15.2018.43
Attestato di carenza di beni. Pignorabilità di un’automobile necessaria a detta dell’escusso per eseguire un contratto di mediazione immobiliare
24 gennaio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.43
Lugano
24 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 9 maggio 2018 da
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 3 maggio 2018 nell’esecuzione
n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Vistosi
rilasciare il 17 gennaio 2018 un attestato di carenza di beni per fr. 4'928.95
nei confronti di PI 1 nell’esecuzione
n. __________8 dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 2 marzo 2018 RI 1 ha chiesto al medesimo ufficio la “continuazione” dell’esecuzione
(con il nuovo n. __________6) senza emissione di un precetto esecutivo (nel
senso dell’art. 149 cpv. 3 LEF), sempre per fr. 4'928.95.
B. Il
24 aprile 2018, l’UE ha proceduto a un nuovo pignoramento e il successivo 3
maggio ha emesso il verbale di pignoramento da valere come (nuovo) attestato di
carenza di beni per fr. 5'008.75. L’UE ha determinato in fr. 3'156.50
mensili il minimo esistenziale dell’escussa a fronte d’indennità di disoccupazione
di fr. 3'151.15 e ha
ritenuto impignorabile il suo veicolo (Smart Fortwo Coupé,
anno 2016) “in quanto
necessario per motivi professionali”.
C. Con
ricorso del 9 maggio 2018, RI 1 chiede che sia ordinato all’UE di procedere a
un accertamento approfondito del patrimonio dell’escussa e di redigere un nuovo
verbale di pignoramento.
D. Con
osservazioni del 12 giugno 2018 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso,
mentre PI 1 è rimasta silente.
E. In
ossequio all’ordinanza emessa il 31 ottobre 2018 dal presidente della Camera,
il 9 novembre 2018 PI 1 si è determinata sull’uso del proprio veicolo ritenuto
impignorabile dall’UE.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 7 maggio 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Ricordato
di avere chiesto, con la domanda di continuazione dell’esecuzione,
di accertare la proprietà del veicolo targato TI __________, il ricorrente si
duole che l’UE l’abbia dichiarato impignorabile in quanto necessario all’escussa
per esercitare la propria attività lavorativa. Rimprovera all’UE di non aver
accertato i mezzi finanziari con cui ella mantiene l’automobile, i cui costi, secondo
Fatti
i dati del TCS, ammontano mediatamente a fr. 10'478.– annui per una
percorrenza di km 15'000/anno, pari al doppio del credito posto in esecuzione.
A mente del ricorrente mancano anche accertamenti sul mandato di agente immobiliare non in esclusiva affidato alla debitrice (a suo dire non agli atti), sugli eventuali
relativi incassi (nessun
rendiconto), sulla necessità effettiva del veicolo per esercitare tale attività (nessuna lista degli appuntamenti professionali), sui
conti postali e bancari, titoli, crediti e polizze assicurative di cui l’escussa
è titolare o beneficiaria economica e sulle cose mobili in suo possesso (in particolare gioielli).
Lamenta infine l’assenza di un calcolo del minimo
esistenziale.
Al
riguardo l’UE osserva che già prima dell’emissione del verbale di pignoramento
la documentazione richiesta era presente nell’incarto, che il ricorrente non
ha però chiesto di visionare.
3. Nell’incartamento trasmesso alla Camera figurano
in effetti il “contratto di Collaborazione e mandato di vendita non in esclusiva”, firmato dai contraenti il 5 aprile 2018, cui è allegato un elenco di
tre quote di comproprietà da vendere, lo scritto 16 aprile 2018, con cui il
committente minaccia la revoca del contratto se PI 1 non fosse più automunita,
e diversi accordi di vendita precedenti e fatture a conferma del fatto ch’ella
lavora dalla metà del 2016 nel settore delle compravendite, anche se dal 25
settembre 2017 è iscritta alla Cassa disoccupazione OCST. Il ricorrente non si
confronta con tale documentazione e neppure contesta che in sé, per un
venditore indipendente, un’automobile possa essere professionalmente
indispensabile.
