15.2018.44
Minimo di esistenza. Spese mediche non coperte dall’assicurazione malattie obbligatoria. Contributi alimentari a favore di moglie e figlia (maggiorenne). Oneri sociali. Spese da attività lucrativa ind
18 settembre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.44
Lugano
18 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 maggio 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Locarno nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati nei confronti del
ricorrente da
PI 3,
PI 1,
(rappresentati dallo RA 1, )
PI 2,
(rappresentato dalla RA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Preso
atto dei decreti di sequestro emessi nei confronti di RI 1 dalla PI 3 e dal PI
1 il 4 aprile 2018 sino a concorrenza di fr. 167'996.80 e dal PI 2 e dal PI
1 il 6 aprile 2018 sino a concorrenza di fr. 330'902.55, il 6 aprile 2018
l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha determinato la quota sequestrabile
dei redditi di RI 1 sulla base del
seguente computo:
Redditi
Lavoro
fr.
7'448.00
Rendita LPP
Rendita AVS
fr.
fr.
1'162.00
1'852.00
Totale
fr.
10'462.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'340.00
Assicurazione malattia
fr.
420.00
(Considerato solo LAMal)
Contributi di mantenimento
fr.
3'660.00
(Convenzione 20.04.2018, fr. 4'400.00 ./. fr. 740.00
rendita per figli)
Totale
fr.
6'620.00
Tenuto conto di un’eccedenza
mensile sequestrabile indicativa di fr. 3'842.–, il 24 aprile 2018 l’UE ha diffidato la PI 4, istituto
di previdenza professionale del debitore sequestrato, a versargli l’intera
rendita di fr. 1'162.– ogni mese dal 19 aprile 2018 e RI 1 a pagargli
fr. 2'680.– al mese dal 24 aprile 2018. Il 26 aprile l’Ufficio ha quindi
emesso i verbali di sequestro.
B. Con
ricorso dell’8 maggio 2018 RI 1 si aggrava contro i verbali di sequestro,
chiedendo di rettificare il minimo d’esistenza da fr. 6'620.– a
fr. 11'759.10. Egli postula inoltre il conferimento dell’effetto
sospensivo nel senso di levare il sequestro del conto n. __________ a lui
intestato presso l’agenzia di Locarno della banca PI 5.
C. Con
ordinanza del 17 maggio 2018, accertato che il conto indicato dal ricorrente fa
parte dei beni sequestrati menzionati nei decreti di sequestro, sebbene non figuri
sul verbale di sequestro, il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo parziale al gravame, nel senso di limitare i sequestri del conto in
questione al saldo al 6 aprile 2018, sotto deduzione di eventuali spese indispensabili
dell’escusso maturate in precedenza e non ancora pagate, determinate
dall’Ufficio secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza.
D. Con
osservazioni del 30 maggio 2018, reputando di aver agito correttamente,
l’organo esecutivo postula la reiezione del gravame. I creditori sequestranti
sono invece rimasti silenti.
E. Il
26 luglio 2018 il presidente della Camera ha assegnato all’insorgente un termine
di 10 giorni, prorogato in seguito sino al 20 agosto 2018, per produrre i documenti
giustificativi delle spese di cui quest’ultimo aveva chiesto l’aggiunta nel
proprio minimo esistenziale e gli allegati all’istanza 24 aprile 2018 di omologazione
della convenzione di divorzio. RI 1 vi ha dato seguito il 20 agosto 2018,
producendo diversi documenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dei verbali di sequestro avvenuta il
29 aprile 2018, il ricorso presentato l’8 maggio 2018 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato (o sequestrato) in
quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento
del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile (o
sequestrabile), le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale
netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi
sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese
indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi
in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta
l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n.
35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data
dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d;
108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio
2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93
cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente sostiene anzitutto di essere affetto da una grave malattia che lo obbliga
a periodici interventi medici e spese farmaceutiche, motivo per cui non può
fare a meno dell’assicurazione integrativa dell’PI 6 di fr. 519.20 al
mese. Egli pretende pertanto che tale spesa sia aggiunta al premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria di fr. 420.– mensili.
3.1 Secondo
la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria
possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione
dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3;
Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere
all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese
mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi
famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,
nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento
del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti
giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in
particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244
seg.; sentenza della CEF 15.2017.57 del 6 settembre 2017, consid. 8.1).
3.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai
documenti prodotti da RI 1 unitamente al ricorso che il premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 420.– mensili, come
correttamente determinato dall’UE (v. panoramica dei premi al 1° gennaio 2018, doc.
