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Decisione

15.2018.39

Vendita in blocco di aerei a trattative private. Termine impartito ai creditori e a terzi per formulare offerte superiori. Ricorso di un terzo interessato

11 maggio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Sul

FUSC del __________ è apparsa la seguente pubblicazione: “All’amministrazione del fallimento è

pervenuta un’offerta di USD 16'500'000.– per l’acquisto dei 6 aerei

inventariati nel fallimento CO 1. In ossequio all’esigenza posta all’art. 256

cpv. 3 LEF in materia di vendita a trattative private, l’amministrazione del

fallimento dà la possibilità ai creditori e a eventuali terzi interessati di

formulare offerte superiori, che, unitamente alla garanzia emessa da una

primaria banca svizzera per l’importo offerto, dovranno pervenire all’ufficio

del fallimenti , via al Fiume 7, 6962 Viganello entro il termine improrogabile

del 04.05.2018. Tra gli eventuali offerenti verrà indetta il 09.05.2018 alle

ore 14:00 presso la sede dell’ufficio una licitazione privata e quanto messo in

vendita verrà aggiudicato al migliore offerente. Se entro il termine fissato

non perverranno nuove offerte gli aerei saranno aggiudicati per l’importo di

USD 16'500'000.–”. La pubblicazione è stata anticipata

per email del giorno precedente in particolare alla RI 1, che aveva in

precedenza manifestato il suo interesse per l’acquisto di “almeno due”

aeroplani.

C. Con

ricorso del 3 maggio 2018, la RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

dell’avviso appena menzionato, dell’offerta di USD 16.5

milioni, della proposta di formulare offerte superiori e dell’eventuale asta

del 9 maggio 2018. In via subordinata, la ricorrente ha postulato la

retrocessione dell’incarto all’UF e il differimento della vendita fino alla

seconda adunanza dei creditori, “rispettivamente” la richiesta di un’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza

a vendere d’urgenza gli aerei “qualora

vi fossero contestazione in merito all’elenco degli oneri”. In via ancora più subordinata la ricorrente ha chiesto la

retrocessione dell’incarto all’UF “affinché vengano definiti esattamente gli aeromobili e chiariti i

diritti di pegno gravanti i medesimi, nonché l’esistenza di eventuali diritti

di ritenzione sugli aeromobili”.

D. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alle parti

interessate per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato,

avvenuta il 24 aprile 2018, il ricorso è ricevibile dal profilo della

competenza di questa Camera, dell’oggetto del ricorso (un provvedimento

concreto dell’amministrazione del fallimento che fa avanzare la procedura di

liquidazione) e della tempestività (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.1 Rileva

a ragione la ricorrente che secondo costante dottrina e giurisprudenza non è

legittimato a ricorrere il terzo che si ritiene privato della possibilità di

vedersi aggiudicato un bene (sotto consid. 1.3). Sostiene tuttavia di avere un

interesse proprio a formulare un’offerta, secondo l’offerta contenuta nell’atto

impugnato, e a capire i rischi incorsi in caso di aggiudicazione. Afferma in

particolare che la decisione di procedere a una vendita a trattative private è

nulla nella misura in cui l’avviso d’incanto non indica né l’ubicazione degli

aeromobili, né le condizioni per importare taluni di essi in Svizzera, né

tantomeno l’esistenza di diritti di pegno e di ritenzione sugli stessi.

1.2 Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una

determinata misura ingiustamente ne­gata nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento, e che in tal senso è colpita dal provvedimento in misura e

con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF 15.2013.114 del

27 febbraio 2014, pag. 3; Cometta/Möckli,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 17 LEF; Erard in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.

24 ad art. 17 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF). In assenza di un interesse

degno di protezione, i terzi estranei alla procedura esecutiva non sono di

principio legittimati a inoltrare un ricorso, a meno che l’atto contestato sia loro

direttamente pregiudizievole (DTF 139 III 387 consid. 2.1). Stante l’esigenza

di un interesse attuale, essi non possono neppure fare valere gli interessi dei

creditori. Se, tuttavia, invocano la nullità del provvedimento, l’autorità di

vigilanza deve esaminare d’ufficio la censura (art. 22 cpv. 1 LEF; sentenza

della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015, RtiD 2016 II 643 n. 30c, consid. 3).

