15.2018.29
Ricorso contro il precetto esecutivo, di cui l’escusso contesta la notifica e contro il quale pretende d’interporre opposizione. Tardività del ricorso e dell’opposizione. Prova della notifica
20 aprile 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.29
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 15 febbraio 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 12 ottobre 2017
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16
agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro RI 1
per l’incasso di fr. 500'000.– oltre agli interessi del 7.5% dal 13 giugno
2014;
Considerandi
che
il precetto esecutivo è stato notificato all’escusso il 12 ottobre 2017;
che
non avendo egli interposto opposizione, in base alla domanda di continuazione
dell’esecuzione formulata dall’escutente il 20 novembre 2017, il 4 dicembre
l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 16 gennaio 2018;
che
con il ricorso in esame, consegnato brevi manu all’UE il 15 febbraio 2018, RI 1
allega di essere venuto a conoscenza dell’esecuzione solo con la comunicazione
del 17 gennaio 2018 dell’UE
e d’intendere interporre opposizione totale principalmente perché non gli sarebbe mai stato notificato alcun precetto esecutivo,
né direttamente né indirettamente, e in secondo luogo perché contesta l’importo
del credito;
che
sia la procedente, nel suo scritto del 22 febbraio 2018, sia l’UE con
osservazioni dell’11 aprile 2018 ritengono che il ricorso sia irricevibile,
siccome tardivo, e comunque da respingere;
che
RI 1, infatti, ammette di essere venuto a conoscenza del precetto esecutivo
tramite la comunicazione dell’UE del 17 gennaio 2018;
che
sia il ricorso sia l’opposizione, interposti solo il successivo 15 febbraio,
ovvero più di 10 giorni dopo il momento in cui egli avrebbe potuto farsi
consegnare una copia del precetto esecutivo, appaiono manifestamente tardivi e
pertanto irricevibili (art. 17 cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF);
che
del resto non vi è alcun dubbio che il precetto esecutivo gli è stato
consegnato il 12 ottobre 2017 dalla Polizia comunale di __________, come
attestato dall’agente notificatore __________ a tergo dello stesso atto
esecutivo;
che
anche se fosse ricevibile il ricorso, al limite del temerario, andrebbe di
conseguenza respinto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.