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Decisione

15.2018.27

Ricorso contro la stima di beni pignorati (azioni e credito correntista). Ricorso a un perito. Rinuncia alla realizzazione dei beni pignorati ove il valore dei beni pignorati non copre le spese

20 luglio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i valori di stima indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non

vincolanti, e dovranno se necessario essere rivalutati

nel proseguimento della procedura tenendo conto della partecipazione

totalitaria dell’PI 2 nell’E__________ S.r.l., postulando inoltre la rettifica

della designazione del titolare del credito correntista sequestrato. In via

subordinata la ricorrente ha richiesto che l’eventuale nuova stima sia eseguita

“se del caso” da un perito e che

sia accertato “se non sia auspicabile” la realizzazione del credito correntista e

delle azioni dell’PI 2 in un solo lotto. In via ancor più subordinata, infine,

la ricorrente ha chiesto che sia ordinata una nuova stima tramite perizia.

D. Con

decisione del 6 settembre 2016 questa Camera ha respinto il ricorso nella

misura in cui lo stesso era ricevibile.

E. A convalida del sequestro la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso del

proprio credito sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE

di Lugano il 3 agosto 2016 per fr. 1'087'399.16 oltre ad accessori.

F. Con

decisione del 6 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta da PI 1 al PE per fr. 1'081'930.–

oltre agli interessi del 7% dal 23 agosto 2011 e per fr. 5'469.15 oltre

agli interessi del 7% dal 28 aprile 2016.

G. Avendo

la creditrice chiesto la continuazione dell’esecuzione, il 2 marzo 2018 l’UE ha

emesso contro PI 1 l’avviso di pignoramento e il 15 marzo 2018 ha pignorato i

beni già sequestrati, ovvero le 100

azioni al portatore dell’PI 2, il credito correntista di PI 1 nei

confronti della società e il conto dell’PI 2 (di cui l’escusso è il beneficiario

economico) presso la PI 3, assegnando nuovamente a ognuno di questi tre attivi

un valore di stima di fr. 1.–.

H. Con

un nuovo ricorso del 6 aprile 2018, la RI 1 chiede, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che il valore di stima

indicato nel verbale di pignoramento di complessivi fr. 3.– è simbolico e

non vincolante, e dovrà se necessario essere nuovamente valutato nel proseguimento della procedura tenendo conto del valore

della possibile realizzazione della partecipazione totalitaria dell’PI 2

nell’__________ S.r.l. In via subordinata, la ricorrente richiede di accertare

il carattere simbolico e non vincolante di quel valore di stima, affinché l’UE

non possa rifiutare la realizzazione considerando che tali beni non siano

sufficienti a coprire le spese di realizzazione. In via ancor più subordinata,

infine, la ricorrente postula una nuova valutazione dei beni tramite perizia, mediante

la quale il perito dovrà anche accertare la necessità di vendere il credito

dell’escusso e le azioni dell’PI 2 in un solo lotto per non pregiudicare il

valore complessivo di tali beni.

Con

decreto del 12 aprile 2018 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo

al ricorso.

I. Con

osservazioni del 7 maggio 2018 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica al patrocinatore della

ricorrente dell’atto impugnato avvenuta il 30 marzo 2018, il ricorso è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole che l’UE, invece di avvalersi di un perito, come avrebbe dovuto

fare se non era in grado di fare una valutazione, ha indicato un valore simbolico

di fr. 1.– per ogni bene pignorato. A mente della ricorrente quei beni hanno

un valore importante, anche nell’ipotesi più prudente, di diverse centinaia di

migliaia di franchi. Infatti le azioni dell’PI 2 e il credito dell’escusso nei

confronti di quest’ultima hanno un valore intrinseco pari ai beni in capo alla

partecipata italiana, la quale detiene immobili per un valore molto alto.

3. Per

l’art. 97 cpv. 1 LEF l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi assistere,

ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata

con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono

chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del

regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di

fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza

della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3).

4. Come

già ricordato in fase di sequestro (sentenza 15.2016.66 del 6 settembre 2016),

il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di azioni è però consentito

soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di

Considerandi

azioni non quotate in borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella

misura in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non

compatibili con il termine legale massimo di realizzazione

di due mesi (sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 feb­braio 2015

consid. 3.2). Ora, nel caso di specie le azioni della PI 2 non

sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque esclusa,

e ciò vale anche per il credito correntista che PI 1 vanta nei confronti

della so­cietà, il cui valore dipende dalla sostanza

economica della stessa.

