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Decisione

15.2018.38

Ricorso contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta. Cartella ipotecaria il cui portatore è sconosciuto. Contestazione o cancellazione. Interessi

5 ottobre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 30 aprile 2018, a nome del cugino RI 1 RA 1 ha postulato, previa

sospensione dell’asta, lo stralcio dall’elenco oneri della cartella ipotecaria

di fr. 70'000.– iscritta in primo rango sulla particella “no. __________” (recte: 1__________), facendo valere che

la stessa era stata completamente estinta il 7 maggio 1996 dal suo portatore, __________,

patrigno del­l’escusso.

C. Con

decreto del 15 maggio 2018 il presidente della Camera ha concesso l’effetto

sospensivo. Nel termine impartitogli con ordinanza del 17 maggio 2018, RI 1 ha

poi prodotto un esemplare del ricorso firmato di proprio pugno.

D. L’unico

procedente a essersi espresso sul ricorso – PI 2 – si è rimesso alla decisione

della Camera, mentre nelle sue osservazioni del 21 giugno 2018 l’UE ha messo in

dubbio l’interesse dell’escusso a ricorrere e nel merito ha ritenuto di avere

agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all.utorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla comunicazione, il 20 aprile

2018, dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.

17 LEF).

Non

si può d’altronde negare al ricorrente ogni interesse degno di protezione,

siccome lo stralcio della cartella ipotecaria dall’e­­lenco oneri gli

permetterebbe verosimilmente di farsi versare l’eccedenza del prezzo di

aggiudicazione, giacché è l’unico aggravio ipotecario (a parte ipoteche legali

per fr. 231.75) e la stima peritale del fondo è di fr. 326'000.–,

mentre le pretese dei creditori pignoranti ammontavano a fr. 34'408.65

complessivi il 16 aprile 2018.

2. In

caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione, del grado o dell’esigibilità di una pretesa iscritta

nell’elenco oneri nel termine di dieci giorni indicato in quell’atto, l’ufficio

d’esecuzione deve avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 del Regolamento del Tribunale federale con­cernente

la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), la quale permetterà di

determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco

oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art.

140 cpv. 2 LEF). Se la contesa

concerne invece unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta

non al giudice ma all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 143 consid. 4.2;

sentenza della CEF 15.2010.43 del 30 aprile 2010 consid. 3).

2.1 Nella

misura in cui, quindi, RI 1 contesta l’esistenza della cartella ipotecaria

iscritta in primo rango sul fondo pignorato, il ricorso è irricevibile perché

la questione rientra nella competenza del giudice civile – non dell’autorità di

vigilanza.

2.2 Laddove,

invece, il ricorrente si duole che l’UE non l’ha informato della possibilità

per lui di ottenere la cancellazione della cartella ipotecaria, o perlomeno di ricercarne il proprietario, mediante pub­blicazione

nel Foglio ufficiale (verosimilmente accenna all’istituto previsto all’art. 856

CC), egli misconosce che l’UE non è il patrocinatore delle parti né è tenuto (e

neppure abilitato) a fornire loro informazioni all’infuori di quelle relative

alla procedura esecutiva in senso stretto. Orbene, la procedura di

cancellazione dei diritti di pegno stabilita dall’art. 856 CC è una procedura

giudiziaria, che esula quindi dall’ambito di competenza dell’ufficio d’esecu­­zione.

Del resto nulla osta a che RI 1 avvii una simile procedura anche dopo la

realizzazione del fondo, ciò che gli permetterebbe di liberare l’importo

depositato a favore del portatore della cartella ipotecaria prima dei dieci

anni stabiliti dall’art. 269 cpv. 2 LEF (applicabile per analogia nelle

esecuzioni individuali: Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 10 ad art. 9, n. 27 ad

art. 149a e n. 22 e 39 ad art. 150 LEF).

