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Decisione

15.2018.35

Ricorso contro un provvedimento di riduzione dell’importo della garanzia sostitutiva (art. 277 LEF)

12 ottobre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ricorso del 23 aprile 2018 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, poi

concesso dal presidente di questa Camera con decreto del 3 maggio 2018.

L. Con

osservazioni rispettivamente del 17 maggio e del 1° giugno 2018 PI 1 e l’UE

postulano che il ricorso sia respinto. Nella replica spontanea del 12 giugno

2018 la ricorrente conferma la richiesta formulata con il ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso l’11 aprile 2018 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF). Come parte della procedura esecutiva e beneficiaria

della garanzia controversa, la RI 1 ha un interesse giuridicamente protetto a

opporsi alla sua modifica ed è pertanto legittimata a ricorrere.

2. La

ricorrente argomenta che la decisione con la quale l’UE aveva fissato l’importo

della garanzia a fr. 40'000.– non è stata impugnata dalla debitrice

sequestrata, motivo per il quale essa è passata in giudicato e l’UE non la poteva

modificare.

Per

l’osservante la decisione dell’UE, che ha modificato un provvedimento cautelare

(il sequestro), sostituendo la garanzia iniziale immobiliare con il deposito in

contanti, non è né mai potrebbepassare in giudicato. Il sequestro è infatti una

misura conservativa di carattere eminentemente provvisorio, motivo per il quale

può essere modificato in applicazione dell’art. 268 cpv. 1 CPC.

2.1 Il

sequestro è una misura conservativa a garanzia di crediti pecuniari e in

prestazione di garanzie ordinata per la durata del­l’esecuzione (DTF 138

III 382 consid. 3.2.2). Segue regole proprie, stabilite dagli art. 271 segg. LEF

e non dal Codice di procedura civile (art. 269 lett. a CPC). Tale sistema

esclude ogni richiesta di modifica del sequestro in ragione di un cambiamento

delle circostanze nel senso dell’art. 268 cpv. 1 CPC. In effetti, il decreto di

sequestro può essere impugnato solo con una procedura sommaria di opposizione,

specifica alla LEF (art. 278) e imposta da tale legge per ottenere la modifica

o la revoca del sequestro (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2; sentenza 5A_200/2013

del 17 luglio 2013 consid. 1.3). È quindi esclusa la procedura di conferma o di

revoca dei provvedimenti superprovvisionali prevista dall’art. 265 cpv. 2 CPC

(sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 e i

rinvii, pubblicata in SJ 2013 I 33 e Pra 2013 (56) pag. 438).

Il

mezzo di cui dispone il debitore per ovviare all’assenza di una procedura di

modifica del sequestro, una volta esaurita la via dell’opposizione, è quelle

della richiesta di garanzie (art. 273 LEF). È nel quadro di tale procedura che

il giudice del sequestro potrà se del caso tenere conto di eventuali

cambiamenti relativi ai presupposti del sequestro. Infatti, la decisione in

materia di garanzie non è definitiva; il giudice la può riconsiderare in

presenza di fatti nuovi, quali la perdita di verosimiglianza del credito dopo

la concessione del sequestro, la durata imprevista della procedura di convalida

o la diminuzione del valore delle garanzie originarie. Egli valuta se ordinare

o aumentare le garanzie (sentenze 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.4, pubblicata in Pra 2011 [21] pag. 141;5A_563/2017 del 26 ottobre

2017 consid. 3.3.2).

2.2 La

garanzia giusta l’art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati, ma garantisce,

a favore del creditore (rappresentato dal­l’ufficio di esecuzione), l’obbligo

dell’escusso di ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli

con altri di ugual valore qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o

riportati al momento dell’esecuzione

del pignoramento o dell’apertura del fallimento (DTF 120 III 91 consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2012.48 del 30 maggio 2012, consid. 4 e 5, massimata in RtiD I 2013 849 n. 61c; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 28 ad art. 277 LEF).

Dal momento che il sequestro, una volta esaurita la procedura di opposizione

(art. 278 LEF), non può più essere modificato, nemmeno la garanzia a tenore

dell’art. 277 LEF, data la sua natura accessoria, va cambiata ove i presupposti

sui quali poggia il sequestro mutino dopo ch’esso è diventato definitivo.

