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Decisione

15.2018.34

Ricorso contro la richiesta di anticipo delle spese di realizzazione

5 ottobre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’8

maggio 2017, l’UE ha pignorato a favore del Comune 18 oggetti d’arredo (armadi,

scrivanie, sedie, tavolini, cucine ecc.) di cui PI 1 è proprietario, stimandoli

complessivamente in fr. 5'000.–, e un suo credito di fr. 187'521.70

contro tale __________ stimato in fr. 1.–.

C. Depositate

le domande di vendita il 14 giugno 2017, il successivo 26 giugno l’UE ha

diffidato il procedente a versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura

delle spese di realizzazione, avvertendolo che le domande di realizzazione

sarebbero state considerate caduche ove il deposito non fosse stato effettuato

entro 20 giorni. In risposta a una richiesta di motivazione della diffida, l’UE

ha precisato che l’anticipo richiesto è conforme alla prassi cantonale in

materia di realizzazione di beni immobiliari.

D. Il

6 (recte 3) aprile 2018 il Comune RI 1 ha presentato due nuove domande di

vendita sempre nelle stesse esecuzioni. Il 5 aprile l’UE ha emesso una nuova

diffida di versamento di un anticipo sempre di fr. 1'000.–.

E. Il

13 aprile 2018, il procedente ha interposto ricorso contro la nuova diffida, postulandone

l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE ha concluso per

la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 5 aprile 2018 dall’UE di Faido, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF). Contrariamente a quanto ritiene l’UE, infatti, l’atto impugnato

non è la prima diffida del 26 giugno 2017, bensì la seconda del 5 aprile 2018,

relativa alle (nuove) domande di realizzazione del 6 (recte 3) aprile 2018. E anche

volendo considerare caduche le prime domande di realizzazione in virtù dell’avvertenza

contenuta nella prima diffida, sta di fatto che le nuove domande sono state

presentate entro il termine massimo di un anno dell’art. 116 cpv. 1 LEF e, ad

ogni modo, le decisioni del 5 aprile 2018 con cui l’UE le ha comunicate al

debitore non sono state impugnate e sono quindi da ritenere definitive e

vincolanti.

2. Il

ricorrente si duole che l’anticipo di fr. 1'000.– richiestogli è

sproporzionato rispetto al valore di stima, di fr. 5'000.–, dei beni da

realizzare e per rapporto al lavoro dell’UE, a cui non incomberà di ripartire

il provento dell’asta, siccome al pignoramento non partecipano altri creditori.

Il ricorrente assicura inoltre di essere solvibile e di voler saldare eventuali

spese occasionate dalla realizzazione, qualora il provento non dovesse già

essere sufficiente alla loro copertura.

Da

parte sua, l’UE ricorda l’obbligo del creditore di anticipare le spese

esecutive giusta l’art. 68 LEF e sul loro ammontare si limita a rilevare che,

trattandosi di un anticipo, un’eventuale eccedenza verrebbe retrocessa al

ricorrente.

3. L’art.

68 cpv. 1 LEF non fa dipendere l’obbligo posto a carico del creditore di anticipare

le spese esecutive dalla sua solvibilità né dalla probabilità che il ricavo

della realizzazione non ne garantisca la copertura (DTF 130 III 523 consid. 2.4).

Da questo profilo il ricorso è quindi da ritenere infondato.

4. Per

Considerandi

quanto riguarda la quantificazione dell’anticipo, per la sua stessa natura esso

non deve eccedere l’importo delle spese presumibili cui si rapporta. Nel determinarlo l’ufficio d’esecuzione gode di un

certo margine d’apprezzamento (che l’autorità di vigilanza cantonale può

rivedere liberamente: art. 17 cpv. 1 LEF), ma deve almeno stimare l’importo

delle spese di cui è chiesta l’anticipazione (DTF 130 III 522 consid. 2.2 con

rinvii; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 68

LEF).

4.1

Nel

caso specifico l’UE non sembra avere stimato le spese di realizzazione cui si

riferisce il provvedimento impugnato, perlomeno non vi accenna nelle osservazioni

al ricorso. D’altronde il riferimento alla prassi cantonale in materia di realizzazione

di beni immobiliari contenuto nella risposta del 28 giugno 2017 è fuori tema, trattandosi

nella fattispecie di una realizzazione di beni mobili. Che poi l’eventuale

parte eccedente dell’anticipo sia da restituire al creditore esula dai criteri

stabiliti dall’art. 68 LEF e non svincola l’ufficio dall’obbligo di stimare le

spese esecutive e di adeguarvi l’importo dell’anticipazione richiesta, specie

perché l’istituto ha una certa funzione dissuasiva (DTF 130 III 523 consid.

2.

).

4.2

Le

spese presumibili fino alla fine della procedura sono la tassa per la preparazione

e l’esecuzione dell’incanto, compresa la stesura del verbale, pari a fr. 100.–

per un ricavo di fr. 5'000.– (art. 30 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OTLEF), che

prudenzialmente può essere aumentata di fr. 80.– per tenere conto del

numero di oggetti da realizzare, potenzialmente atto a prolungare di un’ora il

tempo di preparazione e di esecuzione dell’asta (art. 30 cpv. 5 OTLEF), la

tassa d’incasso del ricavo della realizzazione e di versamento del dividendo,

pari a fr. 25.– (combinati art. 19 cpv. 1 e 33 OT­LEF) e il rilascio degli

attestati di carenza di beni, di fr. 38.– (2 x 2 esemplari a fr. 8.–

per pagina [art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF] più le spese di una raccomandata per

il procedente e di un invio semplice

per l’escusso [art. 13 cpv. 1 OTLEF]). Non vanno considera­te né spese di ripartizione (giusta l’art. 34 OTLEF – l’unico parte­cipante al pignoramento è il ricorrente – né spese di custodia

dei beni pignorati (nel senso dell’art. 26 OTLEF), lasciata all’escus­so. Un anticipo di fr. 250.–

appare così adeguato a coprire le spese presumibili. In

questa misura il ricorso merita accoglimento.

5.

Il

ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, siccome la questione controversa

non tocca direttamente un suo interesse degno di protezione.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento

impugnato è annullato e riformato nel senso che il RI 1 è invitato a versare

all’Ufficio di esecuzione di Faido un anticipo di fr. 250.– entro 20

giorni dalla ricezione del presente giudizio. Le altre condizioni rimangono

invariate.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.