15.2018.46
Minimo di esistenza di concubini con un figlio in comune all’estero. Spese di trasferta. Necessità dell’automobile. Rate di un prestito bancario verosimilmente usato per comprare l’automobile. Assegni
18 giugno 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2018.46
Lugano
18 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 marzo 2018 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale di sequestro n. 2532286 emesso il 2 marzo 2018 nella
procedura promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. A
domanda di RI 1, il 19 febbraio 2018 il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro (n. 2532286) del
salario da essa percepito dalla PI 2 di __________ “nei limiti di pignorabilità dell’art. 93 LEF” a concorrenza di fr. 5'230.–. Lo stesso giorno l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Mendrisio ha provveduto a notificare il sequestro del
salario alla PI 2 per l’intero credito vantato dal sequestrante.
B. Il 2 marzo 2018 l’UE ha determinato l’impignorabilità
del salario dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
2'470.00
Datore di lavoro: PI 2
Professione: operaia
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
960.00
Affitto
fr.
701.50
Trasferte
fr.
537.00
Leasing auto
Supplemento per il figlio
fr.
320.00
Il 14.03.2018 è previsto il parto cesareo per la
nascita del figlio
Totale
fr.
2'518.50
C. Con ricorso del 15 marzo 2018, RI 1 ha
chiesto di riformare il calcolo del minimo esistenziale
nel senso di ridurre le spese di trasferta a fr. 200.– (in luogo di fr. 537.–),
di aggiungere alle entrate una somma imprecisata a titolo di contributo di
mantenimento del padre del figlio dell’escussa così come l’assegno per figli
(di fr. 200.–) e di dichiarare interamente pignorabile la tredicesima
mensilità.
D. Con
osservazioni del 29 marzo 2018 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE ha
confermato la propria decisione, pur ammettendo una riduzione delle spese di
trasferta a fr. 492.– mensili (anziché fr. 537.–).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
in concreto il 5 marzo 2018 (doc. B), il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente contesta anzitutto la voce relativa al leasing auto, facendo valere
che l’abitazione dell’escussa (A__________) dista 10 km dal luogo di lavoro (M__________)
e ch’essa può raggiungerlo in circa mezz’ora con i trasporti pubblici (bus da A__________
a B__________ e da N__________ a M__________), sicché, a suo parere, l’automobile
non risulta strettamente necessaria all’esercizio dell’attività lavorativa. In
via subordinata, il ricorrente sostiene che il costo del leasing sia palesemente sproporzionato al salario
percepito da PI 1 (ne rappresenta il 22%) e il prezzo del suo veicolo
(€ 38'000.–) nettamente al di sopra delle sue possibilità economiche.
Secondo lui il leasing di un’auto modesta sul mercato italiano non dovrebbe
superare fr. 200.– mensili. In alternativa ipotizza un aumento della
durata del contratto leasing o un noleggio a lungo termine.
3.1 Nelle
sue osservazioni, PI 1 espone che secondo le sue ricerche il tragitto da B__________
(o meglio da __________-N__________) a M__________ con i trasporti pubblici
richiede al minimo 46 minuti, sicché tale opzione non può secondo lei essere
considerata. D’altronde, un noleggio sarebbe escluso, poiché aggiungerebbe un
ulteriore finanziamento e un anticipo a contanti immediato. E un cambiamento
del contratto leasing esistente, secondo le condizioni previste all’art. 3.2,
non è possibile a breve termine e la ridefinizione del piano di ammortamento
non potrebbe comunque superare le 120 mensilità prestabilite.
L’UE
di Mendrisio, da parte sua, ammette che il mutuo (e non leasing) di € 38'500.–
è esagerato, giacché il veicolo è assicurato per € 23'000.–, che corrisponde al
costo di una Fiat __________, e ritiene che il costo del mutuo possa essere
computato per fr. 280.– mensili. Rileva però che a tale somma debba essere
aggiunto il costo di gestione dell’automobile pari a fr. 215.– mensili
(per 10.7 km x 2 al giorno, ossia 419 km/mese a 0.514 fr./km) secondo l’apposita
circolare CEF 39/2015, per un totale di fr. 492.– mensili.
