15.2018.28
Ricorso contro assegnazione termine azione di rivendicazione. Tempestività della rivendicazione
24 ottobre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.28
Lugano
24 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 9 aprile 2018 di
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
RI 3, __________
RI 4, __________
(rappresentati dall’RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano (recte: Mendrisio), o meglio contro l’assegnazione del termine per contestare la rivendicazione
della proprietà formulata da
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
emessa il 29 marzo 2018 nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ (recte: n. __________6)
promosse dai ricorrenti (recte: dallo Stato del Cantone Ticino) nei confronti
di
PI 2, __________
ritenuto
in fatto: A. Il
30 maggio 2008 PI 2 ha acquistato il fondo n. __________8 RFD di __________
grazie a finanziamenti di fr. 185'000.– e € 793'905.38 forniti da PI 3.
Una delle due ville edificate sul fondo – e più precisamente sulle proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ – è stata venduta il 20 dicembre 2013 a PI 1 per fr. 3'330'000.–. È
stato convenuto che parte del prezzo, stabilita in fr. 800'000.–, sarebbe
stata soluta con la vendita di un appartamento di proprietà di PI 1 e della
moglie __________ (PPP n. __________2
del fondo n. __________0 RFD di __________).
Fatti
B. Nell’ambito
di varie procedure esecutive avviate nei confronti di PI 2 in particolare dallo Stato del Canton Ticino (esecuzione
n. [600]815526, relativa all’incasso
di un residuo d’imposta sull’utile immobiliare [TUI] di fr. 3'358.25), l’11 febbraio 2014 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha
pignorato il credito di fr. 800'000.– del debitore nei confronti dei
coniugi PI 1. Verosimilmente a garanzia del suo debito di fr. 800'000.–,
nell’ottobre del 2014 PI 1 ha costituito tre cartelle ipotecarie al portatore
gravanti in primo e pari grado
la PPP n. __________2, che ha consegnato a PI 2 il 7
novembre 2014. Due di esse, di
fr. 365'000.– e fr. 300'000.–, sono poi state cedute a PI 3, mentre
la terza, di fr. 135'000.. è stata ceduta a PI 1 “a titolo di compensazione di
lavori previsti contrattualmente al momento della consegna, non compresi nel
prezzo di vendita di CHF 3'300'000.00 relativa all[e] PPP __________ e __________
del fondo base no. __________8 RFD di __________”. PI 2 è diventato proprietario della PPP n. __________2 il 12
maggio 2015.
Nella procedura esecutiva
citata in precedenza, il 7 ottobre 2015 l’UE di Mendrisio ha disposto il
pignoramento complementare della PPP n. __________2 unitamente alle tre cartelle ipotecarie
che la gravano, nel frattempo sequestrate penalmente in un procedimento penale a carico di PI 2 e,
sulla scorta di una decisione del procuratore pubblico del 19 ottobre 2015 ,poi
dissequestrate e trasmesse all’UE di Mendrisio. Avendo PI 3 dichiarato di essere proprietario di
tutte e tre le cartelle e avendo un creditore, PI 4, contestato la
rivendicazione, nella successiva azione promossa dal primo contro il secondo
limitatamente alle sole cartelle di fr. 365'000.– e fr. 300'000.–, il
29 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accertato la
titolarità dell’attore su quei due titoli e li ha liberati dal pignoramento.
C. In
precedenza, nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________
promosse il 4 luglio 2016 all’UE di Lugano a convalida dei decreti di sequestro
del 7 giugno 2016, fondati su altrettante richieste di garanzie di stessa data, emessi nei confronti di PI 2 a
favore della Confederazione Svizzera, dello Stato del
Cantone Ticino, del RI 3 e del RI 4 per l’incasso di fr. 1'400'000.– (imposta
federale), fr. 1'650'000.– (imposta cantonale TUI, fr. 1'050'000.– e fr. 15'000.–
(imposte comunali), oltre agli accessori, il 12 settembre 2016 l’UE di Lugano
ha pignorato la PPP n. __________2, annotando a verbale che le tre cartelle
ipotecarie gravanti la proprietà per piani sono depositate presso l’UE di
Mendrisio.
D. Il
22 marzo 2018, per il tramite del suo patrocinatore PI 1 ha chiesto alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud lo “sblocco” e la consegna della
cartella ipotecaria di fr. 135'000.– e il 27 marzo 2018 egli ha ribadito
personalmente la sua richiesta all’UE di Mendrisio.
E. Il
29 marzo 2018 l’UE di Mendrisio ha assegnato ai creditori il termine di 10
giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di PI 1.
F. Con
ricorso del 9 aprile 2018 lo RI 1, la RI 2, il RI 3 e il RI 4 hanno chiesto di
annullare l’assegnazione del termine per contestare la rivendicazione di
proprietà in quanto la stessa è, a loro giudizio, perenta. Con decreto del 16
aprile 2018 il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo.