1.3 Ne

consegue che, in linea di massima, i terzi interessati all’ac­­quisto di beni

compresi in un’asta non sono legittimati a ricorrere contro la fissazione o l’annullamento

della stessa (sentenze della CEF 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, RtiD 2014 II

878 n. 44 c, e 15.2014.120 del 25 febbraio 2015). La ricorrente non può dedurre

nulla a proprio vantaggio dal fatto che la pubblicazione avversata sia

indirizzata anche a terzi, siccome non conferisce loro alcun diritto o

aspettativa degna di protezione all’aggiudicazione degli aerei posti in

vendita. Soltanto i creditori, infatti, dispongono per legge (art. 256 cpv. 3

LEF) del diritto di formulare offerte superiori (Bürgi in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 23 ad art. 256 LEF). E la ricorrente non è

neppure legittimata a invocare l’interesse a una massimizzazione del provento

della realizzazione,

trattandosi d’interessi altrui (dei creditori e della fallita).

1.4 Entra

quindi in considerazione solo l’eventuale nullità della pubblicazione impugnata

(art. 22 cpv. 1 LEF), cui la ricorrente accenna citando la sentenza pubblicata

nella DTF 131 III 237 segg., secondo cui è nulla la decisione di procedere a

una vendita a trattative private se la descrizione dei beni da realizzare non

soddisfa le esigenze d’individualizzazione. La correttezza della procedura

fallimentare rispetto ai suoi partecipanti, la scelta e la retribuzione di

ausiliari dell’amministrazione del fallimento oppure l’esigenza di massimare il

prezzo di vendita dei velivoli sono interessi dei creditori e della fallita che

la ricorrente non è legittimata a far valere in loro vece (sopra consid. 1.2).

Neppure è autorizzata a contestare il contenuto delle condizioni d’asta (DTF 60

III 31 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.46/2006 del 18 aprile

2006, RtiD 2006 II 783 n. 86c consid. 5.1; Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 213 ad art. 17 LEF),

a maggior ragione in un caso in cui, come in concreto, l’aggiudicazione avviene

a trattative private e non in un’asta pubblica (sentenza della CEF

15.2005.132/150 del 13 gennaio 2006 consid. 1).

2. L’oggetto della vendita a trattative

private contestata sono i “6

aerei inventariati nel fallimento CO 1” (doc. 2). Già

dalla pubblicazione impugnata si evince pertanto con ogni chiarezza che le

scorte di pezzi di ricambio non sono comprese nel­l’offerta, ciò che l’UF ha

esplicitamente precisato nel suo scritto del 25 aprile 2018 (doc. 20). Le

censure riferite all’inventario dei pezzi di ricambio sono così premature e

quindi inammissibili.

2.1 Che

la vendita riguardi tutti e sei gli aeroplani in blocco risulta dalla stessa

pubblicazione, la quale menziona un’unica offerta di USD 16.5 milioni e la

possibilità di presentare offerte superiori. Il luogo di situazione degli aerei

è riportato sull’inventario ed è di pubblico dominio (la stampa cantonale ha

più volte riferito che un aereo si trova sull’aeroporto di __________, uno in

riparazione a __________ in __________ presso la __________ e i quattro ultimi

presso l’aeroporto di __________ in __________, circostanze perfettamente note

alla ricorrente, siccome sono riportate nella email del 9 febbraio 2018 acclusa

al ricorso (doc. 8).

2.2 Quanto

all’identificazione degli aerei mal si capisce la censura secondo cui essi non

sarebbero descritti né sarebbe dato sapere se sono iscritti nell’apposito

registro svizzero o in un registro analogo estero (ricorso ad n. 30). La stessa

ricorrente, infatti, ha prodotto gli estratti del registro svizzero degli

aeromobili relativi agli oggetti da vendere (doc. 6). Del resto il modello

degli aeromobili, con il riferimento alla loro immatricolazione, figura nel­l’inventario.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, tale documento può essere

consultato da ogni persona giustificante un interesse (art. 8a cpv. 1

LEF), ciò che è il caso del­l’interessato ad acquisire un bene inventariato,

limitatamente a tale bene. Comunque sia, la RI 1 non pretende, per avventura,

che l’UF le abbia negato la consultazione della parte dell’in­­ventario

relativa agli aerei. E a differenza del precedente da essa citato (DTF 131 III

237 segg.), l’inventario, come detto, contiene una designazione

sufficientemente precisa per escludere la nullità della vendita prospettata.

Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto.

2.3 L’incertezza

sul tipo dei beni da realizzare (mobile o immobile) e della vendita prospettata

(all’asta o a trattative private, d’urgenza o no) denunciata dalla ricorrente

(ad 32) non sussiste. Gli aerei sono inventariati nella parte “I. Fondi”, il

tipo di vendita è menzionato esplicitamente nella pubblicazione avversata (“In ossequio all’esigenza posta all’art. 256

cpv. 3 LEF in materia di vendita a trattative private,

sopra ad B) e la sua urgenza è già stata evidenziata dall’UF con la pubblicazione del 19 dicembre 2017 (sopra ad A), che non risulta essere

stata né impugnata né successivamente modificata. Sapere se queste modalità di

vendita siano state regolarmente decise dai creditori o dall’autorità di vigilanza

è questione che la ricorrente non è legittimata a sollevare (sopra consid.

1.4). Eventuali dubbi al riguardo non le impedivano di formulare un’offerta,

che ovviamente non l’avrebbe vincolata se la decisione dell’UF fosse stata

annullata in seguito al ricorso di un creditore o della fallita, ciò che per

altro non si è verificato. In assenza di un motivo di nullità, anche su questo

punto il ricorso è infondato.

2.4 Dagli

estratti del registro aeronautico presenti nell’incarto fallimentare si può

evincere che i velivoli sono gravati da pegni, cinque della PI 1 per fr. 2'000'000.–

ognuno e uno della PI 2 per lo stesso importo. Altri diritti di pegno non

risultano dal registro aeronautico, in cui per legge devono essere iscritti

anche i diritti di pegno legale (art. 48 lett b della legge federale sul

registro aeronautico [LRA, RS 748.217.1]), compresi i diritti di ritenzione,

esaustivamente definiti dalla legge (art. 51 LRA). Ora, entrambi i creditori

pignoratizi hanno dichiarato di rinunciare al loro diritto di pegno se i

crediti da loro insinuati saranno pagati con il provento della vendita a

trattative private prospettata dall’UF (dichiarazioni 20 aprile 2018 della PI 1

e 19 aprile 2018 della PI 2). Gli aggiudicatari degli aerei non saranno quindi

vincolati da quei pegni, sicché la questione evocata dalla ricorrente è – ed

era – senza rilievo per lei, ciò di cui avrebbe potuto accertarsi informandosi presso l’UF. Le suddette

dichiarazioni sottintendono d’altronde il consenso delle

creditrici ipotecarie alla vendita a trattative private (art. 256 cpv. 2 LEF),

per tacere del fatto che tale consenso non è richiesto in caso di tacitazione

integrale dei crediti ipotecari con il provento della vendita (DTF 72 III 32) e

comunque sia la ricorrente non è legittimata a far valere gli interessi dei

creditori pignoratizi (sopra consid. 1.3).

2.5 Con

decisione odierna – sia precisato per mera abbondanza – la Camera, preso atto

delle condizioni definitive della vendita a trattative private, l’ha

autorizzata ai sensi dell’art. 128 cpv. 2 RFF, tenuto in particolare conto dell’alto

costo della manutenzione degli aeromobili (circa fr. 100'000.– al mese),

che seppure a carico dei creditori pignoratizi (art. 262 cpv. 2 LEF), riduce l’(eventuale)

eccedenza a favore dei creditori chirografari (art. 85 RUF, secondo trattino).