2.3 L’UE

non poteva neppure aspettare l’avvio e l’esito di una simile procedura di cancellazione perché era obbligato

per legge a iscri­vere d’ufficio la cartella ipotecaria nell’elenco

oneri (nella colonna dei debiti esigibili, in virtù dell’art. 75 CO), quand’anche

non sia stata prodotta e il portatore non sia noto, dal momento che il pegno è

iscritto nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b e 36 cpv. 2 RFF; DTF 62

III 123; Kuhn in: Commentaire

ORFI, 2012, n. 18 ad art. 34 RFF; contra:

Gilliéron, op. cit., n. 134 ad

art. 140, che però non si confronta con le norme citate).

a) Vero

è che, secondo Daniel Staehelin

(Die Aufnahme in das Lastenverzeichnis und

die Parteirollenverteilung für den

Considerandi

Lastenbereinigungsprozess, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel,

2000, pag. 207 ad b), l’ufficio non sarebbe tenuto a iscrivere il pegno ove il

debitore abbia provato con documenti di avere estinto il debito. Si riferisce

però al caso del credito garantito da un’ipoteca, mentre per quanto attiene

alle cartelle ipotecarie si evince dalle considerazioni dello stesso Staehelin (op. cit., pag. 304 ad a) che

per opporsi all’iscrizione il debitore deve tassativamente produrre il titolo:

la prova del pagamento del credito di cartella non basta, infatti, a ritenerlo

estinto, perché se la cartella non è cancellata né si trova in mano del

debitore non si può mai escludere che sia stata riutilizzata e sia in possesso

di un terzo in buona fede (così: Kuhn, op. cit. loc. cit.). È

pertanto corretta la decisione dell’UE d’inserire

d’ufficio nell’elenco oneri la cartella ipotecaria non insinuata.

b) L’UE

non poteva invece computare interessi (Staehelin,

op. cit., pag. 305 ad 2; Kuhn, op.

cit. loc. cit.). Invero, contrariamente alla premessa alla base dell’opinione

di Staehelin, nella fattispecie il

tasso del 7% indicato nel registro fondiario non pare avere carattere massimale

(“Maximalfuß”,

v. Schmid-Tschirren in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed.

2015, n. 16 ad art. 818 CC), poiché non rinvia a convenzioni

separate pattuite o da pattuire tra le parti per la fissazione del tasso d’interesse

effettivo, e nemmeno è qualificato come “massimo” (sentenza della CEF 14.2001.62 del 5 settembre 2001 consid.

4). Dal 1° gennaio 2012, tuttavia, “la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli

interessi effettivamente dovuti” (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, norma – imperativa – applicabile anche alle cartelle ipotecarie emesse sot­to l’imperio

del vecchio diritto giusta l’art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC: DTF 140 III 185

consid. 5.1.2). Ora, per essere considerati “effettivamente dovuti”, gli interessi devono perlomeno

essere annunciati all’ufficio d’esecuzione e quantificati. In mancanza di un’in­­sinuazione,

come nel caso in esame, gli interessi non devono essere iscritti nell’elenco

oneri. La somma di fr. 14'700.– (pari a 3 annualità di fr. 70'000.–

al 7%,) computata dall’UE quali interessi (secondo un calcolo corretto prima

della revisione dell’art. 818 CC) deve pertanto essere stralciata.

3.

Come

rilevato dallo stesso UE nelle sue osservazioni al ricorso, gli incomberebbe

ancora impartire a RI 1 il termine di venti giorni per promuovere azione di

contestazione dell’elenco oneri a norma degli art. 107 cpv. 5 e 39 RFF, così da

consentirgli di contestare l’esistenza della cartella ipotecaria davanti al

giudice. Preventivamente, l’UE dovrebbe però chiedere all’autorità tutoria di

designare un curatore ad hoc (art.

390.

cpv. 1 n. 2 CC), incaricato di difendere gli interessi del (eventuale)

portatore della cartella ipotecaria nella causa di contestazione dell’elenco

oneri, e poi impartire a RI 1 il termine di venti giorni per agire (istruzione

del Tribunale federale all’ispettorato del notariato di Zurigo del 20 agosto

1936, DTF 62 III 123 seg.). Visti i costi di una simile procedura e il suo

esito verosimilmente negativo, siccome il ricorrente non è in grado di produrre

il titolo (v. sopra consid. 2.3/a), gli converrebbe verificare se non sia

meglio seguire l’altra via, ossia quella della cancellazione della cartella

ipotecaria (sopra consid. 2.2). La scelta spetta però solo a lui.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,

nel senso che la somma di fr. 14'700.– indicata quali interessi della

cartella ipotecaria di fr. 70'000.– gravante in primo rango il fondo n. 1__________

RFD __________ è stralciata dall’elenco oneri e il prezzo minimo indicato nelle

condizioni d’asta è adeguato di conseguenza.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– __________, __________,

__________;

– Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona;

– Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona;

– ;

– __________,

__________;

– __________,

__________, __________;

– __________,

__________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.