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Decisione

15.2018.44

Minimo di esistenza. Spese mediche non coperte dall’assicurazione malattie obbligatoria. Contributi alimentari a favore di moglie e figlia (maggiorenne). Oneri sociali. Spese da attività lucrativa ind

18 settembre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi” (fr. 943.95) e i “regali ai clienti”

(fr. 1'102.25). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se tutte le

predette spese siano assolutamente indispensabili per il conseguimento del

reddito da attività indipendente e se siano state effettivamente pagate,

l’Ufficio ha in concreto ammesso nel minimo vitale più di quanto chiede ora il

ricorrente. Ancora una volta non si giustifica di computare due volte le stesse

spese.

8. Relativamente

alle osservazioni contenute nello scritto 20 agosto 2018 del ricorrente, a

prescindere dalla loro tempestività occorre ricordare, a scanso di equivoci,

che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza

(DTF 140 III 440 consid. 4.4.1 e i rinvii; Tabella ad V) e che in caso di modifica

dei dati del calcolo del minimo esistenziale successiva al­l’esecuzione del

pignoramento – segnatamente ove i redditi del­l’escusso siano diminuiti – le

parti possono chiederne la revisione all’UE (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid.

2).

9. Riassumendo,

l’unica censura fondata del ricorso – riguardante l’aggiunta di fr. 190.–

al mese per spese legate alla salute (sopra, consid. 3.3) – non può essere

accolta perché la somma in

questione è integralmente compensata con i fr. 3'660.– conteggiati dall’Ufficio per contributi alimentari a favore della

moglie, che in ampia misura non potevano essere computati nel minimo esistenziale

del marito (sopra, consid. 4.3). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), che si

applica solo all’esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo

esistenziale (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 8.3 e

riferimenti citati), non è necessario stabilire in quale misura il supplemento

per gli alimenti dovrebbe essere (ulteriormente) ridotto. Basta constatare

come, nel risultato, il calcolo eseguito dall’UE resista alla

critica. Onde la reiezione del ricorso.

Considerandi

10.

Circa

la domanda di revoca del sequestro del conto del ricorrente presso l’UBS AG n. __________

– formulata invero solo in via provvisoria – conformemente all’ordinanza

del 17 maggio 2018 sulla domanda di effetto sospensivo l’indo­mani l’UE ha

comunicato alla banca di limitare il sequestro del conto al saldo al 6 aprile

2018.

e di revocarlo per quanto attiene alle entrate successive. Il ricorrente

può quindi continuare a adoperarlo per la sua attività professionale e

per i suoi pagamenti privati. Non invocando egli altri motivi che

giustificherebbero di revocare il sequestro anche per il saldo al 6 aprile

2018, il ricorso, nella misura in cui non è diventato senza oggetto, va

respinto anche su questo punto.

11.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– , , .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.