15.2018.30
Minimo di esistenza. Rendita della cassa pensione. Debitore residente temporaneamente all’estero. Assicurazione malattia obbligatoria, franchigia e partecipazioni. Dieta. “Ticket” italiano. Trasferte
5 ottobre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.30
Lugano
5 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 10 aprile 2018 da
RI 1 __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale del ricorrente emesso a
favore di
Confederazione Svizzera, Berna
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
(rappresentato __________, __________)
Cassa cantonale di
compensazione AVS,
Bellinzona;
PI 4, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in
fatto: A. Nelle esecuzioni
promosse contro RI 1 dalla Confederazione Svizzera (n. __________ e __________), dallo Stato del Canton Ticino (n. __________, __________, __________ e __________), dal PI 3 (n. __________, __________ e __________), dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS (n. __________8) e della PI 4 (n. __________7), l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha fissato il pignoramento per
il 24 ottobre 2017. Dopo varie diffide rimaste infruttuose, il 1° marzo 2018 l’UE ha proceduto d’ufficio al
pignoramento dei redditi dell’escusso e, venuto a conoscenza dello spostamento
del suo domicilio all’estero, ha
determinato la quota pignorabile sulla base del seguente computo:
Redditi
Pensione AVS
fr.
2'350.00
100%
Rendita PI 5
fr.
1'926.30
Totale
fr.
4'276.30
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Il minimo d’esistenza viene ridotto del 20% per
residenza all’estero
Totale
fr.
1'360.00
100%
Ricordato
che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo stesso giorno l’UE ha
quindi pignorato presso la PI 5 l’intera rendita di fr. 1'926.30 con
effetto immediato;
B. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 10 aprile 2018 RI 1 ha chiesto lo sblocco
della rendita pignorata, facendo valere l’impignorabilità della rendita della
Swisslife ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 e 9a LEF e spese essenziali
per fr. 2'564.75 mensili oltre al minimo di base riconosciuto dall’UE.
C. Il
22 maggio 2018 il presidente della Camera ha impartito al ricorrente un termine
di 10 giorni per produrre le prove del pagamento effettivo e regolare delle
spese che pretende essenziali al proprio mantenimento e concesso al ricorso
effetto sospensivo parziale, nel senso che la distribuzione degli importi
pignorati è stata sospesa fino all’emanazione del giudizio sul ricorso. In seguito
a un disguido, l’UE ha notificato il decreto solo il 16 giugno 2018.
D. Con osservazioni del 14 giugno 2018 il Comune di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera, mentre nelle
sue del 19 giugno la PI 4 si è opposta al ricorso.
E. Con
“osservazioni” del 25 giugno 2018, il ricorrente ha prodotto un plico di documenti
supplementari e preteso il computo di spese supplementari per fr. 2'293.05
(in più di quelle già vantate con il ricorso), per un totale di fr. 6'217.80,
oltre alle spese di locazione in Svizzera per il mese di gennaio del 2018 (fr. 1'594.–).
F. Nelle sue osservazioni del 10 luglio 2018,
anche l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
G. In
risposta all’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 24 agosto 2018, il
successivo 27 settembre RI 1 ha prodotto documenti relativi ai redditi e alle
spese di sua moglie, al pagamento dei propri premi di cassa malati nel 2018 e l’originale
di un documento presentato in precedenza.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quando, il 26 marzo 2018, RI 1 ha
avuto conoscenza del provvedimento impugnato (doc. A), il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF) essendo il termine iniziato a decorrere solo
durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), ovvero dal 9 aprile 2018.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri
membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come
la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,
moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la
somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).
Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12
consid. 4).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte
rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti
che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3. RI
1 fa anzitutto fatto valere che la rendita erogata dalla PI 5 è impignorabile
nel senso dell’art. 92 cpv. 9 e 9a LEF, perlomeno per la parte
“invalidità” pari al 69% (fr. 1'329.15). Nelle osservazioni del 25 giugno
2018 (ad 5 e 17/4), egli sostiene inoltre che la metà della rendita spetta alla
moglie perché ne è beneficiaria e ha cura di lui.
3.1 Ora,
la Camera ha già avuto modo di ricordare al ricorrente in una precedente
procedura (sentenza 15.2016.120 del 21 marzo 2017 consid. 5) che le
rendite d’invalidità o di vecchiaia (come quella in esame, v. doc. I accluso al
reclamo) erogate al debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei
limiti stabiliti dall’art. 93 LEF, come il salario che sostituiscono.
3.2 D’altronde,
la moglie non risulta beneficiaria della rendita pignorata (sentenza già
citata, consid. 4) e i documenti prodotti in questa sede (doc. KK-NN) non consentono
di giungere a un’altra conclusione, poiché designano RI 1 come unica persona
assicurata. Come tale egli ne è anche l’unico avente diritto (doc. H). Il
reclamo si rivela quindi infondato sulla questione dei redditi.
