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Decisione

15.2018.40

Autorizzazione di vendere aeromobili d’urgenza e a trattative private

11 maggio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti e ha reso noto che “qualora

la prima assemblea dei creditori non potesse costituirsi legalmente e la maggioranza

dei creditori conosciuti non si opporrà entro i successivi 10 giorni, l’Ufficio

si riterrà autorizzato a procedere immediatamente alla realizzazione della

flotta aerea con la clausola di urgenza prevista dall’art. 243 cpv. 2 LEF”. Il 4 gennaio 2018 la prima assemblea non ha potuto essere validamente

costituita, essendo presenti o rappresentati solo 123 creditori su 780 noti.

2. Con

pubblicazione apparsa sul FUSC del 24 aprile 2018 l’UF ha comunicato di avere

ricevuto un’offerta di USD 16'500'000.– per l’acquisto dei

6 aerei inventariati nel fallimento e ha dato la possibilità ai creditori e a

eventuali terzi interessati di formulare offerte superiori, da fargli

pervenire, unitamente alla garanzia emessa da una primaria banca svizzera per l’importo

offerto, entro il termine improrogabile del 4 maggio 2018, avvertendo che se

entro il termine fissato non fossero pervenute nuove offerte gli aerei sarebbero

stati aggiudicati per USD 16'500'000.–. Il 7 maggio 2018 l’UF ha comunicato

alla Camera che nel termine impartito non erano giunte ulteriori offerte per l’acquisto

degli aerei e ha chiesto di essere autorizzata a firmare l’atto di vendita a trattative

private con l’unico offerente.

3. Giusta

l’art. 243 cpv. 2, 1° periodo LEF, l’amministrazione del fallimento realizza

senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una

manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. La facoltà

di realizzazione anticipata prevista da questa norma è limitata dall’art. 128

cpv. 1 RFF, in virtù del quale la

realizzazione (per incanto o a trattative private) non potrà, neppure nei casi

d’urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato,

le contestazioni relative ai diritti di pegno o ad altri diritti reali limitati

risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi. Stante

l’art. 128 cpv. 2 RFF, l’autorità di vigilanza può tuttavia, eccezionalmente (cfr. i

testi in tedesco e francese), per­mettere che la realizzazione avvenga prima,

se ciò possa farsi senza pregiudizio d’“interessi legittimi”. Poiché una

realizzazione d’urgenza è possibile addirittura prima della tenuta della prima

assemblea dei creditori (Russenberger

in: Basler Kommentar,

SchKG II, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 243 LEF; Jeandin/Fischer

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14

ad art. 243 LEF e i rinvii), in caso di straordinaria urgenza (giusta l’art. 128 cpv. 2 RFF) i fondi possono essere realizzati anche

prima del deposito della graduatoria (cui sono annessi gli elenchi oneri),

purché il termine d’insinuazione dei crediti sia, come nella fattispecie,

scaduto (contra: decisione della CEF del 14 agosto 1985

in Rep. 1986, 116 consid. 3, che tiene però conto unicamente della lettera dell’art.

128 cpv. 2 RFF, senza considerarne lo scopo alla luce dell’art. 243 cpv. 2

LEF).

Questa normativa si applica

anche per analogia alla realizzazione degli aeromobili intavolati nel registro

aeronautico svizzero o in un analogo registro

pubblico estero riconosciuto dalla Svizzera in virtù di un accordo

internazionale (art. 52 della legge federale sul registro aeronautico [LRA, RS 748.217.1];

sentenza della CEF 15.2013.112 dell’8 gennaio 2014, RtiD 2014 II 917 n. 67c,

consid. 3.1; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 23 ad art. 243 LEF).

