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Decisione

15.2018.30

Minimo di esistenza. Rendita della cassa pensione. Debitore residente temporaneamente all’estero. Assicurazione malattia obbligatoria, franchigia e partecipazioni. Dieta. “Ticket” italiano. Trasferte

5 ottobre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi scritti 25 giugno e 27 settembre 2018 e i relativi allegati non sono

stati sottoposti ai creditori per eventuali osservazioni).

11. I pagamenti riportati nella email dell’UE

del 12 aprile 2017 (doc. K) riguardano le tre esecuzioni del gruppo n. 2 (di __________

n. __________, __________ n. __________ e __________ n. __________, doc. L e M),

riferito al pignoramento eseguito il 15 settembre 2016, e non le esecuzioni a

favore delle quali è stato eseguito il pignoramento impugnato, il 1° marzo 2018

(sopra ad A), che fanno parte del gruppo n. 5. I pagamenti in questione non

hanno pertanto alcun rilievo nel caso qui in esame.

12. RI

1 sembra chiedere di sospendere la procedura fino alla conclusione dei procedimenti

penali nei confronti di __________ e di __________. Ora, la sospensione prospettata

non è prevista dalla legge, la quale prescrive al contrario termini brevi per

la realizzazione dei beni pignorati (art. 122 LEF; cfr. pure, per analogia,

la sentenza della CEF 15.2017.89/98 del 21 agosto 2018 consid. 4.2). Quanto alle critiche rivolte alle esecuzioni della PI 4 (n. __________7) e della Cassa cantonale di

compensazione AVS (n. __________8) (ricorso ad 4), è il luogo di ricordare che le

pretese poste in esecuzione possono essere contestate solo davanti al giudice,

nelle apposite procedure giudiziarie previste dalla legge (art. 79 segg., 83

cpv. 2, 85-86, 111 cpv. 5 LEF), mai davanti all’autorità di vigilanza (art. 17

cpv. 1 LEF). La censura è

così inammissibile, ciò che segna l’esito del ricorso.

13. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

– Cassa

cantonale di compensazione AVS, Bellinzona;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.