4. Il
ricorrente sostiene di avere comunicato il 20 dicembre 2017 all’ufficio
controllo di essersi trasferito temporaneamente per due anni presso la moglie a
__________ in Italia per motivi di assistenza medico-familiare. Egli non contesta però di essere
già tornato a vivere con la moglie in Italia al momento dell’esecuzione del
(nuovo) pignoramento del 1° marzo 2018, come risulta del
resto dalla comunicazione
della moglie di stessa data (doc. Q) e dall’attestazione del servizio anagrafe
del Comune di __________ (doc. BB).
4.1 A
giusto titolo RI 1 non rivolge critiche al minimo esistenziale di base
computato dall’UE, di fr. 1'360.–, pari all’80% del minimo per coniugi
previsto dal punto I/3 della Tabella in caso di domicilio o dimora nella fascia
di confine tra Svizzera e Italia (sentenza della CEF
15.2018.46 del 18 giugno 2018 consid. 4.2).
Se e quando egli dovesse tornare ad abitare in Svizzera potrà, se necessario, chiedere all’UE di ricalcolare il proprio minimo esistenziale
(art. 93 cpv. 3 LEF).
4.2 Il
calcolo della quota pignorabile deve tenere conto di eventuali redditi
conseguiti dal coniuge del debitore (sopra consid. 2). Al riguardo l’UE non
risulta avere proceduto ad accertamenti. Dai documenti prodotti dal ricorrente
con lo scritto del 27 settembre 2018 si evince che la moglie percepisce uno
stipendio mensile netto di € 1'209.– (doc. SS), pari a fr. 1'392.– al
tasso di cambio dell’1.1519 al 1° marzo 2018 (data del pignoramento) fornito dal sito www.fxtop.com,
che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea, ritenuti notori
dalla giurisprudenza federale (DTF 137 III 625 in alto consid. 3).
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la rata mensile di € 328.42
pagata dalla moglie in rimborso di un prestito personale di € 16'000.–
contratto il 9 giugno 2017 presso la Banca Popolare di Sondrio (doc. TT) non
può essere detratta dal salario poiché non sono spese di acquisizione del
reddito. Tale rata non può neppure essere computata nel minimo esistenziale
della coppia, siccome il rimborso di debiti bancari non è considerato una spesa
essenziale al mantenimento dei coniugi nel senso dell’art. 93 LEF, come già ricordato al ricorrente
in occasione del suo precedente ricorso (v. sentenza della CEF 15.2016.120 del
21 marzo 2017 consid. 7.2; cfr. 102 III 19; Ochsner, op. cit., n. 157 ad art. 93).
5. Il
ricorrente chiede di riconoscere come spese essenziali una “partecipazione affitto” di fr. 400.– e “spese accessorie” di fr. 150.–, come pure costi di “luce e acque” di fr. 70.–.
5.1 È principio
giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del
minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e
regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LEF).
5.2 Ora,
RI 1 non ha minimamente provato di assumere effettivamente le
spese abitative indicate genericamente nel ricorso.
a) Nelle
sue osservazioni del 25 giugno, egli ha invero fatto valere di pagare € 135.05
per “luce” (pari a fr. 155.50 al tasso di conversione dell’1.1519, sopra consid.
4.2), € 485.– per “gasolio” (fr. 558.70), € 30.85 per “acqua e rifiuti” (fr. 35.50)
e € 65.60 per “telefono” (fr. 75.50),
per un totale di fr. 825.20 mensili. Come egli già sa
(sentenza 15.2016.120 consid. 9), l’importo base mensile di fr. 1'360.–
previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che comprende già le spese
di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, spazzatura, acqua potabile,
macchina da lavare e telefono (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art.
93). Non possono pertanto essere
ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso.
b) Quanto
alle spese di riscaldamento, RI 1 ha prodotto con le osservazioni
del 25 giugno due bollette di consegna di gasolio (doc. PP), l’una del 15
dicembre 2017 per 1000 litri al prezzo di € 1280.– e l’altra del 22 gennaio
2018 per 500 litri al prezzo di € 660.–. Egli pretende che si riferiscano al
consumo da gennaio ad aprile 2018. In realtà, non adduce alcuna prova a conforto
di tale affermazione, che pare inverosimile. Non è tuttavia necessario
approfondire la questione, perché pur computando un supplemento per spese di
riscaldamento di fr. 558.70, come richiesto, la decisione impugnata
andrebbe confermata nel suo esito (sotto consid. 10).
