15.2018.33
Ricorso contro la decisione che dichiara tardiva l’opposizione al precetto esecutivo
20 aprile 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.33
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 3 aprile 2018 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la decisione d’irricevibilità per tardività dell’opposizione
al precetto esecutivo emesso il 26 marzo 2018 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. 2543797 emesso il 7 marzo
2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro RI 1
per l’incasso di fr. 5'352.25;
che
il precetto esecutivo è stato notificato per posta all’escusso il 9 marzo 2018;
che
con scritto del 22 marzo consegnato a mano all’UE solo il 26 marzo 2018, RI 1
ha dichiarato di fare opposizione al precetto esecutivo;
che
con decisione dello stesso giorno l’UE ha respinto tale opposizione in quanto “formalmente tardiva”;
che
con il ricorso in esame l’escusso contesta siffatta decisione facendo valere di
non avere saputo che potesse interporre opposizione direttamente al postino,
essendo confrontato per la prima volta con un precetto esecutivo;
che
dovendo partire per l’estero il giorno successivo, egli dice di aver consegnato
l’atto alla persona “responsabile
di pagare tale fattura”, la quale, dopo “un po’ di giorni”,
gli ha consigliato di fare opposizione per scritto, ciò che ha fatto
Considerandi
immediatamente;
che
nelle sue osservazioni del 17 aprile 2018 l’UE postula la reiezione del ricorso;
che
il ricorrente non contesta che il precetto esecutivo gli è stato consegnato personalmente
dalla posta il 9 marzo 2018;
che
proprio perché si trattava del primo precetto esecutivo da lui ricevuto egli
avrebbe dovuto leggerlo attentamente e così avrebbe preso conoscenza della facoltà,
esplicitamente menzionata a tergo dell’atto stesso sulla falsariga dell’art. 74
cpv. 1 LEF, di dichiarare l’opposizione direttamente a chi glielo consegna (“Se il destinatario intende contestare il
credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere
nelle vie esecutive, dovrà fare opposizione immediatamente a chi gli consegna
il precetto o entro 10 giorni dalla notifica di questo precetto all’Ufficio
d’esecuzione, a voce o per scritto”);
che
perlomeno egli avrebbe dovuto informarsi direttamente presso il postino o una
persona di fiducia delle conseguenze di un simile atto ufficiale;
che
il ricorrente risponde d’altronde del comportamento della persona (tale __________)
cui ha consegnato il precetto esecutivo per “risolvere la situazione” (cfr. sentenza
della CEF 15.2005.114 del 20 gennaio 2006, RtiD 2006 II 772 n. 74c consid.
4.
);
che
interposta solo il 26 marzo 2018, l’opposizione è manifestamente tardiva,
siccome fatta più di 10 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo,
avvenuta già il 9 marzo (art. 74 cpv. 1 LEF);
che
la decisione impugnata è di conseguenza corretta, sicché il ricorso va respinto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.