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Decisione

15.2018.42

Realizzazione di una quota in un’eredità indivisa. Domanda di sospensione della realizzazione durante 15 mesi per permettere la vendita a trattative private d’immobili facenti parte della comunione

8 giugno 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi della comunione potranno effettivamente essere venduti a trattative

private con un ricavo superiore per i procedenti rispetto a quello conseguibile

con una vendita all’asta immediata della quota del­l’escusso.

3.2 Del

resto, questa seconda soluzione non osta a una vendita dei fondi a trattative

private, siccome ha quale solo effetto che l’ag­­giudicatario potrà chiedere

all’autorità preposta giusta l’art. 609 cpv. 1 CC – in Ticino l’ufficiale di

esecuzione (art. 96 cpv. 2 LAC) – di far valere al posto dell’escusso il suo

diritto di postulare lo scioglimento della comunione ereditaria e di ottenere

la sua quota del prodotto della liquidazione (Bettschart, op.

Considerandi

cit., n. 17-18 ad art. 122). In tale contesto, i fondi potranno se del caso

essere venduti a trattative private, con l’accordo unanime di tutti i membri

della comunione (compreso quello dell’aggiudicatario) o con una decisione del

giudice adito con un’azione di divisione.

3.3

Non

appare infine indicato sospendere la realizzazione neppure fino al 31 agosto

2018, perché i membri della comunione ereditaria conservano in ogni tempo la

facoltà, con il consenso del­l’escusso, di porre fine alla procedura di

realizzazione tacitando i procedenti o di ottenerne il differimento versando un

acconto e rendendo verosimile la propria disponibilità a estinguere il saldo

con regolari acconti (art. 123 LEF).

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di 1/18 spettante

a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del bisnonno fu PI 12.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a

tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.