15.2018.27
Ricorso contro la stima di beni pignorati (azioni e credito correntista). Ricorso a un perito. Rinuncia alla realizzazione dei beni pignorati ove il valore dei beni pignorati non copre le spese
20 luglio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.27
Lugano
20 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 aprile 2018 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio avverso il valore di stima assegnato ai beni pignorati nell’esecuzione
n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Con decreto dell’11 luglio 2016
(inc. SO.2016.2728), su istanza della RI 1 (in seguito: “RI 1”) diretta contro PI
1 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato
esecutiva in Svizzera l’ordinanza emessa il 28 aprile 2016 dal Tribunale di __________
(Italia) e decretato, quale misura conservativa, il sequestro in particolare
delle azioni delle società PI 2 e PI 3, dei crediti e pretese di PI 1 nei
confronti di quelle società, così come di tutti gli averi patrimoniali intestati
a dette società o da esse detenuti, sino a concorrenza di fr. 1'087'399.16
oltre agli accessori.
B. Il 21 luglio 2016, l’Ufficio di esecuzione (UE)
di Lugano ha sequestrato, segnatamente, 100 azioni al portatore dell’PI 2
(Lugano) di fr. 1'000.– cadauna, rappresentanti il suo intero capitale
azionario, un credito correntista della società (recte: di PI 1) di fr. 1'260'938.03
al 31 dicembre 2014 e un conto dell’PI 2 presso la PI 3 con un saldo di fr. 2'483.–,
assegnando a ognuno di questi tre attivi un valore di stima di fr. 1.–.
C. Con
un primo ricorso del 2 agosto 2016 (inc. n. 15.2016.66) la RI 1 ha chiesto,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che
Fatti
i valori di stima indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non
vincolanti, e dovranno se necessario essere rivalutati
nel proseguimento della procedura tenendo conto della partecipazione
totalitaria dell’PI 2 nell’E__________ S.r.l., postulando inoltre la rettifica
della designazione del titolare del credito correntista sequestrato. In via
subordinata la ricorrente ha richiesto che l’eventuale nuova stima sia eseguita
“se del caso” da un perito e che
sia accertato “se non sia auspicabile” la realizzazione del credito correntista e
delle azioni dell’PI 2 in un solo lotto. In via ancor più subordinata, infine,
la ricorrente ha chiesto che sia ordinata una nuova stima tramite perizia.
D. Con
decisione del 6 settembre 2016 questa Camera ha respinto il ricorso nella
misura in cui lo stesso era ricevibile.
E. A convalida del sequestro la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso del
proprio credito sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE
di Lugano il 3 agosto 2016 per fr. 1'087'399.16 oltre ad accessori.
F. Con
decisione del 6 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta da PI 1 al PE per fr. 1'081'930.–
oltre agli interessi del 7% dal 23 agosto 2011 e per fr. 5'469.15 oltre
agli interessi del 7% dal 28 aprile 2016.
G. Avendo
la creditrice chiesto la continuazione dell’esecuzione, il 2 marzo 2018 l’UE ha
emesso contro PI 1 l’avviso di pignoramento e il 15 marzo 2018 ha pignorato i
beni già sequestrati, ovvero le 100
azioni al portatore dell’PI 2, il credito correntista di PI 1 nei
confronti della società e il conto dell’PI 2 (di cui l’escusso è il beneficiario
economico) presso la PI 3, assegnando nuovamente a ognuno di questi tre attivi
un valore di stima di fr. 1.–.
H. Con
un nuovo ricorso del 6 aprile 2018, la RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che il valore di stima
indicato nel verbale di pignoramento di complessivi fr. 3.– è simbolico e
non vincolante, e dovrà se necessario essere nuovamente valutato nel proseguimento della procedura tenendo conto del valore
della possibile realizzazione della partecipazione totalitaria dell’PI 2
nell’__________ S.r.l. In via subordinata, la ricorrente richiede di accertare
il carattere simbolico e non vincolante di quel valore di stima, affinché l’UE
non possa rifiutare la realizzazione considerando che tali beni non siano
sufficienti a coprire le spese di realizzazione. In via ancor più subordinata,
infine, la ricorrente postula una nuova valutazione dei beni tramite perizia, mediante
la quale il perito dovrà anche accertare la necessità di vendere il credito
dell’escusso e le azioni dell’PI 2 in un solo lotto per non pregiudicare il
valore complessivo di tali beni.
Con
decreto del 12 aprile 2018 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo
al ricorso.
I. Con
osservazioni del 7 maggio 2018 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica al patrocinatore della
ricorrente dell’atto impugnato avvenuta il 30 marzo 2018, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole che l’UE, invece di avvalersi di un perito, come avrebbe dovuto
fare se non era in grado di fare una valutazione, ha indicato un valore simbolico
di fr. 1.– per ogni bene pignorato. A mente della ricorrente quei beni hanno
un valore importante, anche nell’ipotesi più prudente, di diverse centinaia di
migliaia di franchi. Infatti le azioni dell’PI 2 e il credito dell’escusso nei
confronti di quest’ultima hanno un valore intrinseco pari ai beni in capo alla
partecipata italiana, la quale detiene immobili per un valore molto alto.
