15.2018.40
Autorizzazione di vendere aeromobili d’urgenza e a trattative private
11 maggio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.40
Lugano
11 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’istanza presentata il 7 maggio 2018
dall’
IS 1
tendente a ottenere l’autorizzazione di procedere alla
vendita d’urgenza e a trattative private di sei aerei nella procedura
fallimentare diretta contro la
PI 1, __________
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
1. Il 12 dicembre 2017 la Pretura del Distretto di Lugano ha decretato il
fallimento della CO 1, società avente quale scopo sociale la gestione di una
compagnia aerea. Con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC) del 19 dicembre 2017, l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha
informato i creditori che il fallimento sarebbe stato liquidato secondo la
procedura ordinaria e che la prima assemblea dei creditori si sarebbe svolta il
4 gennaio 2018; ha inoltre fissato al 19 gennaio 2018 il termine per insinuare
Fatti
i crediti e ha reso noto che “qualora
la prima assemblea dei creditori non potesse costituirsi legalmente e la maggioranza
dei creditori conosciuti non si opporrà entro i successivi 10 giorni, l’Ufficio
si riterrà autorizzato a procedere immediatamente alla realizzazione della
flotta aerea con la clausola di urgenza prevista dall’art. 243 cpv. 2 LEF”. Il 4 gennaio 2018 la prima assemblea non ha potuto essere validamente
costituita, essendo presenti o rappresentati solo 123 creditori su 780 noti.
2. Con
pubblicazione apparsa sul FUSC del 24 aprile 2018 l’UF ha comunicato di avere
ricevuto un’offerta di USD 16'500'000.– per l’acquisto dei
6 aerei inventariati nel fallimento e ha dato la possibilità ai creditori e a
eventuali terzi interessati di formulare offerte superiori, da fargli
pervenire, unitamente alla garanzia emessa da una primaria banca svizzera per l’importo
offerto, entro il termine improrogabile del 4 maggio 2018, avvertendo che se
entro il termine fissato non fossero pervenute nuove offerte gli aerei sarebbero
stati aggiudicati per USD 16'500'000.–. Il 7 maggio 2018 l’UF ha comunicato
alla Camera che nel termine impartito non erano giunte ulteriori offerte per l’acquisto
degli aerei e ha chiesto di essere autorizzata a firmare l’atto di vendita a trattative
private con l’unico offerente.
3. Giusta
l’art. 243 cpv. 2, 1° periodo LEF, l’amministrazione del fallimento realizza
senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una
manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. La facoltà
di realizzazione anticipata prevista da questa norma è limitata dall’art. 128
cpv. 1 RFF, in virtù del quale la
realizzazione (per incanto o a trattative private) non potrà, neppure nei casi
d’urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato,
le contestazioni relative ai diritti di pegno o ad altri diritti reali limitati
risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi. Stante
l’art. 128 cpv. 2 RFF, l’autorità di vigilanza può tuttavia, eccezionalmente (cfr. i
testi in tedesco e francese), permettere che la realizzazione avvenga prima,
se ciò possa farsi senza pregiudizio d’“interessi legittimi”. Poiché una
realizzazione d’urgenza è possibile addirittura prima della tenuta della prima
assemblea dei creditori (Russenberger
in: Basler Kommentar,
SchKG II, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 243 LEF; Jeandin/Fischer
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14
ad art. 243 LEF e i rinvii), in caso di straordinaria urgenza (giusta l’art. 128 cpv. 2 RFF) i fondi possono essere realizzati anche
prima del deposito della graduatoria (cui sono annessi gli elenchi oneri),
purché il termine d’insinuazione dei crediti sia, come nella fattispecie,
scaduto (contra: decisione della CEF del 14 agosto 1985
in Rep. 1986, 116 consid. 3, che tiene però conto unicamente della lettera dell’art.
128 cpv. 2 RFF, senza considerarne lo scopo alla luce dell’art. 243 cpv. 2
LEF).
Questa normativa si applica
anche per analogia alla realizzazione degli aeromobili intavolati nel registro
aeronautico svizzero o in un analogo registro
pubblico estero riconosciuto dalla Svizzera in virtù di un accordo
internazionale (art. 52 della legge federale sul registro aeronautico [LRA, RS 748.217.1];
sentenza della CEF 15.2013.112 dell’8 gennaio 2014, RtiD 2014 II 917 n. 67c,
consid. 3.1; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 23 ad art. 243 LEF).