G. Con
osservazioni 13 giugno 2018 l’UE di Mendrisio si è rimesso al giudizio della
Camera, precisando che entro il termine impartito gli interessati non avevano
presentato osservazioni al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 29 marzo 2018 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
Come
già rilevato nel decreto di effetto sospensivo, il rappresentante delle
ricorrenti, l’Ufficio esazione e condoni, ha erroneamente indicato di agire
nell’ambito delle procedure di sequestro della PPP n. __________2
amministrate dall’UE di Lugano, mentre il termine
contestato in realtà è stato assegnato il 29 marzo 2018 dall’UE
di Mendrisio allo Stato del Cantone Ticino (in relazione all’esecuzione n. __________6) e agli altri
creditori del gruppo (tra cui non figurano gli altri tre ricorrenti) nella
procedura di pignoramento della PPP e della (ormai sola) cartella ipotecaria di
fr. 135'000.–. Nella misura in cui, quindi, è formulato anche a nome della
Confederazione Svizzera e dei Comuni di RI 3 e RI 4 il ricorso è inammissibile.
2. I
ricorrenti evidenziano che i decreti di sequestro, i verbali di sequestro, i
precetti esecutivi e il verbale di pignoramento sono stati notificati al
debitore mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e
sul Foglio ufficiale cantonale il 1° luglio 2016 e il 16 settembre 2016. Essi
ritengono che PI 1, facendo
valere il proprio diritto di proprietà sulla cartella ipotecaria solo il 29 marzo 2018, ha tardato a notificare la propria rivendicazione,
disattendendo l’esigenza di celerità imposta dalla procedura. Il ritardo manca
di valide giustificazioni, motivo per il quale questo suo diritto sarebbe
perento.
3. Prima
di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se il pignoramento della
cartella sia valido e se la rivendicazione sia ricevibile.
3.1 Secondo
il Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi (RFF, RS 281.42), in effetti, una volta
pignorato il fondo, è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del
proprietario che lo gravano (art. 13 cpv. 2 RFF).
a) Ciò
vale però solo per i titoli di pegno eretti a nome dell’escusso sul proprio
fondo o di cui egli ha il possesso, purché non siano pignorati o costituiti in
pegno a favore dei creditori di terzi. L’ufficio d’esecuzione li deve prendere
in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF), non
Considerandi
tenerne conto nell’elenco oneri (art. 35 cpv. 1 RFF) e chiederne la cancellazione
unitamente all’iscrizione del trapasso del fondo a favore dell’aggiudicatario
(art. 68 cpv. 1 lett. a RFF).
b) Se
invece il titolo di pegno immobiliare è a nome o in possesso di un terzo,
oppure è costituito in pegno a favore del creditore di un terzo, esso potrà
essere pignorato separatamente dal fondo, ma non potrà, ove il fondo sia stato
pignorato, essere realizzato separatamente da esso, ma dovrà figurare nell’elenco
degli oneri secondo il suo grado per l’importo indicato dal titolo o, se la
somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è
inferiore, per questa somma (art. 35 cpv. 2 RFF). Qualora, il credito garantito
essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all’aggiudicatario,
il titolo di pegno sarà estinto o ridotto nella misura in cui non risultasse
coperto dal prezzo di aggiudicazione (art. 68 cpv. 1 lett. a RFF).
c) Nel
caso in esame, l’UE di Mendrisio ha apparentemente considerato che la cartella
ipotecaria di fr. 135'000.– appartenesse a PI 2 siccome l’ha pignorata a
favore dei suoi creditori (e non dei creditori di PI 1). Si potrebbe discutere
se tale decisione sia corretta, dal momento che il Ministero pubblico, prima di
trasmettere la cartella all’UE, l’ha sequestrata nelle mani di PI 1, non di PI
2.
(decisione 19 ottobre 2015 del Procuratore pubblico Francesca Lanz, inc.
2013.
, pag. 3, 4° paragrafo). Fatto sta, ad ogni modo, che il pignoramento non
è stato impugnato. Quel che conta, ai fini dell’odierno giudizio, è che la cartella
ipotecaria rivendicata è attualmente fisicamente nelle mani dell’UE, sicché non
si può negare a priori che PI 1 possa avere un interesse degno di protezione a
rivendicarla (sotto consid. 3.2).
3.2
Ciò
posto, v’è da chiedersi se PI 1 sia legittimato a rivendicare la proprietà
della cartella già sin d’ora. In linea di massima, infatti, la rivendicazione
dei diritti di pegno immobiliare è ammissibile solo allo stadio dell’appuramento dell’elenco oneri (A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.
106.
e n. 17 ad art. 107 LEF; Rohner
in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11, 1°
trattino, ad art. 106 LEF). Tuttavia, la particolarità
del caso in rassegna è che la cartella è in possesso dell’UE. Si potrebbe
dunque riconoscere un interesse legittimo a chi se ne pretende titolare a farlo
accertare dal giudice (giusta l’art. 109 LEF), ad esempio nel caso in cui il
rivendicante volesse disporre del titolo a favore di un quarto senz’aspettare
il deposito dell’elenco oneri. Nel caso di specie, PI 1 non invoca invero alcun
motivo per cui rivendica la cartella ipotecaria di fr. 135'000.– solo ora.