3.1 Secondo
costante giurisprudenza, tuttavia, perché siano da considerare impignorabili
giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, gli strumenti o arnesi del debitore devono non solo essere
necessari all’esercizio della sua professione, ma il
loro uso deve pure essere redditizio, nel senso di non generare spese
sproporzionate rispetto ai ricavi realizzati, tenuto conto delle esigenze di un
esercizio razionale e competitivo della professione (DTF 117 II 22 consid. 2).
Scopo di tale norma è il mantenimento di una professione remunerativa e
concorrenziale, ovvero non deficitaria, che consenta (o contribuisca a consentire) al debitore di
provvedere al suo mantenimento, a quello della sua
famiglia e al pagamento degli oneri professionali (sentenza della CEF 15.2018.14
del 25 aprile 2018, massimata in RtiD 2018 II 840 n. 48c).
3.2 Nel
caso in esame, PI 1 ha ammesso di non avere conseguito redditi dalla sua attività di mediazione nel 2018.
Non ha invero neppure indicato quanti interessati ha incontrato né per quali fondi.
L’uso della Smart non pare quindi necessario all’esercizio di un’attività
professionale redditizia nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n.
3 LEF. Ci si potrebbe addirittura interrogare sulla sua necessità, dal momento
che l’escussa esclude di poter adempiere il suo mandato facendo uso dei
trasporti pubblici solo per una questione di costo, a suo dire superiore a
quanto da lei speso per la macchina, ma con un calcolo errato: con un
abbonamento Arcobaleno di due zone, infatti, ella potrebbe spostarsi senza limiti
tra il proprio domicilio (__________), il centro di Lugano e gli immobili da
vendere (a __________, __________ e __________) per soltanto fr. 71.–
mensili, ossia per meno di quanto da lei dichiarato come spese di carburante,
cui secondo le sue stesse allegazioni vanno aggiunte almeno le spese di
assicurazione e l’imposta di circolazione (secondo lei rispettivamente di fr. 89.50
Considerandi
e fr. 55.65 mensili).
D’altra parte le indennità di disoccupazione non sono proventi della sua attività professionale e
l’uso di un veicolo non può considerarsi indispensabile alla loro percezione,
la legislazione di riferimento non imponendo ai disoccupati di essere
automuniti. E il fatto che l’escutente guidi – a dire della debitrice – una
lussuosa Range Rover non è una circostanza che secondo la legge è di rilievo
per la questione della pignorabilità della Smart. Non essendo realizzati i
presupposti stabiliti dall’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, va ordinato all’UE di
pignorare l’automobile della debitrice.
4.
Dal
momento che il valore di stima della Smart (fr. 6'000.–) supera l’importo
del credito posto in esecuzione (fr. 5'008.75 incluse le spese esecutive),
non è necessario esaminare le altre censure del ricorrente.
Ad
ogni modo, contrariamente a quanto pretende il
ricorrente in modo invero superficiale, l’UE ha effettivamente
calcolato il minino esistenziale dell’escussa,
correttamente riportato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento
del 26 aprile 2018. E il precedente verbale del 20 marzo 2018, firmato da PI 1, non menziona titoli, crediti, polizze
assicurative, conti o altre cose mobili, neppure gioielli. Ora il ricorrente
non ha fornito indizi atti a revocarne in dubbio il contenuto. Le spese di
manutenzione dell’auto da lui citate, di fr. 873.– mensili, appaiono
sopravvalutate. La Smart non è una vettura “media” di fr. 35'000.– e il
costo di fr. 0.70/km calcolato
dal TCS comprende spese di manutenzione, di ammortamento e di garage di cui egli non ha fornito la prova
dell’effettivo pagamento. Non appare escluso che la debitrice riesca a pagare
le spese da lei menzionate con le indennità di disoccupazione. Non sarebbe
quindi necessario ordinare ulteriori misure istruttorie (sentenza della CEF
15.2006.121
del 12 marzo 2007 consid. 4/d; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in
cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di pignorare la Smart Fortwo Coupé n. matr. __________,
targata __________, nell’esecuzione n. __________.
1.2
L’attestato
di carenza di beni emesso il 3 maggio 2018 nell’esecuzione n. __________ è
annullato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.