3.1 Nel caso di

specie, l’UF di Lugano ha motivato, oralmente, la sua richiesta d’autorizzazione

adducendo che l’assicurazione e la manutenzione degli aerei, obbligatoria per

mantenerne la navigabilità dal profilo sia tecnico che normativo, è molto

costosa (stimata in circa fr. 120'000.– al mese), che l’unica offerta concreta

e corredata di una garanzia di pagamento finora pervenuta permetterebbe di

coprire i crediti pignoratizi e le spese di liquidazione, e di attribuire alla

massa un’eccedenza suscettibile di pagare almeno in parte i crediti di prima

classe (insinuati per un importo totale vicino a fr. 5,5

milioni), che il rinvio della vendita ridurrebbe

significativamente tale eccedenza, siccome l’aggiudicataria si assumerà le

spese di manutenzione solo dopo il trapasso di proprietà, ma soprattutto rischierebbe

di causare il ritiro dell’unica offerta, costringendo la massa a organizzare un’asta

pubblica con il rischio di una svendita degli aeroplani o peggio di un’asta

deserta, foriera d’ingenti costi a carico della massa per lo smantellamento dei

velivoli.

3.2 L’art. 128 RFF si fonda

Considerandi

sulla considerazione che un prezzo di aggiudicazione conforme al vero valore

dell’immobile può essere ottenuto solo se vi è chiarezza sugli oneri fondiari

da assegnare all’aggiudicatario (DTF 119 III 87, consid. 2/a; 111 III 78,

consid. 1; 107 III 90). Nei casi in cui, come nella fattispecie, i creditori a

beneficio di un’ipoteca sugli aerei, che hanno insinuato le loro pretese entro

il termine assegnato dall’amministrazione del fallimento (19 gennaio 2018), verranno

interamente tacitati con il provento della realizzazione, si potrebbe sostenere

che la vendita anticipata non richiede l’autorizzazione di cui all’art. 128

cpv. 2 LEF, oppure – ma l’esito è lo stesso – che questa autorizzazione deve

sempre essere concessa. Non entra neppure in considerazione, nel caso in esame,

l’interesse dei creditori pignoratizi a poter stabilire il proprio

comportamento da adottare in un’even­tuale asta, determinando in quale misura

compensare il prezzo d’aggiudicazione offerto con il proprio credito (DTF 53

III 15 seg.; 72 III 29; cfr. pure [in modo implicito] DTF 88 III 26 seg.,

consid. 3/c; sentenza della CEF 15.2004.126 del 16

novembre 2004, RtiD 2005 I 911 n. 128c consid. 3.2), dal momento che hanno rinunciato al loro pegno dietro pagamento delle

loro pretese con il provento della vendita a trattative private (dichiarazioni 20 aprile 2018 della PI 2 e 19 aprile 2018 della PI 3), manifestando così di non intendere presentare una propria offerta.

3.3

Il solo consenso dei

creditori ipotecari non è sufficiente a ritenere superflua l’autorizzazione

prevista dall’art. 128 cpv. 2 RFF. La norma in questione, infatti, subordina l’autorizzazione

all’assenza di pregiudizio d’“interessi legittimi”, tra cui vanno anche annoverati

quelli dei creditori chirografari (DTF 88 III 25 consid. 3/a). Nel caso

specifico, tuttavia, l’UF ha sin dall’inizio informato tutti i creditori della

sua decisione, salvo opposizione, di procedere a una realizzazione immediata

degli aeromobili “con la

clausola di urgenza prevista dall’art. 243 cpv. 2 LEF” e ha comunicato loro l’of­­ferta ricevuta, dando

la facoltà di formulare offerte superiori (sopra ad 1 e 2). Nessuno di questi

provvedimenti è stato contestato, se non, il secondo, da un terzo interessato

all’acquisto di “almeno due”

aerei, che non ha però insinuato alcun credito nel fallimento – e il cui

ricorso è stato respinto nella misura della sua ricevibilità con sentenza

odierna (inc. 15.2018.39). La vendita a trattative private immediata degli

aerei potrebbe quindi essere considerata accettata, tacitamente, da tutti i

creditori, ciò che renderebbe senza oggetto l’autorizzazione richiesta. Non è

però necessario approfondire ulteriormente la questione, poiché i presupposti

dell’art. 128 cpv. 2 RFF appaiono comunque dati.

