15.2018.32
Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Estinzione dell’esecuzione in seguito al fallimento dell’istante. Stralcio dell’istanza
22 ottobre 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.32
Lugano
22 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione
formulata il 13 aprile 2018 dalla
RI 1 ora in liquidazione,
(rappresentato da RA 1, __________)
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22
marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede
contro la RI 1 per l’incasso di fr. 171'456.25 oltre agli interessi del 5%
dal 13 marzo 2018;
che
il precetto esecutivo è stato notificato il 23 marzo 2018 presso il recapito
della società escussa in via __________ nelle mani del collaboratore della RI 1,
__________, il quale non ha interposto opposizione;
che
con atto del 13 aprile 2018, la RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per
formulare opposizione;
Considerandi
che
con osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE si è opposto alla richiesta dell’escussa
e lo stesso ha fatto la PI 1 il 25 aprile 2018;
che
la Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato il fallimento della RI 1 dal
5.
giugno 2018;
che
il 17 luglio 2018 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato la
dichiarazione di fallimento, da liquidarsi in procedura sommaria;
che l’esecuzione per cui è chiesta la
restituzione del termine d’opposizione è quindi
definitivamente estinta (art. 206 cpv. 1 LEF);
che la procedura in esame è così divenuta
senza oggetto e deve pertanto essere stralciata dai ruoli (cfr. art. 24b
cpv. 1 LPR);
che
per prassi non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è stralciata dai ruoli in quanto divenuta senza
oggetto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
a:
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.