15.2018.38
Ricorso contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta. Cartella ipotecaria il cui portatore è sconosciuto. Contestazione o cancellazione. Interessi
5 ottobre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.38
Lugano
5 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso interposto il 30 aprile 2018 da
RI 1
(c/o RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta depositati il 20 aprile
2018 in varie esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla Billag SA, Friborgo)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona
e dall’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Bellinzona)
PI 2, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
Ritenuto
in
fatto: A. Nelle varie esecuzioni
in via di pignoramento promosse nei confronti di RI 1, il 20 aprile 2018 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Mendrisio ha depositato l’elenco oneri e le condizioni di
asta (indetta per il 17 maggio 2018) relativi al fondo n. 1__________ RFD __________
di proprietà dell’escusso.
Fatti
B. Con
ricorso del 30 aprile 2018, a nome del cugino RI 1 RA 1 ha postulato, previa
sospensione dell’asta, lo stralcio dall’elenco oneri della cartella ipotecaria
di fr. 70'000.– iscritta in primo rango sulla particella “no. __________” (recte: 1__________), facendo valere che
la stessa era stata completamente estinta il 7 maggio 1996 dal suo portatore, __________,
patrigno dell’escusso.
C. Con
decreto del 15 maggio 2018 il presidente della Camera ha concesso l’effetto
sospensivo. Nel termine impartitogli con ordinanza del 17 maggio 2018, RI 1 ha
poi prodotto un esemplare del ricorso firmato di proprio pugno.
D. L’unico
procedente a essersi espresso sul ricorso – PI 2 – si è rimesso alla decisione
della Camera, mentre nelle sue osservazioni del 21 giugno 2018 l’UE ha messo in
dubbio l’interesse dell’escusso a ricorrere e nel merito ha ritenuto di avere
agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all.utorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla comunicazione, il 20 aprile
2018, dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
Non
si può d’altronde negare al ricorrente ogni interesse degno di protezione,
siccome lo stralcio della cartella ipotecaria dall’elenco oneri gli
permetterebbe verosimilmente di farsi versare l’eccedenza del prezzo di
aggiudicazione, giacché è l’unico aggravio ipotecario (a parte ipoteche legali
per fr. 231.75) e la stima peritale del fondo è di fr. 326'000.–,
mentre le pretese dei creditori pignoranti ammontavano a fr. 34'408.65
complessivi il 16 aprile 2018.
2. In
caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione, del grado o dell’esigibilità di una pretesa iscritta
nell’elenco oneri nel termine di dieci giorni indicato in quell’atto, l’ufficio
d’esecuzione deve avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale concernente
la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di
determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco
oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art.
140 cpv. 2 LEF). Se la contesa
concerne invece unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta
non al giudice ma all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 143 consid. 4.2;
sentenza della CEF 15.2010.43 del 30 aprile 2010 consid. 3).
2.1 Nella
misura in cui, quindi, RI 1 contesta l’esistenza della cartella ipotecaria
iscritta in primo rango sul fondo pignorato, il ricorso è irricevibile perché
la questione rientra nella competenza del giudice civile – non dell’autorità di
vigilanza.
2.2 Laddove,
invece, il ricorrente si duole che l’UE non l’ha informato della possibilità
per lui di ottenere la cancellazione della cartella ipotecaria, o perlomeno di ricercarne il proprietario, mediante pubblicazione
nel Foglio ufficiale (verosimilmente accenna all’istituto previsto all’art. 856
CC), egli misconosce che l’UE non è il patrocinatore delle parti né è tenuto (e
neppure abilitato) a fornire loro informazioni all’infuori di quelle relative
alla procedura esecutiva in senso stretto. Orbene, la procedura di
cancellazione dei diritti di pegno stabilita dall’art. 856 CC è una procedura
giudiziaria, che esula quindi dall’ambito di competenza dell’ufficio d’esecuzione.
Del resto nulla osta a che RI 1 avvii una simile procedura anche dopo la
realizzazione del fondo, ciò che gli permetterebbe di liberare l’importo
depositato a favore del portatore della cartella ipotecaria prima dei dieci
anni stabiliti dall’art. 269 cpv. 2 LEF (applicabile per analogia nelle
esecuzioni individuali: Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 9, n. 27 ad
art. 149a e n. 22 e 39 ad art. 150 LEF).