5.3 Nelle
sue osservazioni del 25 giugno il ricorrente pretende di far riconoscere pure
il canone di locazione del suo precedente appartamento in Svizzera, una fattura
delle AIL e il premio della Coop Protezione giuridica riferiti al solo gennaio
del 2018, per un totale di fr. 1'594.–.
Sennonché il pignoramento impugnato riguarda i mesi da
marzo 2018 in poi. Le spese dei mesi precedenti andavano pagate con i redditi
dei mesi corrispondenti, ricordato che il minimo esistenziale comprende in
linea di massima solo le spese correnti.
6. Il
ricorrente postula inoltre di aggiungere al calcolo dell’UE il premio di cassa
malati di fr. 516.05, la franchigia di fr. 208.35 e una
partecipazione ai costi del 10 % di fr. 708.35, per un totale di fr. 1'432.75
mensili. Nello scritto del 27 settembre 2018, egli chiede di computare in più €
84.– mensili per i costi per la salute della moglie.
6.1 Come
già ricordato al ricorrente nella precedente procedura (ad consid. 10.1), secondo
la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie
obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo
vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF
134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio
deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate
alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso
o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità
del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque
prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la
produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere.
Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i
relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad
esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129
III 244 seg.; Ochsner, op. cit., n.
144 e 145 ad art. 93).
6.2 Nel
caso specifico, dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2017 dell’Helsana
(doc. S e XX) si evince che il ricorrente ha pagato un premio di assicurazione
di base (LAMal) di fr. 343.– mensili (fr. 4'116.60/12) e costi di
malattia e infortunio di fr. 323.– mensili (fr. 3'875.80/12), che
comprendono sia la franchigia che le partecipazioni. Con le osservazioni del 25
giugno, RI 1 ha dimostrato che il suo premio LAMal attuale
ammonta a fr. 373.30 mensili (fr. 1'119.90/3, doc. AA) e ne ha
provato il pagamento con gli estratti acclusi allo scritto del 27 settembre
2018 (doc. UU). Dagli atti si evince anche il carattere cronico dei suoi problemi
di salute. Va pertanto inserito nel suo minimo esistenziale un importo di fr. 697.–
mensili per costi della cassa malati.
6.3 Dal
resto della documentazione medica versata agli atti (doc. N, U-Z2)
non si può ricavare il prezzo delle relative prestazioni e medicamenti né
tantomeno se sia stato pagato e da chi. In particolare per quanto riguarda l’alimentazione
speciale, per cui il ricorrente postula un’aggiunta di fr. 750.– mensili, non
solo egli non ha dimostrato di pagare effettivamente e regolarmente la somma in
questione, ma non risulta neppure dalla dieta prescritta (doc. Z2)
che gli siano stati consigliati alimenti diversi (e più costosi) di quelli
generici ottenibili in normali negozi e supermercati. Non si
giustifica quindi alcun supplemento al riguardo.
6.4 Per
quanto attiene ai costi per la salute della moglie, il ricorrente li ritiene non
quantificabili a priori, dal momento che in Italia si paga il “Ticket” di volta in
volta per le singole prestazioni del medico e per gli esami specialistici. Li
stima in circa € 1'000.– all’anno, ossia in € 84.– mensili.
a) In
Italia il pagamento del “ticket”, ovvero della compartecipazione del paziente
ai costi sanitari, è previsto per le visite specialistiche ed esami di
diagnostica strumentale e di laboratorio non esentati (fino a un massimo di € 36,15
euro per ricetta), per le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non
rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da
ricovero e per le cure termali. Il Servizio Sanitario Nazionale esenta invece
dal “ticket” le altre prestazioni sanitarie, in particolare quelle di medicina generale (www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzi zioni.jsp?lingua=italiano&id=4674&area=esenzioni&menu=vuoto), mentre per quanto attiene all’assistenza
farmaceutica in Lombardia l’importo massimo del ticket sui medicinali generici di
“fascia A” ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali
di Assistenza Sanitaria (LEA) è di € 2.– a confezione e di € 4.– a ricetta (www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedaziona
le/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1) (sentenza della CEF 15.2018.47 del 7 settembre
2018 consid. 8.2).
b) Il
ricorrente non ha dimostrato – e neppure allegato – che la moglie soffra di problemi
di salute cronici che hanno richiesto o richiederanno cure per le quali è
necessario il pagamento del “ticket”. L’aggiunta postulata non può così essere
ammessa, fermo restando che una revisione della decisione rimane possibile nel
caso in cui la situazione dovesse cambiare (art. 93 cpv. 3
LEF).