Non è però necessario approfondire ulteriormente la questione, perché il
ricorso è comunque da accogliere per altre ragioni.
3.3
In
effetti, le controversie che oppongono diversi pretendenti in merito a
chi tra loro è il legittimo titolare della cartella non possono di principio
essere oggetto di un’azione di contestazione dell’elenco oneri (DTF 140 III
238.
consid. 3.2.1; 87 III 64; sentenza del Tribunale federale 5A_285/2015 del
29.
giugno 2015 consid. 2.2.1; Stöckli/Duc
e Feuz in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 36 ad art. 138, risp. n.
131.
ad art. 140 LEF; Ingrid Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung
in der Spezialexekution, 2003, n. 172 e 529; Schlegel/Zopfi in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 14 ad art. 140 LEF), salvo se si pone la questione del doppio turno d’asta (Jent-Sørensen, op.
cit., n. 530 con un riferimento a Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 133 ad art. 140 LEF; Piotet in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 10 ad art. 142 LEF e genericamente n. 30 ad art. 140), ma
devono essere decise fuori dall’esecuzione, l’ufficio dovendo nel frattempo
depositare il dividendo afferente alla cartella (art. 168 CO per analogia).
Il
motivo di tale esclusione è che la risoluzione delle controversie sulla
titolarità dei diritti di pegno gravanti il fondo da realizzare è priva d’interesse
diretto nella procedura esecutiva. Essa non deve pertanto essere rallentata con
l’avvio di una procedura di contestazione dell’elenco oneri. Ciò vale anche per
una (pregressa) procedura di rivendicazione a norma degli art. 106 segg. LEF
(cui l’art. 140 cpv. 2 LEF del resto rinvia). Vero è che la dottrina riserva l’ipotesi
in cui l’accertamento della titolarità del diritto di pegno è necessario prima
della realizzazione per stabilire chi sia legittimato a chiedere il doppio
turno d’asta. Tale questione, tuttavia, non si pone prima del deposito dell’elenco
oneri, atto in base al quale si potrà determinare se sussistono sul fondo oneri
potenzialmente svalorizzanti, di cui il titolare del pegno potrebbe avere
interesse a chiedere l’eliminazione con la procedura del doppio turno d’asta.
La rivendicazione di PI 1 è quindi perlomeno prematura, sicché l’UE non avrebbe
dovuto darvi seguito. In questo senso il ricorso merita accoglimento.
4.
Per
abbondanza sia aggiunto che se la rivendicazione non fosse da considerare
prematura, dovrebbe esse ritenuta tardiva.
4.1
Sebbene
la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere
fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2
LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro
un breve termine appropriato alle circostanze,
che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale
federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il diritto del
terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la rivendicazione
oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III 125, consid. 2/a,
con rif.; sentenza del Tribunale federale 5A_25/2014 del 28
novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del 24 marzo 2010,
RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può avvenire non solo quando il terzo
ritarda la notificazione delle sue pretese con l’intenzione di ostacolare il
decorso dell’esecuzione, ma anche quando egli, senza dolo, agisce in altro modo
incompatibile con le regole della buona fede, in particolare quando il ritardo
non è giustificato da alcun motivo legittimo (DTF 106 III 57 segg.).
La
perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce
alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma
non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art.
106).
4.2
Nel caso in esame, nelle sue
osservazioni al ricorso l’UE ha rilevato a ragione che la decisione di
dissequestro penale della cartella di fr. 135'000.– e di trasmissione all’UE di
Mendrisio emanata il 19 ottobre 2015 dal Procuratore pubblico Francesca Lanz è
stata notificata anche a PI 1, tanto che il suo patrocinatore l’ha allegata
alla sua richiesta di “sblocco” del 22 marzo 2018 (sopra ad D). Egli è pertanto a conoscenza del pignoramento
del titolo da quasi tre anni. Poiché egli non invoca alcun motivo
legittimo per giustificare il ritardo a formulare la sua rivendicazione
solo ora, essa risulterebbe, comunque sia, manifestamente tardiva e dunque
perenta.
5.
In
definitiva, la decisione impugnata va così annullata e riformata nel senso che non viene dato alcun seguito alla rivendicazione di PI 1.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura i cui è formulato anche a nome della Confederazione
Svizzera e dei Comuni di Lugano e Morbio Inferiore il ricorso è inammissibile.
2. Il
ricorso dello Stato del Cantone Ticino è accolto. Di conseguenza il
provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso che non viene dato
alcun seguito alla rivendicazione di PI 1.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– avv. __________,
__________, __________;
–PI 2, __________,
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.