15.2018.41
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità di censure attinenti al credito posto in esecuzione
24 maggio 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2018.41
Lugano
24 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 3 maggio 2018 da
RI 1RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 aprile 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dall’ PA 1,)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 19 settembre 2017 dalla
PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 34'998.29 oltre agli
interessi del 5% dall’8 agosto 2016, il 18 aprile 2018 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Bellinzona, appurato che l’opposizione interposta dall’escussa era
stata rigettata in via definitiva con sentenza 27 febbraio 2018 del Pretore del
Distretto di Bellinzona, le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 3 maggio 2018, RI 1
chiede l’annullamento della
comminatoria di fallimento, contestando l’importo del
credito indicato sulla stessa, da ridurre della somma di fr. 20'000.–
consegnata all’escutente dall’__________, a suo dire in deduzione del debito
posto in esecuzione;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
Considerandi
una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che
contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato
un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale
dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso
all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di
una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che
la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè
alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione
spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in
particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg.
LEF);
che
la contestazione dell’importo del credito posto in esecuzione e della propria
responsabilità personale fatta valere da RI 1 è pertanto inammissibile,
trattandosi di censura di merito, che semmai essa avrebbe dovuto far valere in
sede di rigetto dell’opposizione o con un’azione di disconoscimento di debito
(art. 83 cpv. 2 LEF);
che
fondato esclusivamente su motivi inammissibili in questa sede, il ricorso è
irricevibile;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.