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Decisione

15.2018.45

Ricorso contro il rifiuto dell’ufficio dei fallimenti di sospendere un’asta. Proposta di concordato. Inammissibilità del ricorso presentato per fax

11 giugno 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i vaghi accenni a censure formali rivolte all’asta sono tardive, giacché la

stessa è stata pubblicata già il 13 marzo 2018 (ovvero ben più di 10 giorni

prima del ricorso);

che

la ricorrente ha del resto avuto più di due anni per preparare una proposta di

concordato;

che

se non fosse inammissibile, il ricorso andrebbe respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

Considerandi

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.