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Decisione

15.2018.4

Domanda di esecuzione relativa a un credito la cui inesistenza è stata accertata con una sentenza passata in giudicato. Abuso di diritto

15 gennaio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il credito in merito alla quale la ricorrente chiede l’emissione di un

ulteriore precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto ha

già accertato l’inesistenza, come risulta dalle stesse allegazioni contenute

nel ricorso;

che

la domanda in esame è di conseguenza manifestamente abusiva in quanto

contravviene alla natura stessa dell’istituto del­l’esecuzione, RI 1 non potendo

(più) in buona fede pretendere d’incassare un credito la cui inesistenza è

stata accertata con una sentenza passata in giudicato (in tal senso: sentenza

della CEF 15.2016.107 del 3 maggio 2017 consid. 5.2);

che

le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza del 21 aprile 2017 sono

d’altronde prive di rilevanza, giacché la decisione è passata in giudicato

(vedi l’esemplare accluso alle osservazioni dell’UE) e non può così più essere

ridiscussa, neppure da questa Camera;

che

nulla muta al riguardo l’appello interposto il 29 maggio 2017 da RI 1 (annesso

al ricorso in esame) siccome è stato dichiarato irricevibile dalla seconda Camera

civile del Tribunale d’appello

con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. 12.2017.78);

che

a ben vedere, oltre a essere abusiva la domanda d’esecu­­zione è anche illecita

Considerandi

nella misura in cui contravviene al divieto significato dal Pretore aggiunto;

che

in queste circostanze il ricorso, al limite del temerario, va respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.