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Decisione

15.2018.43

Attestato di carenza di beni. Pignorabilità di un’automobile necessaria a detta dell’escusso per eseguire un contratto di mediazione immobiliare

24 gennaio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i dati del TCS, ammontano mediatamente a fr. 10'478.– annui per una

percorrenza di km 15'000/anno, pari al doppio del credito posto in esecuzione.

A mente del ricorrente mancano anche accertamenti sul mandato di agente immobiliare non in esclusiva affidato alla debitrice (a suo dire non agli atti), sugli eventuali

relativi incassi (nessun

rendiconto), sulla necessità effettiva del veicolo per esercitare tale attività (nessuna lista degli appuntamenti professionali), sui

conti postali e bancari, titoli, crediti e polizze assicurative di cui l’escussa

è titolare o beneficiaria economica e sulle cose mobili in suo possesso (in particolare gioielli).

Lamenta infine l’assenza di un calcolo del minimo

esistenziale.

Al

riguardo l’UE osserva che già prima dell’emissione del verbale di pignoramento

la documentazione richiesta era presente nel­l’incarto, che il ricorrente non

ha però chiesto di visionare.

3. Nell’incartamento trasmesso alla Camera figurano

in effetti il “con­tratto di Collaborazione e mandato di vendita non in esclusiva”, firmato dai contraenti il 5 aprile 2018, cui è allegato un elenco di

tre quote di comproprietà da vendere, lo scritto 16 aprile 2018, con cui il

committente minaccia la revoca del contratto se PI 1 non fosse più automunita,

e diversi accordi di vendita precedenti e fatture a conferma del fatto ch’ella

lavora dalla metà del 2016 nel settore delle compravendite, anche se dal 25

settembre 2017 è iscritta alla Cassa disoccupazione OCST. Il ricorrente non si

confronta con tale documentazione e neppure contesta che in sé, per un

venditore indipendente, un’automobile possa essere professionalmente

indispensabile.

3.1 Secondo

costante giurisprudenza, tuttavia, perché siano da considerare impignorabili

giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, gli strumenti o arnesi del debitore devono non solo essere

necessari all’eser­­cizio della sua professione, ma il

loro uso deve pure essere redditizio, nel senso di non generare spese

sproporzionate rispetto ai ricavi realizzati, tenuto conto delle esigenze di un

esercizio razionale e competitivo della professione (DTF 117 II 22 consid. 2).

Scopo di tale norma è il mantenimento di una professione remunerativa e

concorrenziale, ovvero non deficitaria, che consenta (o contribuisca a consentire) al debitore di

provvedere al suo man­tenimento, a quello della sua

famiglia e al pagamento degli oneri professionali (sentenza della CEF 15.2018.14

del 25 aprile 2018, massimata in RtiD 2018 II 840 n. 48c).

3.2 Nel

caso in esame, PI 1 ha ammesso di non avere conseguito redditi dalla sua attività di mediazione nel 2018.

Non ha invero neppure indicato quanti interessati ha incontrato né per quali fondi.

L’uso della Smart non pare quindi necessario all’eser­cizio di un’attività

professionale redditizia nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n.

3 LEF. Ci si potrebbe addirittura interrogare sulla sua necessità, dal momento

che l’escussa esclude di poter adempiere il suo mandato facendo uso dei

trasporti pubblici solo per una questione di costo, a suo dire superiore a

quanto da lei speso per la macchina, ma con un calcolo errato: con un

abbonamento Arcobaleno di due zone, infatti, ella potrebbe spostarsi senza limiti

tra il proprio domicilio (__________), il centro di Lugano e gli immobili da

vendere (a __________, __________ e __________) per soltanto fr. 71.–

mensili, ossia per meno di quanto da lei dichiarato come spese di carburante,

cui secondo le sue stesse allegazioni vanno aggiunte almeno le spese di

assicurazione e l’imposta di circolazione (secondo lei rispettivamente di fr. 89.50

Considerandi

e fr. 55.65 mensili).

D’altra parte le indennità di disoccupazione non sono proventi della sua attività professionale e

l’uso di un veicolo non può considerarsi indispensabile alla loro percezione,

la legislazione di riferimento non imponendo ai disoccupati di essere

automuniti. E il fatto che l’escutente guidi – a dire della debitrice – una

lussuosa Range Rover non è una circostanza che secondo la legge è di rilievo

per la questione della pignorabilità della Smart. Non essendo realizzati i

presupposti stabiliti dall’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, va ordinato all’UE di

pignorare l’automobile della debitrice.

4.

Dal

momento che il valore di stima della Smart (fr. 6'000.–) supera l’importo

del credito posto in esecuzione (fr. 5'008.75 incluse le spese esecutive),

non è necessario esaminare le altre censure del ricorrente.

Ad

ogni modo, contrariamente a quanto pretende il

ricorrente in modo invero superficiale, l’UE ha effettivamente

calcolato il minino esistenziale dell’escussa,

correttamente riportato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento

del 26 aprile 2018. E il precedente verbale del 20 marzo 2018, firmato da PI 1, non menziona titoli, crediti, polizze

assicurative, conti o altre cose mobili, neppure gioielli. Ora il ricorrente

non ha fornito indizi atti a revocarne in dubbio il contenuto. Le spese di

manutenzione dell’auto da lui citate, di fr. 873.– mensili, appaiono

sopravvalutate. La Smart non è una vettura “media” di fr. 35'000.– e il

costo di fr. 0.70/km calcolato

dal TCS comprende spese di manutenzione, di ammortamento e di garage di cui egli non ha fornito la prova

dell’effettivo pagamento. Non appare escluso che la debitrice riesca a pagare

le spese da lei menzionate con le indennità di disoccupazione. Non sarebbe

quindi necessario ordinare ulteriori misure istruttorie (sentenza della CEF

15.2006.121

del 12 marzo 2007 consid. 4/d; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in

cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di pignorare la Smart Fortwo Coupé n. matr. __________,

targata __________, nell’esecuzione n. __________.

1.2

L’attestato

di carenza di beni emesso il 3 maggio 2018 nell’ese­­cuzione n. __________ è

annullato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.