15.2018.36
Avviso di pignoramento. Irricevibilità della richiesta di assegnare o restituire il termine di ricorso contro decisioni di rigetto dell’opposizione emanate da una cassa malattia. Notifica per Posta A
24 maggio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.36
Lugano
24 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 26 aprile 2018 da
RI 1RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 aprile 2018 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________
e __________ emessi rispettivamente il 12 settembre e il 4
dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la PI 1 procede
contro RI 1 per l’incasso, nella prima esecuzione, delle partecipazioni LAMal per
il primo trimestre del 2017, dei premi LAMal e LCA di giugno 2017 nonché di diverse
spese e interessi, di complessivi fr. 890.60 oltre accessori, e nella
seconda dei premi LAMal e LCA di luglio 2017 con spese e interessi, di fr. 673.15
oltre agli accessori;
che
in base alle domande di proseguimento delle esecuzioni presentate il 4 e l’11
aprile 2018, cui la PI 1 ha accluso le proprie decisioni 3 e 10 febbraio 2018
di rigetto definitivo delle opposizioni interposte da RI 1, l’UE ha emesso gli
avvisi di pignoramento 5 e 12 aprile 2018 per il 30 aprile;
che
con il ricorso in esame, del 26 aprile 2018, RI 1 chiede alla Camera d’impartirgli
un termine di 30 giorni per contestare le decisioni della PI 1, facendo valere
di averne avuto conoscenza per la prima volta allo sportello dell’UE
(verosimilmente) il 25 aprile 2018;
che
Considerandi
il ricorso andrebbe trasmesso d’ufficio all’UE, cui avrebbe dovuto essere
indirizzato (art. 7 cpv. 1 Legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2);
che
da ciò si può però prescindere, come pure dal notificare il ricorso alla
controparte per osservazioni, dal momento ch’esso, nella limitata misura in cui
è ricevibile, risulta manifestamente infondato (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
la Camera, in effetti, non è competente per assegnare o restituire il termine
di ricorso contro le decisioni di una cassa malattia, la sua competenza essendo
limitata alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti degli
uffici di esecuzione e fallimenti (art. 17 LEF);
che
spetta semmai allo stesso RI 1 ricorrere contro le decisioni in questione
direttamente presso la PI 1 con un’opposizione nel senso dell’art. 52 cpv. 1
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA, RS 830.1), come esplicitamente indicato in calce alle decisioni;
che
nelle opposizioni egli potrà menzionare se del caso i motivi per cui ritiene
inefficace la notifica delle decisioni (art. 49 cpv. 3 LPGA) o chiedere la
restituzione dei termini d’opposizione (art. 41 LPGA);
che
per quanto concerne invece l’ambito esecutivo, la notifica per Posta A Plus delle
decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione emesse il 3 e il 10 febbraio
2018.
dalla PI 1 appare corretta (DTF 142 III 599 consid. 2), sicché in assenza
di una manifesta nullità né l’UE né questa Camera sono autorizzati a opporsi
alla continuazione delle esecuzioni in questione e ad annullare l’avviso di
pignoramento impugnato (sentenza della CEF 15.2015.32 del 25 agosto 2015, RtiD
2016.
I 741 n. 52c, consid. 2);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.