15.2018.3
Pignoramento provvisorio; azione di disconoscimento di debito; restrizione del diritto di disporre di un fondo da pignorare annotata prima della notifica dell’avviso di pignoramento
8 gennaio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.3
Lugano
8 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 22 dicembre 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il pignoramento e l’avviso di pignoramento eseguiti il 4
dicembre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente
dalla Comunione ereditaria fu PI
1 composta da
PI 2, __________
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
(patrocinati dall’__________. PA
2, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2016
dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, i summenzionati membri della comunione
ereditaria fu PI 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'100'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2013;
che
con sentenza del 4 dicembre 2017, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso
contro il precetto esecutivo (inc. SO.2017.750);
che il 13 dicembre 2017 l’UE ha pignorato
diversi beni dell’escusso, in particolare il fondo n. __________
RFD di __________ e le quote di proprietà per piani n. __________
della particella n. __________ RFD di __________, facendo iscrivere a registro
fondiario le relative restrizioni del diritto di disporre, e ha emesso un
avviso di pignoramento per il 24 gennaio 2018;
che
il 20 dicembre 2017 RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento di debito alla
medesima Pretura;
che
con il ricorso in esame, del 22 dicembre 2017, RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, di annullare tutti gli atti esecutivi del 13 dicembre
2017 e la fattura “saldo di un’esecuzione”;
che
nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017 l’UE preavvisa negativamente la
concessione dell’effetto sospensivo;
che
il ricorrente afferma a torto che un pignoramento non può essere disposto “in presenza dell’azione di disconoscimento
del debito e quindi con il rigetto dell’opposizione non ancora divenuto
definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF)”;
che
dall’art. 83 cpv. 1 LEF risulta in effetti che spirato il termine del pagamento
(di 20 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 2
LEF) il creditore che ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione può
chiedere, se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via del fallimento,
il pignoramento provvisorio dei beni dell’escusso;
che
il pignoramento provvisorio si esegue come il pignoramento definitivo (DTF 119
III 95 consid. 2/b) – l’unica differenza tra i due tipi di pignoramento è che
quello provvisorio non conferisce al creditore il diritto di chiedere la
realizzazione dei beni pignorati (art. 118 LEF) – e pertanto giustifica in
particolare l’iscrizione di una restrizione del diritto di disporre sui fondi
dell’escusso (art. 101 cpv. 1 LEF);
che
la pendenza di un’azione di disconoscimento di debito non è di ostacolo all’esecuzione
del pignoramento provvisorio: anzi, è proprio in considerazione di siffatta
ipotesi che il legislatore ha dato al creditore il diritto, incondizionato, di
ottenere il pignoramento provvisorio dei beni del debitore (sentenze della CEF 15.2012.20 del 7 marzo 2012 consid. 7 e del
Tribunale cantonale vallesano del 19 luglio 2012 in BlSchK 2014, 183; D. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 6 ad art. 83 LEF);
che
il pignoramento provvisorio può essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso
non abbia concesso effetto sospensivo al reclamo (eventuale) contro la sentenza
di rigetto dell’opposizione a norma dell’art. 325 cpv. 2 CPC (sentenza della
CEF 15.2012.132 del 15 gennaio 2013, RtiD 2013 II 918 n. 54c consid. 1; era già
così prima del 1° gennaio 2011: sentenza 15.2010.52 del 15 giugno 2010);
che
nel caso in rassegna il ricorrente non allega di avere ricorso contro la sentenza
di rigetto dell’opposizione, benché gli sia stata regolarmente notificata (doc.
B accluso al ricorso);
che
in merito alla censura con la quale il ricorrente si lamenta di non essere
stato interpellato prima del pignoramento, va ricordato che all’ufficio d’esecuzione
è riconosciuto la facoltà di adottare delle misure (super)provvisorie a tutela
degli interessi del creditore non appena giunta la domanda di proseguimento
dell’esecuzione, e ciò ancor prima della notifica dell’avviso di pignoramento
(DTF 115 III 44 consid. 2; 142 III 646
consid. 2.1), come in particolare l’annotazione nel registro fondiario di una
restrizione del diritto di disporre del fondo da pignorare (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 8 ad art. 90 LEF);
che
l’escusso avrà comunque modo di esprimersi sul pignoramento in sede di
esecuzione dello stesso, fissata nella fattispecie il 24 gennaio 2018;
che
infondato, nella misura in cui verte sulle restrizioni del diritto di disporre,
il ricorso va respinto;
che
relativamente all’avviso di pignoramento e alla fattura acclusa allo stesso (onde permettergli, occorrendo, di estinguere l’esecuzione
e ottenere la revoca del pignoramento), RI 1 non motiva neppure sommariamente
il suo ricorso, che su questo punto si rivela inammissibile (art. 7 cpv. 3
lett. b LPR);
che
con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.