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Decisione

15.2018.29

Ricorso contro il precetto esecutivo, di cui l’escusso contesta la notifica e contro il quale pretende d’interporre opposizione. Tardività del ricorso e dell’opposizione. Prova della notifica

20 aprile 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.29

Lugano

20 aprile 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 15 febbraio 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 12 ottobre 2017

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16

agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1

per l’incasso di fr. 500'000.– oltre agli interessi del 7.5% dal 13 giugno

2014;

Considerandi

che

il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso il 12 ottobre 2017;

che

non avendo egli interposto opposizione, in base alla domanda di continuazione

dell’esecuzione formulata dall’escutente il 20 novembre 2017, il 4 dicembre

l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 gennaio 2018;

che

con il ricorso in esame, consegnato brevi manu all’UE il 15 febbraio 2018, RI 1

allega di essere venuto a conoscenza dell’esecuzione solo con la comunicazione

del 17 gennaio 2018 dell’UE

e d’intendere interporre opposizione totale prin­cipalmente perché non gli sarebbe mai stato notificato alcun precetto esecutivo,

né direttamente né indirettamente, e in secondo luogo perché contesta l’importo

del credito;

che

sia la procedente, nel suo scritto del 22 febbraio 2018, sia l’UE con

osservazioni dell’11 aprile 2018 ritengono che il ricorso sia irricevibile,

siccome tardivo, e comunque da respingere;

che

RI 1, infatti, ammette di essere venuto a conoscenza del precetto esecutivo

tramite la comunicazione dell’UE del 17 gennaio 2018;

che

sia il ricorso sia l’opposizione, interposti solo il successivo 15 febbraio,

ovvero più di 10 giorni dopo il momento in cui egli avrebbe potuto farsi

consegnare una copia del precetto esecutivo, appaiono manifestamente tardivi e

pertanto irricevibili (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF);

che

del resto non vi è alcun dubbio che il precetto esecutivo gli è stato

consegnato il 12 ottobre 2017 dalla Polizia comunale di __________, come

attestato dall’agente notificatore __________ a tergo dello stesso atto

esecutivo;

che

anche se fosse ricevibile il ricorso, al limite del temerario, andrebbe di

conseguenza respinto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.