15.2018.34
Ricorso contro la richiesta di anticipo delle spese di realizzazione
5 ottobre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.34
Lugano
5 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso inoltrato il 13 aprile 2018 dal
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, Maroggia)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Faido,
o meglio contro la richiesta di anticipo delle spese di realizzazione emessa il
5 aprile 2018 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente
nei confronti di
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il
3 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Faido, il Comune RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di residui d’imposta comunale di fr. 10'756.90 (per il 2011) e di
fr. 6'913.85 (per il 2010), oltre agli accessori.
Fatti
B. L’8
maggio 2017, l’UE ha pignorato a favore del Comune 18 oggetti d’arredo (armadi,
scrivanie, sedie, tavolini, cucine ecc.) di cui PI 1 è proprietario, stimandoli
complessivamente in fr. 5'000.–, e un suo credito di fr. 187'521.70
contro tale __________ stimato in fr. 1.–.
C. Depositate
le domande di vendita il 14 giugno 2017, il successivo 26 giugno l’UE ha
diffidato il procedente a versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura
delle spese di realizzazione, avvertendolo che le domande di realizzazione
sarebbero state considerate caduche ove il deposito non fosse stato effettuato
entro 20 giorni. In risposta a una richiesta di motivazione della diffida, l’UE
ha precisato che l’anticipo richiesto è conforme alla prassi cantonale in
materia di realizzazione di beni immobiliari.
D. Il
6 (recte 3) aprile 2018 il Comune RI 1 ha presentato due nuove domande di
vendita sempre nelle stesse esecuzioni. Il 5 aprile l’UE ha emesso una nuova
diffida di versamento di un anticipo sempre di fr. 1'000.–.
E. Il
13 aprile 2018, il procedente ha interposto ricorso contro la nuova diffida, postulandone
l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2018 l’UE ha concluso per
la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 5 aprile 2018 dall’UE di Faido, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF). Contrariamente a quanto ritiene l’UE, infatti, l’atto impugnato
non è la prima diffida del 26 giugno 2017, bensì la seconda del 5 aprile 2018,
relativa alle (nuove) domande di realizzazione del 6 (recte 3) aprile 2018. E anche
volendo considerare caduche le prime domande di realizzazione in virtù dell’avvertenza
contenuta nella prima diffida, sta di fatto che le nuove domande sono state
presentate entro il termine massimo di un anno dell’art. 116 cpv. 1 LEF e, ad
ogni modo, le decisioni del 5 aprile 2018 con cui l’UE le ha comunicate al
debitore non sono state impugnate e sono quindi da ritenere definitive e
vincolanti.
2. Il
ricorrente si duole che l’anticipo di fr. 1'000.– richiestogli è
sproporzionato rispetto al valore di stima, di fr. 5'000.–, dei beni da
realizzare e per rapporto al lavoro dell’UE, a cui non incomberà di ripartire
il provento dell’asta, siccome al pignoramento non partecipano altri creditori.
Il ricorrente assicura inoltre di essere solvibile e di voler saldare eventuali
spese occasionate dalla realizzazione, qualora il provento non dovesse già
essere sufficiente alla loro copertura.
Da
parte sua, l’UE ricorda l’obbligo del creditore di anticipare le spese
esecutive giusta l’art. 68 LEF e sul loro ammontare si limita a rilevare che,
trattandosi di un anticipo, un’eventuale eccedenza verrebbe retrocessa al
ricorrente.
3. L’art.
68 cpv. 1 LEF non fa dipendere l’obbligo posto a carico del creditore di anticipare
le spese esecutive dalla sua solvibilità né dalla probabilità che il ricavo
della realizzazione non ne garantisca la copertura (DTF 130 III 523 consid. 2.4).
Da questo profilo il ricorso è quindi da ritenere infondato.
4. Per
Considerandi
quanto riguarda la quantificazione dell’anticipo, per la sua stessa natura esso
non deve eccedere l’importo delle spese presumibili cui si rapporta. Nel determinarlo l’ufficio d’esecuzione gode di un
certo margine d’apprezzamento (che l’autorità di vigilanza cantonale può
rivedere liberamente: art. 17 cpv. 1 LEF), ma deve almeno stimare l’importo
delle spese di cui è chiesta l’anticipazione (DTF 130 III 522 consid. 2.2 con
rinvii; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 68
LEF).
4.1
Nel
caso specifico l’UE non sembra avere stimato le spese di realizzazione cui si
riferisce il provvedimento impugnato, perlomeno non vi accenna nelle osservazioni
al ricorso. D’altronde il riferimento alla prassi cantonale in materia di realizzazione
di beni immobiliari contenuto nella risposta del 28 giugno 2017 è fuori tema, trattandosi
nella fattispecie di una realizzazione di beni mobili. Che poi l’eventuale
parte eccedente dell’anticipo sia da restituire al creditore esula dai criteri
stabiliti dall’art. 68 LEF e non svincola l’ufficio dall’obbligo di stimare le
spese esecutive e di adeguarvi l’importo dell’anticipazione richiesta, specie
perché l’istituto ha una certa funzione dissuasiva (DTF 130 III 523 consid.
2.
).
4.2
Le
spese presumibili fino alla fine della procedura sono la tassa per la preparazione
e l’esecuzione dell’incanto, compresa la stesura del verbale, pari a fr. 100.–
per un ricavo di fr. 5'000.– (art. 30 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OTLEF), che
prudenzialmente può essere aumentata di fr. 80.– per tenere conto del
numero di oggetti da realizzare, potenzialmente atto a prolungare di un’ora il
tempo di preparazione e di esecuzione dell’asta (art. 30 cpv. 5 OTLEF), la
tassa d’incasso del ricavo della realizzazione e di versamento del dividendo,
pari a fr. 25.– (combinati art. 19 cpv. 1 e 33 OTLEF) e il rilascio degli
attestati di carenza di beni, di fr. 38.– (2 x 2 esemplari a fr. 8.–
per pagina [art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF] più le spese di una raccomandata per
il procedente e di un invio semplice
per l’escusso [art. 13 cpv. 1 OTLEF]). Non vanno considerate né spese di ripartizione (giusta l’art. 34 OTLEF – l’unico partecipante al pignoramento è il ricorrente – né spese di custodia
dei beni pignorati (nel senso dell’art. 26 OTLEF), lasciata all’escusso. Un anticipo di fr. 250.–
appare così adeguato a coprire le spese presumibili. In
questa misura il ricorso merita accoglimento.
5.
Il
ricorso non è stato notificato a PI 1 per osservazioni, siccome la questione controversa
non tocca direttamente un suo interesse degno di protezione.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento
impugnato è annullato e riformato nel senso che il RI 1 è invitato a versare
all’Ufficio di esecuzione di Faido un anticipo di fr. 250.– entro 20
giorni dalla ricezione del presente giudizio. Le altre condizioni rimangono
invariate.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.