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Decisione

15.2018.33

Ricorso contro la decisione che dichiara tardiva l’opposizione al precetto esecutivo

20 aprile 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.33

Lugano

20 aprile 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 3 aprile 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la decisione d’irrice­­vibilità per tardività dell’opposizione

al precetto esecutivo emesso il 26 marzo 2018 nel­l’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. 2543797 emesso il 7 marzo

2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la PI 1 procede contro RI 1

per l’incasso di fr. 5'352.25;

che

il precetto esecutivo è stato notificato per posta all’escusso il 9 marzo 2018;

che

con scritto del 22 marzo consegnato a mano all’UE solo il 26 marzo 2018, RI 1

ha dichiarato di fare opposizione al precetto esecutivo;

che

con decisione dello stesso giorno l’UE ha respinto tale opposizione in quanto “formalmente tardiva”;

che

con il ricorso in esame l’escusso contesta siffatta decisione facendo valere di

non avere saputo che potesse interporre opposizione direttamente al postino,

essendo confrontato per la prima volta con un precetto esecutivo;

che

dovendo partire per l’estero il giorno successivo, egli dice di aver consegnato

l’atto alla persona “responsabile

di pagare tale fattura”, la quale, dopo “un po’ di giorni”,

gli ha consigliato di fare opposizione per scritto, ciò che ha fatto

Considerandi

immediatamente;

che

nelle sue osservazioni del 17 aprile 2018 l’UE postula la reiezione del ricorso;

che

il ricorrente non contesta che il precetto esecutivo gli è stato consegnato personalmente

dalla posta il 9 marzo 2018;

che

proprio perché si trattava del primo precetto esecutivo da lui ricevuto egli

avrebbe dovuto leggerlo attentamente e così avrebbe preso conoscenza della facoltà,

esplicitamente menzionata a tergo dell’atto stesso sulla falsariga dell’art. 74

cpv. 1 LEF, di dichiarare l’opposizione direttamente a chi glielo consegna (“Se il destinatario intende contestare il

credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere

nelle vie esecutive, dovrà fare opposizione immediatamente a chi gli consegna

il precetto o entro 10 giorni dalla notifica di questo precetto all’Ufficio

d’esecuzio­­ne, a voce o per scritto”);

che

perlomeno egli avrebbe dovuto informarsi direttamente pres­so il postino o una

persona di fiducia delle conseguenze di un simile atto ufficiale;

che

il ricorrente risponde d’altronde del comportamento della persona (tale __________)

cui ha consegnato il precetto esecutivo per “risolvere la situazione” (cfr. sentenza

della CEF 15.2005.114 del 20 gennaio 2006, RtiD 2006 II 772 n. 74c consid.

4.

);

che

interposta solo il 26 marzo 2018, l’opposizione è manifestamente tardiva,

siccome fatta più di 10 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo,

avvenuta già il 9 marzo (art. 74 cpv. 1 LEF);

che

la decisione impugnata è di conseguenza corretta, sicché il ricorso va respinto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.