7. RI
1 considera indispensabili i costi relativi all’automobile,
che quantifica in fr. 928.86 mensili (leasing fr. 390.–, manutenzione
fr. 350.–, imposta circolazione fr. 20.58, assicurazione fr. 159.69
e quota TCS fr. 8.58), per consentire a sua moglie di accompagnarlo presso
“Ospedale, Medici ed altro”. Non risulta però dalla documentazione prodotta ch’egli non sia in
grado di spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico. A prescindere dal fatto che non ha provato la necessità di
recarsi frequentemente a Lugano per motivi di ordine medico, gli andrebbe così
riconosciuto al massimo il costo di un abbonamento
Arcobaleno per 2 zone (fr. 69.– mensili) e di un
abbonamento di bus per la tratta Porlezza-Lugano (fr. 69.– mensili) (per
analogia: Tabella, ad II/4/d).
8. Per
quanto concerne la quota sindacale (di fr. 22.–), già si è detto nella
nota sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120,
consid. 8) che non può essere inserita nel minimo
di esistenza, avendo RI 1 raggiunto l’età del pensionamento e non esercitando
più alcuna attività lavorativa, sicché l’affiliazione non è obbligatoria. Ciò
vale anche per il vestiario “e connessi” (per
cui il ricorrente postula un supplemento di fr. 250.–), ricordato che spese
accresciute di abbigliamento e di pulizia possono essere riconosciute solo se
sono connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere (Tabella ad
II/4/c).
9. I
premi dell’assicurazione di protezione
giuridica (di fr. 100.–) non hanno carattere d’indispensabilità nel senso
dell’art. 93 LEF (pluricitata sentenza della CEF 15.2016.120, consid. 7.2).
10. Riassumendo,
sulla scorta della nuova documentazione agli atti il computo della quota
pignorabile del reddito di RI 1 si presenta come segue:
Redditi
Pensione AVS
fr.
2'350.00
Rendita PI 5
Salario della moglie
fr.
fr.
1'926.30
1'392.00
24.5% (v. consid. 4.2)
Totale
fr.
5'668.30
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Il minimo d’esistenza viene ridotto del 20% per
residenza all’estero
Riscaldamento (gasolio)
fr.
558.70
(v. consid. 5.2/b)
Assicurazione malattia
fr.
373.30
(v. consid. 6.2)
Franchigia e partecipazioni
fr.
323.00
(v. consid. 6.2)
Trasferte (a scopo medico)
fr.
138.00
(v. consid. 7)
Totale
fr.
2'753.00
100%
Quota parte del ricorrente
fr.
2'078.00
75.5% di fr. 2'753.– (consid. 2)
Siccome
la rendita AVS copre interamente la parte del minimo vitale comune a carico di RI
1, egli deve tollerare il pignoramento dell’intera
rendita PI 5. Secondo costante giurisprudenza
e dottrina, infatti, nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati
tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli
limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che possono essere
pignorati solo i redditi limitatamente
pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili,
eccedano il suo minimo di esistenza (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92).
La
decisione impugnata resiste quindi alla critica anche alla luce delle nuove allegazioni
del ricorrente e della nuova documentazione da lui prodotta (per questo motivo
Fatti
i suoi scritti 25 giugno e 27 settembre 2018 e i relativi allegati non sono
stati sottoposti ai creditori per eventuali osservazioni).
11. I pagamenti riportati nella email dell’UE
del 12 aprile 2017 (doc. K) riguardano le tre esecuzioni del gruppo n. 2 (di __________
n. __________, __________ n. __________ e __________ n. __________, doc. L e M),
riferito al pignoramento eseguito il 15 settembre 2016, e non le esecuzioni a
favore delle quali è stato eseguito il pignoramento impugnato, il 1° marzo 2018
(sopra ad A), che fanno parte del gruppo n. 5. I pagamenti in questione non
hanno pertanto alcun rilievo nel caso qui in esame.
12. RI
1 sembra chiedere di sospendere la procedura fino alla conclusione dei procedimenti
penali nei confronti di __________ e di __________. Ora, la sospensione prospettata
non è prevista dalla legge, la quale prescrive al contrario termini brevi per
la realizzazione dei beni pignorati (art. 122 LEF; cfr. pure, per analogia,
la sentenza della CEF 15.2017.89/98 del 21 agosto 2018 consid. 4.2). Quanto alle critiche rivolte alle esecuzioni della PI 4 (n. __________7) e della Cassa cantonale di
compensazione AVS (n. __________8) (ricorso ad 4), è il luogo di ricordare che le
pretese poste in esecuzione possono essere contestate solo davanti al giudice,
nelle apposite procedure giudiziarie previste dalla legge (art. 79 segg., 83
cpv. 2, 85-86, 111 cpv. 5 LEF), mai davanti all’autorità di vigilanza (art. 17
cpv. 1 LEF). La censura è
così inammissibile, ciò che segna l’esito del ricorso.
13. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
– Cassa
cantonale di compensazione AVS, Bellinzona;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.