N). A questa somma non possono essere aggiunti i fr. 519.20 ch’egli paga
per l’assicurazione malattie complementare perché, come visto (sopra, consid.
3.1), solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere
presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale.
3.3 Per
quanto attiene alle spese legate alla salute non rimborsate dall’assicurazione
malattie obbligatoria, dall’estratto
per la dichiarazione d’imposta 2017 rilasciato dall’PI 6 (doc. O) emerge
che nel 2017 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e infortunio nella misura
di fr. 2'166.35, ossia di circa fr. 180.50 mensili. Questo importo
pare comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese non coperte
dalla stessa e dalla partecipazione del debitore sequestrato alle spese
assicurate. Dal gennaio all’aprile 2018 egli ha partecipato ai costi
medico-sanitari in ragione di fr. 759.40, vale a dire fr. 189.85 al
mese (v. doc. 1 allegato allo scritto del 20 agosto 2018 di RI 1). Dagli atti
risulta inoltre che il debitore sequestrato, nato il 12 novembre 1938, soffre
di una cardiopatia ischemica cronica e di una sindrome linfoproliferativa, per
le quali deve assumere diversi medicinali e sottoporsi a continue visite
mediche (v. certificato medico del 23 ottobre 2017, doc. Q e anche doc. P e R).
A fronte di tali circostanze, in applicazione della giurisprudenza sopra
evocata (sopra, consid. 3.1) si giustifica di riconoscere a RI 1 un importo
medio di fr. 190.– al mese a titolo di spese legate alla salute. Come si vedrà
(sotto, consid. 9), ciò non ha però alcun effetto sull’esito del ricorso,
perché l’importo delle spese legate alla salute è inferiore alla quota dei
contributi alimentari a favore della moglie del debitore sequestrato che l’UE
ha erroneamente computato in eccesso (sotto, consid. 4.3).
4. L’insorgente
si duole altresì del fatto che l’UE ha detratto dal contributo alimentare a
favore della moglie fr. 740.–, corrispondenti alla rendita completiva
spettante a sua figlia PI 7, di cui si è già tenuto conto per fissare il
contributo di mantenimento dovuto a quest’ultima.
4.1 Vero
è che l’Ufficio ha dedotto senza motivo dal contributo alimentare a favore
della moglie, stabilito in fr. 4'400.– in base alla convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio del 20 e 21 aprile 2018 (doc. F), la
rendita mensile per figli di fr. 740.– che l’Istituto delle assicurazioni
sociali ha versato a RI 1 nel 2017 (v. certificato fiscale del 2017 rilasciato
quell’Istituto nel febbraio
2018). Orbene, l’organo esecutivo avrebbe potuto tutt’al
più defalcare la rendita per figli dall’eventuale contributo di mantenimento a
favore della figlia, non invece da quello della moglie. Andrebbero dunque
riconosciuti fr. 4'400.– a titolo di contributi alimentari, anziché
fr. 3'660.–.
4.2 Sennonché,
sotto riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (sentenza della CEF 15.2002.70 del 3
luglio 2002 consid. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico
dell’escusso devono essere presi in considerazione nel
calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano
indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che
siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo
del pignoramento (DTF 107 III 76 consid. 1; 111 III 19 consid. 6; 121 III 22
consid. 3/a; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 128
ad art. 93 LEF; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 e 29 ad art. 93 LEF). Mentre il carattere indispensabile degli
alimenti può essere presunto qualora l’obbligo dell’escusso sia accertato in
una sentenza giudiziaria (DTF 111 III 19 consid. 6/a) – riservata comunque la
facoltà dell’Ufficio di riesaminare la questione dal punto di vista esecutivo (DTF
130 III 45 segg.; già citata sentenza della CEF 15.2002.70, consid. 2.4) –, l’ufficio
d’esecuzione deve tenere conto nel calcolo del minimo di esistenza degli
obblighi alimentari dell’escusso nei confronti del coniuge e dei figli solo se
egli dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale,
nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.) giusta gli art. 163 CC, rispettivamente
276 segg. CC, che gli alimenti sono indispensabili a chi sono dovuti a norma
dell’art. 93 LEF e che sono (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso
durante l’intero periodo del pignoramento (sentenze della CEF 15.2012.39 del 23
marzo 2012 consid. 5.2, massimata in RtiD 2012 II 905 n. 65c e 15.2008.42 del 30
giugno 2008 consid. 2 e 2.1, massimata in RtiD 2009 I 731 n. 65c). Per la parte
non indispensabile della sua pretesa, il creditore di alimenti non dev’essere
avvantaggiato rispetto agli altri creditori (fatto salvo il privilegio
dell’art. 219 cpv. 4, 1a classe lett. c LEF).
