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Decisione

15.2018.32

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Estinzione dell’esecuzione in seguito al fallimento dell’istante. Stralcio dell’istanza

22 ottobre 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.32

Lugano

22 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione

formulata il 13 aprile 2018 dalla

RI 1 ora in liquidazione,

(rappresentato da RA 1, __________)

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22

marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede

contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5%

dal 13 marzo 2018;

che

il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito

della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1,

__________, il quale non ha interposto opposizione;

che

con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per

formulare opposizione;

Considerandi

che

con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa

e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;

che

la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal

5.

giugno 2018;

che

il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la

dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;

che l’esecuzione per cui è chiesta la

restituzione del termine d’op­posizione è quindi

definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);

che la procedura in esame è così divenuta

senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24b

cpv. 1 LPR);

che

per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza

oggetto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

a:

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.