Lexipedia

Decisione

15.2018.41

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità di censure attinenti al credito posto in esecuzione

24 maggio 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2018.41

Lugano

24 maggio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 3 maggio 2018 da

RI 1RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 aprile 2018 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

(rappresentata dall’ PA 1,)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 19 settembre 2017 dalla

PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incas­­so di fr. 34'998.29 oltre agli

interessi del 5% dall’8 agosto 2016, il 18 aprile 2018 l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era

stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 febbraio 2018 del Pretore del

Distretto di Bellinzona, le ha notificato la comminatoria di fallimento;

che con ricorso del 3 maggio 2018, RI 1

chiede l’an­nullamento della

comminatoria di fallimento, contestando l’im­­porto del

credito indicato sulla stessa, da ridurre della somma di fr. 20'000.–

consegnata all’escutente dall’__________, a suo dire in deduzione del debito

posto in esecuzione;

che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

Considerandi

una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato

un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale

dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso

all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di

una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

che

la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè

alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione

spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg.

LEF);

che

la contestazione dell’importo del credito posto in esecuzione e della propria

responsabilità personale fatta valere da RI 1 è pertanto inammissibile,

trattandosi di censura di merito, che semmai essa avrebbe dovuto far valere in

sede di rigetto dell’opposizione o con un’azione di disconoscimento di debito

(art. 83 cpv. 2 LEF);

che

fondato esclusivamente su motivi inammissibili in questa sede, il ricorso è

irricevibile;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.