4.3 Orbene,
nella fattispecie si evince dalla documentazione allegata all’istanza di
divorzio del 24 aprile 2018, prodotta dal ricorrente in risposta all’ordinanza
26 luglio 2018 del presidente della Camera, che la moglie PI 10 dispone di
redditi per complessivi fr. 2'673.– mensili (oltre alla rendita AVS di
fr. 20'076.– [doc. 5], pari a fr. 1'673.– mensili, ella dichiara
proventi da attività lucrativa indipendente accessoria di fr. 1'000.– mensili
[doc. 4 e 10 foglio 6]) a fronte di spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF
di complessivi fr. 2'850.– (minimo di base di fr. 1'200.– [Tabella ad
I/1], metà del canone di locazione di fr. 2'500.– dell’appartamento che
condivide con la figlia [doc. 6] e premio LAMal di fr. 398.80 [doc. 9]).
Come si vedrà (sotto consid. 5), infatti, dal punto di vista esecutivo il
mantenimento della figlia PI 7 non può essere posto a carico dei genitori.
L’ammanco di fr. 177.– mensili (fr. 2'673.– ./. fr. 2'850.–)
risultante dai dati appena esposti (mentre la convenzione di divorzio fa
addirittura stato di un’eccedenza di fr. 718.30, doc. F accluso al
ricorso, ad 8/a) è ampiamente coperto dal supplemento di fr. 3'660.–
ammesso dall’UE, il quale, anzi, basta anche a coprire il costo medio di
fr. 190.– mensili per spese legate alla salute (sopra consid. 3.3). Nel risultato la censura in esame va così respinta.
5. Il
ricorrente contesta inoltre all’UE di non aver ammesso nel minimo vitale il contributo di
mantenimento di fr. 510.– per la figlia in aggiunta
alle rendite completive e agli assegni famigliari, come prevede la convenzione di
divorzio.
5.1 Secondo
il punto II/6 della Tabella, per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute
le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione della prima
formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità
(liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae
origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il
figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si
possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto
modo di precisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il
figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra
quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle
circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso
ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con
altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2°; sentenza del Tribunale federale
5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1; sentenza della CEF 15.2014. 25 del 22 giugno 2014, consid. 3.1).
5.2 Nel
caso in esame, in occasione dell’esecuzione del sequestro RI 1 ha dichiarato
che sua figlia ha 23 anni e sta svolgendo una seconda formazione scolastica
(verbale interno delle operazioni di sequestro del 6 marzo [recte:
aprile] 2018, pag. 2), ciò che del resto ha ribadito in sede di ricorso (ricorso,
pag. 6, ad 6: “la figlia PI 7,
che in precedenza svolgeva attività di aiuto dentista, si è iscritta e studia
ancora attualmente in una scuola di Zurigo a tempo pieno per conseguire il
diploma di igienista dentaria”). Orbene, avendo PI 7
già concluso una prima formazione (scolastica o professionale), che le
consentirebbe di esercitare l’attività di aiuto dentista, l’UE ha agito
conformemente alla legge laddove non ha ammesso nel minimo esistenziale il
contributo di mantenimento di fr. 510.–. Dal profilo del diritto esecutivo,
tale spesa non può infatti essere considerata assolutamente indispensabile
giusta l’art. 93 LEF, e questo nonostante il debitore sequestrato sia tenuto a
pagarla in base alla convenzione di divorzio. Sotto quest’aspetto, il ricorso
si rivela dunque infondato.
6. L’insorgente
pretende che nel minimo vitale siano pure computati i contributi AVS/AI/IPG
ch’egli sostiene di pagare attualmente in ragione di fr. 420.– mensili. La
sua pretesa si rivela però priva d’oggetto. Nella determinazione dei redditi
l’Ufficio ha infatti già tenuto conto di tali contributi sulla scorta dei libri
contabili relativi al periodo dal gennaio al marzo 2018 che RI 1 ha prodotto in
occasione del suo interrogatorio, detraendo dai ricavi dell’attività lucrativa indipendente del debitore
sequestrato di complessivi fr. 36'336.– i costi di
fr. 17'742.–, che già comprendono i contributi AVS/AI/IPG nella misura di
circa fr. 3'847.– (ovverosia fr. 1'282.– al mese). Alla somma così
ottenuta di fr. 18'594.– l’UE ha aggiunto fr. 3'750.– relativi allo
stipendio che RI 1 ha percepito nello stesso periodo dalla PI 8. Il totale è
stato poi diviso per 3, ciò che ha condotto l’Ufficio a stabilire in
fr. 7'448.– il reddito medio mensile da lavoro del debitore sequestrato. I
contributi in questione non possono così essere conteggiati una seconda volta,
per tacere del fatto che l’UE li ha comunque riconosciuti in una misura ben
superiore (fr. 1'282.–) a quanto pretende ora l’insorgente
(fr. 420.–).