Neppure a tal riguardo l’art. 268 cpv. 1 CPC risulta applicabile (art.

269 lett. a CPC e sopra consid. 2.1). Anche in questa situazione

Considerandi

il debitore potrà semmai premunirsi contro il danno consecutivo a eventuali

cambiamenti delle circostanze instando avanti al giudice del sequestro per l’ottenimento

di garanzie nel senso dell’art. 273 LEF o il loro aumento. La mancata riduzione

della garanzia dell’art. 277 LEF sarà così compensata dall’aumento (nella

stessa proporzione) della garanzia dell’art. 273 LEF, a salvaguardia degli

interessi di ambedue le parti.

2.3

Qualora,

invece, cambino non gli elementi fattuali sui quali poggia il sequestro (la cui

valutazione compete al giudice) bensì il valore dei beni sequestrati (la cui

stima spetta all’ufficio d’esecu­­zione), pare ipotizzabile un successivo

adattamento della garanzia (a norma dell’art. 277 LEF), perlomeno nei casi in

cui dev’es­­sere incrementata onde mantenere la sua funzione, evitando che il

debitore rifiuti di ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro, perché il loro

valore è superiore a quello della garanzia originaria (si pensi ad azioni il

cui corso borsistico è nel frattempo salito).

a) Certo,

in linea di massima l’ufficio d’esecuzione non è autorizzato a riconsiderare un

suo provvedimento dopo la scadenza del termine di ricorso né a revocarlo (art. 17 cpv. 4 LEF; DTF 88

III 14 consid. 1, 97 III 5 consid. 2; sentenza del Tribunale federale

5A_67/2007 del 15 febbraio 2008 consid. 4.1 e 7B.237/2005 del 27 marzo 2006

consid. 3; Cometta/Möckli in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 60 ad art. 17 LEF; Erard

in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 64 e 65 ad art. 17 LEF; sentenza

della CEF 15.2011.79 del 22 settembre 2011), eccezion fatta nell’ipotesi – in

concreto non realizzata – di provvedimenti nulli, la cui nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni momento (art. 22 LEF).

Salvo eccezioni legali esplicite (come in materia

di calcolo del mi­nimo di esistenza: art. 93 cpv. 3 LEF), la legge non

prevede neppure la via della revisione dei provvedimenti definitivi (sentenza

della CEF 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid.

2.

).

b) In

presenza di fatti nuovi, tuttavia, può giustificarsi la modifica di un

provvedimento definitivo (sentenza della CEF 15.2011.79 del 22 settembre 2011),

o meglio l’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo, senza effetto

retroattivo (cfr. Maier/Vagnato in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 42 ad art. 17 LEF;

Dallèves in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 68 ad art. 17

LEF).

2.4

Nel

caso in esame, però, non si è verificato alcun fatto nuovo dopo l’entrata in

forza dei provvedimenti 5 e 13 settembre 2017, con cui l’UE

ha ordinato la cancellazione dal registro fondiario della restrizione della

facoltà di disporre sulla PPP sequestrata in considerazione dell’avvenuto

deposito di fr. 40'000.– a titolo di garanzia. La debitrice e l’UE

pretendono soltanto di correggere l’errore commesso in occasione della fissazione della garanzia

di fr. 40'000.–, in cui si è tenuto conto d’interessi

che non figurano nel decreto di sequestro. Ora, neanche le decisioni errate –

tranne in caso di nullità (art. 22 cpv. 1 LEF) – possono più essere corrette

dopo la scadenza del termine di ricorso (DTF 88 III 14 consid. 1 e altri

riferimenti citati sopra al consid. 2.3/a).

Nel

caso concreto, già al momento della notifica e dell’esecuzio­­ne del sequestro non

poteva sfuggire alla debitrice e al suo precedente legale, avv. __________, che

il sequestro della PPP è stato decretato sino a fr. 23'407.65

senza interessi. Il mancato ricorso contro il provvedimento del 5 settembre 2017 è opponibile anche al suo patrocinatore attuale. Così

stando le cose, l’UE non poteva modificare il provvedimento in questione, che

nel frattempo è diventato definitivo, motivo per cui il ricorso va accolto e il

provvedimento impugnato annullato.

3.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il provvedimento dell’11 aprile 2018 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è annullato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.