5.

La

questione è del resto senza vero rilievo pratico, poiché lo scopo primario

della ricorrente non è tanto di ottenere una perizia dei beni pignorati – la

relativa domanda è subordinata a due altre prioritarie – quanto piuttosto di

prevenire il rischio che l’UE, in applicazione analogica dell’art. 127 LEF,

rinunci alla realizzazione in considerazione del valore insufficiente dei beni pignorati

(cfr. art. 92 cpv. 2 LEF) senza offrile la possibilità di anticipare le

spese di realizzazione. Motivo per cui la ricorrente chiede alla

Camera di precisare che l’UE non potrà sospendere la procedura di vendita

quando essa chiederà la realizzazione, fermo restando ch’essa anticiperà tutte

le spese necessarie.

5.1

A

ben vedere, questa domanda risulta prematura e quindi irricevibile, siccome l’UE

non ha ancora preso alcun provvedimento al riguardo, sicché un intervento della

Camera non si giustifica (v. art. 21 LEF).

5.2

Ad

ogni buon conto alla ricorrente e all’UE va ricordato che per l’art. 127 LEF se

appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’art. 126

LEF, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunciare alla

realizzazione e rilasciargli un attestato di carenza beni. Lo scopo di questa

disposizione è quello di permettere al creditore procedente di risparmiare delle

spese, tramite la rinuncia ad una realizzazione, che non appare possibile (Rutz/Roth in: Basler Kommentar,

SchKG II, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 127 LEF) e che non gli permetterebbe

di percepire alcun dividendo. Per il chiaro tenore di questa disposizione, la

rinuncia alla realizzazione può avvenire soltanto su istanza del creditore procedente

(Rutz/Roth, op. cit., n. 3

ad art. 127 LEF), che nel caso in esame non ha manifestato tale intenzione, ma

anzi pretende la messa all’incanto di quanto pignorato al momento in cui

presenterà la necessaria domanda di vendita.

5.3

È

ben vero che, sebbene l’art. 127 LEF preveda unicamente la possibilità per l’UE

di rinunciare alla vendita a domanda del procedente, la prassi ha introdotto la

facoltà per l’ufficio d’esecuzio­­ne di rinunciare d’ufficio alla realizzazione

quando, conformemente all’art. 92 cpv. 2 LEF, i beni non avrebbero dovuto essere

pignorati perché era senz’altro da presumere che il ricavo della realizzazione

non avrebbe ecceduto i costi della stessa (Bett­schart in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 6 ad art. 127 LEF; Rutz/Roth, op. cit., n. 4 ad art. 127).

Anche in questa ipotesi, però, il creditore pignorante può esigere la realizzazione

dei beni pignorati prendendo a suo carico i costi non coperti dalla stessa (Bettschart, op. cit., n.

6.

ad art. 127; Rutz/ Roth, op. cit., n. 4 ad art. 127).

5.4

Nel

caso specifico già con il reclamo la creditrice si è dichiarata disposta, se necessario, ad anticipare tutte le spese connesse alla realizzazione,

motivo per cui l’UE non potrà rinunciare d’uffi­cio alla realizzazione

di quanto pignorato ma potrà, se lo riterrà opportuno, chiedere alla procedente

l’anticipazione delle relative spese (art. 68 LEF).

6.

In

merito alla domanda principale del ricorso, nella sentenza del 2016 (inc.

15.2016

) la Camera ha già rammentato che a

fronte di fatti nuovi, come in particolare la presentazione di un’offerta d’acquisto

dei beni sequestrati o pignorati irrevocabile e garantita, il loro valore di

stima può essere aggiornato (sentenza del Tribunale federale 7B.77/2006 del

22.

agosto 2008 consid. 2 e 5). Nel caso di specie non risulta dagli atti che la

ricorrente abbia presentato all’UE l’offerta di acquisto in blocco degli attivi

pignorati per fr. 1'000'000.– acclusa al ricorso quale doc. I e abbia

fornito le necessarie garanzie di pagamento. Lo dovesse fare, l’UE potrà ancora

aggiornare le stime. Ad ogni modo, la domanda principale risulta al momento attuale

anch’essa prematura. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il

ricorso va respinto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.