Lexipedia

Decisione

15.2018.3

Pignoramento provvisorio; azione di disconoscimento di debito; restrizione del diritto di disporre di un fondo da pignorare annotata prima della notifica dell’avviso di pignoramento

8 gennaio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.3

Lugano

8 gennaio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 22 dicembre 2017 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il pignoramento e l’avviso di pignoramento eseguiti il 4

dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente

dalla Comunione ereditaria fu PI

1 composta da

PI 2, __________

PI 3, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

(patrocinati dall’__________. PA

2, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2016

dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, i summenzionati membri della comunione

ereditaria fu PI 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'100'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2013;

che

con sentenza del 4 dicembre 2017, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso

contro il precetto esecutivo (inc. SO.2017.750);

che il 13 dicembre 2017 l’UE ha pignorato

diversi beni dell’escus­­so, in particolare il fondo n. __________

RFD di __________ e le quote di proprietà per piani n. __________

della particella n. __________ RFD di __________, facendo iscrivere a registro

fondiario le relative restrizioni del diritto di disporre, e ha emesso un

avviso di pignoramento per il 24 gennaio 2018;

che

il 20 dicembre 2017 RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento di debito alla

medesima Pretura;

che

con il ricorso in esame, del 22 dicembre 2017, RI 1 chiede, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, di annullare tutti gli atti esecutivi del 13 dicembre

2017 e la fattura “saldo di un’esecuzione”;

che

nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017 l’UE preavvisa negativamente la

concessione dell’effetto sospensivo;

che

il ricorrente afferma a torto che un pignoramento non può essere disposto “in presenza dell’azione di disconoscimento

del debito e quindi con il rigetto dell’opposizione non ancora divenuto

definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)”;

che

dall’art. 83 cpv. 1 LEF risulta in effetti che spirato il termine del pagamento

(di 20 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 2

LEF) il creditore che ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può

chiedere, se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via del fallimento,

il pignoramento provvisorio dei beni dell’escusso;

che

il pignoramento provvisorio si esegue come il pignoramento definitivo (DTF 119

III 95 consid. 2/b) – l’unica differenza tra i due tipi di pignoramento è che

quello provvisorio non conferisce al creditore il diritto di chiedere la

realizzazione dei beni pignorati (art. 118 LEF) – e pertanto giustifica in

particolare l’iscrizione di una restrizione del diritto di disporre sui fondi

dell’escusso (art. 101 cpv. 1 LEF);

che

la pendenza di un’azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo all’esecuzione

del pignoramento provvisorio: anzi, è proprio in considerazione di siffatta

ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato, di

ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del debitore (sentenze della CEF 15.2012.20 del 7 marzo 2012 consid. 7 e del

Tribunale cantonale vallesano del 19 luglio 2012 in BlSchK 2014, 183; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 6 ad art. 83 LEF);

che

il pignoramento provvisorio può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso

non abbia concesso effetto sospensivo al reclamo (eventuale) contro la sentenza

di rigetto dell’opposizione a norma dell’art. 325 cpv. 2 CPC (sentenza della

CEF 15.2012.132 del 15 gennaio 2013, RtiD 2013 II 918 n. 54c consid. 1; era già

così prima del 1° gennaio 2011: sentenza 15.2010.52 del 15 giugno 2010);

che

nel caso in rassegna il ricorrente non allega di avere ricorso contro la sentenza

di rigetto dell’opposizione, benché gli sia stata regolarmente notificata (doc.

B accluso al ricorso);

che

in merito alla censura con la quale il ricorrente si lamenta di non essere

stato interpellato prima del pignoramento, va ricordato che all’ufficio d’esecuzione

è riconosciuto la facoltà di adottare delle misure (super)provvisorie a tutela

degli interessi del creditore non appena giunta la domanda di proseguimento

dell’esecu­­zione, e ciò ancor prima della notifica dell’avviso di pignoramento

(DTF 115 III 44 consid. 2; 142 III 646

consid. 2.1), come in particolare l’annotazione nel registro fondiario di una

restrizione del diritto di disporre del fondo da pignorare (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 8 ad art. 90 LEF);

che

l’escusso avrà comunque modo di esprimersi sul pignoramento in sede di

esecuzione dello stesso, fissata nella fattispecie il 24 gennaio 2018;

che

infondato, nella misura in cui verte sulle restrizioni del diritto di disporre,

il ricorso va respinto;

che

relativamente all’avviso di pignoramento e alla fattura acclusa allo stesso (onde permettergli, occorrendo, di estinguere l’ese­­cuzione

e ottenere la revoca del pignoramento), RI 1 non motiva neppure sommariamente

il suo ricorso, che su questo punto si rivela inammissibile (art. 7 cpv. 3

lett. b LPR);

che

con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.