7. Il
ricorrente fa valere infine che per il conseguimento del reddito da
indipendente deve sopportare spese fisse indispensabili per l’affitto
dell’ufficio presso la PI 8 (fr. 1'500.–), lo stipendio della segretaria PI
9 (fr. 950.–), il telefono, le trasferte dai clienti, il vitto fuori casa
e le assicurazioni (circa fr. 500.– mensili). Egli pretende di conseguenza
che tali costi siano aggiunti al minimo d’esistenza.
Anche
queste pretese sono però senza oggetto, l’UE avendo – pure in questa
circostanza – già considerato le spese in questione nell’accertamento dei
redditi di RI 1. Risulta infatti dagli atti che nelle spese di totali
fr. 17'742.– per il periodo dal gennaio al marzo 2018 (v. sopra, consid.
6) sono inclusi i costi per il ristorante e l’alloggio fuori casa
(fr. 2'283.40), la pigione pagata alla PI 8 per la locazione dell’ufficio
(fr. 4'500.–), i costi per gli autoveicoli (fr. 1'041.45), le spese
telefoniche e postali (fr. 893.40) così come lo stipendio a favore della
segretaria PI 9, definito come “prestazioni
a terzi” (fr. 2'850.–). Non solo. L’UE ha inoltre
computato le “spese
amministrative” (fr. 116.–), le “spese generali”
(fr. 110.–), le “tasse e
Fatti
i contributi” (fr. 943.95) e i “regali ai clienti”
(fr. 1'102.25). Ora, a prescindere dalla questione di sapere se tutte le
predette spese siano assolutamente indispensabili per il conseguimento del
reddito da attività indipendente e se siano state effettivamente pagate,
l’Ufficio ha in concreto ammesso nel minimo vitale più di quanto chiede ora il
ricorrente. Ancora una volta non si giustifica di computare due volte le stesse
spese.
8. Relativamente
alle osservazioni contenute nello scritto 20 agosto 2018 del ricorrente, a
prescindere dalla loro tempestività occorre ricordare, a scanso di equivoci,
che le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza
(DTF 140 III 440 consid. 4.4.1 e i rinvii; Tabella ad V) e che in caso di modifica
dei dati del calcolo del minimo esistenziale successiva all’esecuzione del
pignoramento – segnatamente ove i redditi dell’escusso siano diminuiti – le
parti possono chiederne la revisione all’UE (art. 93 cpv. 3 LEF e sopra consid.
2).
9. Riassumendo,
l’unica censura fondata del ricorso – riguardante l’aggiunta di fr. 190.–
al mese per spese legate alla salute (sopra, consid. 3.3) – non può essere
accolta perché la somma in
questione è integralmente compensata con i fr. 3'660.– conteggiati dall’Ufficio per contributi alimentari a favore della
moglie, che in ampia misura non potevano essere computati nel minimo esistenziale
del marito (sopra, consid. 4.3). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), che si
applica solo all’esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo
esistenziale (sentenza della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014, consid. 8.3 e
riferimenti citati), non è necessario stabilire in quale misura il supplemento
per gli alimenti dovrebbe essere (ulteriormente) ridotto. Basta constatare
come, nel risultato, il calcolo eseguito dall’UE resista alla
critica. Onde la reiezione del ricorso.
Considerandi
10.
Circa
la domanda di revoca del sequestro del conto del ricorrente presso l’UBS AG n. __________
– formulata invero solo in via provvisoria – conformemente all’ordinanza
del 17 maggio 2018 sulla domanda di effetto sospensivo l’indomani l’UE ha
comunicato alla banca di limitare il sequestro del conto al saldo al 6 aprile
2018.
e di revocarlo per quanto attiene alle entrate successive. Il ricorrente
può quindi continuare a adoperarlo per la sua attività professionale e
per i suoi pagamenti privati. Non invocando egli altri motivi che
giustificherebbero di revocare il sequestro anche per il saldo al 6 aprile
2018, il ricorso, nella misura in cui non è diventato senza oggetto, va
respinto anche su questo punto.
11.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– , , .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.