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Decisione

15.2018.28

Ricorso contro assegnazione termine azione di rivendicazione. Tempestività della rivendicazione

24 ottobre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nell’ambito

di varie procedure esecutive avviate nei confronti di PI 2 in particolare dallo Stato del Canton Ticino (ese­cuzione

n. [600]815526, relativa all’incasso

di un residuo d’im­­posta sull’utile immobiliare [TUI] di fr. 3'358.25), l’11 febbraio 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha

pignorato il credito di fr. 800'000.– del debitore nei confronti dei

coniugi PI 1. Verosimilmente a garanzia del suo debito di fr. 800'000.–,

nell’ottobre del 2014 PI 1 ha costituito tre cartelle ipotecarie al portatore

gravanti in primo e pari grado

la PPP n. __________2, che ha consegnato a PI 2 il 7

novembre 2014. Due di esse, di

fr. 365'000.– e fr. 300'000.–, sono poi state cedute a PI 3, mentre

la terza, di fr. 135'000.. è stata ceduta a PI 1 “a titolo di compensazione di

lavori previsti contrattualmente al momento della consegna, non compresi nel

prezzo di vendita di CHF 3'300'000.00 relativa all[e] PPP __________ e __________

del fondo base no. __________8 RFD di __________”. PI 2 è diventato proprietario della PPP n. __________2 il 12

maggio 2015.

Nella procedura esecutiva

citata in precedenza, il 7 ottobre 2015 l’UE di Mendrisio ha disposto il

pignoramento complementare della PPP n. __________2 unitamente alle tre cartelle ipotecarie

che la gravano, nel frattempo sequestrate penalmente in un procedimento penale a carico di PI 2 e,

sulla scorta di una decisione del procuratore pubblico del 19 ottobre 2015 ,poi

dissequestrate e trasmesse all’UE di Mendrisio. Avendo PI 3 dichiarato di essere proprietario di

tutte e tre le cartelle e avendo un creditore, PI 4, contestato la

rivendicazione, nella successiva azione promossa dal primo contro il secondo

limitatamente alle sole cartelle di fr. 365'000.– e fr. 300'000.–, il

29 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accertato la

titolarità dell’attore su quei due titoli e li ha liberati dal pignoramento.

C. In

precedenza, nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________

promosse il 4 luglio 2016 all’UE di Lugano a convalida dei decreti di sequestro

del 7 giugno 2016, fondati su altrettante richieste di garanzie di stessa data, emessi nei confronti di PI 2 a

favore della Confederazione Svizzera, dello Stato del

Cantone Ticino, del RI 3 e del RI 4 per l’incasso di fr. 1'400'000.– (imposta

federale), fr. 1'650'000.– (imposta cantonale TUI, fr. 1'050'000.– e fr. 15'000.–

(imposte comunali), oltre agli accessori, il 12 settembre 2016 l’UE di Lugano

ha pignorato la PPP n. __________2, annotando a verbale che le tre cartelle

ipotecarie gravanti la proprietà per piani sono depositate presso l’UE di

Mendrisio.

D. Il

22 marzo 2018, per il tramite del suo patrocinatore PI 1 ha chiesto alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud lo “sblocco” e la consegna della

cartella ipotecaria di fr. 135'000.– e il 27 marzo 2018 egli ha ribadito

personalmente la sua richiesta all’UE di Mendrisio.

E. Il

29 marzo 2018 l’UE di Mendrisio ha assegnato ai creditori il termine di 10

giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di PI 1.

F. Con

ricorso del 9 aprile 2018 lo RI 1, la RI 2, il RI 3 e il RI 4 hanno chiesto di

annullare l’assegnazione del termine per contestare la rivendicazione di

proprietà in quanto la stessa è, a loro giudizio, perenta. Con decreto del 16

aprile 2018 il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo.

G. Con

osservazioni 13 giugno 2018 l’UE di Mendrisio si è rimesso al giudizio della

Camera, precisando che entro il termine impartito gli interessati non avevano

presentato osservazioni al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 29 marzo 2018 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

Come

già rilevato nel decreto di effetto sospensivo, il rappresentante delle

ricorrenti, l’Ufficio esazione e condoni, ha erroneamente indicato di agire

nell’ambito delle procedure di sequestro della PPP n. __________2

amministrate dall’UE di Lugano, mentre il termine

contestato in realtà è stato assegnato il 29 marzo 2018 dall’UE

di Mendrisio allo Stato del Cantone Ticino (in relazione all’esecuzione n. __________6) e agli altri

creditori del gruppo (tra cui non figurano gli altri tre ricorrenti) nella

procedura di pignoramento della PPP e della (ormai sola) cartella ipotecaria di

fr. 135'000.–. Nella misura in cui, quindi, è formulato anche a nome della

Confederazione Svizzera e dei Comuni di RI 3 e RI 4 il ricorso è inammissibile.

