15.2018.45
Ricorso contro il rifiuto dell’ufficio dei fallimenti di sospendere un’asta. Proposta di concordato. Inammissibilità del ricorso presentato per fax
11 giugno 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.45
Lugano
11 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’“appello” (recte: ricorso) del
14 maggio 2018 della
RI 1
(rappr. dall’amministratore unico RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro la decisione di rifiuto di sospendere l’asta prevista per il 15
maggio 2018 emessa il giorno precedente nella procedura di fallimento diretta
nei confronti della ricorrente
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito della liquidazione del fallimento dell’RI 1, aperto
il 17 marzo 2016, il 13 marzo 2018 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha
pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale che avrebbe proceduto il 15 maggio
2018 alle ore 14:30 alla vendita all’asta del mappale n. __________ RFD di __________
di proprietà della fallita (valore di stima peritale: fr. 2'300'000.–);
che
con fax ed email del 14 maggio 2018, l’amministratore unico della fallita ha
chiesto all’UE di spostare l’asta “se possibile per il più a lungo possibile”,
facendo valere di essere riuscito a negoziare con i creditori un “concordato individuale extraufficiale”, ma a causa della tempistica stretta e sfavorevole (ponte dell’Ascensione)
l’investitore non era in grado di trasferire il finanziamento necessario prima
dell’asta;
che
con email dello stesso giorno l’UF ha respinto la richiesta;
che
con “appello” sempre del 14 maggio 2018, anticipato per fax, l’RI 1 ha chiesto a
questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare la
decisione dell’UF e di riformarla nel senso di accogliere la sua richiesta di
spostamento dell’asta, e di concederle un termine di 30 giorni per presentare
ulteriori prove, argomenti e spiegazioni;
che con decreto del 15 maggio 2018,
anticipato per fax, il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo;
che
il 16 maggio 2018 l’UF ha informato la Camera che l’asta si era regolarmente
tenuta il giorno precedente e il fondo della fallita era stato aggiudicato per fr. 1'680'000.–
alla creditrice ipotecaria, la Banca __________;
che
visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato ai
creditori;
che
l’“appello” in esame, in
quanto diretto contro un provvedimento di un ufficio dei fallimenti, va
interpretato come un ricorso all’autorità di vigilanza – nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 3.5.1.2]) –, unico rimedio giuridico
previsto dall’art. 17 LEF;
che il ricorso risulta però irricevibile siccome
è stato inoltrato (unicamente) per fax ed è quindi privo
della firma manoscritta del rappresentante della ricorrente (art. 7 cpv. 1 LPR;
Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998,
n. 2.5 ad art. 7 LPR);
che
il ricorso è ad ogni modo infondato, poiché la presentazione di un progetto di
concordato non sospende in sé la liquidazione (art. 81 vRUF e FF 1991 III 139
ad 210.7; DTF 62 III 134 consid. 2; 78 III 18; 120 III 96 consid. 2/a; sentenza
del Tribunale federale 5A_106/2010 del 26 marzo 2010 consid. 3; Bauer/Hari/Jeanneret/Wütrich in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 15 ad art.
332 LEF; Vock/Ganzoni in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 11 ad art. 332 LEF; Junod Moser/ Gaillard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 332 LEF);
che
prima dell’accettazione del concordato dall’assemblea dei creditori, la prima
assemblea dei creditori (art. 238 cpv. 2 LEF) o, in procedura sommaria, l’amministrazione
del fallimento possono sospendere la realizzazione con libero potere d’apprezzamento
(Bauer et al., op. cit., n. 15 ad
art. 332; Junod Moser/Gaillard,
op. cit., n. 26 ad art. 332) qualora lo giustifichino le circostanze e il
fallito offra garanzie per la riuscita del concordato (DTF 120 III 96 consid.
2/a; sentenza 5A_106/2010 già citata, loc. cit.);
che
condizione sine qua non è che
la domanda di concordato soddisfi le condizioni materiali di un progetto di
concordato nel senso dell’art. 293 LEF (cfr. DTF 120 III 96 consid. 2/b),
ricordato che l’amministrazione del fallimento deve trasmettere il progetto all’assemblea
dei creditori con il suo preavviso, in particolare sulla situazione finanziaria
del fallito, sull’esito prevedibile della liquidazione fallimentare e sui
vantaggi e svantaggi della proposta concordataria per i creditori (Rothenbühler/Wütrich in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 332 LEF);
che
nel caso in esame la ricorrente non ha presentato alcun progetto di concordato,
limitandosi ad allegare di avere ottenuto l’accordo dei creditori, né ha reso
verosimile l’esistenza di garanzie, l’asserita disponibilità di una banca del
Liechtenstein a finanziare il non meglio precisato progetto non essendo stata minimamente
resa attendibile;
che
nelle predette circostanze la decisione di rifiuto dell’UF non può
manifestamente dirsi arbitraria;
che
Fatti
i vaghi accenni a censure formali rivolte all’asta sono tardive, giacché la
stessa è stata pubblicata già il 13 marzo 2018 (ovvero ben più di 10 giorni
prima del ricorso);
che
la ricorrente ha del resto avuto più di due anni per preparare una proposta di
concordato;
che
se non fosse inammissibile, il ricorso andrebbe respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
Considerandi
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.