15.2018.4
Domanda di esecuzione relativa a un credito la cui inesistenza è stata accertata con una sentenza passata in giudicato. Abuso di diritto
15 gennaio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.4
Lugano
15 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 dicembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 19 dicembre 2017 in
merito alla domanda d’esecuzione n. __________ presentata dalla ricorrente il
30 ottobre 2017 nei confronti di
__________ PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con una domanda d’esecuzione datata 20 novembre 2017, ma pervenuta all’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano solo il 30 ottobre 2017 (e registrata sotto il n. __________),
RI 1 ha chiesto l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso
di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 5% dal 21 aprile 1997, indicando
quale titolo di credito: “Danni
alla salute, per negligenza grave e volontaria, irresponsabilità, imprudenza,
inadempienza intenzionali, incosciente, danni morali, danni materiali, danni di
ogni genere, causa intervento cataratta occhio sinistro del 19.9.1995, art. 41
e segg. CO, miei scritti 5.12.95 e 21.4.1997, e danni anche occhio destro”;
che
sollecitato da RI 1 con scritto pervenuto il 18 dicembre 2017 a emettere il precetto
esecutivo, il giorno successivo l’UE ha emesso una decisione d’irricevibilità
della domanda d’esecuzione indicando quale motivo la sentenza OR.2015.37 del 21
aprile 2017 della Pretura di Lugano;
che
con il ricorso in esame, del 30 dicembre 2017, RI 1 contesta la decisione d’irricevibilità
e sollecita nuovamente l’intimazione del precetto esecutivo;
che
nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 2018 l’UE evidenzia come la Pretura di
Lugano, con sentenza del 21 aprile 2017, abbia accertato l’inesistenza del
credito di fr. 200'000.– vantato dalla ricorrente nei confronti del medico
PI 1, contro il quale ha fatto spiccare ben 16 precetti esecutivi da 2000 al
2016, e le abbia fatto divieto di reiterare esecuzioni per la medesima pretesa
con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;
che
la ricorrente, in sostanza, ritiene abusiva la procedura in cui è stata emanata
la sentenza citata dall’UE, siccome affetta da gravissimi vizi formali, in
particolare per quanto riguarda i presupposti della competenza per materia e
dell’assenza di regiudicata;
ch’essa
sostiene anche di potere procedere contro PI 1 senza presentare i mezzi di
prova concernenti la sua pretesa poiché quest’ultimo ne ha postulato la produzione
nel senso dell’art. 73 LEF;
che,
è vero, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a
dimostrare l’esistenza della propria pretesa, ma tutt’al più, su richiesta dell’escusso,
egli deve produrre i propri mezzi di prova (art. 73 LEF) onde permettere
all’escusso di valutare l’opportunità d’interporre opposizione al precetto esecutivo;
che
in linea di massima un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF
113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a), e non spetta né all’ufficio
d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della
pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1);
che
tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva,
ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o
per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF);
che
nel caso in esame, con sentenza del 21 aprile 2017 il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 3, ha accertato l’inesistenza della pretesa di fr. 200'000.–
vantata da __________ (ora RI 1) nei confronti di PI 1, ha annullato i sedici
precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l’incasso dell’inesistente credito,
dando ordine all’UE di non farne notizia a terzi, e ha fatto divieto alla
convenuta di reiterare esecuzioni relative alla stessa pretesa con la
comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP (inc. OR.2015.37);
che
Fatti
il credito in merito alla quale la ricorrente chiede l’emissione di un
ulteriore precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto ha
già accertato l’inesistenza, come risulta dalle stesse allegazioni contenute
nel ricorso;
che
la domanda in esame è di conseguenza manifestamente abusiva in quanto
contravviene alla natura stessa dell’istituto dell’esecuzione, RI 1 non potendo
(più) in buona fede pretendere d’incassare un credito la cui inesistenza è
stata accertata con una sentenza passata in giudicato (in tal senso: sentenza
della CEF 15.2016.107 del 3 maggio 2017 consid. 5.2);
che
le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza del 21 aprile 2017 sono
d’altronde prive di rilevanza, giacché la decisione è passata in giudicato
(vedi l’esemplare accluso alle osservazioni dell’UE) e non può così più essere
ridiscussa, neppure da questa Camera;
che
nulla muta al riguardo l’appello interposto il 29 maggio 2017 da RI 1 (annesso
al ricorso in esame) siccome è stato dichiarato irricevibile dalla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
con sentenza del 6 luglio 2017 (inc. 12.2017.78);
che
a ben vedere, oltre a essere abusiva la domanda d’esecuzione è anche illecita
Considerandi
nella misura in cui contravviene al divieto significato dal Pretore aggiunto;
che
in queste circostanze il ricorso, al limite del temerario, va respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.