3.1 Nel caso di
specie, l’UF di Lugano ha motivato, oralmente, la sua richiesta d’autorizzazione
adducendo che l’assicurazione e la manutenzione degli aerei, obbligatoria per
mantenerne la navigabilità dal profilo sia tecnico che normativo, è molto
costosa (stimata in circa fr. 120'000.– al mese), che l’unica offerta concreta
e corredata di una garanzia di pagamento finora pervenuta permetterebbe di
coprire i crediti pignoratizi e le spese di liquidazione, e di attribuire alla
massa un’eccedenza suscettibile di pagare almeno in parte i crediti di prima
classe (insinuati per un importo totale vicino a fr. 5,5
milioni), che il rinvio della vendita ridurrebbe
significativamente tale eccedenza, siccome l’aggiudicataria si assumerà le
spese di manutenzione solo dopo il trapasso di proprietà, ma soprattutto rischierebbe
di causare il ritiro dell’unica offerta, costringendo la massa a organizzare un’asta
pubblica con il rischio di una svendita degli aeroplani o peggio di un’asta
deserta, foriera d’ingenti costi a carico della massa per lo smantellamento dei
velivoli.
3.2 L’art. 128 RFF si fonda
Considerandi
sulla considerazione che un prezzo di aggiudicazione conforme al vero valore
dell’immobile può essere ottenuto solo se vi è chiarezza sugli oneri fondiari
da assegnare all’aggiudicatario (DTF 119 III 87, consid. 2/a; 111 III 78,
consid. 1; 107 III 90). Nei casi in cui, come nella fattispecie, i creditori a
beneficio di un’ipoteca sugli aerei, che hanno insinuato le loro pretese entro
il termine assegnato dall’amministrazione del fallimento (19 gennaio 2018), verranno
interamente tacitati con il provento della realizzazione, si potrebbe sostenere
che la vendita anticipata non richiede l’autorizzazione di cui all’art. 128
cpv. 2 LEF, oppure – ma l’esito è lo stesso – che questa autorizzazione deve
sempre essere concessa. Non entra neppure in considerazione, nel caso in esame,
l’interesse dei creditori pignoratizi a poter stabilire il proprio
comportamento da adottare in un’eventuale asta, determinando in quale misura
compensare il prezzo d’aggiudicazione offerto con il proprio credito (DTF 53
III 15 seg.; 72 III 29; cfr. pure [in modo implicito] DTF 88 III 26 seg.,
consid. 3/c; sentenza della CEF 15.2004.126 del 16
novembre 2004, RtiD 2005 I 911 n. 128c consid. 3.2), dal momento che hanno rinunciato al loro pegno dietro pagamento delle
loro pretese con il provento della vendita a trattative private (dichiarazioni 20 aprile 2018 della PI 2 e 19 aprile 2018 della PI 3), manifestando così di non intendere presentare una propria offerta.
3.3
Il solo consenso dei
creditori ipotecari non è sufficiente a ritenere superflua l’autorizzazione
prevista dall’art. 128 cpv. 2 RFF. La norma in questione, infatti, subordina l’autorizzazione
all’assenza di pregiudizio d’“interessi legittimi”, tra cui vanno anche annoverati
quelli dei creditori chirografari (DTF 88 III 25 consid. 3/a). Nel caso
specifico, tuttavia, l’UF ha sin dall’inizio informato tutti i creditori della
sua decisione, salvo opposizione, di procedere a una realizzazione immediata
degli aeromobili “con la
clausola di urgenza prevista dall’art. 243 cpv. 2 LEF” e ha comunicato loro l’offerta ricevuta, dando
la facoltà di formulare offerte superiori (sopra ad 1 e 2). Nessuno di questi
provvedimenti è stato contestato, se non, il secondo, da un terzo interessato
all’acquisto di “almeno due”
aerei, che non ha però insinuato alcun credito nel fallimento – e il cui
ricorso è stato respinto nella misura della sua ricevibilità con sentenza
odierna (inc. 15.2018.39). La vendita a trattative private immediata degli
aerei potrebbe quindi essere considerata accettata, tacitamente, da tutti i
creditori, ciò che renderebbe senza oggetto l’autorizzazione richiesta. Non è
però necessario approfondire ulteriormente la questione, poiché i presupposti
dell’art. 128 cpv. 2 RFF appaiono comunque dati.