3.2 È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Nel
caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei
mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro (Tabella,
punto II/4/d).
a) Nel
caso in esame, il ricorrente prospetta l’uso dei trasporti pubblici da A__________
a B__________ e da N__________ a M__________, ma nulla dice del collegamento tra
B__________ e N__________. Secondo Googlemaps, ci s’impiegano circa 20 minuti a
piedi per raggiungere la dogana di __________, da cui parte l’autopostale per M__________.
Tenendo conto dell’orario lavorativo dell’escussa (8 ore 12' al giorno) e delle
corrispondenze, ci vuole 1 ora e tre quarti per arrivare al lavoro prima delle
otto, porta a porta (da via __________ ad A__________ a via __________ a M__________).
Sempre secondo Googlemaps, tempi di percorrenza analoghi si hanno mattina (per
arrivare verso le 8:00) e sera (dalle 17:00), facendo capo ai bus fino a C__________
e al treno poi fino a M__________ (e viceversa). Orbene, quasi quattro ore di
trasferta al giorno non possono ragionevolmente essere imposte all’escussa,
tanto più che il 4 marzo 2018 è diventata madre della piccola PI 3. Del resto
anche i trasporti pubblici hanno il loro costo, sui quali il ricorrente non dà
indicazioni.
b) Accertata
la necessità professionale di un veicolo, rimane da verificare il calcolo dei
costi effettuato dall’UE. Nelle osservazioni al ricorso, esso rileva a ragione
che il costo mensile per le trasferte menzionato nel calcolo impugnato (di fr. 537.–)
non si riferisce in realtà a un contratto leasing, bensì a un prestito di € 38'500.–
erogato dall’__________ il 6 settembre 2017 e verosimilmente usato dall’escussa
per acquistare (anche) l’autovettura. Esso non risulta garantito, men che meno
dall’automobile. Contrariamente a quanto avverrebbe in una normale relazione di
leasing, PI 1, che è intestataria del veicolo nel “PRA” (Pubblico Registro
Automobilistico, v. primo foglio annesso al contratto di prestito nell’incarto
dell’UE), ovvero proprietaria (art. 6 R.D.L. n. 436/27), non rischia di
vedersene tolto il possesso ove non dovesse pagare le rate d’interessi e d’ammortamento
del prestito. Tali rate non possono di conseguenza essere computate nel suo
minimo esistenziale, la banca non potendosi vedere riconoscere un privilegio di
fatto rispetto agli altri creditori, poiché non rientra nella categoria dei creditori
verso i quali il debitore è autorizzato a eseguire interamente le proprie
obbligazioni come il venditore di generi alimentari, il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e il
locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso
(DTF 112 III 18), per tacere del
fatto che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi in questione vengano
effettivamente versati alla banca.
c) Ciò
posto, PI 1 ha ovviamente diritto a vedersi computare le spese di gestione e
uso dell’automobile, che – come rettamente indicato dall’UE – in assenza di
prove di costi più elevati vanno determinate sulla scorta della Circolare n.
39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta
mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
Dato che la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escussa
è di 10.2 km, ch’essa la percorre due volte al giorno, che in assenza di dati
più precisi nel verbale di pignoramento il numero medio di giorni lavorativi
all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2 e 15.2012.114 del 14 novembre 2012), la distanza mensile
determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di
circa 390 km (10.2 x 2 x 19.16). Nella Circolare n. 39/2015 appena
citata (versione del 2018), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del
TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente
compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 390
km/mese ammonta a fr. 0.52 fr./km, equivalente a un costo mensile di fr. 203.–
arrotondati. Siccome tale costo corrisponde sostanzialmente a quello (di fr. 200.–)
indicato dal ricorrente nelle proprie conclusioni per il noleggio di un’auto
modesta sul mercato italiano (circa € 150.– oltre all’IVA, doc. F), non è
necessario esaminare le alternative da lui proposte, che nella formula del
noleggio a lungo termine comporta del resto lo scoglio del versamento di un
anticipo di € 2'500.–.
4. Il
ricorrente chiede inoltre di computare tra i redditi dell’escussa gli alimenti
versati dal padre della figlia di lei e gli assegni familiari (fr. 200.–
mensili). PI 1 osserva al proposito che il padre della figlia non lavora né
percepisce indennità di disoccupazione, e anzi vive con lei ed è a suo carico.
L’UE ne deduce che, avendo ormai la debitrice e il convivente un figlio in comune,
il minimo di base dev’essere aumentato a fr. 1'360.– (anziché fr. 960.–).