2. I

ricorrenti evidenziano che i decreti di sequestro, i verbali di sequestro, i

precetti esecutivi e il verbale di pignoramento sono stati notificati al

debitore mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e

sul Foglio ufficiale cantonale il 1° luglio 2016 e il 16 settembre 2016. Essi

ritengono che PI 1, facendo

valere il proprio diritto di proprietà sulla cartella ipo­tecaria solo il 29 marzo 2018, ha tardato a notificare la propria rivendicazione,

disattendendo l’esigenza di celerità imposta dalla procedura. Il ritardo manca

di valide giustificazioni, motivo per il quale questo suo diritto sarebbe

perento.

3. Prima

di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se il pignoramento della

cartella sia valido e se la rivendicazione sia ricevibile.

3.1 Secondo

il Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi (RFF, RS 281.42), in effetti, una volta

pignorato il fondo, è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del

proprietario che lo gravano (art. 13 cpv. 2 RFF).

a) Ciò

vale però solo per i titoli di pegno eretti a nome dell’escusso sul proprio

fondo o di cui egli ha il possesso, purché non siano pignorati o costituiti in

pegno a favore dei creditori di terzi. L’uffi­cio d’esecuzione li deve prendere

in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF), non

Considerandi

tenerne conto nell’elenco oneri (art. 35 cpv. 1 RFF) e chiederne la cancellazione

unitamente all’iscrizione del trapasso del fondo a favore del­l’aggiudicatario

(art. 68 cpv. 1 lett. a RFF).

b) Se

invece il titolo di pegno immobiliare è a nome o in possesso di un terzo,

oppure è costituito in pegno a favore del creditore di un terzo, esso potrà

essere pignorato separatamente dal fondo, ma non potrà, ove il fondo sia stato

pignorato, essere realizzato separatamente da esso, ma dovrà figurare nell’elenco

degli oneri secondo il suo grado per l’importo indicato dal titolo o, se la

somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è

inferiore, per questa somma (art. 35 cpv. 2 RFF). Qualora, il credito garantito

essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all’aggiudicatario,

il titolo di pegno sarà estinto o ridotto nella misura in cui non risultasse

coperto dal prezzo di aggiudicazione (art. 68 cpv. 1 lett. a RFF).

c) Nel

caso in esame, l’UE di Mendrisio ha apparentemente considerato che la cartella

ipotecaria di fr. 135'000.– appartenesse a PI 2 siccome l’ha pignorata a

favore dei suoi creditori (e non dei creditori di PI 1). Si potrebbe discutere

se tale decisione sia corretta, dal momento che il Ministero pubblico, prima di

trasmettere la cartella all’UE, l’ha sequestrata nelle mani di PI 1, non di PI

2.

(decisione 19 ottobre 2015 del Procuratore pubblico Francesca Lanz, inc.

2013.

, pag. 3, 4° paragrafo). Fatto sta, ad ogni modo, che il pignoramento non

è stato impugnato. Quel che conta, ai fini dell’odierno giudizio, è che la cartella

ipotecaria rivendicata è attualmente fisicamente nelle mani dell’UE, sicché non

si può negare a priori che PI 1 possa avere un interesse degno di protezione a

rivendicarla (sotto consid. 3.2).

3.2

Ciò

posto, v’è da chiedersi se PI 1 sia legittimato a rivendicare la proprietà

della cartella già sin d’ora. In linea di massima, infatti, la rivendicazione

dei diritti di pegno immobiliare è ammissibile solo allo stadio dell’appuramento dell’elenco oneri (A. Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.

106.

e n. 17 ad art. 107 LEF; Rohner

in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11, 1°

trattino, ad art. 106 LEF). Tuttavia, la particolarità

del caso in rassegna è che la cartella è in possesso dell’UE. Si potrebbe

dunque riconoscere un interesse legittimo a chi se ne pretende titolare a farlo

accertare dal giudice (giusta l’art. 109 LEF), ad esempio nel caso in cui il

rivendicante volesse disporre del titolo a favore di un quarto senz’aspettare

il deposito dell’elenco oneri. Nel caso di specie, PI 1 non invoca invero alcun

motivo per cui rivendica la cartella ipotecaria di fr. 135'000.– solo ora.