2.3 L’UE
non poteva neppure aspettare l’avvio e l’esito di una simile procedura di cancellazione perché era obbligato
per legge a iscrivere d’ufficio la cartella ipotecaria nell’elenco
oneri (nella colonna dei debiti esigibili, in virtù dell’art. 75 CO), quand’anche
non sia stata prodotta e il portatore non sia noto, dal momento che il pegno è
iscritto nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b e 36 cpv. 2 RFF; DTF 62
III 123; Kuhn in: Commentaire
ORFI, 2012, n. 18 ad art. 34 RFF; contra:
Gilliéron, op. cit., n. 134 ad
art. 140, che però non si confronta con le norme citate).
a) Vero
è che, secondo Daniel Staehelin
(Die Aufnahme in das Lastenverzeichnis und
die Parteirollenverteilung für den
Considerandi
Lastenbereinigungsprozess, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel,
2000, pag. 207 ad b), l’ufficio non sarebbe tenuto a iscrivere il pegno ove il
debitore abbia provato con documenti di avere estinto il debito. Si riferisce
però al caso del credito garantito da un’ipoteca, mentre per quanto attiene
alle cartelle ipotecarie si evince dalle considerazioni dello stesso Staehelin (op. cit., pag. 304 ad a) che
per opporsi all’iscrizione il debitore deve tassativamente produrre il titolo:
la prova del pagamento del credito di cartella non basta, infatti, a ritenerlo
estinto, perché se la cartella non è cancellata né si trova in mano del
debitore non si può mai escludere che sia stata riutilizzata e sia in possesso
di un terzo in buona fede (così: Kuhn, op. cit. loc. cit.). È
pertanto corretta la decisione dell’UE d’inserire
d’ufficio nell’elenco oneri la cartella ipotecaria non insinuata.
b) L’UE
non poteva invece computare interessi (Staehelin,
op. cit., pag. 305 ad 2; Kuhn, op.
cit. loc. cit.). Invero, contrariamente alla premessa alla base dell’opinione
di Staehelin, nella fattispecie il
tasso del 7% indicato nel registro fondiario non pare avere carattere massimale
(“Maximalfuß”,
v. Schmid-Tschirren in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed.
2015, n. 16 ad art. 818 CC), poiché non rinvia a convenzioni
separate pattuite o da pattuire tra le parti per la fissazione del tasso d’interesse
effettivo, e nemmeno è qualificato come “massimo” (sentenza della CEF 14.2001.62 del 5 settembre 2001 consid.
4). Dal 1° gennaio 2012, tuttavia, “la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli
interessi effettivamente dovuti” (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, norma – imperativa – applicabile anche alle cartelle ipotecarie emesse sotto l’imperio
del vecchio diritto giusta l’art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC: DTF 140 III 185
consid. 5.1.2). Ora, per essere considerati “effettivamente dovuti”, gli interessi devono perlomeno
essere annunciati all’ufficio d’esecuzione e quantificati. In mancanza di un’insinuazione,
come nel caso in esame, gli interessi non devono essere iscritti nell’elenco
oneri. La somma di fr. 14'700.– (pari a 3 annualità di fr. 70'000.–
al 7%,) computata dall’UE quali interessi (secondo un calcolo corretto prima
della revisione dell’art. 818 CC) deve pertanto essere stralciata.
3.
Come
rilevato dallo stesso UE nelle sue osservazioni al ricorso, gli incomberebbe
ancora impartire a RI 1 il termine di venti giorni per promuovere azione di
contestazione dell’elenco oneri a norma degli art. 107 cpv. 5 e 39 RFF, così da
consentirgli di contestare l’esistenza della cartella ipotecaria davanti al
giudice. Preventivamente, l’UE dovrebbe però chiedere all’autorità tutoria di
designare un curatore ad hoc (art.
390.
cpv. 1 n. 2 CC), incaricato di difendere gli interessi del (eventuale)
portatore della cartella ipotecaria nella causa di contestazione dell’elenco
oneri, e poi impartire a RI 1 il termine di venti giorni per agire (istruzione
del Tribunale federale all’ispettorato del notariato di Zurigo del 20 agosto
1936, DTF 62 III 123 seg.). Visti i costi di una simile procedura e il suo
esito verosimilmente negativo, siccome il ricorrente non è in grado di produrre
il titolo (v. sopra consid. 2.3/a), gli converrebbe verificare se non sia
meglio seguire l’altra via, ossia quella della cancellazione della cartella
ipotecaria (sopra consid. 2.2). La scelta spetta però solo a lui.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che la somma di fr. 14'700.– indicata quali interessi della
cartella ipotecaria di fr. 70'000.– gravante in primo rango il fondo n. 1__________
RFD __________ è stralciata dall’elenco oneri e il prezzo minimo indicato nelle
condizioni d’asta è adeguato di conseguenza.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– __________, __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona;
– Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona;
– ;
– __________,
__________;
– __________,
__________, __________;
– __________,
__________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.