4.1 Qualora
il debitore escusso viva in concubinato e abbia con il convivente un figlio in
comune, egli viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 consid. 3/d;
sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1 con rinvii). Ne
segue in particolare che il canone di locazione dell’alloggio della famiglia è
computato nel minimo esistenziale comune.
4.2 Rammentato
il principio per cui il pignoramento di redditi dev’essere commisurato in
ogni tempo alle mutate circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF), siccome il padre di PI
3, PI 4, risulta convivere con l’escussa (v. certificati di residenza e di
stato di famiglia del 28 marzo 2018 e autocertificazione del 29 marzo 2018
acclusi alle osservazioni al ricorso), ad PI 1 dev’essere effettivamente
riconosciuto il minimo di base per coppia (fr. 1'700.–, Tabella ad I/3),
ridotto del 20% per debitori domiciliati o dimoranti nella fascia di confine
tra Svizzera e Italia (Tabella ad I; cfr. sentenza della CEF 15.2016.76
del 7 febbraio 2017 consid. 4.2), oltre a un supplemento per figlio fino a 10
anni (Tabella, ad I/4), anch’esso dell’80%.
4.3 Sempre
dall’autocertificazione e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del 29 marzo 2018 (anch’essa annessa alle osservazioni al ricorso) si
evince d’altronde che PI 4 non svolge alcuna attività lavorativa né in Italia
né all’estero e non percepisce alcuna indennità di disoccupazione né alcuna
rendita. Non è quindi in grado di versare alimenti per la figlia né di
contribuire al fabbisogno minimo comune e al pagamento dell’affitto. Nessun
suo contributo può così essere preso in considerazione per il calcolo del
minimo esistenziale di PI 1.
4.4 L’assegno
per i figli è di fr. 200.– mensili in Ticino (art. 5 cpv. 1 della legge
federale sugli assegni familiari [LAFam, RS 836.2] e art. 3 della legge
cantonale sugli assegni di famiglia [Laf, RL 6.4.1.1]). Le prestazioni secondo
la LAFam per le persone esercitanti un’attività lucrativa e quelle prive di
attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni negli Stati membri
dell’Unione europea ai quali si applica l’Accordo tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri (e
segnatamente l’Italia), dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,
purché il beneficiario sia cittadino di uno Stato parte all’Accordo. Non è
applicabile l’adeguamento al potere d’acquisto previsto dall’art. 4 cpv. 3
LAFam (Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari dell’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali
[UFAS], www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:103/lang:ita).
PI 1 avrà quindi molto verosimilmente diritto a un assegno familiare di fr. 200.–
dal mese in cui è nata la figlia (art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam), assegno che dev’essere
dedotto dal minimo esistenziale della famiglia (sentenza della CEF 15.2005.120
del 7 dicembre 2006, RtiD 2007 II 768 n. 56 c, BlSchk 20017, 193 consid. 6). Se
non dovesse essere il caso, l’UE rettificherà il computo presentato nel
seguente considerando.
5. Riassumendo
Fatti
i precedenti considerandi, il calcolo del minimo esistenziale di PI 1 va
rettificato come segue:
Redditi
Debitrice
fr.
2'470.00
Datore di lavoro: PI 2
Professione: operaia
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'160.00
Ridotto del 20% per domicilio nella zona di confine
con l’Italia e dedotto l’assegno di famiglia di fr. 200.–
Affitto
fr.
701.50
Trasferte
fr.
203.00
Spese di gestione e d’uso dell’auto
Supplemento per il figlio
fr.
320.00
PI 3, nata il 4/3/2018
Totale
fr.
2'384.50
Il
Considerandi
verbale di sequestro impugnato va quindi riformato nel senso che il reddito
dell’escussa è sequestrato per la parte eccedente il suo minimo esistenziale
determinato in fr. 2'384.50, compresa, al momento del suo versamento, l’intera
tredicesima. L’UE provvederà a notificare il nuovo provvedimento alla datrice
di lavoro (art. 99 LEF).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di modificare il verbale di
sequestro impugnato, nel senso che il reddito di PI 1 è sequestrato per la
parte eccedente il suo minimo esistenziale determinato in fr. 2'384.50,
compresa, al momento del suo versamento, l’intera tredicesima.
1.2
L’Ufficio
provvederà inoltre a notificare alla datrice di lavoro il sequestro così come
nuovamente specificato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.