3. Per
l’art. 97 cpv. 1 LEF l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere,
ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata
con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono
chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del
regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza
della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3).
4. Come
già ricordato in fase di sequestro (sentenza 15.2016.66 del 6 settembre 2016),
il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di azioni è però consentito
soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di
Considerandi
azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella
misura in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non
compatibili con il termine legale massimo di realizzazione
di due mesi (sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 febbraio 2015
consid. 3.2). Ora, nel caso di specie le azioni della PI 2 non
sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque esclusa,
e ciò vale anche per il credito correntista che PI 1 vanta nei confronti
della società, il cui valore dipende dalla sostanza
economica della stessa.
5.
La
questione è del resto senza vero rilievo pratico, poiché lo scopo primario
della ricorrente non è tanto di ottenere una perizia dei beni pignorati – la
relativa domanda è subordinata a due altre prioritarie – quanto piuttosto di
prevenire il rischio che l’UE, in applicazione analogica dell’art. 127 LEF,
rinunci alla realizzazione in considerazione del valore insufficiente dei beni pignorati
(cfr. art. 92 cpv. 2 LEF) senza offrile la possibilità di anticipare le
spese di realizzazione. Motivo per cui la ricorrente chiede alla
Camera di precisare che l’UE non potrà sospendere la procedura di vendita
quando essa chiederà la realizzazione, fermo restando ch’essa anticiperà tutte
le spese necessarie.
5.1
A
ben vedere, questa domanda risulta prematura e quindi irricevibile, siccome l’UE
non ha ancora preso alcun provvedimento al riguardo, sicché un intervento della
Camera non si giustifica (v. art. 21 LEF).
5.2
Ad
ogni buon conto alla ricorrente e all’UE va ricordato che per l’art. 127 LEF se
appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’art. 126
LEF, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunciare alla
realizzazione e rilasciargli un attestato di carenza beni. Lo scopo di questa
disposizione è quello di permettere al creditore procedente di risparmiare delle
spese, tramite la rinuncia ad una realizzazione, che non appare possibile (Rutz/Roth in: Basler Kommentar,
SchKG II, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 127 LEF) e che non gli permetterebbe
di percepire alcun dividendo. Per il chiaro tenore di questa disposizione, la
rinuncia alla realizzazione può avvenire soltanto su istanza del creditore procedente
(Rutz/Roth, op. cit., n. 3
ad art. 127 LEF), che nel caso in esame non ha manifestato tale intenzione, ma
anzi pretende la messa all’incanto di quanto pignorato al momento in cui
presenterà la necessaria domanda di vendita.
5.3
È
ben vero che, sebbene l’art. 127 LEF preveda unicamente la possibilità per l’UE
di rinunciare alla vendita a domanda del procedente, la prassi ha introdotto la
facoltà per l’ufficio d’esecuzione di rinunciare d’ufficio alla realizzazione
quando, conformemente all’art. 92 cpv. 2 LEF, i beni non avrebbero dovuto essere
pignorati perché era senz’altro da presumere che il ricavo della realizzazione
non avrebbe ecceduto i costi della stessa (Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 6 ad art. 127 LEF; Rutz/Roth, op. cit., n. 4 ad art. 127).
Anche in questa ipotesi, però, il creditore pignorante può esigere la realizzazione
dei beni pignorati prendendo a suo carico i costi non coperti dalla stessa (Bettschart, op. cit., n.
6.
ad art. 127; Rutz/ Roth, op. cit., n. 4 ad art. 127).
5.4
Nel
caso specifico già con il reclamo la creditrice si è dichiarata disposta, se necessario, ad anticipare tutte le spese connesse alla realizzazione,
motivo per cui l’UE non potrà rinunciare d’ufficio alla realizzazione
di quanto pignorato ma potrà, se lo riterrà opportuno, chiedere alla procedente
l’anticipazione delle relative spese (art. 68 LEF).
6.
In
merito alla domanda principale del ricorso, nella sentenza del 2016 (inc.
15.2016
) la Camera ha già rammentato che a
fronte di fatti nuovi, come in particolare la presentazione di un’offerta d’acquisto
dei beni sequestrati o pignorati irrevocabile e garantita, il loro valore di
stima può essere aggiornato (sentenza del Tribunale federale 7B.77/2006 del
22.
agosto 2008 consid. 2 e 5). Nel caso di specie non risulta dagli atti che la
ricorrente abbia presentato all’UE l’offerta di acquisto in blocco degli attivi
pignorati per fr. 1'000'000.– acclusa al ricorso quale doc. I e abbia
fornito le necessarie garanzie di pagamento. Lo dovesse fare, l’UE potrà ancora
aggiornare le stime. Ad ogni modo, la domanda principale risulta al momento attuale
anch’essa prematura. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso va respinto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.