surrogati in denaro della merce o della materia prima di cui necessitava il

debitore per continuare a esercitare la sua professione per un periodo

limitato. Mediante tali decisioni è stata invero modificata la precedente

giurisprudenza secondo cui la norma in oggetto non era applicabile alle

provviste e alla materia prima in possesso del debitore per l’e­sercizio della

sua professione (cfr. DTF 35 I 638 e Gilliéron,

op. cit., n. 104 ad art. 92). L’impignorabilità della materia prima e dei

relativi surrogati è secondo la giurisprudenza limitata a un mese (DTF 63 III

63.

n. 17; 71 III 177).

3.2

Nel caso di specie l’UE ha pignorato,

limitatamente a fr. 16'000.–, il credito derivante dagli

averi depositati sulla relazione bancaria intestata al debitore presso la PI 4,

il cui saldo ammontava a circa fr. 47'900.– al momento del pignoramento. Il

ricorrente sostiene che tali averi costituiscono il cosiddetto “bankroll”,

ovvero il capitale minimo di cui egli necessita per esercitare la sua attività

di giocatore professionista di poker.

Come

visto, a prima vista il denaro contante e i crediti non ricadono sotto la nozione

di strumento di lavoro nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, a meno di assurgere

a surrogato in denaro delle provviste o della materia prima di cui il debitore

ha bisogno per esercitare la propria professione per un mese. Non è ovviamente il caso del poker praticato in modo

professionale. I soldi sono l’og­getto stesso del gioco.

In senso lato, tuttavia, il denaro contante o i crediti immediatamente

esigibili potrebbero essere considerati, teleologicamente, come la “materia

prima” del giocatore di poker professionista, che gli consente di guadagnarsi

la vita. Nel caso in esame, per i motivi che seguono la questione può invero rimanere

indecisa, come può esserlo quella di sapere se il gioco del poker può essere

considerato una professione nel senso del­l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF – la cui

risposta non si confonde con quella fornita in ambito fiscale – e se l’attività

del ricorrente è red­ditizia, ovvero se sono dati gli ulteriori due presupposti

dell’impi­gnorabilità degli strumenti di lavoro (v. Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 89 segg. ad art. 92 LEF).

3.3

In

effetti, per parità di trattamento con gli altri debitori professionisti, il

pokerista professionale non potrebbe pretendere che gli siano lasciati più del

contante o dei crediti immediatamente esigibili necessari alla sua attività per

un mese, oltre all’equivalente del minimo esistenziale suo e della famiglia

(giusta l’art. 93 LEF) durante il mese in cui è stato eseguito il pignoramento

(o più precisamente le spese indispensabili riferite a quel mese non an­cora pagate, cfr. sentenza della CEF 15.2011.75 del 23 dicembre 2011, RtiD 2012 II 902 n. 63c consid. 3.1). Dal profilo esecutivo egli non

potrebbe esigere di disporre inoltre di un “bankroll” o di un altro

fondo di riserva, allo stesso modo che il muratore, per fare un esempio, non

può chiedere che gli sia lasciata una riserva di soccorso per far fronte a imprevisti

(quali infortunio, malattia, calo delle ordinazioni, fallimento di clienti,

ecc.), suscettivi di mettere in pericolo la propria attività professionale. Il

diritto esecutivo protegge infatti solo gli strumenti di lavoro, non gli investimenti

né i capitali necessari alla sussistenza dell’attività professionale. Non vi

sarebbe del resto alcuna garanzia che l’escusso utilizzi effettivamente il

fondo di riserva allo scopo per cui è stato costituito (v. anche sotto consid.

3.

/b).

a) Dato

che, nella fattispecie, il ricorrente sostiene di giocare a poker 6-7 volte al

mese (doc. F accluso al ricorso), secondo i suoi stessi calcoli il suo

fabbisogno è al massimo di fr. 14'000.– mensili (7 “buy-ins” x 100 “bui” x fr. 20.–),

cui si aggiungono le sue spese esistenziali, pari a suo dire a fr. 5'620.–

mensili (ricorso ad 4). Il saldo non pignorato del noto conto dell’escusso, di

circa fr. 32'000.– (fr. 48'000.– ./. fr. 16'000.–), copre quindi ampiamente

l’importo per ipotesi impignorabile, che non eccederebbe fr. 20'000.–, a

prescindere dal fatto che il suo minimo esistenziale pare in realtà inferiore a

fr. 5'000.– (il supplemento per figli di meno di 10 anni è di fr. 400.– e non

di fr. 600.–, mentre i premi delle assicurazioni malattia complementari non

sono computabili nel minimo esistenziale ed è dubbio che lo sia la retta per

gli studi universitari della moglie).

b) Non

si può del resto tralasciare di osservare come lo stesso ricorrente, a dispetto

delle sue considerazioni teoriche sulla nozione di “bankroll”, in pratica non si

attiene alle regole enunciate, siccome nel 2017, dal 30 marzo fino al momento

del pignoramento, il saldo del suo conto presso la Raiffeisen è stato costantemente

inferiore all’importo di fr. 51'603.50 da lui dichiarato intangibile, ma

comunque sia superiore (ancorché di poco dal 18 al 30 settembre) alla somma

pignorata di fr. 16'000.–. E negli anni passati (dal 2011 al 2014) la sua

sostanza risultava addirittura nulla (doc. E).

c) Il

ricorso va di conseguenza respinto. L’UE valuterà se denunciare penalmente il

ricorrente per non averlo informato, in occasione del suo interrogatorio del 19

gennaio 2018, sull’esistenza del conto poi pignorato.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–;

–, ,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.