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Decisione

15.2018.36

Avviso di pignoramento. Irricevibilità della richiesta di assegnare o restituire il termine di ricorso contro decisioni di rigetto dell’opposizione emanate da una cassa malattia. Notifica per Posta A

24 maggio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.36

Lugano

24 maggio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 26 aprile 2018 da

RI 1RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 aprile 2018 nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________

e __________ emessi rispettivamente il 12 settembre e il 4

dicembre 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la PI 1 procede

contro RI 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, delle partecipazioni LAMal per

il primo trimestre del 2017, dei premi LAMal e LCA di giugno 2017 nonché di diverse

spese e interessi, di complessivi fr. 890.60 oltre accessori, e nella

seconda dei premi LAMal e LCA di luglio 2017 con spese e interessi, di fr. 673.15

oltre agli accessori;

che

in base alle domande di proseguimento delle esecuzioni pre­sentate il 4 e l’11

aprile 2018, cui la PI 1 ha accluso le proprie decisioni 3 e 10 febbraio 2018

di rigetto definitivo delle opposizioni interposte da RI 1, l’UE ha emesso gli

avvisi di pignoramento 5 e 12 aprile 2018 per il 30 aprile;

che

con il ricorso in esame, del 26 aprile 2018, RI 1 chiede alla Camera d’impartirgli

un termine di 30 giorni per contestare le decisioni della PI 1, facendo valere

di averne avuto conoscenza per la prima volta allo sportello dell’UE

(verosimilmente) il 25 aprile 2018;

che

Considerandi

il ricorso andrebbe trasmesso d’ufficio all’UE, cui avrebbe dovuto essere

indirizzato (art. 7 cpv. 1 Legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);

che

da ciò si può però prescindere, come pure dal notificare il ricorso alla

controparte per osservazioni, dal momento ch’esso, nella limitata misura in cui

è ricevibile, risulta manifestamente infondato (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

la Camera, in effetti, non è competente per assegnare o restituire il termine

di ricorso contro le decisioni di una cassa malattia, la sua competenza essendo

limitata alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli

uffici di esecuzione e fallimenti (art. 17 LEF);

che

spetta semmai allo stesso RI 1 ricorrere contro le decisioni in questione

direttamente presso la PI 1 con un’opposizione nel senso dell’art. 52 cpv. 1

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA, RS 830.1), come esplicitamente indicato in calce alle decisioni;

che

nelle opposizioni egli potrà menzionare se del caso i motivi per cui ritiene

inefficace la notifica delle decisioni (art. 49 cpv. 3 LPGA) o chiedere la

restituzione dei termini d’opposizione (art. 41 LPGA);

che

per quanto concerne invece l’ambito esecutivo, la notifica per Posta A Plus delle

decisioni di rigetto definitivo dell’opposi­­zione emesse il 3 e il 10 febbraio

2018.

dalla PI 1 appare corretta (DTF 142 III 599 consid. 2), sicché in assenza

di una manifesta nullità né l’UE né questa Camera sono autorizzati a opporsi

alla continuazione delle esecuzioni in questione e ad annullare l’avviso di

pignoramento impugnato (sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015, RtiD

2016.

I 741 n. 52c, consid. 2);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.