Non è però necessario approfondire ulteriormente la questione, perché il

ricorso è comunque da accogliere per altre ragioni.

3.3

In

effetti, le controversie che oppongono diversi pretendenti in merito a

chi tra loro è il legittimo titolare della cartella non possono di principio

essere oggetto di un’azione di contestazione del­l’elenco oneri (DTF 140 III

238.

consid. 3.2.1; 87 III 64; sentenza del Tribunale federale 5A_285/2015 del

29.

giugno 2015 consid. 2.2.1; Stöckli/Duc

e Feuz in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 36 ad art. 138, risp. n.

131.

ad art. 140 LEF; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung

in der Spezialexekution, 2003, n. 172 e 529; Schle­gel/Zopfi in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 14 ad art. 140 LEF), salvo se si pone la questione del doppio turno d’asta (Jent-Sørensen, op.

cit., n. 530 con un riferimento a Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 133 ad art. 140 LEF; Piotet in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 10 ad art. 142 LEF e genericamente n. 30 ad art. 140), ma

devono essere decise fuori dall’esecuzione, l’ufficio dovendo nel frattempo

depositare il dividendo afferente alla cartella (art. 168 CO per analogia).

Il

motivo di tale esclusione è che la risoluzione delle controversie sulla

titolarità dei diritti di pegno gravanti il fondo da realizzare è priva d’interesse

diretto nella procedura esecutiva. Essa non deve pertanto essere rallentata con

l’avvio di una procedura di contestazione dell’elenco oneri. Ciò vale anche per

una (pregressa) procedura di rivendicazione a norma degli art. 106 segg. LEF

(cui l’art. 140 cpv. 2 LEF del resto rinvia). Vero è che la dottrina riserva l’ipotesi

in cui l’accertamento della titolarità del diritto di pegno è necessario prima

della realizzazione per stabilire chi sia legittimato a chiedere il doppio

turno d’asta. Tale questione, tuttavia, non si pone prima del deposito dell’elenco

oneri, atto in base al quale si potrà determinare se sussistono sul fondo oneri

potenzialmente svalorizzanti, di cui il titolare del pegno potrebbe avere

interesse a chiedere l’eliminazione con la procedura del doppio turno d’asta.

La rivendicazione di PI 1 è quindi perlomeno prematura, sicché l’UE non avrebbe

dovuto darvi seguito. In questo senso il ricorso merita accoglimento.

4.

Per

abbondanza sia aggiunto che se la rivendicazione non fosse da considerare

prematura, dovrebbe esse ritenuta tardiva.

4.1

Sebbene

la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere

fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2

LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro

un breve termine appropriato alle circostanze,

che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale

federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del

terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione

oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III 125, consid. 2/a,

con rif.; sentenza del Tribunale federale 5A_25/2014 del 28

novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del 24 marzo 2010,

RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può avvenire non solo quando il terzo

ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il

decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo

incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo

non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 segg.).

La

perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce

alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma

non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art.

106).

4.2

Nel caso in esame, nelle sue

osservazioni al ricorso l’UE ha rilevato a ragione che la decisione di

dissequestro penale della cartella di fr. 135'000.– e di trasmissione all’UE di

Mendrisio emanata il 19 ottobre 2015 dal Procuratore pubblico Francesca Lanz è

stata notificata anche a PI 1, tanto che il suo patrocinatore l’ha allegata

alla sua richiesta di “sblocco” del 22 marzo 2018 (sopra ad D). Egli è pertanto a conoscenza del pignoramento

del titolo da quasi tre anni. Poiché egli non invoca alcun motivo

legittimo per giustificare il ritardo a formulare la sua rivendicazione

solo ora, essa risulterebbe, comunque sia, manifestamente tardiva e dunque

perenta.

5.

In

definitiva, la decisione impugnata va così annullata e riformata nel senso che non viene dato alcun seguito alla rivendicazione di PI 1.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura i cui è formulato anche a nome della Confederazione

Svizzera e dei Comuni di Lugano e Morbio Inferiore il ricorso è inammissibile.

2. Il

ricorso dello Stato del Cantone Ticino è accolto. Di conseguenza il

provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso che non viene dato

alcun seguito alla rivendicazione di PI 1.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– avv. __________,

__________, __________;

–PI 2, __________,

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.