3.4
Quale motivi di
straordinaria urgenza ("Überdringlichkeit"),
la giurisprudenza annovera l’ottenimento
di un ricavo significativamente più elevato (o perlomeno sicuro) con una
realizzazione anticipata rispetto ad una realizzazione dopo il passaggio in
giudicato della graduatoria,
ma anche l’interruzione anticipata del corso degli interessi ipotecari ove non siano coperti dai
ricavi della gestione o della locazione del fondo (DTF 111 III 81 consid. 5;
DTF 96 III 87 consid. 2; sentenza 7B.90/2005 dell’8 agosto 2005 consid. 3.4.2).
Nello stabilire il criterio di rilevanza del guadagno o della riduzione
delle perdite in caso di realizzazione anticipata, l’autorità di vigilanza deve
procedere a una ponderazione degli interessi contrapposti (DTF 72 III 31),
fermo restando che se il presupposto della straordinaria urgenza è adempiuto,
soltanto interessi particolarmente importanti possono giustificare il rifiuto di autorizzare la realizzazione anticipata (DTF
119.
III 87 consid. 2/a).
3.5
Nel
caso concreto, gli interessi ipotecari gravanti gli aeromobili (dal 4 al 7% su fr. 10'000'004.–
dal 13 dicembre 2017 per gli interessi convenzionali della PI 2 e del 5% sulla
stessa somma dal 1° dicembre 2018 per quelli di mora) non sono coperti da utili
o noli e il possibile ricavato della loro vendita è inoltre eroso ogni mese da
costi di manutenzione e di assicurazione dell’ordine di fr. 120'000.–
(uscite di fr. 626'647.08 dal 15 dicembre 2017 all’8 maggio 2018, ma una
parte del premio annuo pagato in anticipo verrà rimborsato dall’aggiudicataria),
che seppure a carico dei creditori pignoratizi (art. 262 cpv. 2
LEF) riducono l’(eventuale) eccedenza a favore dei creditori chirografari (art.
85.
RUF, secondo trattino). D’altronde già oggi le liquidità della massa sono
esaurite (l’estratto conto all’8 maggio 2018 registra un passivo di fr. 454'592.60
solo in parte compensato dagli unici averi bancari, di circa fr. 150'000.–,
per ora disponibili presso l’__________), sicché senza la vendita la manutenzione
dovrebbe essere interrotta, ciò che determinerebbe verosimilmente un impatto
negativo importante sul valore degli aerei. Vista poi la particolarità degli
oggetti da realizzare, appare verosimile che l’offerta pervenuta all’UF – tale
da permettere di tacitare integralmente i creditori ipotecari e in parte i
creditori di prima classe – sia più vantaggiosa di una vendita all’asta
successiva al passaggio in giudicato della graduatoria, anche perché, malgrado
l’eco mediatica destata dal fallimento e la pubblicazione del 24 aprile 2018,
non è giunta all’UF alcun’altra offerta. Non va da ultimo ignorato che l’offerta di 16.5 milioni è vincolata a
una scadenza (“cut-off date”), che verrà fissata in occasione del “Closing Call” di oggi (come
previsto dall’escrow agreement).
Sul fronte opposto, non s’intravvedono “interessi legittimi” suscettivi di ostacolare la vendita immediata,
giacché nessun creditore ha impugnato i provvedimenti 19 dicembre 2017 e 24 aprile 2018 dell’UF (sopra consid. 3.3) né formulato offerte
superiori. Motivo per cui, oltre all’urgenza, l’istanza in esame può essere
accolta senza essere stata preventivamente comunicata ai creditori, ferma
restando la facoltà garantita loro d’impugnare la presente decisione, la cui
comunicazione è demandata all’UF.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, visto il principio
di gratuità che caratterizza l’ambito della vigilanza in materia esecutiva (cfr. art.
61.
cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF; 16 cpv. 1 LPR).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta e di conseguenza è autorizzata ai sensi dell’art. 128 cpv. 2 RFF la
realizzazione immediata dei sei aeromobili inventariati nel fallimento della PI
1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’, e per il suo tramite all’offerente, alla fallita
e ai suoi creditori.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.