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Decisione

15.2018.31

Ricorso contro l’invito a una banca di versare all’UE il saldo del conto pignorato. Denegata giustizia. Perenzione di un’esecuzione. Ricusa

22 maggio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.31

Lugano

22 maggio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 marzo 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il provvedimento 16 marzo 2018 con cui __________

è stata invitata a versare sul

conto dell’UE il saldo di un conto pignorato e per denegata giustizia, in

particolare per non avere accertato la perenzione dell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti della ricorrente dalla

Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine

Religioso dei Chierici, (Camilliani), I-__________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con il ricorso in esame l’avv. RI 1 chiede, previa ricusazione

di due dei tre giudici della Camera (Jaques e Grisanti) e concessione dell’effetto

sospensivo, di accertare: 1) la nullità assoluta della decisione 16 marzo 2018,

con cui l’UE ha invitato l’PI 2 a versare la somma di fr. 14'536.– pignorata

sul conto n. __________ dell’avv. RI 1 nonché i dinieghi di giustizia per avere

l’UE omesso di statuire sulle sue istanze, 2) del 29 novembre 2017 intesa allo

sblocco del suddetto conto, 3) del 26 dicembre 2017 volta a constatare l’avvenuta

perenzione dell’esecuzione n. __________ della PI 1 e 4) dello stesso 26 di­cembre 2017 tesa ad appurare la nullità del verbale di pignoramento dell’8

settembre 2017;

che

il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile in quanto oltraggioso e

sconveniente nel senso dell’art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimen­to (LPR, RL 3.5.1.2) (v. in particolare pagg. 4 ad

2, 16-17 ad 10 e 21 ad 17 e sentenza 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 2.1);

che

se da ciò si prescinde è solo perché il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è diventato senza oggetto o è infondato;

che,

infatti, con decisione del 4 maggio 2018 l’UE ha respinto le richieste di liberare il conto pignorato (ritenendo

tardiva la censura fondata sull’art. 93 LEF, sollevata a quasi 4 anni dal

Considerandi

sequestro) e di accertare la perenzione dell’esecuzione n. __________ (ricordando

che il pignoramento ha potuto essere eseguito solo nel settembre del 2017), e ha informato la ricorrente dell’avvenuto pi­gnoramento

complementare dei suoi conti posti sotto sequestro penale (cui è stato

attribuito un valore di stima di fr. 1.–);

che

la domanda volta ad accertare la nullità del verbale di

pignoramento dell’8 settembre 2017 è irricevibile, giacché la sua validità è

stata confermata con una decisione definitiva della CEF (15.2017.73/74 del 7

novembre 2017 e sentenza del Tribunale federale 5A_960/2017 del 7 dicembre

2017), che non può più essere rimessa in discussione,

neppure per il tramite di una domanda di accertamento di nullità, come ancora

rammentato alla ricorrente pochi mesi fa (sentenza della CEF 15.2017.81 del 15

gennaio 2018);

che

l’invito all’PI 2 di trasferire il saldo del conto pignorato poggia su una

decisione di pignoramento – come appena ricordato – definitiva, eseguita non

solo a favore dell’esecuzione che la ricorrente pretende perenta (a torto, perché

il termine dell’art. 116 cpv. 1 LEF decorre dalla data dell’esecuzione non del

sequestro bensì del pignoramento, avvenuta nella fattispecie il 7 luglio 2017),

ma anche di altre 64 esecuzioni (sentenza 15.2017.73/74 già citata, consid. A e

B);

che

per quanto riguarda la richiesta di ricusa, la ricorrente ripropone ancora una

volta argomenti generici e illazioni non dimostrate e manifestamente abusive –

come prevalersi d’insulti pesanti proferiti nei confronti di un giudice per

chiederne la ricusa, presumendo un rapporto d’inimicizia (ricorso ad 1) –, la

cui inam­missibilità le è già ben nota (sentenze del Tribunale federale

5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2017.81 già citata, con numerosi

rinvii a decisioni precedenti);

che

stante l’esito del giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo si rivela

senza oggetto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.

]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa è inammissibile.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile e non è diventato senza oggetto il ricorso è

respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.