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Decisione

15.2018.46

Minimo di esistenza di concubini con un figlio in comune all’estero. Spese di trasferta. Necessità dell’automobile. Rate di un prestito bancario verosimilmente usato per comprare l’automobile. Assegni

18 giugno 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti considerandi, il calcolo del minimo esistenziale di PI 1 va

rettificato come segue:

Redditi

Debitrice

fr.

2'470.00

Datore di lavoro: PI 2

Professione: operaia

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'160.00

Ridotto del 20% per domicilio nella zona di confine

con l’Italia e dedotto l’assegno di famiglia di fr. 200.–

Affitto

fr.

701.50

Trasferte

fr.

203.00

Spese di gestione e d’uso dell’auto­

Supplemento per il figlio

fr.

320.00

PI 3, nata il 4/3/2018

Totale

fr.

2'384.50

Il

Considerandi

verbale di sequestro impugnato va quindi riformato nel senso che il reddito

dell’escussa è sequestrato per la parte eccedente il suo minimo esistenziale

determinato in fr. 2'384.50, compresa, al momento del suo versamento, l’intera

tredicesima. L’UE provvederà a notificare il nuovo provvedimento alla datrice

di lavoro (art. 99 LEF).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di modificare il verbale di

sequestro impugnato, nel senso che il reddito di PI 1 è sequestrato per la

parte eccedente il suo minimo esistenziale determinato in fr. 2'384.50,

compresa, al momento del suo versamento, l’intera tredicesima.

1.2

L’Ufficio

provvederà inoltre a notificare alla datrice di lavoro il sequestro così come

nuovamente specificato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.