15.2018.42
Realizzazione di una quota in un’eredità indivisa. Domanda di sospensione della realizzazione durante 15 mesi per permettere la vendita a trattative private d’immobili facenti parte della comunione
8 giugno 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.42
Lugano
8 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con
istanza 8 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132
LEF dell’interessenza spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria fu PI 12, composta oltre che dell’escusso PI 1di
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
PI 6, __________
PI 7, __________
PI 8, __________- __________ __________
PI 9, __________
PI 10, __________
PI 11, __________
(tutti rappresentati da RA 1, __________)
PI 2, __________ __________
nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’escusso da:
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________, __________)
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa contro PI 1, il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato i diritti
spettanti al debitore nella comunione ereditaria del bisnonno paterno fu
PI 12, composta oltre che di lui di PI 2,
PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10 e PI 11. Nell’ambito del
pignoramento l’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione
ereditaria in particolare le particelle n. __________ e __________ di __________.
Nel verbale l’UE ha indicato quale valore
fiscale cantonale dei fondi di proprietà della comunione ereditaria l’importo
di fr. 450'418.00 e ha quantificato in fr. 25'023.– il valore
di stima dell’interessenza del 5.5555%,
corrispondente a 1/18,
spettante all’escusso nella
comunione.
B. Avendo i creditori presentato la domanda di
vendita il 13 giugno 2017, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 6 marzo 2018 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta malgrado la presenza di tutti i membri della comunione
ereditaria e dei creditori.
C. Il
12 marzo 2018, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso. Nel termine
impartito PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10 e PI 11 hanno chiesto
di sospendere la procedura di realizzazione per almeno 15 mesi per consentire
ai comunisti, che si sono già attivati in tal senso, di vendere i beni
appartenenti alla comunione ereditaria a trattative private a un prezzo
conforme a quello commerciale, mentre i procedenti hanno chiesto di differire
la decisione fino al 31 agosto 2018 e d’impartire ai comunisti la stessa
scadenza per tacitare il loro credito. PI 1 (escusso) e PI 2 sono rimasti silenti.
D. L’8
maggio 2018 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, rimettendosi al
giudizio della Camera in merito alla fissazione delle relative modalità.
Considerato
in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC,
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3
ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola,
solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
2. Nel caso di specie l’Ufficio, già in occasione del
pignoramento, ha determinato che la quota
parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un diciottesimo e che il suo
valore assomma a fr. 25'023.–,
valore corretto in fr. 33'333.– con l’istanza dell’8 maggio 2018 in considerazione del fatto che l’ammontare del
possibile ricavo della vendita dell’immobile è di fr. 600'000.–. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato
da nessuna delle parti interessate. In
queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata
sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare
in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e il valore esiguo dell’attivo
da realizzare. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare
la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
della quota in questione.
3. Non
può infatti essere dato seguito alla domanda dei membri della comunione
ereditaria volta a sospendere la procedura di realizzazione per
almeno 15 mesi onde consentire loro
di vendere i beni appartenenti alla comunione ereditaria a trattative private a
un prezzo conforme a quello commerciale.
3.1 Certo,
l’art. 122 cpv. 1 LEF, che prescrive all’ufficio d’esecuzione un termine d’ordine
di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione per realizzare beni
mobili e crediti, non si applica ai beni “d’altra specie” designati all’art.
132 LEF (Bettschart in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 122 LEF), se non
per adire l’autorità cantonale di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 9 ad art. 122 LEF con rinvii). Fatto sta che il principio di celerità
che informa il diritto esecutivo – tradottosi in particolare nei termini di
realizzazione prescritti agli art. 122 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LEF – vale anche per
le quote ereditarie (cfr. Suter
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 122 LEF). L’autorità
di vigilanza non può scegliere un modo di realizzazione comportante termini di
attuazione eccessivamente lunghi, ma deve considerare gli interessi di tutti i
partecipanti, segnatamente dei creditori procedenti. Ora, nel caso in esame, la
domanda di realizzazione è pendente già da quasi 12 mesi e non vi sono certezze
che entro la sospensione di ulteriori 15 mesi richiesta da parte dei comunisti
Fatti
i fondi della comunione potranno effettivamente essere venduti a trattative
private con un ricavo superiore per i procedenti rispetto a quello conseguibile
con una vendita all’asta immediata della quota dell’escusso.
3.2 Del
resto, questa seconda soluzione non osta a una vendita dei fondi a trattative
private, siccome ha quale solo effetto che l’aggiudicatario potrà chiedere
all’autorità preposta giusta l’art. 609 cpv. 1 CC – in Ticino l’ufficiale di
esecuzione (art. 96 cpv. 2 LAC) – di far valere al posto dell’escusso il suo
diritto di postulare lo scioglimento della comunione ereditaria e di ottenere
la sua quota del prodotto della liquidazione (Bettschart, op.
Considerandi
cit., n. 17-18 ad art. 122). In tale contesto, i fondi potranno se del caso
essere venduti a trattative private, con l’accordo unanime di tutti i membri
della comunione (compreso quello dell’aggiudicatario) o con una decisione del
giudice adito con un’azione di divisione.
3.3
Non
appare infine indicato sospendere la realizzazione neppure fino al 31 agosto
2018, perché i membri della comunione ereditaria conservano in ogni tempo la
facoltà, con il consenso dell’escusso, di porre fine alla procedura di
realizzazione tacitando i procedenti o di ottenerne il differimento versando un
acconto e rendendo verosimile la propria disponibilità a estinguere il saldo
con regolari acconti (art. 123 LEF).
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di 1/18 spettante
a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del bisnonno fu PI 12.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a
tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.