3.4

Quale motivi di

straordinaria urgenza ("Überdringlichkeit"),

la giurisprudenza annovera l’ottenimento

di un ricavo significativamente più elevato (o perlomeno sicuro) con una

realizzazione anticipata rispetto ad una realizzazione dopo il passaggio in

giudicato della graduatoria,

ma anche l’interruzione anticipata del corso degli interessi ipotecari ove non siano coperti dai

ricavi della gestione o della locazione del fondo (DTF 111 III 81 consid. 5;

DTF 96 III 87 consid. 2; sentenza 7B.90/2005 dell’8 agosto 2005 consid. 3.4.2).

Nello stabilire il criterio di rilevanza del guadagno o della riduzione

delle perdite in caso di realizzazione anticipata, l’autorità di vigilanza deve

procedere a una ponderazione degli interessi contrapposti (DTF 72 III 31),

fermo restando che se il presupposto della straordinaria urgenza è adempiuto,

soltanto interessi particolarmente importanti possono giustificare il rifiuto di autorizzare la realizzazione anticipata (DTF

119.

III 87 consid. 2/a).

3.5

Nel

caso concreto, gli interessi ipotecari gravanti gli aeromobili (dal 4 al 7% su fr. 10'000'004.–

dal 13 dicembre 2017 per gli interessi convenzionali della PI 2 e del 5% sulla

stessa somma dal 1° dicembre 2018 per quelli di mora) non sono coperti da utili

o noli e il possibile ricavato della loro vendita è inoltre eroso ogni mese da

costi di manutenzione e di assicurazione dell’ordine di fr. 120'000.–

(uscite di fr. 626'647.08 dal 15 dicembre 2017 all’8 maggio 2018, ma una

parte del premio annuo pagato in anticipo verrà rimborsato dall’aggiudicataria),

che seppure a carico dei creditori pignoratizi (art. 262 cpv. 2

LEF) riducono l’(eventuale) eccedenza a favore dei creditori chirografari (art.

85.

RUF, secondo trattino). D’altronde già oggi le liquidità della massa sono

esaurite (l’estratto conto all’8 maggio 2018 registra un passivo di fr. 454'592.60

solo in parte compensato dagli unici averi bancari, di circa fr. 150'000.–,

per ora disponibili presso l’__________), sicché senza la vendita la manutenzione

dovrebbe essere interrotta, ciò che determinerebbe verosimilmente un impatto

negativo importante sul valore degli aerei. Vista poi la particolarità degli

oggetti da realizzare, appare verosimile che l’offerta pervenuta all’UF – tale

da permettere di tacitare integralmente i creditori ipotecari e in parte i

creditori di prima classe – sia più vantaggiosa di una vendita all’asta

successiva al passaggio in giudicato della graduatoria, anche perché, malgrado

l’eco mediatica destata dal fallimento e la pubblicazione del 24 aprile 2018,

non è giunta all’UF alcun’altra offerta. Non va da ultimo ignorato che l’offerta di 16.5 milioni è vincolata a

una scadenza (“cut-off date”), che verrà fissata in occasione del “Closing Call” di oggi (come

previsto dall’escrow agreement).

Sul fronte opposto, non s’intravvedono “interessi legittimi” suscet­tivi di ostacolare la vendita immediata,

giacché nessun creditore ha impugnato i provvedimenti 19 dicembre 2017 e 24 aprile 2018 dell’UF (sopra consid. 3.3) né formulato offerte

superiori. Motivo per cui, oltre all’urgenza, l’istanza in esame può essere

accolta senza essere stata preventivamente comunicata ai creditori, ferma

restando la facoltà garantita loro d’impugnare la presente decisione, la cui

comunicazione è demandata all’UF.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, visto il principio

di gratuità che caratterizza l’ambito della vigilanza in materia esecutiva (cfr. art.

61.

cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF; 16 cpv. 1 LPR).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta e di conseguenza è autorizzata ai sensi dell’art. 128 cpv. 2 RFF la

realizzazione immediata dei sei aeromobili inventariati nel fallimento della PI

1.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’, e per il suo tramite all’offerente, alla fallita

e ai suoi creditori.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.