3. Riferendosi

ai combinati art. 259 e 134 cpv. 1 LEF, la ricorrente sostiene che ai

potenziali interessati all’acquisto di un bene della massa, anche in caso di

realizzazione d’urgenza giusta l’art. 243 cpv. 2 LEF, debbano essere fornite

informazioni complete e prive di contraddizioni. Nella fattispecie essa si

duole che con le sue dichiarazioni contraddittorie o inesistenti l’amministrazione

del fallimento non le ha permesso di presentare un’offerta economicamente

valida, violando così i principi ben noti della buona fede, dell’indipendenza,

dell’equità e della parità delle armi dedotti dall’art. 29 cpv. 2 Cost., da cui

si deduce in particolare l’in­­validità delle aste influenzate in modo illecito

o immorale, ad esempio quando viene compromessa la correttezza della procedura

di realizzazione e la concorrenza libera e leale tra gli offerenti partecipanti.

3.1 Stante

il suo stesso testo, l’art. 259 LEF si applica solo alle realizzazioni a

pubblico incanto. Nelle procedure di vendita a trattative private, per contro,

il deposito di condizioni d’asta non è di principio necessario, poiché la

facoltà di presentare offerte superiori implica intrinsecamente che, a parte il

prezzo, le condizioni delle nuove offerte siano quelle dell’offerta pervenuta

all’organo esecutivo. Anche su questo punto il ricorso si rivela quindi infondato,

se non addirittura irricevibile, dal momento che persino l’o­­missione da parte

dell’amministrazione fallimentare di concedere ai creditori la facoltà di

formulare offerte superiori non è un motivo di nullità della realizzazione (Bürgi, op. cit., n. 28 ad art. 256) che

possa essere eccepito da un terzo (sopra consid. 1.3).

3.2 Dottrina

e giurisprudenza riconoscono un interesse degno di protezione a un interessato

all’acquisto di un oggetto messo all’asta qualora questi si dolga dell’esistenza

di manovre illecite o contrarie ai buoni costumi che abbiano influito sull’esito

dell’asta ai sensi dell’art. 230 CO (DTF 57 III 129 seg.; sentenza della CEF

15.2005.132/150 già citata, consid. 1; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 28 ad art. 132a, con rif.; Rutz/Roth in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 132a LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.

2013, n. 28 ad § 6). Se tale norma sia applicabile

per analogia anche alle vendite a trattative private è una questione che può

rimanere indecisa nel caso specifico per i motivi che seguono.

a) La ricorrente si duole di avere ricevuto

informazioni contraddittorie e incomplete sull’oggetto dell’offerta. Quali

siano le informazioni incriminate non è specificato nella parte in diritto del

ricorso (n. 34-37). L’unico rinvio preciso (al n. 24) è quello alla risposta 25

aprile 2018 dell’UF (doc. 20). Orbene, essa non lascia sorgere dubbi,

contrariamente a quanto sostiene invece la ricorrente. L’UF conferma infatti che

l’offerta verte unicamente sui sei aerei indicati nell’inventario fallimentare,

ad esclusione dei pezzi di ricambio. Risulta chiaro che l’offerta comprende

tutti e sei gli aeroplani e che solo offerte superiori agli USD 16.5 milioni

proposti sarebbero entrate in considerazione. Risposte alle domande sul­l’inventario

e sui pezzi di ricambio non erano necessarie a quello stadio della procedura,

dal momento che non facevano parte dell’offerta. Quali fossero poi i “sospetti rinvii di attività della massa fallimentare” (n. 24) sui quali l’UF avrebbe dovuto determinarsi non è dato di

capire né la ricorrente spiega.

b) Vero

è che l’UF aveva inizialmente escluso offerte parziali che non comprendessero l’intero

lotto composto dei sei velivoli e delle parti di ricambio (e-mail 6 marzo 2018,

doc. 12). La ricorrente non spiega però per quale motivo la mutazione del

parere del­l’UF determinerebbe la nullità della procedura di vendita o le sarebbe

direttamente pregiudizievole (v. sopra consid. 1.2). Insufficientemente motivato

il ricorso si rivela al riguardo finanche in­ammissibile.

c) Non incombe a questa Camera, infine, ricercare tra gli altri fatti

allegati dalla ricorrente informazioni o manovre illecite o contrarie ai buoni

costumi suscettibili di avere influito negativamente sulla procedura di

realizzazione degli aerei, siccome spettava invece alla RI 1 di motivare il

ricorso in conformità del­l’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2).

4. Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.